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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti DI RUBBO LETIZIA e Parte_1
CINOTTI FRANCESCO;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to SPAZIANO Controparte_1
BARTOLOMEO;
RESISTENTE
e
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 5.07.2021 in Caianello con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
nulla disporre a titolo di mantenimento;
di assegnare la casa coniugale a sé; di riconoscere la ricorrente quale unica responsabile della fine del matrimonio, e pertanto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente nella misura di euro 100.000,00
o nella somma ritenuta equa dal giudice.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da parte ricorrente ma chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e la condanna dello stesso al pagamento di un assegno di mantenimento nella misura non inferiore a euro 300,00.
All'udienza di prima comparizione il giudice, sentite le parti personalmente e rilevato il fallito tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati;
ammetteva le prove nei termini indicati nell'ordinanza del 13.06.2025 e, su richiesta delle parti, si riservava sullo status, disponendo all'esito, con ordinanza di rimessione, l'udienza per il prosieguo istruttorio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta, in quanto sono provati i presupposti e le condizioni dell'azione. Invero, il tentativo di conciliazione ha sortito esito negativo ed entrambe le parti chiedono una sentenza di separazione. Inoltre, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, entrambe le parti asseriscono l'insanabilità della crisi coniugale,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Pertanto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Dovendo il processo continuare in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_1
21.12.1996 e nata a [...] il [...] che hanno Controparte_2
contratto matrimonio il 5.07.2021 in Caianello (CE)e, per l'effetto, ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge (Atto n.1, Parte I, Serie,
Anno 2021);
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato, per il prosieguo istruttorio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 17.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti DI RUBBO LETIZIA e Parte_1
CINOTTI FRANCESCO;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to SPAZIANO Controparte_1
BARTOLOMEO;
RESISTENTE
e
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 5.07.2021 in Caianello con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
nulla disporre a titolo di mantenimento;
di assegnare la casa coniugale a sé; di riconoscere la ricorrente quale unica responsabile della fine del matrimonio, e pertanto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente nella misura di euro 100.000,00
o nella somma ritenuta equa dal giudice.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da parte ricorrente ma chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e la condanna dello stesso al pagamento di un assegno di mantenimento nella misura non inferiore a euro 300,00.
All'udienza di prima comparizione il giudice, sentite le parti personalmente e rilevato il fallito tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati;
ammetteva le prove nei termini indicati nell'ordinanza del 13.06.2025 e, su richiesta delle parti, si riservava sullo status, disponendo all'esito, con ordinanza di rimessione, l'udienza per il prosieguo istruttorio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta, in quanto sono provati i presupposti e le condizioni dell'azione. Invero, il tentativo di conciliazione ha sortito esito negativo ed entrambe le parti chiedono una sentenza di separazione. Inoltre, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, entrambe le parti asseriscono l'insanabilità della crisi coniugale,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Pertanto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Dovendo il processo continuare in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_1
21.12.1996 e nata a [...] il [...] che hanno Controparte_2
contratto matrimonio il 5.07.2021 in Caianello (CE)e, per l'effetto, ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge (Atto n.1, Parte I, Serie,
Anno 2021);
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato, per il prosieguo istruttorio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 17.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio