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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Fronte, in forza di mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Pizzonia, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 3.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2.08.2019 e ritualmente notificato, Parte_1
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con in
[...] Controparte_1
Filadelfia (VV) il 4.12.2004; che nel corso del matrimonio era stato adottato il figlio ER
(nato in [...] il [...]); che essendo venuta meno la comunione materiale e
[...] spirituale tra loro, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, era divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza per esclusiva colpa del;
tanto premesso CP_1 la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi,
Pagina 1 di 20 disponesse l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, stabilisse l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita, e ponesse a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 800,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Letto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di comparizione dei coniugi al
5.12.2019, poi anticipata al 24.10.2019.
Si costituiva il resistente contestando puntualmente gli assunti della e deducendo, in Parte_1 particolare: che a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, la comunione affettiva e materiale tra i coniugi era venuta meno a causa della violazione degli obblighi di fedeltà da parte della , che in costanza matrimonio intratteneva una relazione extraconiugale, già Parte_1 da aprile 2019; che la ricorrente si disinteressava anche del figlio e nell'agosto 2019 ER abbandonava la casa coniugale, volontariamente, venendo meno ai doveri di collaborazione e coabitazione;
che in ordine all'affidamento del figlio , il disinteresse della ricorrente ER veniva avvalorato dalla circostanza che il minore coabitasse col padre nella casa coniugale, occupandosi quest'ultimo in toto del soddisfacimento dei bisogni del figlio.
Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla , stanti le gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio da Parte_1 costei attuate;
che il figlio fosse affidato in via esclusiva al padre, con collocamento ER presso l'abitazione dello stesso;
che la casa coniugale sita in Filadelfia (VV) alla via Giovanni
XXIII n. 27 venisse assegnata al;
che fosse posto a carico della Serratore un assegno CP_1 mensile, a titolo di mantenimento del figlio di euro 700,00, oltre al 50% delle spese cd. ER straordinarie;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Nelle more, con nota del 26.09.2019, la Procura della Repubblica trasmetteva copia degli atti del procedimento penale R.G.N.R. a carico di e per il Controparte_1 Parte_1 reato dell'art. 572 c.p.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 19.12.2019, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in pari data, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava l'abitazione familiare a;
disponeva l'affidamento esclusivo del minore al Controparte_1 padre con collocamento presso quest'ultimo e facoltà di visita della madre secondo le modalità ritenute opportune dal Servizio Sociale di Filadelfia, onerando quest'ultimo al deposito di una relazione semestrale sugli incontri del minore con la;
poneva carico del Parte_1 CP_1
Pagina 2 di 20 l'onere di provvedere ad una terapia di sostegno psicologico per il minore;
poneva a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente al , a titolo di mantenimento CP_1 del figlio minore , un assegno mensile rivalutabile ex lege pari ad euro 150,00. ER
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Avverso il predetto provvedimento presidenziale proponeva reclamo ex art. Parte_1
708 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, la quale, con decreto del 9.07.2020, in accoglimento della spiegata impugnativa, modificava parzialmente le statuizioni presidenziali, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori. ER
Nelle memorie integrative, le parti ribadivano le richieste già formulate;
la ricorrente, inoltre, nella parte motiva della memoria deduceva l'addebitabilità della separazione al resistente e, solo in subordine alla domanda di affidamento congiunto con collocamento presso la madre, chiedeva, all'esito di ascolto del minore ed esame CTU, il collocamento presso il padre.
All'udienza del 17.02.2021 il Giudice designato, preso atto delle rispettive richieste, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava per la decisione sulle richieste istruttorie all'udienza del 21.12.2021.
Nelle more, in data 20.07.2021 il resistente depositava istanza di modifica dell'assegno di mantenimento posto a carico della per il figlio , ritenendolo irrisorio rispetto Parte_1 ER alle esigenze concrete del minore e chiedendo, pertanto, che la versasse in favore del Parte_1 figlio a titolo di mantenimento la somma mensile di € 400,00.
Con ordinanza del 22.12.2021, il G.I. ammetteva le richieste di prova e rinviava all'udienza del
5.07.2022 per l'interrogatorio formale di e per l'escussione di un teste per Controparte_1 parte, invitando le parti al contraddittorio sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale spiegata da . CP_1
Su istanza della ricorrente, la detta udienza veniva anticipata al 20.04.2022 al solo fine della pronuncia sullo “status”; con sentenza non definitiva del 29.04.2022 (n. 315/2022), il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio, fissando l'udienza del 18.01.2023 per la decisione sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale spiegata da . CP_1
La citata udienza, a seguito di istanza di anticipazione depositata dal resistente, veniva anticipata al 5.10.2022 ed all'esito della stessa, il G.I. accoglieva in parte l'istanza di modifica delle statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali del 19.12.2019 e, per l'effetto, determinava in € 250,00 mensili l'assegno posto a carico di per il Parte_1
Pagina 3 di 20 mantenimento del figlio , ferme per il resto le statuizioni contenute nei provvedimenti ER temporanei ed urgenti;
rinviava per l'interrogatorio formale di e per l Controparte_1
'audizione di un teste per parte all'udienza del 4.04.2023.
In data 24.11.2022, depositava istanza di modifica delle condizioni di Controparte_1 separazione chiedendo che venisse stabilito che tutte le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio venissero suddivise al 50% tra i coniugi. Persona_1
Istauratosi il proc. 1282 sub 1/2019 RGAC, con note di trattazione scritta del 11.03.2023
chiedeva, di contro, che venisse ridotto l'assegno di mantenimento posto in Parte_1 favore del figlio nella misura di € 200,00 in considerazione delle mutate (peggiorate) ER condizioni economiche della ricorrente e delle migliorate condizioni economiche del resistente.
A definizione del suindicato sub procedimento, il G.I., con ordinanza datata 14.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.03.2023, respingeva l'istanza di modifica depositata da per la modifica dell'ordinanza presidenziale del 19.12.2019 e Controparte_1 dichiarava inammissibile l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale spiegata da
Parte_1
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di e Controparte_1
l'espletamento della prova orale autorizzata.
Nelle more, con istanza depositata il 3.02.2025, il resistente chiedeva la modifica dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico della , attesa l'iscrizione del figlio ER Parte_1 alla facoltà di Giurisprudenza, domandando che la somma versata mensilmente fosse aumentata ad euro 500,00.
Istauratosi il proc. 1282 sub. 2/2019 RGAC, all'udienza del 3.06.2025, il G.I., ritenuto di dover decidere sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale unitamente al merito della vertenza, riservava di riferire sul punto al Collegio in sede di definizione del procedimento principale di separazione n. 1282/2019, in quanto ormai maturo per la decisione.
Nella medesima udienza, quindi, rigettava le residue richieste istruttorie di parte resistente, e, avuto riguardo alla risalente iscrizione ruolo, assegnava direttamente il giudizio alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, onerando le parti a depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornata con le comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di
Pagina 4 di 20 tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo Tribunale con sentenza non definitiva (n. 315/2022).
La presente pronuncia concerne, inoltre, la domanda di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente non ER autosufficiente oltre all'assegnazione della casa coniugale.
Alcuna statuizione potrà essere resa, invece, dal Tribunale con riguardo all'affidamento e collocamento del figlio o al diritto di visita del genitore non convivente, attesa la maggiore età dello stesso.
1.1 Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata reciprocamente dalle parti, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
La pronuncia di addebito postula, quindi, l'accertamento di due essenziali presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo (v. Cass. sez. I, 3 aprile 2009, n.
8124; Tribunale Roma sez. I, 29/07/2015).
