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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 155/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO -Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 155/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto:
[...]
[...]
[...]
, nato in [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Pecorario Paolo
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via N. C.F._2
Pelliccia 100.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Filippo Chiacchio,
c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (Na), alla via C.F._4
Giulio Genoino n.80
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano per cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pagina 1 di 4 concordate all'udienza del 06.06.2025.
Il PM in data 31.01.2025 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 09.01.2025 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Orta di EL il 26.07.2007 con che dall'unione nascevano i figli: (ad Controparte_1 Per_1
Per_ Aversa il 25.09.2007) e (ad Aversa il 02.05.2011); che si era separato con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1502/2017 pubbl. il 01/06/2017, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con accordo del 17.03.2007 recepito dalla sentenza di separazione n. 1502/2017 pubbl. il 01/06/2017..
Si costituiva la resistente la quale, non ricorrendo i presupposti per una Controparte_1
conciliazione, aderiva alla richiesta del ricorrente, e chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 06.06.2025 fissata per la comparizione, le parti dinanzi al Giudice delegato raggiungevano un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente in data 25.11.2015, nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza di questo tribunale n.1502/17 del 30.05.2017, passata in giudicato, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
Per
“i minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre in Orta di EL alla via Gandi 39; il potrà vedere i figli due Pt_1
pomeriggi a settimana concordati tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi dei minori. Anche per le festività natalizie, pasquali ed estive le parti concorderanno i tempi e le modalità almeno 10 giorni prima.
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti
Il sig. di obbliga a versare alla sig.ra entro il girono 20 di ogni Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 mese la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei 2 minori oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo odi intesa di questo tribunale;
l'assegno unico resta integralmente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
Spese compensate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orta di EL (CE) tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
15.11.1982 (atto n. 50, parte II, serie A, anno 2007) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di EL (CE) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 30.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est. Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO -Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 155/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto:
[...]
[...]
[...]
, nato in [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Pecorario Paolo
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via N. C.F._2
Pelliccia 100.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Filippo Chiacchio,
c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (Na), alla via C.F._4
Giulio Genoino n.80
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano per cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pagina 1 di 4 concordate all'udienza del 06.06.2025.
Il PM in data 31.01.2025 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 09.01.2025 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Orta di EL il 26.07.2007 con che dall'unione nascevano i figli: (ad Controparte_1 Per_1
Per_ Aversa il 25.09.2007) e (ad Aversa il 02.05.2011); che si era separato con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1502/2017 pubbl. il 01/06/2017, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con accordo del 17.03.2007 recepito dalla sentenza di separazione n. 1502/2017 pubbl. il 01/06/2017..
Si costituiva la resistente la quale, non ricorrendo i presupposti per una Controparte_1
conciliazione, aderiva alla richiesta del ricorrente, e chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 06.06.2025 fissata per la comparizione, le parti dinanzi al Giudice delegato raggiungevano un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente in data 25.11.2015, nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza di questo tribunale n.1502/17 del 30.05.2017, passata in giudicato, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
Per
“i minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre in Orta di EL alla via Gandi 39; il potrà vedere i figli due Pt_1
pomeriggi a settimana concordati tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi dei minori. Anche per le festività natalizie, pasquali ed estive le parti concorderanno i tempi e le modalità almeno 10 giorni prima.
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti
Il sig. di obbliga a versare alla sig.ra entro il girono 20 di ogni Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 mese la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei 2 minori oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo odi intesa di questo tribunale;
l'assegno unico resta integralmente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
Spese compensate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orta di EL (CE) tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
15.11.1982 (atto n. 50, parte II, serie A, anno 2007) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di EL (CE) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 30.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est. Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4