Articolo 9 della Legge 10 luglio 1930, n. 1078
Articolo 8Articolo 10
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2 settembre 1930
Art. 9.

Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, e' istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale.

Entrata in vigore il 2 settembre 1930
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