La giurisprudenza concorda con tale assunto (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2007, n. 25618;
Cass. civ. Sez. I, 03/01/1991, n. 26) e precisa che l'esame delle singole violazioni deve essere fatta nel contesto del comportamento globale di entrambi i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I,
08/05/2003, n. 6970; Cass. civ. Sez. I, 14/11/2001, n. 14162): il contegno tenuto da un coniuge, infatti, non può mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto
Pagina 5 di 20 dall'altro coniuge, per verificare se l'uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite nell'altro (cfr. Cass. civ. 1933/1989; Cass. civ. 3106/1983).
D'altra parte si è ritenuto che il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non possa dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale non suscettibili di deroghe o eccezioni, quali l'aggressione all'incolumità e integrità fisica, morale o sociale
(cfr. Cass. civ. 1501/2004), ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale (Cass. Civ. 69761988; Cass. Civ. 6256/1987; Cass. Civ. 7163/1983). Come detto, poi, è necessario che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ. n. 22266/2020; Cass. Civ.
n. 16691/2020; Cass. Civ. n. 27777/2019; Cass. Civ. n. 11929/2017; Cass. Civ. n. 11448/2017;
Cass. Civ. n. 7469/2017; Cass. Civ. n. 2576/2015; Cass. Civ. n. 18074/2014; Cass. Civ. n.
4540/2011; Cass. Civ. n. 8124/2009; Cass. Civ. n. 14042/2008; Cass. Civ. n. 14840/2006; Cass.
Civ. n. 4203/2006; Cass. Civ. n. 4290/2005; Cass. Civ. n. 181322003; Cass. Civ. n.
15223/2002); ne consegue che non si può addebitare la separazione sulla base di comportamenti successivi alla cessazione della convivenza (cfr. Cass. civ. n. 23885/2008; Cass.
Civ. n. 19214/2003), a meno che costituiscano la provata conferma di comportamenti pregressi
(cfr. Cass. Civ. n. 14042/2008).
Né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe altrimenti di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Ciò posto, con la comparsa di costituzione il resistente ha fondato la sua richiesta di addebito della separazione all'altro coniuge sulla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà, per avere la intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo già da aprile 2019, sul Parte_1 dedotto abbandono del tetto coniugale avvenuto in data 18.08.2019 nonché sulla dedotta violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale, per avere avuto la stessa un comportamento di totale disaffezione nei confronti del resistente e del figlio . ER
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. aggiungeva di aver scoperto un'altra relazione extraconiugale della già nel 2017 e deduceva, in modo più specifico, che la Parte_1 Parte_1 aveva sempre maltrattato il figlio minore, rinfacciandogli di essere stato adottato e addirittura picchiandolo come avvenuto il 1.02.2019 e il 18.08.2019 (cfr. pag. 12).
Pagina 6 di 20 Dal suo canto, la con la memoria integrativa ha dedotto l'addebitabilità della Parte_1 separazione al per avere questi violato il principale dovere di lealtà e fedeltà CP_1 coniugale, di assistenza e collaborazione trascurandola in momenti dolorosi della sua vita e mancando di rispetto ai suoi familiari.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. deduceva, inoltre, di aver subito reiterate violenze fisiche e morali da parte del che, con il suo comportamento molesto e CP_1 vessatorio, avrebbe logorato l'intesa coniugale.
1.2 Orbene, la domanda di addebito spiegata dal resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Parte_1
Per comprendere tale assunto, gioverà ricordare i principi di diritto rilevanti ai fini della decisione. In via generale, mentre in passato si riteneva che l'unica violazione dell'obbligo di fedeltà fosse costituito dall'adulterio, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è ampliata la sfera dei comportamenti “infedeli”, giacchè la fedeltà viene considerata un impegno globale che presuppone la comunione materiale e spirituale dei coniugi: sono quindi sanzionabili con l'addebito tutti quei comportamenti, sessuali e non, che comportino una lesione del reciproco dovere di devozione dei coniugi e quindi della comunione materiale e spirituale.
Secondo la giurisprudenza, il dovere di fedeltà – la cui inosservanza costituisce una violazione particolarmente grave (cfr. Cass. civ. 25618/2007) – consiste appunto nell'impegno, sussistente in capo a ciascun coniuge, di non tradire la fiducia dell'altro ovvero il rapporto di dedizione fisica e spirituale, sicchè si potrà avere violazione del suddetto dovere e addebito della separazione anche in assenza di relazioni sessuali extraconiugali, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere la sensibilità e la dignità del coniuge (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 15557/2008; Cass. Civ. n. 6834/1998 e, più di recente, Cass. Civ.
1136/2020).
La valutazione di tali comportamenti non è tuttavia automatica, ma è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale può addebitare la separazione al coniuge infedele solo
“ove ne ricorrano le circostanze”. In particolare, l'adulterio non può giustificare, da solo, la pronuncia di addebito, occorrendo a tal fine una valutazione globale dei comportamenti reciproci dei coniugi (cfr. Cass. Civ. n. 17089/2013; Cass. Civ. n. 9472/1999; Cass. Civ. n.
961/1992): il giudice deve, infatti, considerare in che misura la violazione abbia inciso sulla vita familiare (cfr. Cass. Civ. n. 12489/1998), tenendo conto delle modalità e della frequenza
Pagina 7 di 20 dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati (Cass. Civ. n. 2494/1992).
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, inoltre, neppure una stabile relazione extraconiugale giustifica l'addebito, qualora non sia accertata l'esistenza del nesso causale tra tradimento e crisi coniugale (cfr. Cass. Civ. n. 4292/2005; Cass. Civ. n. 5090/2004; Cass. Civ. n.
13747/2003). In effetti l'orientamento consolidato della giurisprudenza ribadisce che l'addebito della separazione presuppone l'accertamento del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale e precisa: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione di fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. ex multis,
Cass. civ. n. 16691/2020; Cass. Civ. 14591/2019; Cass. Civ. n. 27777/2019; Cass. Civ. n.
2539/2014).
Ciò precisato, in diritto, il Collegio ritiene che, sulla scorta del corredo probatorio in atti, debba escludersi la derivazione causale della crisi matrimoniale dalla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della e ciò sia con riguardo alla relazione con tale sia Parte_1 Persona_2 alla presunta relazione con tale Per_3
In proposito, basti osservare che già alla data del 31.05.2019 la aveva dato mandato al Parte_1 suo procuratore per avviare la pratica di separazione (cfr. all. alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c.) mentre la relazione affettiva tra ed il Sig. è Parte_1 Persona_2 stata attestata come certamente esistente solo a far data dal 8.07.2019, data in cui l'investigatore privato all'uopo incaricato dal ha iniziato la sua attività di CP_1 osservazione, documentando anche fotograficamente la frequentazione dei due e giungendo ad immortalare, con degli scatti di qualche giorno successivi, delle inequivocabili effusioni amorose tra i due (cfr. documentazione fotografica del luglio 2019 allegata alla relazione investigativa AC 007 INVESTIGAZIONI, all. 7 al fascicolo di parte resistente).
Non vi è alcuna prova che detta relazione affettiva sia iniziata in costanza di matrimonio o, meglio, prima della crisi coniugale, provocandola, risultando dalla documentazione in atti e dalle reciproche allegazioni che, per come si dirà anche più avanti, già a febbraio 2019 la coppia era afflitta da dinamiche conflittuali assai gravi (cfr. denuncia querela del 22.06.2019,
Pagina 8 di 20 all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte resistente) e avendo lo stesso resistente evidenziato (cfr. punto 7 della menzionata denuncia querela) che la avrebbe Parte_1 manifestato gelosia, ostilità ed anche odio nei confronti del figlio (circostanze sulle ER quali, pure, il resistente fonda la domanda di addebito, come si dira più approfonditamente avanti) “dalla fine dell'iter adottivo” e, quindi, da agosto 2014.
