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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
1405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 04.07.2024 al n. RG 1405/2024, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 29.05.2024 e pubblicato in data 25.06.2024, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3561/2022, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Parte_1 C.F._1 Verecondi (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._2 sito in Firenze, via F. Puccinotti, n. 31, giusta procura in atti;
- reclamante - contro
(c.f. ; CP_1 C.F._3
- reclamato contumace - con l'intervento di
AVV. MARIA NOVELLA MASSETANI, quale curatrice della minore Persona_1
- intervenuta -
e con l'intervento del PG
-interveniente ex lege - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la reclamante: “
1- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione del presente reclamo innanzi a sé, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, i punti 1), 10) e 11) così come indicati nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di revocare l'affidamento della minore al Servizio Persona_1
Sociale territorialmente competente e disporre l'affidamento a, in via esclusiva, alla madre, signora conseguentemente, revocare la nomina del Parte_1
Curatore Generale della mino o di rendicontazione semestrale al Giudice Tutelare, nonché l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri. In ipotesi denegata e subordinata, laddove si ritenesse condivisibile la decisione di affidare la minore
[...] al Servizio Sociale competente, Voglia, per i motivi tutti esposti in narrativa, Per_1
e il Decreto n. 1374/2024 del Tribunale di Firenze nella parte in cui non prevede un termine finale di affido al Servizio e di ripristino della normale situazione di
“vita familiare” in ossequio al principio sancito dall'art. 8 CEDU.
2- Voglia, altresì, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 7) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento mensile della figlia minore
[...]
il maggior importo di €. 350,00, o comunque quella somma, anche mag Per_1 che sarà ritenuta di giustizia. Voglia, inoltre, disporre che il padre versi alla madre, per i motivi tutti esposti in narrativa, la somma pari ad €. 6.850,00 a titolo di arretrati al mantenimento mensile della figlia minore. In ipotesi denegata e subordinata, laddove si ritenesse di non modificare l'importo indicato quale mantenimento mensile, Voglia, comunque, disporre che il padre versi alla madre, per i motivi tutti esposti in narrativa, la somma pari ad €. 4.300,00 a titolo di arretrati al mantenimento mensile della figlia minore.
3- Voglia, poi, per i motivi tutti esposti in narrativa, disporre che il padre versi alla madre la somma pari ad €. 2.030,00 a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre ante causam, nella misura del 50%, mai corrisposte alla signora nonostante le richieste in tal senso formulate e documentate.
4- Voglia, altresì, Pt_1 l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 12) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di revocare la compensazione integrale delle spese di giudizio e di CTU e condannare il signor ricorrente nel procedimento di primo grado, alla Per_1 refusione integrale delle spese di lite e di CTU del giudizio di primo grado. In ipotesi denegata e subordinata, Voglia, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 12) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di condannare il signor ricorrente in primo grado, alla refusione Per_1 parziale delle spese di lite e di CTU nella misura di due terzi, per essere egli la parte prevalentemente soccombente.
5- Voglia, infine, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 13) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di revocare la condanna in solido delle parti al pagamento allo Stato delle spese processuali del giudizio di primo grado sostenute dal curatore speciali, condannando il signor ricorrente in primo grado, al pagamento integrale delle Per_1 stesse. In via subordinata e denegata, Voglia, per i motivi tutti esposti in narrativa, revocare la condanna in solido delle parti al pagamento allo Stato delle spese processuali del giudizio di primo grado sostenute dal curatore speciale, condannando il signor
ricorrente in primo grado e soccombente prevalente, al pagamento delle stesse Per_1 nella misura di due terzi.
6- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
Per la parte intervenuta, curatrice della minore: “l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia in parziale riforma del decreto 1374/2024 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG 3561/2022 VG disporre l'affidamento della minore in Persona_1 via esclusiva alla madre signora e conseguentemente, revocare la nomina Parte_1 del Curatore Generale della mino di rendicontazione semestrale al Giudice Tutelare, nonché l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri. […] In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento da liquidarsi a favore dell'Erario attesa la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
PG: Non conclude.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. In data 16.03.2022, con ricorso ex art. 337 bis c.c. conveniva in CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che venisse Parte_1 regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della loro figlia, Persona_1 nata il [...] nell'ambito della convivenza more uxorio delle parti.
In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita e la determinazione di un contributo al mantenimento per la minore pari a 200 euro.
A fondamento di tali richieste, il ricorrente deduceva che, dopo la nascita della bambina, la relazione tra le parti iniziava a vacillare a causa dell'atteggiamento aggressivo della che il in occasione dei frequenti litigi, era stato Pt_1 Per_1 costretto ad allontanarsi dall'abitazione familiare al fine di non far degenerare la situazione davanti alla bambina, per poi farvi sempre ritorno poco dopo;
che, nel 2017, al culmine dell'ennesima lite, la gli aveva impedito di rientrare in casa, Pt_1 costringendolo a trasferirsi nell'abitazione di sua proprietà, sita a Greve in Chianti, dove egli abitava;
che la sin dalla fine della convivenza, aveva posto in essere Pt_1 comportamenti volti ad ostacolare il sereno rapporto padre-figlia, impedendo al di frequentare e di partecipare attivamente alla vita quotidiana della Per_1 Per_1 medesima;
che la madre intendeva trasferirsi a Lucca insieme alla figlia, con ciò acuendo le problematiche già esistenti nel rapporto con il padre, che, egli, per tale motivo, non prestava il proprio consenso. Si costituiva nel giudizio di primo grado , chiedendo l'affidamento esclusivo Parte_1 della minore, l'autorizzazione a trasferirsi a Lucca e la previsione dell'obbligo a carico del padre di pagare mensilmente un contributo per la figlia di euro 350,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, la deduceva che il non si era mai Pt_1 Per_1 occupato di bisogni morali e materiali della figlia, delegando totalmente alla madre la gestione della bambina. Sottolineava che egli non aveva corrisposto alcun mantenimento per la figlia per ben sei mesi (da maggio a ottobre 2019), lasciando la madre disoccupata in gravi difficoltà. Rilevava la che il rapporto di coppia era Pt_1 venuto meno esclusivamente a causa della condotta tenuta dall'ex compagno il quale spesso si assentava da casa per più giorni senza dare alcuna notizia di sé, ripresentandosi poi in stato di alterazione. Asseriva che tale situazione era durata fino a maggio 2019 quando la venendo a conoscenza di un tradimento da parte del Pt_1
aveva deciso di interrompere la convivenza. La scelta di trasferirsi a Lucca - Per_1 avvicinandosi alla propria famiglia di origine - derivava dal fatto che il si era Per_1 totalmente disinteressato della famiglia e, in Greve, non vi era nessuno che potesse aiutare la donna con la bambina.
Nel corso del procedimento, depositava istanza per l'assunzione di Parte_1 provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della minore. Il Tribunale, in data
13.10.2022, disponeva: l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, autorizzandola al trasferimento nella città di Lucca;
il diritto di visita del padre, prevedendo che a fine settimana alternati si recasse il venerdì sera a Per_1
Greve accompagnata dalla madre e venisse riportata a Lucca dal padre la domenica sera e che il padre si recasse a Lucca un giorno alla settimana quando non avrebbe tenuto presso di sé la figlia nel weekend;
infine, il versamento da parte del padre di un contributo mensile al mantenimento pari ad €. 250,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Successivamente al deposito della CTU - disposta per valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti e per individuare il migliore regime di affidamento e frequentazione della minore da parte del padre, nonché per valutare l'opportunità del trasferimento della figlia a Lucca -, con decreto del 15.03.2023, il Collegio di prime cure, in conformità alle conclusioni dell'elaborato peritale, disponeva in via provvisoria l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Lucca, con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di visita del padre e il monitoraggio del nucleo familiare per sei mesi da parte del CTU, confermava, inoltre, il contributo di mantenimento a carico del padre e a favore della madre nella misura già stabilita.
A seguito della nomina di un Curatore Speciale per la minore e del rifiuto della stessa di incontrare il padre, il Tribunale fissava udienza per ascoltare e, con decreto Per_1 collegiale del 29.11.2023, confermava l'affidamento della minore al Servizio Sociale del
Comune di Lucca - con collocamento presso la madre -, incaricando l'Ente di provvedere alle scelte per la minore in materia scolastica e di salute e ad effettuare colloqui almeno quindicinali con i genitori;
limitava la permanenza a Greve della figlia al sabato notte e stabiliva che il padre si recasse a Lucca a visitare la figlia nella giornata di giovedì a settimane alternate;
invitava altresì le parti ad effettuare un percorso di sostegno psicologico e disponeva un ulteriore monitoraggio di quattro mesi da parte del CTU.
In data 29.12.2023 i difensori del depositavano atto di rinuncia al mandato. Per_1
All'udienza di comparizione personale delle parti fissata dal giudice al 29.05.2024, il non si presentava e non veniva incaricato alcun nuovo legale. Per_1
La causa veniva dunque trattenuta in decisione e in data 25.06.2024 il Tribunale così statuiva: “1) affida la figlia al Servizio Sociale del Comune di Lucca, Persona_1 incaricando detto Ente di prendere le decisioni per la minore per quanto riguarda la scuola, la salute e l'attività ricreativa, dopo avere sentito il curatore generale della minore;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre;
3) nomina curatore generale della minore, l'avv. Maria Novella Massetani la quale è incaricata di esprimere un parere prima che il Servizio affidatario decida negli ambiti di cui al punto 1) e di assicurarsi che la minore effettui il proprio percorso psicologico presso ASL di competenza;
4) autorizza il trasferimento della minore nella città di Lucca con la madre;
5) dispone incontri padre-figlia liberi previo un congruo avviso alla madre;
6) dispone che la minore effettui un percorso psicologico presso ASL di competenza;
7) dispone che il padre versi alla madre a partire dal deposito del ricorso la somma di euro 250,00, rivalutabile secondo indici Istat, al mese entro il giorno 20 per il mantenimento della minore;
8) dispone che le spese straordinarie per la minore vengano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % e regolamentate come da Linee guida del
Protocollo del CNF del 2017; 9) dispone che l'assegno unico per la minore venga attribuito per intero alla madre;
10) dispone che il curatore generale invii relazione semestrale al
Giudice Tutelare competente per territorio per la vigilanza;
11) dispone che la Cancelleria del Giudice Tutelare territorialmente competente trascriva il presente provvedimento nei registri di competenza;
12) dispone la compensazione delle spese del giudizio e della CTU tra le parti;
13) condanna le parti in solido tra loro al pagamento allo Stato delle spese processuali del presente giudizio sostenute dal curatore speciale che liquida in euro 3400,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
II. In data 05.07.2024, avverso detto decreto presentava reclamo ex art. Parte_1
739 c.p.c. dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze, sulla base dei seguenti motivi:
A) Circa i punti 1), 10) e 11) come indicati in P-Q.M. del decreto n. 1374/2024 laddove si affida, sine die, la minore al Servizio Sociale Persona_1 territorialmente competente per le questioni scolastiche e sanitarie, si dispone la nomina del curatore generale e si domanda la trascrizione nei pubblici registi, e ciò per essere la decisione del Tribunale di Firenze contradditoria, illogica e priva di presupposti di fatto e diritto fondanti la stessa.
Lamentava la reclamante che il giudice aveva errato nell'affidare la minore ai servizi sociali.
Sottolineava che la decisione si fondava quasi interamente sulla seconda ed ultima relazione di monitoraggio del CTU incaricato, depositata il 14.04.2024, che, tuttavia, risultava contraddittoria in sé ed anche rispetto a quella precedentemente depositata.
La CTU veniva richiamata nella parte in cui affermava che entrambe le parti concorrevano a determinare una situazione familiare difficile, senza, tuttavia, tener conto che ciò avveniva con modalità e livelli di gravità diversi. Emergeva, infatti, che il rapporto del padre con la figlia era limitato esclusivamente alla parte ludica, senza alcuna presa di coscienza del dei propri doveri genitoriali;
ciò era confermato Per_1 da una serie di episodi dettagliatamente richiamati nel reclamo (cfr. pagg. 14 e 15) dai quali si poteva evincere che il non aveva ritenuto necessario creare un Per_1 rapporto serio e maturo con la figlia, non si era mai preoccupato dei suoi bisogni morali e materiali, aveva del tutto ignorato le richieste e le esigenze di espresse anche in Per_1 sede di giudizio, evitando costantemente di modificare il proprio atteggiamento, anche se ciò creava oggettive difficoltà relazionali con;
aveva inoltre mentito o omesso Per_1 circostanze assolutamente rilevanti della propria vita privata di considerevole impatto nel rapporto con la figlia.
Sottolineava che la condotta paterna, oltre che apparire non adeguata a garantire un sano sviluppo della figlia minore, creava serie problematiche di carattere pratico, tant'è che il Servizio Sociale, per risolvere le questioni scolastiche e sanitarie della minore, si rivolgeva esclusivamente alla madre. Parte reclamante riteneva che tutto ciò avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, unico soggetto che da sempre si era occupata di lei in maniera adeguata.
Il giudice di prime cure, facendo proprie le conclusioni della perizia del 14.04.2024, aveva erroneamente ritenuto, a detta della che la madre non avesse rispettato il Pt_1 provvedimento del Tribunale in ordine al diritto di visita padre/figlia, che fosse venuta meno al dovere di coinvolgere il padre nelle questioni riguardanti la vita di , che Per_1 non avesse incentivato il mantenimento del rapporto di con la famiglia paterna e Per_1 con le proprie origini marocchine;
che avesse interrotto ogni tipo di comunicazione con il signor che si fosse rifiutata di partecipare agli incontri a sostegno della Per_1 bigenitorialità.
Diversamente da quanto affermato dal CTU, il regime di frequentazione disposto dal
Tribunale con i provvedimenti provvisori di ottobre 2023 era stato osservato dalla madre sino alla fine del mese di luglio 2023, quando aveva deciso autonomamente Per_1 di interrompere le visite al padre;
era piuttosto stato il a non averlo seguito Per_1 omettendo di recarsi a Lucca per stare con la figlia e di riportata da Greve.
Sottolineava, ancora, la contraddittorietà della CTU nella parte in cui, prima imputava al padre l'incapacità di attendere ai doveri di genitore, fra cui quello di preoccuparsi delle questioni rilevanti della vita della figlia, precisando che “il suo ruolo di genitore richiede che si attivi autonomamente nel prendersi cura della figlia senza dover aspettare che sia la madre a coinvolgerlo” (pag. 7 della seconda relazione di monitoraggio del 14.04.2024) e poi affermava che era compito della madre informare il padre su tutto. Richiamava la copiosa corrispondenza tra legali, in atti, da cui si evinceva che la madre aveva sempre informato il padre circa le questioni significative riguardanti la vita della figlia, ma a ciò aveva sempre fatto seguito un rifiuto del padre di occuparsi di . Per_1
Pur non negando le difficoltà di comunicazione, contestava che fossero alla stessa addebitabili. Spiegava, infatti, che il in passato, l'aveva inondata di messaggi Per_1
e telefonate ad ogni ora del giorno e della notte, in alcuni casi in evidente stato di alterazione, insultandola ripetutamente;
ciò le aveva creato uno stato d'ansia tale da rivolgersi al centro Artemisia, dove le era stato fornito un sostegno psicologico. Per tale motivo, per comunicare con l'appellato si era in taluni casi servita del supporto dei legali o delle altre figure a diverso titolo coinvolte nella vicenda. Sosteneva, infine, che non si era affatto rifiutata di partecipare agli incontri di sostegno alla genitorialità, essendosi invece recata a tutti gli appuntamenti fissati dalla Assistente Sociale. La decisione di affidare al Servizio Sociale, anziché alla madre, appariva illogica Per_1
e immotivata, stante la piena capacità della di attendere a tutti i bisogni della Pt_1 figlia, come constatato da tutte le figure professionali di riferimento. D'altronde, il non aveva mai contestato la capacità della madre di occuparsi della figlia, Per_1 domandando l'affidamento condiviso con collocamento prevalente della figlia presso la madre.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo della minore e, in subordine, che venisse individuato un termine all'affidamento ai servizi sociali della minore in quanto erroneamente disposto sine die.
B) Circa il punto 7) indicato in
P.Q.M.
del Decreto n. 1374/2024: il contributo del padre al mantenimento della figlia minore Persona_1
Parte reclamante contestava l'entità del contributo al mantenimento in favore della figlia statuito dal Tribunale, che aveva giustificato la scelta di riconoscere un importo di 250 euro mensili, anziché di 350 come richiesto dalla in virtù del fatto che Pt_1 solo il padre aveva un reddito da lavoro, essendo la madre disoccupata, e che egli doveva far fronte ad un mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in cui risiede, oltre che ad un finanziamento, per un totale di 700,00 euro mensili.
Lamentava che tale importo, a fronte dello stipendio netto mensile del della Per_1 situazione economica della nonché delle esigenze della figlia quattordicenne e Pt_1 del collocamento di essa presso la madre, non risultava sufficiente. La minore era infatti collocata in maniera pressoché esclusiva presso la madre, incontrando il padre in modo discontinuo senza alcun accollo di spesa da parte di quest'ultimo. Il Per_1 era dipendente a tempo indeterminato di una macelleria e percepiva uno stipendio mensile pari a circa €. 1.700,00; la somma di €. 600,00 per il rimborso del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile non aveva rilevanza in quanto l'acquisto di tale immobile era avvenuto precedentemente alla rottura della convivenza (ossia a giugno
2017, cfr. visura, allegata quale doc. 20 alla comparsa di risposta in primo grado) e, dunque, non era stato determinato dalla necessità di ricercare un alloggio alternativo alla casa familiare;
tale finanziamento non poteva essere stato richiesto per l'acquisto del suddetto immobile poiché la data indicata sul documento 7) era il 16 gennaio 2019
(cfr. doc. 7 all. ricorso in primo grado) e la casa era stata acquistata dal il Per_1
13.06.2017.
