Provvedimento: […] - che spetta non alla giurisdizione speciale commissariale, ma alla giurisdizione ordinaria civile, e in particolare all'organo specializzato della stessa rappresentato dalla Sezione Speciale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 1078 del 1930, giudicare delle contestazioni sulla qualitas soli circa le terre oggetto della pronuncia dichiarativa di demanialità collettiva di cui alla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana 24.02.1990, rep. n. 19, cron. n. 181, essendosi i poteri giurisdizionali del giudice speciale commissariale esauriti con l'emissione di detta sentenza per quanto concerne l'accertamento della qualitas soli con riguardo alle terre controverse nell'ambito del giudizio in cui detta sentenza è stata pronunciata;
Leggi di più...- art. 29 legge n. 1766 del 1927·
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