Né il resistente ha formulato delle richieste di prova idonee a dimostrare l'anteriorità del tradimento e, quindi, la sua efficienza causale rispetto alla crisi coniugale già certamente in essere, essendo i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. o totalmente generici in quanto affatto collocati nel tempo o riferiti al periodo successivo al giugno 2019. L'unico capitolo di prova collocato in data anteriore (febbraio/marzo 2019, cfr. capitolo 105) era volto a far dichiarare al teste di aver “spesso visto la signora Parte_1
in compagnia del signor per le strade di Arena”, circostanza di per
[...] Persona_2 sé neutra e non comprovante, con certezza, l'esistenza di una relazione affettiva.
A ciò si aggiunga che, a luglio 2010, la aveva già incaricato una prima volta il suo Parte_1 avvocato di avviare la pratica di separazione (cfr. comunicazione e relativa prova di notifica allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte ricorrente), ciò deponendo – a conferma della prospettazione della – nel senso che il matrimonio era in crisi già da Parte_1 moltissimo tempo, anche da prima della relazione, solo presunta, con tale che il Per_3 resistente colloca nel 2017.
In definitiva, la dissoluzione del vincolo matrimoniale non può addebitarsi alla preesistenza, meramente presunta e, comunque, fermamente contestata, di una relazione extra coniugale della essendo emerso che all'epoca in cui risulta accertata la detta relazione extra Parte_1 coniugale della ricorrente (luglio 2019) i coniugi convivevano solo formalmente.
Sulla scorta delle emergenze istruttorie, quindi, la relazione extracongiugale deve ritenersi l'effetto e non, invece, la causa della frattura del rapporto tra i coniugi, già gravemente deteriorato per come dimostrano i gravi episodi litigiosi dedotti dallo stesso , indici di CP_1 una condizione di intolleranza della convivenza maturata da tempo (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent.,
07/12/2007, n. 25618 “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
Pagina 9 di 20 mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”).
Per tutti questi motivi la domanda di addebito spiegata dal resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della deve essere rigettata. Parte_1
1.3 Quanto alla domanda di addebito svolta dal nei confronti della per il dedotto CP_1 Parte_1 abbandono della casa coniugale avvenuto il 18.08.2019 si osserva quanto segue.
Come noto, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi
- e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17056 del 03/08/2007; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione;
non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4540 del 24/02/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
25663 del 04/12/2014).
Comunque, per richiedere l'addebito, non basta il semplice allontanamento dalla casa familiare ma devono ricorre altre due condizioni: 1) l'abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volervi più tornare;
2) l'abbandono della casa familiare non deve essere determinato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.
Nel caso di specie, per quanto detto sopra, deve rilevarsi che l'esacerbata conflittualità, già estrinsecatasi, alla data del 18.08.2019, in reciproche denunce (cfr. documentazione in atti), aveva già indubbiamente reso insostenibile la convivenza tra i coniugi, tanto che già a maggio
Pagina 10 di 20 2019 la aveva fatto avviare la pratica di separazione sicchè, all'evidenza, la domanda Parte_1 di addebito per abbandono del tetto coniugale non può che essere rigettata.
1.4 Deve ora essere scrutinata la domanda di addebito reciprocamente svolta dai coniugi per le dedotte condotte di maltrattamento, di minaccia nonché di violenza fisica e morale addebitate da ciascun coniuge all'altro ed oggetto di una serie di reciproche denunce querele tutte versate in atti (querela del del 22.06.2019 avente ad oggetto fatti del 1.02.2019, querela del CP_1
del 6.08.2019 avente ad oggetto fatti del 30.06.2019, del 6.07.2019 e del 28.05.2019, CP_1 querela del del 18.08.2019 e querela della del 18.08.2019 aventi ad oggetto CP_1 Parte_1 fatti della medesima data).
Ed invero, i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 7 aprile 2005, n. 7321). Un simile comportamento, infatti, costituisce affermazione della supremazia di una persona sull'altra e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sè idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 817 del 14/01/2011).
D'altra parte va rilevato che per giurisprudenza consolidata della corte della nomofilachia l'addebito può essere pronunciato anche se risulta provato un solo episodio violenza,
"trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" (vedi ex multis Cass.
n. 817/ 2011).
Ancora, è stato precisato che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della
Pagina 11 di 20 sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. 7388/2017; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/10/2022, n.
31351)
Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle due parti ha, per vero, formulato richieste di prova orale idonee a dimostrare fatti di violenza (fisica o morale genericamente intesa), minaccia o condotte di maltrattamento specifici e, soprattutto, collocati nel tempo in costanza di matrimonio (tanto che le relative istanze istruttorie sono state disattese, cfr. ordinanza del
22.12.2021). Medesime considerazioni valgono per le denunce querele reciprocamente formalizzate dai coniugi e prodotte in atti le quali, in ogni caso, per come si dirà anche più avanti, non sono state seguite da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria comprovanti la fondatezza delle notizie di reato addebitate a ciascuno dei coniugi a danno dell'altro.
L'unico episodio individuato cronologicamente e riferito ad epoca anteriore alla comunicazione della di voler procedere alla separazione del maggio 2019 (non potendo rilevare, Parte_1 all'evidenza, quanto avvenuto dopo, ai fini dell'addebito della separazione ed evidenziando, ove ce ne fosse bisogno, che la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene irrilevante l'anteriorità della violenza rispetto al manifestarsi della crisi coniugale e non, ovviamente, all'avvio della pratica di separazione) è quello del 1.02.2019 oggetto della querela del
2.06.2019 presentata dal (cfr. all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte CP_1 resistente) secondo la cui prospettazione, la avrebbe minacciato il resistente, Parte_1 aggredendolo sia verbalmente che fisicamente (e poi percosso e gravemente insultato il figlio
, come si dirà più avanti). ER
Ebbene, in realtà, dalla visione del filmato riprodotto su supporto DVD allegato al plico trasmesso dalla Procura della Repubblica nonché al fascicolo di parte resistente, emerge un'accesa discussione di indubbia violenza verbale in quanto scandita da minacce e insulti reciproci tra le parti;
non si evince, invece, in modo certo, la condotta di violenza anche fisica imputata alla ai danni del , la quale, a ben vedere, non può presumersi dagli Parte_1 CP_1 inviti di quest'ultimo di “abbassare le mani”, in assenza di chiare inquadrature della scena di dedotta violenza.
Orbene, il filmato testimonia – come già ritenuto dal PM nella richiesta di archiviazione del procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti di cui alle querele incrociate qui in esame (cfr.
Pagina 12 di 20 richiesta di archiviazione del 26.09.2019) – “una complessa e conflittuale situazione familiare, nella quale i coniugi si rimproverano, si insultano e si minacciano l'un l'altro (si evidenziano, in particolare, le minacce di entrambi i coniugi di sporgere denuncia in danno reciproco, così da far “perdere il posto di lavoro” all'altro), con modalità assolutamente irriguardose della presenza in casa del figlio minore”.
Aggiunge il Collegio che la videoregistrazione in atti, lungi dal dimostrare la condotta prevaricatrice di uno dei coniugi sull'altro (nella specie, la supremazia della sul Parte_1 [...]
, per come assume quest'ultimo), comprova piuttosto il carattere di assoluta omogeneità e, CP_1
a parere del Tribunale, di evidente assimilabilità delle condotte poste in essere da entrambi i coniugi a danno dell'altro, essendo la condotta aggressiva (quanto meno sul piano verbale) della speculare – se non consequenziale, nel caso di specie – a quella, altrettanto Parte_1 deprecabile del che, dopo aver attivato la registrazione, invece di porre fine alla CP_1 discussione (verosimilmente già iniziata) in considerazione della presenza in casa del figlio minore , provoca in modo manifesto lo scontro dicendole che si è messa con un terrorista ER
(vedi min. 00.00.44), accusandola di chattare con il cellulare durante l'orario di lavoro (min.