Sottolineava che tale somma non poteva essere invocata quale elemento atto a diminuire il reddito utile ai fini della determinazione dell'assegno. L'importo dell'assegno di mantenimento, a suo dire, doveva quindi essere pari ad almeno 1/4 del reddito utile ai fini della determinazione dell'assegno, per una somma non inferiore ad
€. 350,00.
La lamentava altresì che il Tribunale non aveva deciso sulla richiesta di vedersi Pt_1 riconosciuti gli arretrati del mantenimento non versati dal mese di maggio 2019 (fine della convivenza), indicati nella misura complessiva di €. 6.850,00 (con assegno pari a
350 euro mensili). Dunque, richiedeva il rimborso di tale somma.
Deduceva, infine, che, poiché il era stato condannato a corrispondere il 50% Per_1 delle spese straordinarie, egli avrebbe dovuto rimborsare anche gli arretrati sostenuti dalla madre per la figlia (per un totale di 4.060,00 cfr. doc. 24 ricevute spese, allegate alla comparsa in primo grado), ammontanti ad €. 2.030,00.
C) Sul punto 12) del Decreto n. 1374/2024: la compensazione delle spese di giudizio e di CTU
La reclamante censurava la statuizione relativa alle spese legali interamente compensate fra le parti. Affermava, infatti, che il caso in esame non rientrava tra le particolari ipotesi idonee a giustificare una compensazione integrale delle spese processuali, non ricorrendo né una situazione giuridica nuova, né un caso di evidente buona fede del ricorrente.
La condotta processuale del ra stata contraria alla buona fede;
allorché i suoi Per_1 procuratori depositavano la rinuncia al mandato difensivo, il anziché farsi Per_1 parte diligente per conferire mandato ad un nuovo difensore, era rimasto inerte, omettendo di presentarsi in occasione delle udienze del 17 aprile 2024 e del 29 maggio
2024.
Deduceva, pertanto, che la regolamentazione delle spese di lite era errata poiché le richieste del tese ad impedire il trasferimento della figlia e della madre a Per_1
Lucca, non avevano trovato accoglimento.
Quanto alle spese di CTU, deduceva che, poiché dalla perizia era emerso che il responsabile principale del non corretto funzionamento della famiglia era il Per_1 doveva essere quest'ultimo a rifonderle.
D) Sul punto 13) del Decreto n. 1374/2024: la compensazione delle spese per la nomina del Curatore Speciale
La reclamante censurava altresì la decisione del Tribunale di condannare le parti in solido tra loro al rimborso delle spese sostenute dal curatore speciale.
III. In data 19.11.2024 si costituiva in giudizio la curatrice della minore, Avv. Maria
Novella Massetani, la quale aderiva alle conclusioni della madre. La curatrice rappresentava di avere mantenuto contatti con il Servizio Sociale affidatario, con la minore e i genitori della medesima. Segnalava che, pur permanendo la complessità della situazione, la madre aveva assunto un diverso atteggiamento, focalizzandosi sugli interessi e sulle esigenze della figlia, accantonando le problematiche caratterizzanti il rapporto con il Per_1
Quanto ai rapporti tra e il padre, sottolineava che la minore, pur essendo legata Per_1 al genitore, era ben consapevole che non poteva avere con lo stesso un confronto costruttivo, non percependo l'interessamento paterno, non avendo mai il padre richiesto di chiarire le loro divergenze o di passare il tempo con lei recandosi a Lucca.
Sottolineava la curatrice che , ad agosto, aveva voluto trascorrere qualche giorno Per_1 di vacanza con il padre per cercare di riallacciare i rapporti;
durante tale soggiorno aveva scoperto che il padre si era sposato e che aspettava un figlio;
dopo tale destabilizzante episodio si era rifiutata di vedere il padre;
il interpellato Per_1 Per_1 sull'accaduto, lo aveva sminuito, dichiarando di non comprendere la reazione della figlia, ed accollando la responsabilità alla Pt_1
La Curatrice esponeva altresì che il dopo aver firmato i documenti per il Per_1 rinnovo della Carta d'Identità della figlia, aveva revocato il consenso all'espatrio, così impedendo a di poter fare viaggi all'estero – ad esempio con la scuola - considerato Per_1 che anche il suo passaporto era scaduto. Rilevava che il aveva giustificato il Per_1 suo gesto per il fatto che la figlia non voleva più avere rapporti con lui.
Rappresentava che il reclamato versava regolarmente il contributo al mantenimento per la figlia, ma non partecipava alle spese straordinarie.
Riteneva che, poiché il aveva mostrato disinteresse verso i bisogni della figlia, Per_1 dal punto di vista partico ed emotivo, fosse opportuno, nell'interesse della figlia , Per_1 vista l'impossibilità di una gestione congiunta, l'affidamento esclusivo alla madre.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso e considerato
CHIEDE che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia in parziale riforma del decreto
1374/2024 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG 3561/2022 VG disporre l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre signora Persona_1
e conseguentemente, revocare la nomina del Curatore Generale della minore Parte_1
e l'obbligo di rendicontazione semestrale al Giudice Tutelare, nonché l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri”.
IV. Nonostante la regolare notifica del reclamo, non si costituiva in CP_1 giudizio. V. In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, la Corte, sentite la procuratrice di parte reclamante e la curatrice della minore, tratteneva la causa in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Si osserva preliminarmente che, trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta con il D.lgs. n. 149/2022 che verte in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, il reclamo deve essere deciso nella forma di sentenza (cfr. Cass. sent. n.
6319/2011).
Va altresì dichiarata, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la contumacia di parte reclamata,
richiamando la recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. CP_1
26957/2024) che, a conferma del principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021, ha ribadito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.
8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Nella fattispecie parte reclamante ha fornito adeguata prova della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Il reclamo risulta spedito a mezzo del servizio postale alla controparte, oltre che ai suoi difensori di primo grado, seppur rinunciatari;
la notifica si è perfezionata nei confronti del per compiuta giacenza in data Per_1
28.09.2024, come emerge dall'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D, attestante la comunicazione dell'avvenuto deposito in data 18.09.2024.
Nel merito, l'impugnazione è fondata.
1. Dev'essere anzitutto accolto il primo motivo di reclamo, con il quale ha Parte_1 contestato l'affidamento della figlia al Servizio Sociale.
Il giudice di prime cure ha aderito sul punto alle conclusioni del CTU, il quale, dando atto delle problematiche relazionali tra i genitori e delle carenze genitoriali, affermava:
“la responsabilità della situazione familiare disfunzionale è da attribuire ad entrambi i genitori che, con modalità e livelli di gravità diversi, hanno contribuito alla sua genesi e continuano a sostenerla attualmente”.
Tale forma di affidamento, da adottare nel solo preminente interesse del minore in caso di condotte dei genitori per lo stesso pregiudizievoli, non risulta adeguata al caso concreto.
Infatti, nonostante entrambe le parti abbiano contribuito al mancato funzionamento del nucleo familiare, l'affidamento di al Servizio, secondo quanto emerge dagli Per_1 atti, si è rivelato inefficace prevalentemente a causa di comportamenti inadeguati ascrivibili al Per_1
Il reclamato, come riferito dalla curatrice della minore, ha posto in essere atteggiamenti ostruzionistici in pregiudizio delle esigenze della stessa. Il rifiuto del di Per_1 prestare il consenso necessario all'emissione della Carta d'identità valevole per l'espatrio della figlia, quale risposta alla reazione di rifiuto di vedere il padre della minore, rende evidente l'inidoneità del medesimo alla gestione accurata ed equilibrata delle esigenze di . L'immaturità manifestata dal reclamato, oltre a rivelarsi Per_1 potenzialmente dannosa per la crescita sana ed equilibrata della figlia, è risultata di ostacolo alla collaborazione con il servizio sociale. L'elevato rischio che si verifichi uno stallo nella regolare gestione delle questioni d'interesse della figlia, per impossibilità degli operatori di coinvolgervi in maniera efficace il padre, rende di fatto impraticabile l'affidamento di ai servizi sociali. Per_1
Residua, dunque, quale soluzione maggiormente tutelante per la minore, l'affidamento in via esclusiva alla madre. D'altronde i profili critici evidenziati dal CTU, riguardo alla madre erano legati ad una scarsa consapevolezza del diritto della figlia alla bigenitorialità finendo “per giustificare, legittimare ed alla fine incoraggiare atteggiamenti della figlia verso il padre che andrebbero invece corretti per ricondurla alla giusta posizione simbolica di figlia” (cfr. pag. 8 relazione di aggiornamento del CTU del
14.04.2024); il era invece descritto come “un genitore molto immaturo e Per_1 scarsamente responsabile, con un'idea della funzione genitoriale centrata su suoi presunti “diritti” (di vedere la figlia, di ricevere informazioni su di lei, di essere coinvolto nelle decisioni che la riguardano), ma del tutto ignaro dei doveri elementari di un genitore” (cfr. pag. 7 relazione di aggiornamento del CTU del 14.04.2024).
