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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.923/2022
All'udienza del 28/05/2025 ore 9.45
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. Anna Rita Cantalamessa in sost dell'avv. CRAIA VILLEADO
Per la Parte Convenuta: avv. Catia Sbrollini in sost. dell'avv. MERLINI RENZO
L'avv. Cantalamessa si riporta ali atti ed in particolare alla memoria conclusionale depositata;
l'avv. Sbrollini si riporta agli atti ed in particolare alla memoria conclusionale depositata;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 932/2022 R.G. promossa da con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Parte_1 Pt_1
cod. fisc. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - , gruppo Pt_1 P.IVA_1
IVA MPS – P.Iva aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca P.IVA_2 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Parte_1
codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del Dr. (nato Controparte_1
a Montepulciano il 10/03/1963) nella sua veste di Responsabile di Settore di Capogruppo
Bancaria con funzione "Recupero Crediti" , in forza di procura speciale ai rogiti Dott. Per_1
Notaio in , del 15/06/2021, rep. 40124, racc. n. 20466, rappresentato e difeso
[...] Pt_1
dall'avv. Villeado Craia (C.F.: ) del Foro di Fermo con il quale è C.F._1
elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Fermo al Viale della Carriera n. 133, indirizzo di posta elettronica: - fax n. 0734-216381 – domicilio digitale pec: Email_1
); Email_2
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
– p. iva – in persona del legale rappresentante Sig. , CP_2 P.IVA_3 Controparte_3 con sede a Montegranaro in Via Elpidiense sud n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo
Merlini del Foro di Macerata (c.f. ; fax n. 0733-232197; pec: C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo Studio del sottoscritto Email_3
Procuratore sito in Macerata in Corso Cavour n. 50/B, indirizzo pec:
ovvero all'utenza fax n. 0733-232197; Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo - contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.07.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente viene dato atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile (L.
18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a d.i., in Parte_1
avanti per brevità ) proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.221/2022 Parte_2 emesso dal Tribunale di Fermo in data 14.4.2022, su ricorso della – sulla base delle CP_2
premesse: che il Tribunale di Fermo con sentenza n.539/ 2021 ha dichiarato la risoluzione del rapporto di conto corrente n. n. 10463/39 con la opponente presso la filiale di Montegranaro;
di aver diritto ad ottenere gli estratti conto con l'annotazione dell'esatto saldo contabile per il periodo compreso tra il 2016 e la declaratoria di risoluzione del rapporto ad opera del Tribunale di Fermo - con cui si ingiungeva agli opponenti il rilascio della documentazione – “copia degli estratti conto riferiti ai movimenti bancari effettuati nonché di quelli per la liquidazione degli interessi e competenze trimestrali a scalare a partire dal mese di ottobre 2016 fino alla risoluzione del rapporto di conto corrente;
copia della documentazione attestante l'esatto saldo del conto corrente n. 10463,39 al momento della risoluzione del relativo contratto, dichiarata in virtù della sentenza n. 593/21 del Tribunale di Fermo.” - inerente il rapporto di conto corrente stipulato tra le parti e per ivi sentire revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il d.i. opposto. Deduceva parte opponente: che con atto di citazione notificato in data 16/09/2016 la e la CP_2
signora , contestavano, in relazione al rapporto di conto corrente n.10463/39 presso la Parte_3
filiale di Montegranaro della il tasso e le modalità di Parte_1
calcolo degli interessi e gli ulteriori oneri addebitati, eccependo la nullità delle clausole relative;
deducendo a sostegno - di aver intrattenuto i rapporti bancari sopra descritti con l'istituto convenuto;
- di voler contestare l'addebito delle competenze nei conti, eccependo la nullità delle clausole che regolano gli interessi e le altre condizioni indicate nel ricorso;
- di ritenere che siano stati addebitati interessi in misura usuraria;
- di ritenere illegittima l'applicazione della valuta;
- di ritenere la invalidità della collegata garanzia prestata da;
rassegnavano Parte_3
conclusioni conformi, chiedendo la risoluzione del rapporto e la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 89.784,86 oltre accessori e al risarcimento dei danni, nonché la nullità della fidejussione;
la banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_4
domanda e producendo la documentazione attestante la regolare pattuizione delle condizioni contrattuali;
