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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Francesco Campagna -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1623 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
05.02.1965, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Malavenda, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via Reggio Campi II Tronco
Diramazione Giunta n. 21, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata in [...], il [...] CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 dicembre 2023 parte ricorrente insisteva in ricorso, formulando le conclusioni già rassegnate.
L'ufficio del P.M. in data 08.08.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
assumendo che:
- in data 08.08.2015 in Reggio Calabria, aveva contratto matrimonio civile con CP_1
regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di
[...]
Reggio Calabria Anno 2015, Parte I, N° 112;
- da tale unione coniugale non sono nati figli;
- che con accordo di negoziazione assistita concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria in data 21.02.2019, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n.56 p. II serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri anno 2019 p.II serie C n.102 i coniugi si sono separati;
- che la convivenza tra i due coniugi non è mai più ripresa, essendosi per altro il resistente trasferito all'estero.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.08.2015 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria Anno 2015, Parte I, n.112, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, senza ulteriori condizioni.
pagina 2 di 4 Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza tenutasi il 10.12.2024 la resistente rimaneva contumace;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, rilevata la regolarità della notifica effettuata a parte resistente e che non vi fossero provvedimenti adottare alla luce delle richieste formulate dal ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta da è fondata e Parte_1
appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dall'accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria in data 21.02.2019, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n. 56 p. II serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri anno 2019 p. II serie C n. 102, con il quale i coniugi sono addivenuti alla separazione personale consensuale, essendo,
d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, i termini di legge, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
08.08.2015 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune
pagina 3 di 4 di Reggio Calabria anno 2015, parte I, n.112, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Nessun altro provvedimento deve essere adottato, non essendo state formulate richieste ulteriori.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
19.06.2024, nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.08.2015 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria Anno 2015, Parte I, n.112;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 12.12.2024
Il Presidente relatore
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Francesco Campagna -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1623 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
05.02.1965, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Malavenda, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via Reggio Campi II Tronco
Diramazione Giunta n. 21, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata in [...], il [...] CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 dicembre 2023 parte ricorrente insisteva in ricorso, formulando le conclusioni già rassegnate.
L'ufficio del P.M. in data 08.08.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
assumendo che:
- in data 08.08.2015 in Reggio Calabria, aveva contratto matrimonio civile con CP_1
regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di
[...]
Reggio Calabria Anno 2015, Parte I, N° 112;
- da tale unione coniugale non sono nati figli;
- che con accordo di negoziazione assistita concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria in data 21.02.2019, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n.56 p. II serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri anno 2019 p.II serie C n.102 i coniugi si sono separati;
- che la convivenza tra i due coniugi non è mai più ripresa, essendosi per altro il resistente trasferito all'estero.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.08.2015 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria Anno 2015, Parte I, n.112, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, senza ulteriori condizioni.
pagina 2 di 4 Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza tenutasi il 10.12.2024 la resistente rimaneva contumace;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, rilevata la regolarità della notifica effettuata a parte resistente e che non vi fossero provvedimenti adottare alla luce delle richieste formulate dal ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta da è fondata e Parte_1
appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dall'accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria in data 21.02.2019, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n. 56 p. II serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri anno 2019 p. II serie C n. 102, con il quale i coniugi sono addivenuti alla separazione personale consensuale, essendo,
d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, i termini di legge, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
08.08.2015 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune
pagina 3 di 4 di Reggio Calabria anno 2015, parte I, n.112, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Nessun altro provvedimento deve essere adottato, non essendo state formulate richieste ulteriori.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
19.06.2024, nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.08.2015 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria Anno 2015, Parte I, n.112;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 12.12.2024
Il Presidente relatore
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4