Invero, la a differenza dell'ex compagno, si è sempre presa cura di sua figlia. Lo Pt_1 stesso CTU, nel primo elaborato peritale, ha sottolineato che: “Rispetto alle funzioni comprese della prima categoria dell'APS occorre sottolineare che fino ad oggi è stata quasi esclusivamente la madre ad occuparsi del supporto sociale e dell'apprendimento Per_ scolastico di . Il padre ha delegato quasi completamente a lei lo svolgimento di queste funzioni, non ostacolandole ma non mostrando neppure attenzione per esse. In particolare, è da sottolineare il fatto che il padre non si sia mai presentato a scuola per informarsi sull'andamento scolastico della figlia e che risulti del tutto sconosciuto agli insegnanti” (cfr. pag. 19 relazione del 7 marzo 2023); e, ancora: “La madre sembra essere più sensibile rispetto ai cambiamenti psichici della figlia mentre il padre sembra considerarla ancora “bambina” e non riconoscerle uno spazio autonomo di giudizio. La difficoltà a vedere la figlia come una adolescente, oltre a generare incomprensione da parte del padre del desiderio della figlia (ad esempio incomprensione del desiderio di privacy quando deve pernottare da lui) è anche fonte di contrasto tra i genitori in quanto Per_ il padre attribuisce regolarmente alla madre ogni scelta di non riconoscendo a quest'ultima una volontà̀ ed un desiderio autonomo e separato da quello della madre”
(cfr. pag. 21 relazione del 7 marzo 2023).
Deve poi prendersi atto della circostanza evidenziata dalla curatrice per la quale, successivamente all'emissione del decreto reclamato, vi è stato un miglioramento delle capacità genitoriali materne. In particolare, la curatrice della minore ha dichiarato di aver “constatato, così come ha fatto anche l'assistente sociale, però a seguito del decreto reclamato, un diverso atteggiamento della madre che si focalizza sugli interessi e sulle esigenze della figlia, che sta crescendo, accantonando le problematiche caratterizzanti il rapporto con il signor (cfr. pag. 6 comparsa della curatrice, avv. Massetani). Per_1
Non giova dunque, allo stato, mantenere l'affidamento della minore al Servizio Sociale, avendo la madre dato prova di collaborazione nel tentativo di superare il conflitto con l'ex compagno, superando le iniziali criticità e sviluppando una maggiore idoneità educativa rispetto al passato.
In conclusione, l'affidamento esclusivo di alla madre, con il supporto e la Per_1 collaborazione dei servizi sociali, appare la soluzione che meglio si concilia con il perseguimento del superiore interesse del minore e con le sue esigenze di cura, istruzione ed educazione. Esclusa la possibilità di una proficua condivisione della responsabilità genitoriale, dev'essere dunque disposto l'affidamento di in via Per_1 esclusiva alla madre, con delega esclusiva alla stessa in materia sanitaria e scolastica e con mantenimento del servizio di monitoraggio ad opera dei Servizi Sociali di Lucca.
In punto di frequentazione del minore da parte del padre, il Collegio ritiene che il regime degli incontri liberi, rimessi all'accordo tra padre e figlia, previo congruo preavviso alla madre, risulta essere l'unico attuabile. Il tentativo di porre in essere un più rigido calendario di visite è già fallito in passato, risultando più efficace, in considerazione delle esigenze proprie dell'età adolescenziale, un rapporto privo di forzature, in ciò confermando il provvedimento impugnato.
2. Quanto al mantenimento della minore, appare equo incrementare il contributo a carico del padre previsto dal decreto impugnato. L'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre comporta infatti che sia quest'ultima a dover sostenere integralmente le spese per il mantenimento diretto della figlia;
inoltre, nel valutare la situazione reddituale e patrimoniale del non può incidere il mutuo di 600,00 euro mensili, non Per_1 essendo emersa la finalità dell'accesso al credito, risalendo l'acquisto dell'immobile di residenza a giugno 2017 (cfr. all. doc. 21 comparsa di risposta , a fronte del Pt_1 finanziamento acceso a gennaio 2019 (cfr. doc. 7 ricorso Per_1
La domanda di aumento dell'assegno in favore della figlia nella misura di 350 euro dev'essere pertanto accolta, con conferma del decreto reclamato in punto di spese straordinarie e attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, stante l'affidamento esclusivo e il collocamento della figlia presso di lei.
3. Quanto alle ulteriori domande formulate da parte reclamante, tese a richiedere il pagamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento, nonché delle spese straordinarie, si osserva quanto segue.
Il rito di cui agli artt. 337 e ss. c.p.c., volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio ha carattere speciale, trattandosi di modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario.
D'altra parte, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. Pertanto, non è possibile proporre domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va dunque esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito del giudizio volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, soggetto al rito speciale, con le domande risarcitorie o restitutorie, soggette al rito ordinario. Si tratta infatti di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Devono, in conclusione, dichiararsi inammissibili le richieste restitutorie degli arretrati relativi al contributo al mantenimento di e di quelli derivanti dal Per_1 mancato pagamento da parte del delle spese straordinarie. Per_1 4. La riforma del provvedimento impugnato, comporta una nuova regolamentazione delle spese del giudizio complessivamente considerato, in applicazione del criterio unitario e globale di valutazione ed individuazione della parte da ultimo soccombente.
In quanto parte soccombente, dev'essere quindi condannato al CP_1 rimborso delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del
Curatore speciale, che così si liquidano:
- per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi
€. 2.605,50 (di cui €. 851,00 per fase di studio della controversia, €. 602,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 903,00 per fase istruttoria ed €. 726,50 per la fase decisionale, ossia il 50% di €. 1.453,00, per assenza di memorie conclusive), secondo lo scaglione relativo a procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
- per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi
€. 3.082,50 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 867,50 per fase decisionale, ossia il 50% di
€. 1.735,00, per assenza di memorie conclusive, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla
Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo;
tenuto conto dell'ammissione di parte appellante vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato – con riferimento alla sola fase di reclamo - come da documentazione in atti, la parte soccombente dovrà effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. cit., in favore dello Stato anticipatario;
- le spese di primo grado del Curatore speciale della minore sono liquidate, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €. 2.605,50 (di cui €.
851,00 per fase di studio della controversia, €. 602,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 903,00 per fase istruttoria ed €. 726,50 per la fase decisionale, ossia il 50% di €. 1.453,00, per assenza di memorie conclusive), secondo lo scaglione relativo a procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo;
dette spese dovranno essere versate all'Erario, stante l'ammissione del Curatore al patrocinio a spese dello Stato;
- le spese del presente grado del Curatore speciale della minore sono liquidate, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €. 3.082,50 (di cui €.
1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 867,50 per fase decisionale, ossia il 50% di €. 1.735,00, per assenza di memorie conclusive, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo¸ dette spese dovranno essere versate all'Erario, stante l'ammissione del Curatoreal patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU di primo grado, avendo l'accertamento peritale coinvolto entrambe le parti del giudizio, vanno poste a carico di entrambe le parti (cfr. Cass. sent. n.
35959/2023; Cass. sent. n. 18782/2019).
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da nei confronti di Parte_1
in parziale accoglimento del reclamo proposto, così provvede: CP_1
- affida in via esclusiva alla madre , con delega esclusiva Persona_1 Parte_1 alla stessa in materia sanitaria e scolastica;
- manda i Servizi Sociali di Lucca per il monitoraggio e supporto del nucleo familiare;
- dispone che versi a un assegno di mantenimento in CP_1 Parte_1 favore della figlia pari a 350,00 euro mensili, rivalutabili secondo i parametri
ISTAT, da versare sul conto della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- dichiara inammissibili le domande restitutorie avanzate da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali di primo grado, liquidate in complessivi €. 3.082,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 2.605,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e dispone che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002;
- condanna al pagamento allo Stato delle spese processuali del CP_1 giudizio di primo grado sostenute dal curatore speciale, liquidate in €. 3.082,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.; - condanna al pagamento allo Stato delle spese processuali del CP_1 presente giudizio sostenute dal curatore speciale, liquidate in €. 2.605,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna in solido ed al pagamento delle spese di CP_1 Parte_1
CTU di primo grado;
- conferma, nel resto, il provvedimento impugnato.
