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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori,
nella causa n. 231/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
Avv.ti Virginio e Marco Angelini
RICORRENTE
CONTRO
, ubicato in via Roma 192 Controparte_1
Avv. Luca Damian RESISTENTE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1
29/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
ha dedotto: Parte_1
• di essere è proprietaria dell'immobile sito in La Spezia, Via Roma n. 192, piano ultimo,
• che nel corso del 2019 sono iniziate a presentarsi all'interno del suddetto immobile infiltrazioni originate da perdita dell'impermeabilizzazione del cornicione del tetto;
• che ad oggi nessun intervento risolutivo è stato posto in essere dal;
che le infiltrazioni nell'appartamento CP_1 della ricorrente sono aumentate, cagionandole danni all'immobile e disagi che si protraggono da oltre cinque anni. Parte ricorrente, in ricorso introduttivo, ha così concluso:
- Accertare la causa delle infiltrazioni presenti nell'immobile di proprietà della SI.ra , Parte_1
- Accertare la responsabilità del Controparte_2 nella causazione dei danni subiti dall'immobile di proprietà di parte ricorrente per la presenza delle lamentate infiltrazioni.
- Conseguentemente condannare il Controparte_2
a porre in essere i lavori necessari a fare cessare le cause delle infiltrazioni e a corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_1 di risarcimento danni, la somma di Euro 2.500,00 oltre I.V.A. o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
- Voglia inoltre il Giudice determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 50,00 al giorno o nel diverso importo che riterrà di giustizia, la somma di denaro dovuta dalla parte resistente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla emissione del provvedimento o dal diverso termine che riterrà opportuno indicare.
- Con vittoria di spese e compenso professionale.
2 Si è costituito il con comparsa in cui Controparte_2 ha dedotto di essersi tempestivamente attivato per risolvere il problema delle infiltrazioni denunciate dalla ricorrente;
di avere prontamente fatto eseguire gli interventi suggeriti dal CTU nominato in sede di mediazione aperta dalla ricorrente. Ha altresì dedotto che poiché, a seguito dei predetti lavori, le infiltrazioni non sono terminate, in data 9 aprile 2025 il CP_1 ha deliberato il rifacimento integrale del tetto;
che il rifacimento è terminato a maggio 2025 e nessuna infiltrazione è più presente. Il Condominio pur non negando il diritto della ricorrente ad un risarcimento per il danno al suo immobile ha contestato il quantum da essa richiesto.
Alla prima udienza di trattazione i Procuratori delle parti hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna del ad un facere in quanto, dopo il deposito del ricorso (in CP_1 data 14/2/2025), il ha dato corso all'integrale CP_1 rifacimento del tetto e, quindi, ha eliminato la causa delle dedotte infiltrazioni. Resta contenzioso il quantum del risarcimento spettante alla ricorrente per i danni alla sua proprietà esclusiva causati dalle infiltrazioni ed altresì la regolazione delle spese di lite.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria non vi sono fondati motivi per discostarsi dal dettagliato preventivo dei lavori di ripristino depositato da parte ricorrente;
gli interventi indicati sono pertinenti (in relazione alla causa scatenante il danno) e il relativo costo di euro 2.500,00 oltre iva appare ictu oculi congruo;
del resto, il licenziamento di una CTU di verifica sarebbe antieconomica anche tenuto conto che il comunque CP_1 non ha mai contestato il diritto della ricorrente ad un risarcimento.
Le spese di lite sono a carico del attesa la CP_1 necessarietà della lite in quanto la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale è intervenuta dopo il deposito del ricorso;
la liquidazione terrà conto dell'attività svolta
3 solo per le prime due fasi e che, in limine litis, è cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna del ad un facere (esecuzione delle CP_1 opere necessarie per la cessazione delle infiltrazioni);
• condanna il , a Controparte_3 corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 2.500,00 oltre iva.
• Condanna il in La Spezia a Controparte_2 rifondere le spese di lite a parte ricorrente Parte_1 che liquida in euro 1.500,00 per compenso;
euro 786,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
La Spezia, 18/6/2025 Il Giudice
Dott. nella Mori
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