00.05.58), minacciando di denunciarla (min. 00.01.26) e proferendole, per primo, insulti (cfr.
“pazza, povera scema” min. 00.03.56, “pezzente” min. 00.06.07).
In definitiva, la domanda di addebito reciprocamente svolta da entrambi i coniugi per condotte di maltrattamento, di minaccia nonché di violenza fisica e morale addebitate da ciascun coniuge all'altro deve essere rigettata in quanto, attesa l'attribuibilità ad entrambi di condotte di minaccia e di violenza (quanto meno) morale ai danni dell'altro, senza che si possa qualificarne una come prevaricante rispetto all'altra, manca la prova dell'addebibilità della separazione alla ricorrente piuttosto che al resistente e viceversa.
1.5 Ne deriva il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da parte resistente posto che, per quanto sopra motivato, essa è risultata infondata per mancata prova del dedotto illecito endofamiliare ai suoi danni.
1.6 Diversamente, il Collegio ritiene debba essere accolta la domanda di addebito della separazione alla per le comprovate condotte di maltrattamento ai danni del figlio . Parte_1 Persona_1
In proposito, gioverà ricordare che la Suprema Corte si è già espressa nel senso della rilevanza
(anche) dei maltrattamenti di un coniuge nei confronti dei figli ai fini dell'addebitabilità della separazione (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/10/2022, n. 31351 cit.), essendo indiscutibilmente la cura della prole uno dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 147 c.c.).
Pagina 13 di 20 Ebbene, alla luce degli arresti giurisprudenziali richiamati nel par.
1.4 in tema di violenza endofamiliare, può ritenersi sufficiente ai fini della dichiarazione di addebito della separazione alla l'episodio sopra richiamato del 1.02.2019 in cui, per come si evince chiaramente Parte_1 dal filmato riprodotto nel DVD in atti, in occasione del violento diverbio con il , la CP_1 ricorrente si è scagliata con violenza contro il figlio , estraneo alla discussione, ER colpendolo prima con degli schiaffi, strattonandolo al punto da fargli perdere l'equilibrio (vedi min 00.08.32) e proferendogli insulti e parole di innegabile violenza morale, avuto soprattutto riguardo al suo trascorso in orfanotrofio e alla sua storia di figlio adottato (“mi avete rovinato la vita” min. 00.08.19; “ridammi i soldi che ho speso per venire a prendere te, merda, merda…sai cosa ti meriti tu? Meriti di ritornare nella merda” min. 00.21.00 in poi).
Una simile condotta da parte della nei confronti del figlio, che non può ritenersi nel Parte_1 modo più assoluto minimamente giustificata dal comportamento quasi istigatorio dell'altro coniuge e che rileverebbe di per sé sola ai fini della dichiarazione di addebito a carico della ricorrente, è risultata essere la provata conferma di comportamenti pregressi ai danni del figlio il quale, in più occasione, ha riferito i maltrattamenti ricevuti dalla madre adottiva (“Non mi va di sentirla o vederla per come mi ha trattato negli ultimi anni e per le cose che mi ha detto. In questi anni mi picchiava e gridava senza motivo e mi diceva che da quando sono arrivato io gli ho rovinato la vita, quando mi picchiava, con schiaffi e mi lanciava cose addosso, PA era al lavoro oppure eravamo fuori per la spesa e mi minacciava che se dicevo le cose a lui mi rimandava da dove ero venuto. Sono cose che sono successe spesso”, cfr. processo verbale di sommarie informazioni rese dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro il 18.10.2019;
“all'inizio volevo bene a tutti e due, poi ho preferito PA perché la mamma mi maltrattava, mi gridava sempre”, cfr. verbale di assunzione informazioni rese presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme del 27.08.2019 nonché verbale di sommarie informazioni rese presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme del
16.09.2019 ove si legge “su invito del verbalizzante il C.T. chiede al minore di specificare i maltrattamenti subiti. Il minore risponde che la mamma lo sgridava davanti ai suoi parenti;
che lo minacciava di riportarlo a dove era venuto”).
Orbene, le riportate risultanze istruttorie dimostrano il compimento di condotte, gravi e protratte nel tempo, idonee a determinare l'irreversibile crisi coniugale e che, pertanto, giustificano la pronuncia di addebito della separazione a carico della . Parte_1
Pagina 14 di 20 1.7 Quanto alla casa coniugale, la stessa deve restare assegnata a sebbene il Controparte_1 figlio maggiorenne non sia presente quotidianamente nella casa familiare (per aver condotto in locazione altro alloggio in Cosenza per seguire i corsi universitari), posto che, come noto, non viene meno la coabitazione con il genitore assegnatario, che costituisce presupposto dell'assegnazione, se i figli mantengono un collegamento stabile con l'abitazione, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano (Cass. Civ. 6861/2010, Cass. Civ.
11320/2005).
1.8 Quanto all'assegno di mantenimento da porre a carico della per il sostentamento del Parte_1 figlio , maggiorenne ma ancora non autosufficiente dal punto di vista reddituale, si ER osserva quanto segue.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.” Il legislatore ordinario specifica poi, agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che, inoltre, deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Ebbene, nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano affermati una serie di principi, che questo Collegio ritiene di condividere, i quali segnano l'evoluzione del diritto vivente con riguardo all'autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, poi, precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108) e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Pagina 15 di 20 È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo dei giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte ha, invero, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la
Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività
Pagina 16 di 20 lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
In generale, può sostenersi che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da esonerare il genitore obbligato dal versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando il primo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita
(Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando risulti che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze ovvero emerga un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio, prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, risulta che ha intrapreso gli studi universitari ER presso l'Università della Calabria e, attesa la giovane età del ragazzo (21 anni), non può presumersi, come sostiene parte ricorrente, la sua autosufficienza economica né può sostenersi che la non raggiunta indipendenza possa, ad oggi, dipendere da un comportamento colposo e negligente del figlio, sicché deve indubbiamente dichiararsi l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento anche in funzione del suo percorso universitario.
Sul quantum, avuto riguardo alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti per come emersa dagli atti di causa e dalla documentazione allegata (ricordandosi che secondo il principio consolidato affermato dalla Suprema Corte, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi,
Pagina 17 di 20 cfr. Cass.,sez. I, 5 novembre 2007, n. 23051; Cass.,sez. I, 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass.,sez.
I, 18 giugno 2008, n. 16575; Cass.,sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098; Cass.,sez. I, 6 giugno 2013,
n. 14336; Cass.,sez. VI-I, 15 novembre 2016, n. 23263), nonché alle accresciute esigenze del figlio, il Collegio ritiene equo individuare nella misura di euro 300,00 mensili il contributo dovuto dalla a titolo di mantenimento in favore del figlio , con decorrenza dalla Parte_1 ER presente pronuncia e successivo adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT.
1.9 Quanto alle spese straordinarie, esse devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di
Pagina 18 di 20 lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2. Infine, quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e avuto riguardo altresì all'esito della fase di reclamo tenutasi dinanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro, dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti del 20.07.2021 nonché di quelle introduttive dei due sub procedimenti incardinati nel corso del giudizio, deve ritenersi configurata una sostanziale reciproca soccombenza sicché le dette spese, anche al fine di non aggravare la già esacerbata conflittualità tra le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di separazione personale n. 315/2022 già resa tra le parti in data 29.04.2022 (matrimonio celebrato in Filadelfia (VV) il 4.12.2004, atto n. 32, parte II, serie A), disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
2) assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
Pagina 19 di 20 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al resistente l'assegno mensile Parte_1 di euro 300,00 per il mantenimento del figlio , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni ER mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale con decorrenza dalla presente pronuncia e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
4) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio , di cui in motivazione, a ER carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
Controparte_1
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 26.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
Pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Fronte, in forza di mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Pizzonia, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 3.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2.08.2019 e ritualmente notificato, Parte_1
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con in
[...] Controparte_1
Filadelfia (VV) il 4.12.2004; che nel corso del matrimonio era stato adottato il figlio ER
(nato in [...] il [...]); che essendo venuta meno la comunione materiale e
[...] spirituale tra loro, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, era divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza per esclusiva colpa del;
tanto premesso CP_1 la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi,
Pagina 1 di 20 disponesse l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, stabilisse l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita, e ponesse a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 800,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Letto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di comparizione dei coniugi al
5.12.2019, poi anticipata al 24.10.2019.