Firenze, 03.02.2025
LA CONS. Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 04.07.2024 al n. RG 1405/2024, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 29.05.2024 e pubblicato in data 25.06.2024, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3561/2022, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Parte_1 C.F._1 Verecondi (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._2 sito in Firenze, via F. Puccinotti, n. 31, giusta procura in atti;
- reclamante - contro
(c.f. ; CP_1 C.F._3
- reclamato contumace - con l'intervento di
AVV. MARIA NOVELLA MASSETANI, quale curatrice della minore Persona_1
- intervenuta -
e con l'intervento del PG
-interveniente ex lege - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la reclamante: “
1- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione del presente reclamo innanzi a sé, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, i punti 1), 10) e 11) così come indicati nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di revocare l'affidamento della minore al Servizio Persona_1
Sociale territorialmente competente e disporre l'affidamento a, in via esclusiva, alla madre, signora conseguentemente, revocare la nomina del Parte_1
Curatore Generale della mino o di rendicontazione semestrale al Giudice Tutelare, nonché l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri. In ipotesi denegata e subordinata, laddove si ritenesse condivisibile la decisione di affidare la minore
[...] al Servizio Sociale competente, Voglia, per i motivi tutti esposti in narrativa, Per_1
e il Decreto n. 1374/2024 del Tribunale di Firenze nella parte in cui non prevede un termine finale di affido al Servizio e di ripristino della normale situazione di
“vita familiare” in ossequio al principio sancito dall'art. 8 CEDU.
2- Voglia, altresì, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 7) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento mensile della figlia minore
[...]
il maggior importo di €. 350,00, o comunque quella somma, anche mag Per_1 che sarà ritenuta di giustizia. Voglia, inoltre, disporre che il padre versi alla madre, per i motivi tutti esposti in narrativa, la somma pari ad €. 6.850,00 a titolo di arretrati al mantenimento mensile della figlia minore. In ipotesi denegata e subordinata, laddove si ritenesse di non modificare l'importo indicato quale mantenimento mensile, Voglia, comunque, disporre che il padre versi alla madre, per i motivi tutti esposti in narrativa, la somma pari ad €. 4.300,00 a titolo di arretrati al mantenimento mensile della figlia minore.
3- Voglia, poi, per i motivi tutti esposti in narrativa, disporre che il padre versi alla madre la somma pari ad €. 2.030,00 a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre ante causam, nella misura del 50%, mai corrisposte alla signora nonostante le richieste in tal senso formulate e documentate.
4- Voglia, altresì, Pt_1 l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 12) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di revocare la compensazione integrale delle spese di giudizio e di CTU e condannare il signor ricorrente nel procedimento di primo grado, alla Per_1 refusione integrale delle spese di lite e di CTU del giudizio di primo grado. In ipotesi denegata e subordinata, Voglia, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 12) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di condannare il signor ricorrente in primo grado, alla refusione Per_1 parziale delle spese di lite e di CTU nella misura di due terzi, per essere egli la parte prevalentemente soccombente.
5- Voglia, infine, in riforma parziale del Decreto collegiale n. 1374/2024 pronunciato fuori udienza in data 25.06.2024 dal Tribunale di Firenze – Sez. Volontaria Giurisdizione – nel procedimento RG 3561/2022, modificare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il punto 13) così come indicato nel
P.Q.M.
del predetto Decreto n. 1374/2024 nel senso di revocare la condanna in solido delle parti al pagamento allo Stato delle spese processuali del giudizio di primo grado sostenute dal curatore speciali, condannando il signor ricorrente in primo grado, al pagamento integrale delle Per_1 stesse. In via subordinata e denegata, Voglia, per i motivi tutti esposti in narrativa, revocare la condanna in solido delle parti al pagamento allo Stato delle spese processuali del giudizio di primo grado sostenute dal curatore speciale, condannando il signor
ricorrente in primo grado e soccombente prevalente, al pagamento delle stesse Per_1 nella misura di due terzi.
6- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
Per la parte intervenuta, curatrice della minore: “l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia in parziale riforma del decreto 1374/2024 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG 3561/2022 VG disporre l'affidamento della minore in Persona_1 via esclusiva alla madre signora e conseguentemente, revocare la nomina Parte_1 del Curatore Generale della mino di rendicontazione semestrale al Giudice Tutelare, nonché l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri. […] In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento da liquidarsi a favore dell'Erario attesa la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
PG: Non conclude.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. In data 16.03.2022, con ricorso ex art. 337 bis c.c. conveniva in CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che venisse Parte_1 regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della loro figlia, Persona_1 nata il [...] nell'ambito della convivenza more uxorio delle parti.
In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita e la determinazione di un contributo al mantenimento per la minore pari a 200 euro.
A fondamento di tali richieste, il ricorrente deduceva che, dopo la nascita della bambina, la relazione tra le parti iniziava a vacillare a causa dell'atteggiamento aggressivo della che il in occasione dei frequenti litigi, era stato Pt_1 Per_1 costretto ad allontanarsi dall'abitazione familiare al fine di non far degenerare la situazione davanti alla bambina, per poi farvi sempre ritorno poco dopo;
che, nel 2017, al culmine dell'ennesima lite, la gli aveva impedito di rientrare in casa, Pt_1 costringendolo a trasferirsi nell'abitazione di sua proprietà, sita a Greve in Chianti, dove egli abitava;
che la sin dalla fine della convivenza, aveva posto in essere Pt_1 comportamenti volti ad ostacolare il sereno rapporto padre-figlia, impedendo al di frequentare e di partecipare attivamente alla vita quotidiana della Per_1 Per_1 medesima;
che la madre intendeva trasferirsi a Lucca insieme alla figlia, con ciò acuendo le problematiche già esistenti nel rapporto con il padre, che, egli, per tale motivo, non prestava il proprio consenso. Si costituiva nel giudizio di primo grado , chiedendo l'affidamento esclusivo Parte_1 della minore, l'autorizzazione a trasferirsi a Lucca e la previsione dell'obbligo a carico del padre di pagare mensilmente un contributo per la figlia di euro 350,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, la deduceva che il non si era mai Pt_1 Per_1 occupato di bisogni morali e materiali della figlia, delegando totalmente alla madre la gestione della bambina. Sottolineava che egli non aveva corrisposto alcun mantenimento per la figlia per ben sei mesi (da maggio a ottobre 2019), lasciando la madre disoccupata in gravi difficoltà. Rilevava la che il rapporto di coppia era Pt_1 venuto meno esclusivamente a causa della condotta tenuta dall'ex compagno il quale spesso si assentava da casa per più giorni senza dare alcuna notizia di sé, ripresentandosi poi in stato di alterazione. Asseriva che tale situazione era durata fino a maggio 2019 quando la venendo a conoscenza di un tradimento da parte del Pt_1
aveva deciso di interrompere la convivenza. La scelta di trasferirsi a Lucca - Per_1 avvicinandosi alla propria famiglia di origine - derivava dal fatto che il si era Per_1 totalmente disinteressato della famiglia e, in Greve, non vi era nessuno che potesse aiutare la donna con la bambina.
Nel corso del procedimento, depositava istanza per l'assunzione di Parte_1 provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della minore. Il Tribunale, in data
13.10.2022, disponeva: l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, autorizzandola al trasferimento nella città di Lucca;
il diritto di visita del padre, prevedendo che a fine settimana alternati si recasse il venerdì sera a Per_1
Greve accompagnata dalla madre e venisse riportata a Lucca dal padre la domenica sera e che il padre si recasse a Lucca un giorno alla settimana quando non avrebbe tenuto presso di sé la figlia nel weekend;
infine, il versamento da parte del padre di un contributo mensile al mantenimento pari ad €. 250,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Successivamente al deposito della CTU - disposta per valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti e per individuare il migliore regime di affidamento e frequentazione della minore da parte del padre, nonché per valutare l'opportunità del trasferimento della figlia a Lucca -, con decreto del 15.03.2023, il Collegio di prime cure, in conformità alle conclusioni dell'elaborato peritale, disponeva in via provvisoria l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Lucca, con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di visita del padre e il monitoraggio del nucleo familiare per sei mesi da parte del CTU, confermava, inoltre, il contributo di mantenimento a carico del padre e a favore della madre nella misura già stabilita.
A seguito della nomina di un Curatore Speciale per la minore e del rifiuto della stessa di incontrare il padre, il Tribunale fissava udienza per ascoltare e, con decreto Per_1 collegiale del 29.11.2023, confermava l'affidamento della minore al Servizio Sociale del
Comune di Lucca - con collocamento presso la madre -, incaricando l'Ente di provvedere alle scelte per la minore in materia scolastica e di salute e ad effettuare colloqui almeno quindicinali con i genitori;
limitava la permanenza a Greve della figlia al sabato notte e stabiliva che il padre si recasse a Lucca a visitare la figlia nella giornata di giovedì a settimane alternate;
invitava altresì le parti ad effettuare un percorso di sostegno psicologico e disponeva un ulteriore monitoraggio di quattro mesi da parte del CTU.