veniva espletata c.t.u. contabile che riconosceva il credito della banca nella ipotesi di verifica dell'usura secondo la formula della Banca d'Italia; il Tribunale pronunciandosi con sentenza depositata il 15.12.2021 convalidava la ipotesi di usura da ius variandi ed applicava erroneamente la sanzione ex art. 1815 cod. civ. azzerando tutti gli addebiti e non i soli interessi, relativi al conto corrente, dichiarando inoltre la risoluzione del rapporto di conto corrente e la nullità della fideiussione. Affermava parte opponente che il rapporto contrattuale veniva chiuso sin dal 28.01.2021 e che credito oggetto di causa risultava divenuta titolare la a CP_5 seguito dell'operazione di scissione parziale con effetto dal 7.12.2020. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di consegna della documentazione relativa al conto corrente n.10463/39 con riferimento al periodo dall' ottobre 2016 alla data di risoluzione del rapporto (15.12.2021) ove l'opposta specificava di voler ottenere la annotazione dell'esatto saldo contabile a detta data e proponendo la domanda ex art.119 TUB allegando a sostegno la pronuncia di risoluzione del contratto di conto corrente, in quanto il rapporto risultava trasferito in capo alla a seguito della operazione di scissione parziale della Banca Mps s.p.a., CP_5
ovvero con effetti giuridici a far data dal 1°.12.2020, la Parte_1
C.F. (la “ ” o si è scissa in (anche la “Società P.IVA_1 CP_6 CP_7 CP_5
Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio
Scisso), composto all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. Persona_1 Pt_1 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020 Pt_1
(la "Scissione"). Risultando nel compendio ricompresi anche gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services CP_7
Banca per le Imprese S.p.A. CF: , interamente partecipata da a favore della P.IVA_4 CP_7
stessa (atto notaio dott. di del 19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), CP_7 Persona_1 Pt_1 con effetti a far data dal 26.11.2020. Eccepiva l'esclusiva titolarità dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti di parte CP_7 opposta in capo ad Richiamava il disposto dell'art. 58 del TUB, in virtù del quale i CP_5
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della
Società Scissa, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Deduceva a sostegno dell'eccezione le peculiari tempistiche per cui la sentenza veniva pubblicata in data successiva al trasferimento dei crediti e la mancata gestione da parte di essa intimata del rapporto in tale fase, per cui a “seguito del trasferimento della titolarità del credito è venuta meno in capo alla opponente ogni possibilità di gestire il rapporto da cui lo stesso scaturisce, non potendo ovviamente interferire con le decisioni dell'attuale titolare”. Deduceva l'intervenuta caducazione di tutti gli obblighi conseguenti, tra cui anche quello di dover consegnare la documentazione ex art. 119 TUB a seguito della pronuncia di risoluzione del rapporto, non essendo possibile da parte di chi chiede la risoluzione del contratto, chiedere l'adempimento delle obbligazioni dallo stesso derivanti.
Eccepiva il difetto di interesse da parte dell'opposto “essendo venuto meno l'interesse a conoscere il saldo contabile del rapporto divenuto inefficace alla data della pronuncia costitutiva”. Eccepiva il difetto di specificità della documentazione di cui veniva intimata la consegna, ritenendo inconferente la richiesta di determinazione “dell'esatto saldo del conto corrente n. 10463,39 al momento della risoluzione del relativo contratto”, risultando equivoco l'utilizzo dell'espressione “esatto saldo” priva dei necessari riferimenti sotto il profilo contabile e non potendo tenersi conto del ricalcolo eseguito in sede di CTU trattandosi di un rapporto dichiarato risolto, dunque di rapporto che alla data della pronuncia della sentenza risultava chiuso il cui credito era stato ceduto alla Riteneva illegittima la pretesa e pertanto CP_5
infondata la domanda.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta R. impugnando e contestando gli assunti di CP_8
parte opponente, chiedendone il rigetto. Deduceva la legittimità della pretesa, si opponeva all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente deducendo la totale estraneità della cessione di credito rispetto all'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale e delle scritture contabili, trattandosi di obbligo, sancito dall'art. 2220 c.c., che vincola “il soggetto che ha intrattenuto il rapporto contrattuale nel periodo in cui tali scritture sono venute ad esistenza e non si estende ad un eventuale soggetto cessionario, salvo che non si dimostri che a) la predetta documentazione è stata ceduta unitamente al rapporto contrattuale b) l'altro contraente abbia accettato, o comunque sia venuto a conoscenza della cessione, oltre che del rapporto, anche della documentazione contabile”; deduceva non aver inciso l'atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 sulla documentazione contabile, riguardando lo stesso la sola posizione creditoria – debitoria, permanendo l'obbligo alla consegna delle scritture contabili in carico alla
[...]
per tale motivo legittimata passiva;
richiamava sul punto la Decisione n. Parte_1
6744 del 08 settembre 2015 dell'Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli, relativa ad un caso analogo. Eccepiva la legittimità della domanda avanzata da parte opposta attenendo la documentazione richiesta al rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca opponente ed al periodo di operattività dello stesso;
richiamava a supporto il testo dell'art. 119 TUB;
eccepiva la sussistenza del diritto del contraente a ricevere la documentazione senza necessità che questi espliciti le motivazioni della richiesta trattandosi di un diritto sostanziale autonomo per il cui riconoscimento non assume valenza l'utilizzo che eventualmente il cliente andrà ad effettuare;
ciò posto affermava tuttavia che le ragioni della richiesta erano da ricondurre alla sentenza n.
591/2021 che ha rettificato il saldo di conto corrente in € 11.935,64 a favore della correntista per cui ne scaturiva la necessità di verificare l'andamento dei saldi registrati dalla dal Pt_1
momento in cui è stata redatta la CTU sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, al fine di verificare l'eventuale ulteriore addebito di poste illegittime, così come già riscontrato dal CTU per i precedenti saldi. Contestava la dedotta chiusura del rapporto in data 28.1.2021 come affermato dall'opponente in quanto il rapporto veniva dichiarato risolto dal Tribunale con la sentenza n. 591/2021 e la data di risoluzione era da ritenersi quella del deposito della sentenza.
Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, previa concessione della esecuzione provvisoria del d.i. opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 03.07.2024 come di seguito trascritte.
Nell'interesse di parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,; in rito, - dichiarare la litispendenza e/o continenza con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo nel merito
- accogliere la proposta opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto dichiarare irrito, nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo disponendone la revoca e/o respingere per quanto di diritto e ragione e/o per le proposte eccezioni, l'avversaria domanda, dichiarando in ogni caso, inesistente per tutte le ragioni esposte in narrativa la pretesa avversaria;
in via istruttoria
- concedere termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Nell'interesse di parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, previa concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 221/2022 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 221/2022 e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il predetto Decreto Ingiuntivo n. 221/2022.
Con integrale vittoria di spese e competenze di causa”.
Fissata udienza di discussione orale e concessi termini per il deposito di comparse conclusionali fino a 10 giorni prima dell'udienza, pervenivano gli scritti conclusionali delle rispettive parti che, all'odierna udienza, concludevano come da sopra esteso verbale di udienza.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va rilevato che vengono ritenute superate varie questioni che non hanno trovato sufficiente validità argomentativa dal punto di vista fattuale e/o giuridico.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta emerge che tra le parti intercorrevano rapporti contrattuali consistenti in: contratto di conto corrente n. 10463/39 acceso presso la filiale di Montegranaro. Parte_2
Con atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di con effetti giuridici a far data dal 1°.12.2020, la si è Persona_1 Pt_1 Parte_2 scissa in trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività descritto in CP_5
dettaglio nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie e composto quanto all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, quanto al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto.
Con sentenza n. 593/21 emessa e pubblicata in data 15.12.2021 il Tribunale di Fermo, accoglieva la domanda avanzata dalla e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del rapporto di CP_2
conto corrente n. 10463/39, riconosceva la somma saldo a credito per il correntista, sulla base della espletata CTU contabile e dichiarava la nullità della fideiussione.
La parte convenuta opposta con comunicazione del 04.01.2022 avanzava richiesta alla Pt_2
di voler rilasciare, in relazione al conto corrente n. 10463/39, la copia degli estratti conto
[...]
riferiti ai movimenti bancari effettuati nonché di quelli per la liquidazione degli interessi e competenze trimestrali a scalare a partire dal mese di ottobre 2016 fino alla risoluzione del rapporto di conto corrente e la copia della documentazione attestante l'esatto saldo del conto corrente n. 10463/39 al momento della risoluzione del relativo contratto dichiarata con la sentenza n. 593/21 del Tribunale di Fermo. All'esito negativo della richiesta avanzava ricorso in sede monitoria ottenendo l'emissione del d.i. opposto.