Si costituiva il resistente contestando puntualmente gli assunti della e deducendo, in Parte_1 particolare: che a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, la comunione affettiva e materiale tra i coniugi era venuta meno a causa della violazione degli obblighi di fedeltà da parte della , che in costanza matrimonio intratteneva una relazione extraconiugale, già Parte_1 da aprile 2019; che la ricorrente si disinteressava anche del figlio e nell'agosto 2019 ER abbandonava la casa coniugale, volontariamente, venendo meno ai doveri di collaborazione e coabitazione;
che in ordine all'affidamento del figlio , il disinteresse della ricorrente ER veniva avvalorato dalla circostanza che il minore coabitasse col padre nella casa coniugale, occupandosi quest'ultimo in toto del soddisfacimento dei bisogni del figlio.
Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla , stanti le gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio da Parte_1 costei attuate;
che il figlio fosse affidato in via esclusiva al padre, con collocamento ER presso l'abitazione dello stesso;
che la casa coniugale sita in Filadelfia (VV) alla via Giovanni
XXIII n. 27 venisse assegnata al;
che fosse posto a carico della Serratore un assegno CP_1 mensile, a titolo di mantenimento del figlio di euro 700,00, oltre al 50% delle spese cd. ER straordinarie;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Nelle more, con nota del 26.09.2019, la Procura della Repubblica trasmetteva copia degli atti del procedimento penale R.G.N.R. a carico di e per il Controparte_1 Parte_1 reato dell'art. 572 c.p.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 19.12.2019, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in pari data, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava l'abitazione familiare a;
disponeva l'affidamento esclusivo del minore al Controparte_1 padre con collocamento presso quest'ultimo e facoltà di visita della madre secondo le modalità ritenute opportune dal Servizio Sociale di Filadelfia, onerando quest'ultimo al deposito di una relazione semestrale sugli incontri del minore con la;
poneva carico del Parte_1 CP_1
Pagina 2 di 20 l'onere di provvedere ad una terapia di sostegno psicologico per il minore;
poneva a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente al , a titolo di mantenimento CP_1 del figlio minore , un assegno mensile rivalutabile ex lege pari ad euro 150,00. ER
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Avverso il predetto provvedimento presidenziale proponeva reclamo ex art. Parte_1
708 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, la quale, con decreto del 9.07.2020, in accoglimento della spiegata impugnativa, modificava parzialmente le statuizioni presidenziali, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori. ER
Nelle memorie integrative, le parti ribadivano le richieste già formulate;
la ricorrente, inoltre, nella parte motiva della memoria deduceva l'addebitabilità della separazione al resistente e, solo in subordine alla domanda di affidamento congiunto con collocamento presso la madre, chiedeva, all'esito di ascolto del minore ed esame CTU, il collocamento presso il padre.
All'udienza del 17.02.2021 il Giudice designato, preso atto delle rispettive richieste, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava per la decisione sulle richieste istruttorie all'udienza del 21.12.2021.
Nelle more, in data 20.07.2021 il resistente depositava istanza di modifica dell'assegno di mantenimento posto a carico della per il figlio , ritenendolo irrisorio rispetto Parte_1 ER alle esigenze concrete del minore e chiedendo, pertanto, che la versasse in favore del Parte_1 figlio a titolo di mantenimento la somma mensile di € 400,00.
Con ordinanza del 22.12.2021, il G.I. ammetteva le richieste di prova e rinviava all'udienza del
5.07.2022 per l'interrogatorio formale di e per l'escussione di un teste per Controparte_1 parte, invitando le parti al contraddittorio sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale spiegata da . CP_1
Su istanza della ricorrente, la detta udienza veniva anticipata al 20.04.2022 al solo fine della pronuncia sullo “status”; con sentenza non definitiva del 29.04.2022 (n. 315/2022), il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio, fissando l'udienza del 18.01.2023 per la decisione sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale spiegata da . CP_1
La citata udienza, a seguito di istanza di anticipazione depositata dal resistente, veniva anticipata al 5.10.2022 ed all'esito della stessa, il G.I. accoglieva in parte l'istanza di modifica delle statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali del 19.12.2019 e, per l'effetto, determinava in € 250,00 mensili l'assegno posto a carico di per il Parte_1
Pagina 3 di 20 mantenimento del figlio , ferme per il resto le statuizioni contenute nei provvedimenti ER temporanei ed urgenti;
rinviava per l'interrogatorio formale di e per l Controparte_1
'audizione di un teste per parte all'udienza del 4.04.2023.
In data 24.11.2022, depositava istanza di modifica delle condizioni di Controparte_1 separazione chiedendo che venisse stabilito che tutte le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio venissero suddivise al 50% tra i coniugi. Persona_1
Istauratosi il proc. 1282 sub 1/2019 RGAC, con note di trattazione scritta del 11.03.2023
chiedeva, di contro, che venisse ridotto l'assegno di mantenimento posto in Parte_1 favore del figlio nella misura di € 200,00 in considerazione delle mutate (peggiorate) ER condizioni economiche della ricorrente e delle migliorate condizioni economiche del resistente.
A definizione del suindicato sub procedimento, il G.I., con ordinanza datata 14.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.03.2023, respingeva l'istanza di modifica depositata da per la modifica dell'ordinanza presidenziale del 19.12.2019 e Controparte_1 dichiarava inammissibile l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale spiegata da
Parte_1
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale di e Controparte_1
l'espletamento della prova orale autorizzata.
Nelle more, con istanza depositata il 3.02.2025, il resistente chiedeva la modifica dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico della , attesa l'iscrizione del figlio ER Parte_1 alla facoltà di Giurisprudenza, domandando che la somma versata mensilmente fosse aumentata ad euro 500,00.
Istauratosi il proc. 1282 sub. 2/2019 RGAC, all'udienza del 3.06.2025, il G.I., ritenuto di dover decidere sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale unitamente al merito della vertenza, riservava di riferire sul punto al Collegio in sede di definizione del procedimento principale di separazione n. 1282/2019, in quanto ormai maturo per la decisione.
Nella medesima udienza, quindi, rigettava le residue richieste istruttorie di parte resistente, e, avuto riguardo alla risalente iscrizione ruolo, assegnava direttamente il giudizio alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, onerando le parti a depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornata con le comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di
Pagina 4 di 20 tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo Tribunale con sentenza non definitiva (n. 315/2022).
La presente pronuncia concerne, inoltre, la domanda di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente non ER autosufficiente oltre all'assegnazione della casa coniugale.
Alcuna statuizione potrà essere resa, invece, dal Tribunale con riguardo all'affidamento e collocamento del figlio o al diritto di visita del genitore non convivente, attesa la maggiore età dello stesso.
1.1 Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata reciprocamente dalle parti, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
La pronuncia di addebito postula, quindi, l'accertamento di due essenziali presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo (v. Cass. sez. I, 3 aprile 2009, n.
8124; Tribunale Roma sez. I, 29/07/2015).
La giurisprudenza concorda con tale assunto (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2007, n. 25618;
Cass. civ. Sez. I, 03/01/1991, n. 26) e precisa che l'esame delle singole violazioni deve essere fatta nel contesto del comportamento globale di entrambi i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I,
08/05/2003, n. 6970; Cass. civ. Sez. I, 14/11/2001, n. 14162): il contegno tenuto da un coniuge, infatti, non può mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto
Pagina 5 di 20 dall'altro coniuge, per verificare se l'uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite nell'altro (cfr. Cass. civ. 1933/1989; Cass. civ. 3106/1983).
D'altra parte si è ritenuto che il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non possa dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale non suscettibili di deroghe o eccezioni, quali l'aggressione all'incolumità e integrità fisica, morale o sociale
(cfr. Cass. civ. 1501/2004), ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale (Cass. Civ. 69761988; Cass. Civ. 6256/1987; Cass. Civ. 7163/1983). Come detto, poi, è necessario che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ. n. 22266/2020; Cass. Civ.
n. 16691/2020; Cass. Civ. n. 27777/2019; Cass. Civ. n. 11929/2017; Cass. Civ. n. 11448/2017;
Cass. Civ. n. 7469/2017; Cass. Civ. n. 2576/2015; Cass. Civ. n. 18074/2014; Cass. Civ. n.
4540/2011; Cass. Civ. n. 8124/2009; Cass. Civ. n. 14042/2008; Cass. Civ. n. 14840/2006; Cass.
Civ. n. 4203/2006; Cass. Civ. n. 4290/2005; Cass. Civ. n. 181322003; Cass. Civ. n.
15223/2002); ne consegue che non si può addebitare la separazione sulla base di comportamenti successivi alla cessazione della convivenza (cfr. Cass. civ. n. 23885/2008; Cass.
Civ. n. 19214/2003), a meno che costituiscano la provata conferma di comportamenti pregressi
(cfr. Cass. Civ. n. 14042/2008).
Né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe altrimenti di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Ciò posto, con la comparsa di costituzione il resistente ha fondato la sua richiesta di addebito della separazione all'altro coniuge sulla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà, per avere la intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo già da aprile 2019, sul Parte_1 dedotto abbandono del tetto coniugale avvenuto in data 18.08.2019 nonché sulla dedotta violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale, per avere avuto la stessa un comportamento di totale disaffezione nei confronti del resistente e del figlio . ER
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. aggiungeva di aver scoperto un'altra relazione extraconiugale della già nel 2017 e deduceva, in modo più specifico, che la Parte_1 Parte_1 aveva sempre maltrattato il figlio minore, rinfacciandogli di essere stato adottato e addirittura picchiandolo come avvenuto il 1.02.2019 e il 18.08.2019 (cfr. pag. 12).
Pagina 6 di 20 Dal suo canto, la con la memoria integrativa ha dedotto l'addebitabilità della Parte_1 separazione al per avere questi violato il principale dovere di lealtà e fedeltà CP_1 coniugale, di assistenza e collaborazione trascurandola in momenti dolorosi della sua vita e mancando di rispetto ai suoi familiari.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. deduceva, inoltre, di aver subito reiterate violenze fisiche e morali da parte del che, con il suo comportamento molesto e CP_1 vessatorio, avrebbe logorato l'intesa coniugale.
1.2 Orbene, la domanda di addebito spiegata dal resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Parte_1
Per comprendere tale assunto, gioverà ricordare i principi di diritto rilevanti ai fini della decisione. In via generale, mentre in passato si riteneva che l'unica violazione dell'obbligo di fedeltà fosse costituito dall'adulterio, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è ampliata la sfera dei comportamenti “infedeli”, giacchè la fedeltà viene considerata un impegno globale che presuppone la comunione materiale e spirituale dei coniugi: sono quindi sanzionabili con l'addebito tutti quei comportamenti, sessuali e non, che comportino una lesione del reciproco dovere di devozione dei coniugi e quindi della comunione materiale e spirituale.
Secondo la giurisprudenza, il dovere di fedeltà – la cui inosservanza costituisce una violazione particolarmente grave (cfr. Cass. civ. 25618/2007) – consiste appunto nell'impegno, sussistente in capo a ciascun coniuge, di non tradire la fiducia dell'altro ovvero il rapporto di dedizione fisica e spirituale, sicchè si potrà avere violazione del suddetto dovere e addebito della separazione anche in assenza di relazioni sessuali extraconiugali, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere la sensibilità e la dignità del coniuge (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 15557/2008; Cass. Civ. n. 6834/1998 e, più di recente, Cass. Civ.
1136/2020).
La valutazione di tali comportamenti non è tuttavia automatica, ma è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale può addebitare la separazione al coniuge infedele solo
“ove ne ricorrano le circostanze”. In particolare, l'adulterio non può giustificare, da solo, la pronuncia di addebito, occorrendo a tal fine una valutazione globale dei comportamenti reciproci dei coniugi (cfr. Cass. Civ. n. 17089/2013; Cass. Civ. n. 9472/1999; Cass. Civ. n.
961/1992): il giudice deve, infatti, considerare in che misura la violazione abbia inciso sulla vita familiare (cfr. Cass. Civ. n. 12489/1998), tenendo conto delle modalità e della frequenza
Pagina 7 di 20 dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati (Cass. Civ. n. 2494/1992).
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, inoltre, neppure una stabile relazione extraconiugale giustifica l'addebito, qualora non sia accertata l'esistenza del nesso causale tra tradimento e crisi coniugale (cfr. Cass. Civ. n. 4292/2005; Cass. Civ. n. 5090/2004; Cass. Civ. n.
13747/2003). In effetti l'orientamento consolidato della giurisprudenza ribadisce che l'addebito della separazione presuppone l'accertamento del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale e precisa: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione di fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. ex multis,
Cass. civ. n. 16691/2020; Cass. Civ. 14591/2019; Cass. Civ. n. 27777/2019; Cass. Civ. n.
2539/2014).
Ciò precisato, in diritto, il Collegio ritiene che, sulla scorta del corredo probatorio in atti, debba escludersi la derivazione causale della crisi matrimoniale dalla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della e ciò sia con riguardo alla relazione con tale sia Parte_1 Persona_2 alla presunta relazione con tale Per_3
In proposito, basti osservare che già alla data del 31.05.2019 la aveva dato mandato al Parte_1 suo procuratore per avviare la pratica di separazione (cfr. all. alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c.) mentre la relazione affettiva tra ed il Sig. è Parte_1 Persona_2 stata attestata come certamente esistente solo a far data dal 8.07.2019, data in cui l'investigatore privato all'uopo incaricato dal ha iniziato la sua attività di CP_1 osservazione, documentando anche fotograficamente la frequentazione dei due e giungendo ad immortalare, con degli scatti di qualche giorno successivi, delle inequivocabili effusioni amorose tra i due (cfr. documentazione fotografica del luglio 2019 allegata alla relazione investigativa AC 007 INVESTIGAZIONI, all. 7 al fascicolo di parte resistente).
Non vi è alcuna prova che detta relazione affettiva sia iniziata in costanza di matrimonio o, meglio, prima della crisi coniugale, provocandola, risultando dalla documentazione in atti e dalle reciproche allegazioni che, per come si dirà anche più avanti, già a febbraio 2019 la coppia era afflitta da dinamiche conflittuali assai gravi (cfr. denuncia querela del 22.06.2019,
Pagina 8 di 20 all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte resistente) e avendo lo stesso resistente evidenziato (cfr. punto 7 della menzionata denuncia querela) che la avrebbe Parte_1 manifestato gelosia, ostilità ed anche odio nei confronti del figlio (circostanze sulle ER quali, pure, il resistente fonda la domanda di addebito, come si dira più approfonditamente avanti) “dalla fine dell'iter adottivo” e, quindi, da agosto 2014.