In data 29.12.2023 i difensori del depositavano atto di rinuncia al mandato. Per_1
All'udienza di comparizione personale delle parti fissata dal giudice al 29.05.2024, il non si presentava e non veniva incaricato alcun nuovo legale. Per_1
La causa veniva dunque trattenuta in decisione e in data 25.06.2024 il Tribunale così statuiva: “1) affida la figlia al Servizio Sociale del Comune di Lucca, Persona_1 incaricando detto Ente di prendere le decisioni per la minore per quanto riguarda la scuola, la salute e l'attività ricreativa, dopo avere sentito il curatore generale della minore;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre;
3) nomina curatore generale della minore, l'avv. Maria Novella Massetani la quale è incaricata di esprimere un parere prima che il Servizio affidatario decida negli ambiti di cui al punto 1) e di assicurarsi che la minore effettui il proprio percorso psicologico presso ASL di competenza;
4) autorizza il trasferimento della minore nella città di Lucca con la madre;
5) dispone incontri padre-figlia liberi previo un congruo avviso alla madre;
6) dispone che la minore effettui un percorso psicologico presso ASL di competenza;
7) dispone che il padre versi alla madre a partire dal deposito del ricorso la somma di euro 250,00, rivalutabile secondo indici Istat, al mese entro il giorno 20 per il mantenimento della minore;
8) dispone che le spese straordinarie per la minore vengano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % e regolamentate come da Linee guida del
Protocollo del CNF del 2017; 9) dispone che l'assegno unico per la minore venga attribuito per intero alla madre;
10) dispone che il curatore generale invii relazione semestrale al
Giudice Tutelare competente per territorio per la vigilanza;
11) dispone che la Cancelleria del Giudice Tutelare territorialmente competente trascriva il presente provvedimento nei registri di competenza;
12) dispone la compensazione delle spese del giudizio e della CTU tra le parti;
13) condanna le parti in solido tra loro al pagamento allo Stato delle spese processuali del presente giudizio sostenute dal curatore speciale che liquida in euro 3400,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
II. In data 05.07.2024, avverso detto decreto presentava reclamo ex art. Parte_1
739 c.p.c. dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze, sulla base dei seguenti motivi:
A) Circa i punti 1), 10) e 11) come indicati in P-Q.M. del decreto n. 1374/2024 laddove si affida, sine die, la minore al Servizio Sociale Persona_1 territorialmente competente per le questioni scolastiche e sanitarie, si dispone la nomina del curatore generale e si domanda la trascrizione nei pubblici registi, e ciò per essere la decisione del Tribunale di Firenze contradditoria, illogica e priva di presupposti di fatto e diritto fondanti la stessa.
Lamentava la reclamante che il giudice aveva errato nell'affidare la minore ai servizi sociali.
Sottolineava che la decisione si fondava quasi interamente sulla seconda ed ultima relazione di monitoraggio del CTU incaricato, depositata il 14.04.2024, che, tuttavia, risultava contraddittoria in sé ed anche rispetto a quella precedentemente depositata.
La CTU veniva richiamata nella parte in cui affermava che entrambe le parti concorrevano a determinare una situazione familiare difficile, senza, tuttavia, tener conto che ciò avveniva con modalità e livelli di gravità diversi. Emergeva, infatti, che il rapporto del padre con la figlia era limitato esclusivamente alla parte ludica, senza alcuna presa di coscienza del dei propri doveri genitoriali;
ciò era confermato Per_1 da una serie di episodi dettagliatamente richiamati nel reclamo (cfr. pagg. 14 e 15) dai quali si poteva evincere che il non aveva ritenuto necessario creare un Per_1 rapporto serio e maturo con la figlia, non si era mai preoccupato dei suoi bisogni morali e materiali, aveva del tutto ignorato le richieste e le esigenze di espresse anche in Per_1 sede di giudizio, evitando costantemente di modificare il proprio atteggiamento, anche se ciò creava oggettive difficoltà relazionali con;
aveva inoltre mentito o omesso Per_1 circostanze assolutamente rilevanti della propria vita privata di considerevole impatto nel rapporto con la figlia.
Sottolineava che la condotta paterna, oltre che apparire non adeguata a garantire un sano sviluppo della figlia minore, creava serie problematiche di carattere pratico, tant'è che il Servizio Sociale, per risolvere le questioni scolastiche e sanitarie della minore, si rivolgeva esclusivamente alla madre. Parte reclamante riteneva che tutto ciò avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, unico soggetto che da sempre si era occupata di lei in maniera adeguata.
Il giudice di prime cure, facendo proprie le conclusioni della perizia del 14.04.2024, aveva erroneamente ritenuto, a detta della che la madre non avesse rispettato il Pt_1 provvedimento del Tribunale in ordine al diritto di visita padre/figlia, che fosse venuta meno al dovere di coinvolgere il padre nelle questioni riguardanti la vita di , che Per_1 non avesse incentivato il mantenimento del rapporto di con la famiglia paterna e Per_1 con le proprie origini marocchine;
che avesse interrotto ogni tipo di comunicazione con il signor che si fosse rifiutata di partecipare agli incontri a sostegno della Per_1 bigenitorialità.
Diversamente da quanto affermato dal CTU, il regime di frequentazione disposto dal
Tribunale con i provvedimenti provvisori di ottobre 2023 era stato osservato dalla madre sino alla fine del mese di luglio 2023, quando aveva deciso autonomamente Per_1 di interrompere le visite al padre;
era piuttosto stato il a non averlo seguito Per_1 omettendo di recarsi a Lucca per stare con la figlia e di riportata da Greve.
Sottolineava, ancora, la contraddittorietà della CTU nella parte in cui, prima imputava al padre l'incapacità di attendere ai doveri di genitore, fra cui quello di preoccuparsi delle questioni rilevanti della vita della figlia, precisando che “il suo ruolo di genitore richiede che si attivi autonomamente nel prendersi cura della figlia senza dover aspettare che sia la madre a coinvolgerlo” (pag. 7 della seconda relazione di monitoraggio del 14.04.2024) e poi affermava che era compito della madre informare il padre su tutto. Richiamava la copiosa corrispondenza tra legali, in atti, da cui si evinceva che la madre aveva sempre informato il padre circa le questioni significative riguardanti la vita della figlia, ma a ciò aveva sempre fatto seguito un rifiuto del padre di occuparsi di . Per_1
Pur non negando le difficoltà di comunicazione, contestava che fossero alla stessa addebitabili. Spiegava, infatti, che il in passato, l'aveva inondata di messaggi Per_1
e telefonate ad ogni ora del giorno e della notte, in alcuni casi in evidente stato di alterazione, insultandola ripetutamente;
ciò le aveva creato uno stato d'ansia tale da rivolgersi al centro Artemisia, dove le era stato fornito un sostegno psicologico. Per tale motivo, per comunicare con l'appellato si era in taluni casi servita del supporto dei legali o delle altre figure a diverso titolo coinvolte nella vicenda. Sosteneva, infine, che non si era affatto rifiutata di partecipare agli incontri di sostegno alla genitorialità, essendosi invece recata a tutti gli appuntamenti fissati dalla Assistente Sociale. La decisione di affidare al Servizio Sociale, anziché alla madre, appariva illogica Per_1
e immotivata, stante la piena capacità della di attendere a tutti i bisogni della Pt_1 figlia, come constatato da tutte le figure professionali di riferimento. D'altronde, il non aveva mai contestato la capacità della madre di occuparsi della figlia, Per_1 domandando l'affidamento condiviso con collocamento prevalente della figlia presso la madre.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo della minore e, in subordine, che venisse individuato un termine all'affidamento ai servizi sociali della minore in quanto erroneamente disposto sine die.
B) Circa il punto 7) indicato in
P.Q.M.
del Decreto n. 1374/2024: il contributo del padre al mantenimento della figlia minore Persona_1
Parte reclamante contestava l'entità del contributo al mantenimento in favore della figlia statuito dal Tribunale, che aveva giustificato la scelta di riconoscere un importo di 250 euro mensili, anziché di 350 come richiesto dalla in virtù del fatto che Pt_1 solo il padre aveva un reddito da lavoro, essendo la madre disoccupata, e che egli doveva far fronte ad un mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in cui risiede, oltre che ad un finanziamento, per un totale di 700,00 euro mensili.
Lamentava che tale importo, a fronte dello stipendio netto mensile del della Per_1 situazione economica della nonché delle esigenze della figlia quattordicenne e Pt_1 del collocamento di essa presso la madre, non risultava sufficiente. La minore era infatti collocata in maniera pressoché esclusiva presso la madre, incontrando il padre in modo discontinuo senza alcun accollo di spesa da parte di quest'ultimo. Il Per_1 era dipendente a tempo indeterminato di una macelleria e percepiva uno stipendio mensile pari a circa €. 1.700,00; la somma di €. 600,00 per il rimborso del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile non aveva rilevanza in quanto l'acquisto di tale immobile era avvenuto precedentemente alla rottura della convivenza (ossia a giugno
2017, cfr. visura, allegata quale doc. 20 alla comparsa di risposta in primo grado) e, dunque, non era stato determinato dalla necessità di ricercare un alloggio alternativo alla casa familiare;
tale finanziamento non poteva essere stato richiesto per l'acquisto del suddetto immobile poiché la data indicata sul documento 7) era il 16 gennaio 2019
(cfr. doc. 7 all. ricorso in primo grado) e la casa era stata acquistata dal il Per_1
13.06.2017.