Posto dunque che la risoluzione del rapporto di conto corrente va ricondotta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui della sentenza n. 593/21 emessa e pubblicata in data 15.12.2021, va rilevato che ai sensi dell'art. 119 c. 4 TUB “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Il Supremo Collegio previa precisazione che: “laddove discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto” (cfr. Corte Cassazione n. 35039/2022), ha stabilito che la banca ha l'obbligo di conservare la documentazione bancaria onde consentire al correntista di esercitare il proprio diritto ad ottenerne copia, affermando inoltre che la banca ha «l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto;
si aggiunge al riguardo che la banca stessa non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito» (Cass.
11543/2019; Cass. 1584/2017).
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva va rilevato che la cessione delle posizioni debitorie e creditorie da parte di per atto di scissione del 25.11.2020 ad Parte_2
non determina quale conseguenza la possibilità di sottrarsi, in quanto istituto bancario CP_5
cedente, all'obbligo di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B. e di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., avendo comunque assunto e rivestito la qualità di parte contraente del rapporto contrattuale di conto corrente.
Secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. “Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass.
9 21472/2017, Cass. 13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass. 27769/2019, Cass.
14231/2019)” (cfr. Tribunale Pistoia, 14 Settembre 2021). Il diritto alla consegna della documentazione quale ulteriore diritto rispetto a quello esistente al momento della stipulazione del contratto, risulta fondato anche sui principi di buona fede e sulla correttezza contrattuale. ..."
(cfr. Tribunale Siena, Sentenza n. 526/2023 del 19-06-2023).
Quanto alle motivazioni per cui viene avanzata la richiesta di documentazione va rilevato che secondo il Supremo Collegio: «Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha […] natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale”, e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669)».
(cfr. Cass. Civ. n. 24641/2021). Trattasi dunque di un diritto potestativo ai sensi dell'art. 119, comma 4, t.u.b. o (cfr. Cass. n. 11554/2017, Cass. n. 3785/2019, Cass. n. 31650/2019, Cass. n.
24181/2020), che può essere esercitato anche in corso di causa, in quanto «la norma dell'articolo
119, comma 4 TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito […]» (cfr. Cass. Civ. n. 11554/2017).
Va pertanto rilevato che sussiste legittimazione passiva in capo alla in relazione Parte_2 all'obbligo di consegna della documentazione attinente al rapporto di conto corrente intrattenuto tra il correntista e l'istituto di credito dalla sottoscrizione del contratto alla dichiarazione di risoluzione dichiarata con sentenza n. 593/21 emessa e pubblicata in data 15.12.2021 dal
Tribunale di Fermo, obbligo che sussiste anche successivamente all'atto di scissione che tra l'altro ha riguardato le sole situazioni debitorie e creditorie senza contemplare diritti e doveri inerenti la custodia e esibizione della documentazione bancaria in possesso della cedente.
Quanto alla doglianza circa la mancata chiara specificazione della documentazione richiesta e le motivazioni sottese alla stessa va rilevato che nella comunicazione del correntista alla Pt_2 così come nella successiva domanda in sede monitoria risulta chiaro e specificato l'oggetto
[...]
della domanda;
quanto alla necessità di indicare le ragioni per cui si avanza la richiesta va rilevato che sebbene la parte convenuta opposta le abbia illustrate nei propri scritti difensivi,
l'esercizio di tale diritto sostanziale autonomo non presuppone e non necessita dell'allegazione di elementi giustificativi circa l'utilizzo che il correntista ha intenzione di farne.
Appare dunque essere stata raggiunta la prova della fondatezza della richiesta avanzata da parte convenuta opposta;
pertanto l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
***
La regolazione delle spese di giudizio avviene secondo il principio della soccombenza, determinando la condanna della parte opponente, alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte opposta, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato sulla base del DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma
I° e II°, in riferimento ad un valore della causa indeterminabile - complessità bassa: euro € 5.077,00, oltre al riconoscimento ex art.2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 923/2022 introdotto con atto di citazione in opposizione a d.i., ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto:
- conferma il d.i. opposto n. 221/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data 14.4.2022;
- visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato ex D.M. 147/2022 condanna parte attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre spese forfettarie, IVA e Cpa come per legge;
Così deciso in Fermo il 28.05.2025
(Allegato al verbale di udienza del giorno 28.05.2025, di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 19.00).
Il G.O.