Né il resistente ha formulato delle richieste di prova idonee a dimostrare l'anteriorità del tradimento e, quindi, la sua efficienza causale rispetto alla crisi coniugale già certamente in essere, essendo i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. o totalmente generici in quanto affatto collocati nel tempo o riferiti al periodo successivo al giugno 2019. L'unico capitolo di prova collocato in data anteriore (febbraio/marzo 2019, cfr. capitolo 105) era volto a far dichiarare al teste di aver “spesso visto la signora Parte_1
in compagnia del signor per le strade di Arena”, circostanza di per
[...] Persona_2 sé neutra e non comprovante, con certezza, l'esistenza di una relazione affettiva.
A ciò si aggiunga che, a luglio 2010, la aveva già incaricato una prima volta il suo Parte_1 avvocato di avviare la pratica di separazione (cfr. comunicazione e relativa prova di notifica allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte ricorrente), ciò deponendo – a conferma della prospettazione della – nel senso che il matrimonio era in crisi già da Parte_1 moltissimo tempo, anche da prima della relazione, solo presunta, con tale che il Per_3 resistente colloca nel 2017.
In definitiva, la dissoluzione del vincolo matrimoniale non può addebitarsi alla preesistenza, meramente presunta e, comunque, fermamente contestata, di una relazione extra coniugale della essendo emerso che all'epoca in cui risulta accertata la detta relazione extra Parte_1 coniugale della ricorrente (luglio 2019) i coniugi convivevano solo formalmente.
Sulla scorta delle emergenze istruttorie, quindi, la relazione extracongiugale deve ritenersi l'effetto e non, invece, la causa della frattura del rapporto tra i coniugi, già gravemente deteriorato per come dimostrano i gravi episodi litigiosi dedotti dallo stesso , indici di CP_1 una condizione di intolleranza della convivenza maturata da tempo (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent.,
07/12/2007, n. 25618 “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
Pagina 9 di 20 mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”).
Per tutti questi motivi la domanda di addebito spiegata dal resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della deve essere rigettata. Parte_1
1.3 Quanto alla domanda di addebito svolta dal nei confronti della per il dedotto CP_1 Parte_1 abbandono della casa coniugale avvenuto il 18.08.2019 si osserva quanto segue.
Come noto, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi
- e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17056 del 03/08/2007; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione;
non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4540 del 24/02/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
25663 del 04/12/2014).
Comunque, per richiedere l'addebito, non basta il semplice allontanamento dalla casa familiare ma devono ricorre altre due condizioni: 1) l'abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volervi più tornare;
2) l'abbandono della casa familiare non deve essere determinato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.
Nel caso di specie, per quanto detto sopra, deve rilevarsi che l'esacerbata conflittualità, già estrinsecatasi, alla data del 18.08.2019, in reciproche denunce (cfr. documentazione in atti), aveva già indubbiamente reso insostenibile la convivenza tra i coniugi, tanto che già a maggio
Pagina 10 di 20 2019 la aveva fatto avviare la pratica di separazione sicchè, all'evidenza, la domanda Parte_1 di addebito per abbandono del tetto coniugale non può che essere rigettata.
1.4 Deve ora essere scrutinata la domanda di addebito reciprocamente svolta dai coniugi per le dedotte condotte di maltrattamento, di minaccia nonché di violenza fisica e morale addebitate da ciascun coniuge all'altro ed oggetto di una serie di reciproche denunce querele tutte versate in atti (querela del del 22.06.2019 avente ad oggetto fatti del 1.02.2019, querela del CP_1
del 6.08.2019 avente ad oggetto fatti del 30.06.2019, del 6.07.2019 e del 28.05.2019, CP_1 querela del del 18.08.2019 e querela della del 18.08.2019 aventi ad oggetto CP_1 Parte_1 fatti della medesima data).
Ed invero, i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 7 aprile 2005, n. 7321). Un simile comportamento, infatti, costituisce affermazione della supremazia di una persona sull'altra e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sè idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 817 del 14/01/2011).
D'altra parte va rilevato che per giurisprudenza consolidata della corte della nomofilachia l'addebito può essere pronunciato anche se risulta provato un solo episodio violenza,
"trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" (vedi ex multis Cass.
n. 817/ 2011).
Ancora, è stato precisato che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della
Pagina 11 di 20 sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. 7388/2017; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/10/2022, n.
31351)
Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle due parti ha, per vero, formulato richieste di prova orale idonee a dimostrare fatti di violenza (fisica o morale genericamente intesa), minaccia o condotte di maltrattamento specifici e, soprattutto, collocati nel tempo in costanza di matrimonio (tanto che le relative istanze istruttorie sono state disattese, cfr. ordinanza del
22.12.2021). Medesime considerazioni valgono per le denunce querele reciprocamente formalizzate dai coniugi e prodotte in atti le quali, in ogni caso, per come si dirà anche più avanti, non sono state seguite da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria comprovanti la fondatezza delle notizie di reato addebitate a ciascuno dei coniugi a danno dell'altro.
L'unico episodio individuato cronologicamente e riferito ad epoca anteriore alla comunicazione della di voler procedere alla separazione del maggio 2019 (non potendo rilevare, Parte_1 all'evidenza, quanto avvenuto dopo, ai fini dell'addebito della separazione ed evidenziando, ove ce ne fosse bisogno, che la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene irrilevante l'anteriorità della violenza rispetto al manifestarsi della crisi coniugale e non, ovviamente, all'avvio della pratica di separazione) è quello del 1.02.2019 oggetto della querela del
2.06.2019 presentata dal (cfr. all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte CP_1 resistente) secondo la cui prospettazione, la avrebbe minacciato il resistente, Parte_1 aggredendolo sia verbalmente che fisicamente (e poi percosso e gravemente insultato il figlio
, come si dirà più avanti). ER
Ebbene, in realtà, dalla visione del filmato riprodotto su supporto DVD allegato al plico trasmesso dalla Procura della Repubblica nonché al fascicolo di parte resistente, emerge un'accesa discussione di indubbia violenza verbale in quanto scandita da minacce e insulti reciproci tra le parti;
non si evince, invece, in modo certo, la condotta di violenza anche fisica imputata alla ai danni del , la quale, a ben vedere, non può presumersi dagli Parte_1 CP_1 inviti di quest'ultimo di “abbassare le mani”, in assenza di chiare inquadrature della scena di dedotta violenza.
Orbene, il filmato testimonia – come già ritenuto dal PM nella richiesta di archiviazione del procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti di cui alle querele incrociate qui in esame (cfr.
Pagina 12 di 20 richiesta di archiviazione del 26.09.2019) – “una complessa e conflittuale situazione familiare, nella quale i coniugi si rimproverano, si insultano e si minacciano l'un l'altro (si evidenziano, in particolare, le minacce di entrambi i coniugi di sporgere denuncia in danno reciproco, così da far “perdere il posto di lavoro” all'altro), con modalità assolutamente irriguardose della presenza in casa del figlio minore”.
Aggiunge il Collegio che la videoregistrazione in atti, lungi dal dimostrare la condotta prevaricatrice di uno dei coniugi sull'altro (nella specie, la supremazia della sul Parte_1 [...]
, per come assume quest'ultimo), comprova piuttosto il carattere di assoluta omogeneità e, CP_1
a parere del Tribunale, di evidente assimilabilità delle condotte poste in essere da entrambi i coniugi a danno dell'altro, essendo la condotta aggressiva (quanto meno sul piano verbale) della speculare – se non consequenziale, nel caso di specie – a quella, altrettanto Parte_1 deprecabile del che, dopo aver attivato la registrazione, invece di porre fine alla CP_1 discussione (verosimilmente già iniziata) in considerazione della presenza in casa del figlio minore , provoca in modo manifesto lo scontro dicendole che si è messa con un terrorista ER
(vedi min. 00.00.44), accusandola di chattare con il cellulare durante l'orario di lavoro (min.
00.05.58), minacciando di denunciarla (min. 00.01.26) e proferendole, per primo, insulti (cfr.
“pazza, povera scema” min. 00.03.56, “pezzente” min. 00.06.07).
In definitiva, la domanda di addebito reciprocamente svolta da entrambi i coniugi per condotte di maltrattamento, di minaccia nonché di violenza fisica e morale addebitate da ciascun coniuge all'altro deve essere rigettata in quanto, attesa l'attribuibilità ad entrambi di condotte di minaccia e di violenza (quanto meno) morale ai danni dell'altro, senza che si possa qualificarne una come prevaricante rispetto all'altra, manca la prova dell'addebibilità della separazione alla ricorrente piuttosto che al resistente e viceversa.
1.5 Ne deriva il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da parte resistente posto che, per quanto sopra motivato, essa è risultata infondata per mancata prova del dedotto illecito endofamiliare ai suoi danni.
1.6 Diversamente, il Collegio ritiene debba essere accolta la domanda di addebito della separazione alla per le comprovate condotte di maltrattamento ai danni del figlio . Parte_1 Persona_1
In proposito, gioverà ricordare che la Suprema Corte si è già espressa nel senso della rilevanza
(anche) dei maltrattamenti di un coniuge nei confronti dei figli ai fini dell'addebitabilità della separazione (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/10/2022, n. 31351 cit.), essendo indiscutibilmente la cura della prole uno dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 147 c.c.).
Pagina 13 di 20 Ebbene, alla luce degli arresti giurisprudenziali richiamati nel par.
1.4 in tema di violenza endofamiliare, può ritenersi sufficiente ai fini della dichiarazione di addebito della separazione alla l'episodio sopra richiamato del 1.02.2019 in cui, per come si evince chiaramente Parte_1 dal filmato riprodotto nel DVD in atti, in occasione del violento diverbio con il , la CP_1 ricorrente si è scagliata con violenza contro il figlio , estraneo alla discussione, ER colpendolo prima con degli schiaffi, strattonandolo al punto da fargli perdere l'equilibrio (vedi min 00.08.32) e proferendogli insulti e parole di innegabile violenza morale, avuto soprattutto riguardo al suo trascorso in orfanotrofio e alla sua storia di figlio adottato (“mi avete rovinato la vita” min. 00.08.19; “ridammi i soldi che ho speso per venire a prendere te, merda, merda…sai cosa ti meriti tu? Meriti di ritornare nella merda” min. 00.21.00 in poi).
Una simile condotta da parte della nei confronti del figlio, che non può ritenersi nel Parte_1 modo più assoluto minimamente giustificata dal comportamento quasi istigatorio dell'altro coniuge e che rileverebbe di per sé sola ai fini della dichiarazione di addebito a carico della ricorrente, è risultata essere la provata conferma di comportamenti pregressi ai danni del figlio il quale, in più occasione, ha riferito i maltrattamenti ricevuti dalla madre adottiva (“Non mi va di sentirla o vederla per come mi ha trattato negli ultimi anni e per le cose che mi ha detto. In questi anni mi picchiava e gridava senza motivo e mi diceva che da quando sono arrivato io gli ho rovinato la vita, quando mi picchiava, con schiaffi e mi lanciava cose addosso, PA era al lavoro oppure eravamo fuori per la spesa e mi minacciava che se dicevo le cose a lui mi rimandava da dove ero venuto. Sono cose che sono successe spesso”, cfr. processo verbale di sommarie informazioni rese dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro il 18.10.2019;
“all'inizio volevo bene a tutti e due, poi ho preferito PA perché la mamma mi maltrattava, mi gridava sempre”, cfr. verbale di assunzione informazioni rese presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme del 27.08.2019 nonché verbale di sommarie informazioni rese presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme del
16.09.2019 ove si legge “su invito del verbalizzante il C.T. chiede al minore di specificare i maltrattamenti subiti. Il minore risponde che la mamma lo sgridava davanti ai suoi parenti;
che lo minacciava di riportarlo a dove era venuto”).
Orbene, le riportate risultanze istruttorie dimostrano il compimento di condotte, gravi e protratte nel tempo, idonee a determinare l'irreversibile crisi coniugale e che, pertanto, giustificano la pronuncia di addebito della separazione a carico della . Parte_1
Pagina 14 di 20 1.7 Quanto alla casa coniugale, la stessa deve restare assegnata a sebbene il Controparte_1 figlio maggiorenne non sia presente quotidianamente nella casa familiare (per aver condotto in locazione altro alloggio in Cosenza per seguire i corsi universitari), posto che, come noto, non viene meno la coabitazione con il genitore assegnatario, che costituisce presupposto dell'assegnazione, se i figli mantengono un collegamento stabile con l'abitazione, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano (Cass. Civ. 6861/2010, Cass. Civ.
11320/2005).
1.8 Quanto all'assegno di mantenimento da porre a carico della per il sostentamento del Parte_1 figlio , maggiorenne ma ancora non autosufficiente dal punto di vista reddituale, si ER osserva quanto segue.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.” Il legislatore ordinario specifica poi, agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che, inoltre, deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Ebbene, nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano affermati una serie di principi, che questo Collegio ritiene di condividere, i quali segnano l'evoluzione del diritto vivente con riguardo all'autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, poi, precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108) e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Pagina 15 di 20 È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo dei giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte ha, invero, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la
Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività
Pagina 16 di 20 lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
In generale, può sostenersi che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da esonerare il genitore obbligato dal versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando il primo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita
(Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando risulti che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze ovvero emerga un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio, prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, risulta che ha intrapreso gli studi universitari ER presso l'Università della Calabria e, attesa la giovane età del ragazzo (21 anni), non può presumersi, come sostiene parte ricorrente, la sua autosufficienza economica né può sostenersi che la non raggiunta indipendenza possa, ad oggi, dipendere da un comportamento colposo e negligente del figlio, sicché deve indubbiamente dichiararsi l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento anche in funzione del suo percorso universitario.
Sul quantum, avuto riguardo alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti per come emersa dagli atti di causa e dalla documentazione allegata (ricordandosi che secondo il principio consolidato affermato dalla Suprema Corte, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi,
Pagina 17 di 20 cfr. Cass.,sez. I, 5 novembre 2007, n. 23051; Cass.,sez. I, 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass.,sez.
I, 18 giugno 2008, n. 16575; Cass.,sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098; Cass.,sez. I, 6 giugno 2013,
n. 14336; Cass.,sez. VI-I, 15 novembre 2016, n. 23263), nonché alle accresciute esigenze del figlio, il Collegio ritiene equo individuare nella misura di euro 300,00 mensili il contributo dovuto dalla a titolo di mantenimento in favore del figlio , con decorrenza dalla Parte_1 ER presente pronuncia e successivo adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT.
1.9 Quanto alle spese straordinarie, esse devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di
Pagina 18 di 20 lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2. Infine, quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e avuto riguardo altresì all'esito della fase di reclamo tenutasi dinanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro, dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti del 20.07.2021 nonché di quelle introduttive dei due sub procedimenti incardinati nel corso del giudizio, deve ritenersi configurata una sostanziale reciproca soccombenza sicché le dette spese, anche al fine di non aggravare la già esacerbata conflittualità tra le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di separazione personale n. 315/2022 già resa tra le parti in data 29.04.2022 (matrimonio celebrato in Filadelfia (VV) il 4.12.2004, atto n. 32, parte II, serie A), disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
2) assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
Pagina 19 di 20 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al resistente l'assegno mensile Parte_1 di euro 300,00 per il mantenimento del figlio , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni ER mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale con decorrenza dalla presente pronuncia e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
4) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio , di cui in motivazione, a ER carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
Controparte_1
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 26.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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