Sottolineava che tale somma non poteva essere invocata quale elemento atto a diminuire il reddito utile ai fini della determinazione dell'assegno. L'importo dell'assegno di mantenimento, a suo dire, doveva quindi essere pari ad almeno 1/4 del reddito utile ai fini della determinazione dell'assegno, per una somma non inferiore ad
€. 350,00.
La lamentava altresì che il Tribunale non aveva deciso sulla richiesta di vedersi Pt_1 riconosciuti gli arretrati del mantenimento non versati dal mese di maggio 2019 (fine della convivenza), indicati nella misura complessiva di €. 6.850,00 (con assegno pari a
350 euro mensili). Dunque, richiedeva il rimborso di tale somma.
Deduceva, infine, che, poiché il era stato condannato a corrispondere il 50% Per_1 delle spese straordinarie, egli avrebbe dovuto rimborsare anche gli arretrati sostenuti dalla madre per la figlia (per un totale di 4.060,00 cfr. doc. 24 ricevute spese, allegate alla comparsa in primo grado), ammontanti ad €. 2.030,00.
C) Sul punto 12) del Decreto n. 1374/2024: la compensazione delle spese di giudizio e di CTU
La reclamante censurava la statuizione relativa alle spese legali interamente compensate fra le parti. Affermava, infatti, che il caso in esame non rientrava tra le particolari ipotesi idonee a giustificare una compensazione integrale delle spese processuali, non ricorrendo né una situazione giuridica nuova, né un caso di evidente buona fede del ricorrente.
La condotta processuale del ra stata contraria alla buona fede;
allorché i suoi Per_1 procuratori depositavano la rinuncia al mandato difensivo, il anziché farsi Per_1 parte diligente per conferire mandato ad un nuovo difensore, era rimasto inerte, omettendo di presentarsi in occasione delle udienze del 17 aprile 2024 e del 29 maggio
2024.
Deduceva, pertanto, che la regolamentazione delle spese di lite era errata poiché le richieste del tese ad impedire il trasferimento della figlia e della madre a Per_1
Lucca, non avevano trovato accoglimento.
Quanto alle spese di CTU, deduceva che, poiché dalla perizia era emerso che il responsabile principale del non corretto funzionamento della famiglia era il Per_1 doveva essere quest'ultimo a rifonderle.
D) Sul punto 13) del Decreto n. 1374/2024: la compensazione delle spese per la nomina del Curatore Speciale
La reclamante censurava altresì la decisione del Tribunale di condannare le parti in solido tra loro al rimborso delle spese sostenute dal curatore speciale.
III. In data 19.11.2024 si costituiva in giudizio la curatrice della minore, Avv. Maria
Novella Massetani, la quale aderiva alle conclusioni della madre. La curatrice rappresentava di avere mantenuto contatti con il Servizio Sociale affidatario, con la minore e i genitori della medesima. Segnalava che, pur permanendo la complessità della situazione, la madre aveva assunto un diverso atteggiamento, focalizzandosi sugli interessi e sulle esigenze della figlia, accantonando le problematiche caratterizzanti il rapporto con il Per_1
Quanto ai rapporti tra e il padre, sottolineava che la minore, pur essendo legata Per_1 al genitore, era ben consapevole che non poteva avere con lo stesso un confronto costruttivo, non percependo l'interessamento paterno, non avendo mai il padre richiesto di chiarire le loro divergenze o di passare il tempo con lei recandosi a Lucca.
Sottolineava la curatrice che , ad agosto, aveva voluto trascorrere qualche giorno Per_1 di vacanza con il padre per cercare di riallacciare i rapporti;
durante tale soggiorno aveva scoperto che il padre si era sposato e che aspettava un figlio;
dopo tale destabilizzante episodio si era rifiutata di vedere il padre;
il interpellato Per_1 Per_1 sull'accaduto, lo aveva sminuito, dichiarando di non comprendere la reazione della figlia, ed accollando la responsabilità alla Pt_1
La Curatrice esponeva altresì che il dopo aver firmato i documenti per il Per_1 rinnovo della Carta d'Identità della figlia, aveva revocato il consenso all'espatrio, così impedendo a di poter fare viaggi all'estero – ad esempio con la scuola - considerato Per_1 che anche il suo passaporto era scaduto. Rilevava che il aveva giustificato il Per_1 suo gesto per il fatto che la figlia non voleva più avere rapporti con lui.
Rappresentava che il reclamato versava regolarmente il contributo al mantenimento per la figlia, ma non partecipava alle spese straordinarie.
Riteneva che, poiché il aveva mostrato disinteresse verso i bisogni della figlia, Per_1 dal punto di vista partico ed emotivo, fosse opportuno, nell'interesse della figlia , Per_1 vista l'impossibilità di una gestione congiunta, l'affidamento esclusivo alla madre.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso e considerato
CHIEDE che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia in parziale riforma del decreto
1374/2024 emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG 3561/2022 VG disporre l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre signora Persona_1
e conseguentemente, revocare la nomina del Curatore Generale della minore Parte_1
e l'obbligo di rendicontazione semestrale al Giudice Tutelare, nonché l'obbligo di trascrizione nei pubblici registri”.
IV. Nonostante la regolare notifica del reclamo, non si costituiva in CP_1 giudizio. V. In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, la Corte, sentite la procuratrice di parte reclamante e la curatrice della minore, tratteneva la causa in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Si osserva preliminarmente che, trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta con il D.lgs. n. 149/2022 che verte in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, il reclamo deve essere deciso nella forma di sentenza (cfr. Cass. sent. n.
6319/2011).
Va altresì dichiarata, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la contumacia di parte reclamata,
richiamando la recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. CP_1
26957/2024) che, a conferma del principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021, ha ribadito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.
8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Nella fattispecie parte reclamante ha fornito adeguata prova della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Il reclamo risulta spedito a mezzo del servizio postale alla controparte, oltre che ai suoi difensori di primo grado, seppur rinunciatari;
la notifica si è perfezionata nei confronti del per compiuta giacenza in data Per_1
28.09.2024, come emerge dall'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D, attestante la comunicazione dell'avvenuto deposito in data 18.09.2024.
Nel merito, l'impugnazione è fondata.
1. Dev'essere anzitutto accolto il primo motivo di reclamo, con il quale ha Parte_1 contestato l'affidamento della figlia al Servizio Sociale.
Il giudice di prime cure ha aderito sul punto alle conclusioni del CTU, il quale, dando atto delle problematiche relazionali tra i genitori e delle carenze genitoriali, affermava:
“la responsabilità della situazione familiare disfunzionale è da attribuire ad entrambi i genitori che, con modalità e livelli di gravità diversi, hanno contribuito alla sua genesi e continuano a sostenerla attualmente”.
Tale forma di affidamento, da adottare nel solo preminente interesse del minore in caso di condotte dei genitori per lo stesso pregiudizievoli, non risulta adeguata al caso concreto.
Infatti, nonostante entrambe le parti abbiano contribuito al mancato funzionamento del nucleo familiare, l'affidamento di al Servizio, secondo quanto emerge dagli Per_1 atti, si è rivelato inefficace prevalentemente a causa di comportamenti inadeguati ascrivibili al Per_1
Il reclamato, come riferito dalla curatrice della minore, ha posto in essere atteggiamenti ostruzionistici in pregiudizio delle esigenze della stessa. Il rifiuto del di Per_1 prestare il consenso necessario all'emissione della Carta d'identità valevole per l'espatrio della figlia, quale risposta alla reazione di rifiuto di vedere il padre della minore, rende evidente l'inidoneità del medesimo alla gestione accurata ed equilibrata delle esigenze di . L'immaturità manifestata dal reclamato, oltre a rivelarsi Per_1 potenzialmente dannosa per la crescita sana ed equilibrata della figlia, è risultata di ostacolo alla collaborazione con il servizio sociale. L'elevato rischio che si verifichi uno stallo nella regolare gestione delle questioni d'interesse della figlia, per impossibilità degli operatori di coinvolgervi in maniera efficace il padre, rende di fatto impraticabile l'affidamento di ai servizi sociali. Per_1
Residua, dunque, quale soluzione maggiormente tutelante per la minore, l'affidamento in via esclusiva alla madre. D'altronde i profili critici evidenziati dal CTU, riguardo alla madre erano legati ad una scarsa consapevolezza del diritto della figlia alla bigenitorialità finendo “per giustificare, legittimare ed alla fine incoraggiare atteggiamenti della figlia verso il padre che andrebbero invece corretti per ricondurla alla giusta posizione simbolica di figlia” (cfr. pag. 8 relazione di aggiornamento del CTU del
14.04.2024); il era invece descritto come “un genitore molto immaturo e Per_1 scarsamente responsabile, con un'idea della funzione genitoriale centrata su suoi presunti “diritti” (di vedere la figlia, di ricevere informazioni su di lei, di essere coinvolto nelle decisioni che la riguardano), ma del tutto ignaro dei doveri elementari di un genitore” (cfr. pag. 7 relazione di aggiornamento del CTU del 14.04.2024).
Invero, la a differenza dell'ex compagno, si è sempre presa cura di sua figlia. Lo Pt_1 stesso CTU, nel primo elaborato peritale, ha sottolineato che: “Rispetto alle funzioni comprese della prima categoria dell'APS occorre sottolineare che fino ad oggi è stata quasi esclusivamente la madre ad occuparsi del supporto sociale e dell'apprendimento Per_ scolastico di . Il padre ha delegato quasi completamente a lei lo svolgimento di queste funzioni, non ostacolandole ma non mostrando neppure attenzione per esse. In particolare, è da sottolineare il fatto che il padre non si sia mai presentato a scuola per informarsi sull'andamento scolastico della figlia e che risulti del tutto sconosciuto agli insegnanti” (cfr. pag. 19 relazione del 7 marzo 2023); e, ancora: “La madre sembra essere più sensibile rispetto ai cambiamenti psichici della figlia mentre il padre sembra considerarla ancora “bambina” e non riconoscerle uno spazio autonomo di giudizio. La difficoltà a vedere la figlia come una adolescente, oltre a generare incomprensione da parte del padre del desiderio della figlia (ad esempio incomprensione del desiderio di privacy quando deve pernottare da lui) è anche fonte di contrasto tra i genitori in quanto Per_ il padre attribuisce regolarmente alla madre ogni scelta di non riconoscendo a quest'ultima una volontà̀ ed un desiderio autonomo e separato da quello della madre”
(cfr. pag. 21 relazione del 7 marzo 2023).
Deve poi prendersi atto della circostanza evidenziata dalla curatrice per la quale, successivamente all'emissione del decreto reclamato, vi è stato un miglioramento delle capacità genitoriali materne. In particolare, la curatrice della minore ha dichiarato di aver “constatato, così come ha fatto anche l'assistente sociale, però a seguito del decreto reclamato, un diverso atteggiamento della madre che si focalizza sugli interessi e sulle esigenze della figlia, che sta crescendo, accantonando le problematiche caratterizzanti il rapporto con il signor (cfr. pag. 6 comparsa della curatrice, avv. Massetani). Per_1
Non giova dunque, allo stato, mantenere l'affidamento della minore al Servizio Sociale, avendo la madre dato prova di collaborazione nel tentativo di superare il conflitto con l'ex compagno, superando le iniziali criticità e sviluppando una maggiore idoneità educativa rispetto al passato.
In conclusione, l'affidamento esclusivo di alla madre, con il supporto e la Per_1 collaborazione dei servizi sociali, appare la soluzione che meglio si concilia con il perseguimento del superiore interesse del minore e con le sue esigenze di cura, istruzione ed educazione. Esclusa la possibilità di una proficua condivisione della responsabilità genitoriale, dev'essere dunque disposto l'affidamento di in via Per_1 esclusiva alla madre, con delega esclusiva alla stessa in materia sanitaria e scolastica e con mantenimento del servizio di monitoraggio ad opera dei Servizi Sociali di Lucca.
In punto di frequentazione del minore da parte del padre, il Collegio ritiene che il regime degli incontri liberi, rimessi all'accordo tra padre e figlia, previo congruo preavviso alla madre, risulta essere l'unico attuabile. Il tentativo di porre in essere un più rigido calendario di visite è già fallito in passato, risultando più efficace, in considerazione delle esigenze proprie dell'età adolescenziale, un rapporto privo di forzature, in ciò confermando il provvedimento impugnato.
2. Quanto al mantenimento della minore, appare equo incrementare il contributo a carico del padre previsto dal decreto impugnato. L'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre comporta infatti che sia quest'ultima a dover sostenere integralmente le spese per il mantenimento diretto della figlia;
inoltre, nel valutare la situazione reddituale e patrimoniale del non può incidere il mutuo di 600,00 euro mensili, non Per_1 essendo emersa la finalità dell'accesso al credito, risalendo l'acquisto dell'immobile di residenza a giugno 2017 (cfr. all. doc. 21 comparsa di risposta , a fronte del Pt_1 finanziamento acceso a gennaio 2019 (cfr. doc. 7 ricorso Per_1
La domanda di aumento dell'assegno in favore della figlia nella misura di 350 euro dev'essere pertanto accolta, con conferma del decreto reclamato in punto di spese straordinarie e attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, stante l'affidamento esclusivo e il collocamento della figlia presso di lei.
3. Quanto alle ulteriori domande formulate da parte reclamante, tese a richiedere il pagamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento, nonché delle spese straordinarie, si osserva quanto segue.
Il rito di cui agli artt. 337 e ss. c.p.c., volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio ha carattere speciale, trattandosi di modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario.
D'altra parte, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. Pertanto, non è possibile proporre domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va dunque esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito del giudizio volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, soggetto al rito speciale, con le domande risarcitorie o restitutorie, soggette al rito ordinario. Si tratta infatti di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Devono, in conclusione, dichiararsi inammissibili le richieste restitutorie degli arretrati relativi al contributo al mantenimento di e di quelli derivanti dal Per_1 mancato pagamento da parte del delle spese straordinarie. Per_1 4. La riforma del provvedimento impugnato, comporta una nuova regolamentazione delle spese del giudizio complessivamente considerato, in applicazione del criterio unitario e globale di valutazione ed individuazione della parte da ultimo soccombente.
In quanto parte soccombente, dev'essere quindi condannato al CP_1 rimborso delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del
Curatore speciale, che così si liquidano:
- per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi
€. 2.605,50 (di cui €. 851,00 per fase di studio della controversia, €. 602,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 903,00 per fase istruttoria ed €. 726,50 per la fase decisionale, ossia il 50% di €. 1.453,00, per assenza di memorie conclusive), secondo lo scaglione relativo a procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
- per il presente grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi
€. 3.082,50 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 867,50 per fase decisionale, ossia il 50% di
€. 1.735,00, per assenza di memorie conclusive, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla
Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo;
tenuto conto dell'ammissione di parte appellante vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato – con riferimento alla sola fase di reclamo - come da documentazione in atti, la parte soccombente dovrà effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. cit., in favore dello Stato anticipatario;
- le spese di primo grado del Curatore speciale della minore sono liquidate, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €. 2.605,50 (di cui €.
851,00 per fase di studio della controversia, €. 602,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 903,00 per fase istruttoria ed €. 726,50 per la fase decisionale, ossia il 50% di €. 1.453,00, per assenza di memorie conclusive), secondo lo scaglione relativo a procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo;
dette spese dovranno essere versate all'Erario, stante l'ammissione del Curatore al patrocinio a spese dello Stato;
- le spese del presente grado del Curatore speciale della minore sono liquidate, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi €. 3.082,50 (di cui €.
1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 867,50 per fase decisionale, ossia il 50% di €. 1.735,00, per assenza di memorie conclusive, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo¸ dette spese dovranno essere versate all'Erario, stante l'ammissione del Curatoreal patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU di primo grado, avendo l'accertamento peritale coinvolto entrambe le parti del giudizio, vanno poste a carico di entrambe le parti (cfr. Cass. sent. n.
35959/2023; Cass. sent. n. 18782/2019).
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da nei confronti di Parte_1
in parziale accoglimento del reclamo proposto, così provvede: CP_1
- affida in via esclusiva alla madre , con delega esclusiva Persona_1 Parte_1 alla stessa in materia sanitaria e scolastica;
- manda i Servizi Sociali di Lucca per il monitoraggio e supporto del nucleo familiare;
- dispone che versi a un assegno di mantenimento in CP_1 Parte_1 favore della figlia pari a 350,00 euro mensili, rivalutabili secondo i parametri
ISTAT, da versare sul conto della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- dichiara inammissibili le domande restitutorie avanzate da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali di primo grado, liquidate in complessivi €. 3.082,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 2.605,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e dispone che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002;
- condanna al pagamento allo Stato delle spese processuali del CP_1 giudizio di primo grado sostenute dal curatore speciale, liquidate in €. 3.082,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.; - condanna al pagamento allo Stato delle spese processuali del CP_1 presente giudizio sostenute dal curatore speciale, liquidate in €. 2.605,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna in solido ed al pagamento delle spese di CP_1 Parte_1
CTU di primo grado;
- conferma, nel resto, il provvedimento impugnato.
Firenze, 03.02.2025
LA CONS. Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni