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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3390 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA nata a [...] il [...] residente in Parte_1
SP (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sacco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...], e residente in CP_1
SP (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'amato, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. per separazione personale dei coniugi.
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza,
premesso che in data 29/10/2004 in ES aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito civile con e che dalla loro unione CP_1 era nato il figlio il 21/01/2005, venuta meno la comunione materiale e Per_1 spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi disponendo l'assegnazione casa coniugale in suo favore, un assegno di mantenimento a carico del per la ricorrente CP_1 di euro 700,00 mensili e per il figlio di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti ed il 100% delle spese per la socializzazione del figlio.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
- le parti avevano vissuto ininterrottamente in Italia anche in epoca antecedente il matrimonio;
- la ricorrente si era dedicata alla cura della casa ed alla educazione e mantenimento del figlio mentre il si era dedicato al lavoro consentendo CP_1 al nucleo familiare un tenore di vita agiato in quanto svolgeva attività di imprenditore edile ed aveva acquistato numerose proprietà immobiliari in
Romania, intestate a sé, in regime di comunione dei beni con la moglie e, fittiziamente, alla propria madre e alla propria sorella ed anche la casa familiare era stata cointestata con la ricorrente e con apertura di un mutuo il cui rateo era sempre stato corrisposto dal resistente;
- il aveva instaurato un giudizio di divorzio in Romania che era CP_1 stato rigettato per mancanza dei presupposti;
- la ricorrente lavorava alle dipendenze della sorella del e percepiva CP_1 una retribuzione media mensile di euro 450,00 circa.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la
2 comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Si è costituito in data 22.07.2023 il resistente che ha richiesto emettersi sentenza di separazione parziale, ha aderito alla domanda di assegnazione casa coniugale alla moglie, ed ha chiesto di dichiararsi le parti economicamente indipendenti e disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per il figlio di
250,00 euro al mese, oltre il 50% spese straordinarie.
Il ha dichiarato che: CP_1
- dopo che le parti si erano lasciate, il resistente aveva dovuto reperire una diversa abitazione, ed aveva preso in comodato d'uso durante l'anno 2022 una stanza all'interno di un appartamento mentre in seguito i proprietari gli avevano chiesto un contratto di affitto con canone di euro 480,00 mensili;
- la casa familiare era stata acquistata esclusivamente con i proventi del lavoro del , il quale corrispondeva il mutuo mensile di euro 662,00 e le CP_1 spese di utenze e condominio;
- il resistente era affetto da neoplasia retto sigma e doveva costantemente sottoporsi a continui controlli e ricoveri presso le strutture ospedaliere;
- la ricorrente poteva godere di un reddito da lavoro oltre alle rendite per affitto di un appartamento di euro 200,00 mensili;
- le operazioni di trasferimenti di immobili in Romania da parte della sorella del ai coniugi (sei a favore del resistente e tre a favore della CP_1 ricorrente) erano stati effettuati in maniera lecita e dalle vendite dei medesimi aveva tratto un guadagno anche la per le quote di sua spettanza. Pt_1
All'udienza del 03.04.2024 sono state sentite le parti ed all'esito è stata emessa ordinanza con adozione dei provvedimenti provvisori ed in particolare
è stata disposta l'assegnazione della casa familiare alla ed un assegno di Pt_1 mantenimento mensile per il figlio di euro 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del resistente d il 30% a carico della ricorrente.
La causa è stata rinviata all'udienza del 11 aprile 2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la decisione con assegnazione alle parti di termine per deposito di documentazione reddituale aggiornata. Avendo richiesto il difensore della ricorrente la trattazione in presenza e tenendo conto delle esigenze di ruolo la causa è stata rinviata all'udienza del 2 ottobre 2025 per la decisione.
3 In tale udienza i difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle memorie conclusionali depositate.
Motivi della decisione
Pronuncia di separazione
Il Collegio osserva che, come rilevato all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il
Tribunale di ES si è dichiarato incompetente in merito alla domanda di divorzio come documentato in atti dai difensori delle parti e dunque il presente giudizio deve ritenersi correttamente incardinato presso il Tribunale di
Civitavecchia.
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento alla riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 2025 in merito alla dedotta tardività del deposito della documentazione depositata da parte resistente in data 5.3.2025 e 15.9.2025 il Collegio osserva quanto segue.
Non vi è dubbio che la documentazione depositata dal resistente in data
15.9.2025 sia tardiva in quanto il termine assegnato a seguito di ordine di esibizione emesso in data 3.4.2024 era il 10 gennaio 2025 per cui non può essere ammessa la suddetta documentazione depositata tardivamente.
Non può invece essere ritenuta tardiva la documentazione depositata in data 5.3.2025 dal difensore del resistente in quanto sebbene l'art. 463 bis. 16
c.p.c. disponga che il resistente debba depositare tempestivamente la documentazione reddituale, tuttavia il termine ultimo per la decadenza in merito alle richieste istruttorie – anche di acquisizione di documenti – matura con le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. e rispetto a tali termini risulta tempestivo il
4 deposito della suddetta documentazione.
Assegnazione casa coniugale
In sede di udienza presidenziale, stante la collocazione del figlio Per_1 presso la madre, la casa coniugale è stata assegnata alla Tale assegnazione Pt_1 deve essere confermata, in quanto la resistente rappresenta il genitore collocatario del figlio delle parti maggiorenne ma non autosufficiente, che abita con la madre da quando le parti si sono lasciate. Infine, deve rilevarsi che i difensori delle parti hanno concordato in merito all'assegnazione alla ricorrente della casa familiare gravata da un mutuo con rata mensile di euro 662,00 corrisposto dal . CP_1
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 700,00 mensili ed un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie tra le parti. Il resistente ha richiesto di dichiararsi le parti economicamente indipendenti e di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. è stato disposto un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del resistente ed il 30% a carico della ricorrente mentre è stata rigettata la richiesta di assegno di mantenimento.
All'esito del giudizio e dall'esame della documentazione reddituale depositata, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come dipendente presso ufficio di amministrazioni condominiali della sorella del resistente percependo una retribuzione mensile di euro 480,00 circa, che è cointestataria della casa coniugale – su cui grava un mutuo pagato dal resistente di euro 626,00 mensili - ed ha un appartamento in Romania per il quale percepisce un canone mensile di affitto di euro 50,00.
5 Il resistente ha dichiarato di essere comproprietario dell'abitazione familiare per la quale corrisponde il canone mensile di mutuo e che è proprietario di tre appartamenti in Romania per cui percepisce canoni di euro
150,00 / 200,00 mensili attualmente locati per i quali sostiene spese di gestione e di lavorare come artigiano essendo titolare di una ditta individuale e percependo in media circa 1.000,00 / 1.200,00 euro mensili variabili a seconda dei lavori commissionati.
Dalle dichiarazioni dei redditi ed estratti dei conti correnti cointestati con il resistente, risultano congruenti le dichiarazioni rese della ricorrente mentre risultano difficilmente interpretabili sulla base della documentazione depositata le operazioni immobiliari in Romania dall'esame della documentazione depositata dalle parti.
Il resistente ha dedotto e documentato di avere un tumore e che sta facendo cure di chemioterapia e che attualmente vive in una casa in comodato gratuito con richiesta della proprietaria di stipulare un contratto di locazione con canone di 480,00 euro mensili ed ha dichiarato redditi lordi per l'anno
2021 di euro 13.000,00 circa oltre ricavi per la ditta individuale di euro
12.946,00 e per l'anno 2022 redditi lordi di euro 24.000,00 circa e un reddito per la ditta individuale di euro 23.000,00 e che dai conti correnti individuali del risultano bonifici con importi significativi verosimilmente legati CP_1 all'attività di impresa.
Dalla ulteriore documentazione reddituale depositata in corso di giudizio la ricorrente ha documentato di avere percepito redditi annuali lordi per l'anno
2023 di euro 7.437, 00, per l'anno 2022 di euro 7.139,00 e per l'anno 2021 di euro 6.510,00 e di essere proprietaria oltre che del 50% della casa familiare di un'abitazione e tre terreni in Romania. Dalle buste paga e estratti dei conti correnti risulta uno stipendio in media di euro 800,00 mensili nel 2024 e 2025.
Va evidenziato che il resistente ha depositato documentazione reddituale incompleta e lacunosa avendo depositato tardivamente la documentazione richiesta con ordine di esibizione – che pertanto non è stata ritenuta ammissibile – mentre non risultano depositati i conti correnti detenuti in
Romania, le dichiarazioni dei redditi successivi al 2022 e la maggior parte degli estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie né ha documentato le rendite percepite dagli immobili di cui è proprietario in Romania. Dunque, devono operare nei confronti del le presunzioni di cui all'art. 116 c.p.c. CP_1
6 e 118 c.p.c. per cui deve ritenersi che il medesimo abbia inteso occultare parte della documentazione reddituale rendendo disagevole la ricostruzione della sua situazione reddituale e patrimoniale.
Alla luce della complessiva documentazione reddituale depositata in atti, deve essere accolta la richiesta di assegno di mantenimento a favore della resistente in quanto deve ritenersi sussistente una sperequazione reddituale tra le parti sia perché il resistente risulta titolare di un patrimonio immobiliare rilevante (cinque immobili e numerosi terreni edificabili e non edificabili) e lavora con un ditta edile che percepisce ricavi solo parzialmente documentati ed ha sempre garantito un tenore di vita agiato alla moglie ed al figlio come confermato anche dallo stesso . Va anche evidenziato che sebbene il CP_1 resistente ha sempre pagato il mutuo integralmente della casa familiare nonostante lo stesso sia cointestato, tuttavia lo stesso è intestato ad entrambe le parti ed inoltre dalla documentazione depositata risulta la scadenza prevista nell'anno 2026. Infine, per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, va tenuto conto che la abita nella casa familiare in Pt_1 comproprietà con il insieme al figlio da quando le parti si sono lasciate. CP_1
Deve pertanto essere disposto un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili a carico del ed a favore della con decorrenza dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza entro il giorno 5 di ciascun mese ed aggiornamento secondo gli indici Istat annuali.
In merito all'assegno di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne non autosufficiente, il Collegio reputa equo confermare quanto già disposto con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. deve disporsi un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili con spese straordinarie al 70% a carico del e del 30% della secondo le disposizioni del Protocollo in CP_1 Pt_1 vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
In merito alla richiesta di risarcimento dei danni in via equitativa ex art. 96 c.p.c., il Collegio ritiene la domanda non fondata. Infatti, sebbene il resistente abbia violato in maniera reiterata in corso di causa il dovere di leale collaborazione ex art. 473 bis. 18 c.p.c. in quanto non ha consentito di ricostruire la sua condizione reddituale per i motivi sopra esposti, tuttavia, il medesimo ne ha sopportato le negative conseguenze operando nei suoi confronti le presunzioni di legge mentre con riferimento ai diversi giudizi dinanzi al Tribunale romeno emerge che i medesimi erano stati introdotti
7 antecedentemente rispetto al giudizio incardinato dinanzi a codesto Tribunale.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la soccombenza reciproca parziale in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3390/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
ES (Romania) il 13.12.1975 e nato a [...] il CP_1
4.11.1963, aventi contratto matrimonio in data 19 ottobre 2004 in Romania trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del comune di SP n.
49, P.2 S.C. anno 2022;
2) assegna a la casa familiare sita in SP, via delle Parte_1
Camelie 14, che il coniuge ha già rilasciato;
3) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 300,00 Parte_1 per il suo mantenimento da corrispondersi da parte di dalla CP_1 pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 500,00 Parte_1 per il mantenimento del figlio (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del dal mese di gennaio 2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi CP_1 cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
5) dispone che il contribuisca nella quota del 70% e la nella CP_1 Pt_1 quota del 30% delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative al figlio secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia;
8 6) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio dell'1 dicembre
2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3390 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA nata a [...] il [...] residente in Parte_1
SP (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sacco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...], e residente in CP_1
SP (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'amato, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. per separazione personale dei coniugi.
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza,
premesso che in data 29/10/2004 in ES aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito civile con e che dalla loro unione CP_1 era nato il figlio il 21/01/2005, venuta meno la comunione materiale e Per_1 spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi disponendo l'assegnazione casa coniugale in suo favore, un assegno di mantenimento a carico del per la ricorrente CP_1 di euro 700,00 mensili e per il figlio di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti ed il 100% delle spese per la socializzazione del figlio.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
- le parti avevano vissuto ininterrottamente in Italia anche in epoca antecedente il matrimonio;
- la ricorrente si era dedicata alla cura della casa ed alla educazione e mantenimento del figlio mentre il si era dedicato al lavoro consentendo CP_1 al nucleo familiare un tenore di vita agiato in quanto svolgeva attività di imprenditore edile ed aveva acquistato numerose proprietà immobiliari in
Romania, intestate a sé, in regime di comunione dei beni con la moglie e, fittiziamente, alla propria madre e alla propria sorella ed anche la casa familiare era stata cointestata con la ricorrente e con apertura di un mutuo il cui rateo era sempre stato corrisposto dal resistente;
- il aveva instaurato un giudizio di divorzio in Romania che era CP_1 stato rigettato per mancanza dei presupposti;
- la ricorrente lavorava alle dipendenze della sorella del e percepiva CP_1 una retribuzione media mensile di euro 450,00 circa.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la
2 comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Si è costituito in data 22.07.2023 il resistente che ha richiesto emettersi sentenza di separazione parziale, ha aderito alla domanda di assegnazione casa coniugale alla moglie, ed ha chiesto di dichiararsi le parti economicamente indipendenti e disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per il figlio di
250,00 euro al mese, oltre il 50% spese straordinarie.
Il ha dichiarato che: CP_1
- dopo che le parti si erano lasciate, il resistente aveva dovuto reperire una diversa abitazione, ed aveva preso in comodato d'uso durante l'anno 2022 una stanza all'interno di un appartamento mentre in seguito i proprietari gli avevano chiesto un contratto di affitto con canone di euro 480,00 mensili;
- la casa familiare era stata acquistata esclusivamente con i proventi del lavoro del , il quale corrispondeva il mutuo mensile di euro 662,00 e le CP_1 spese di utenze e condominio;
- il resistente era affetto da neoplasia retto sigma e doveva costantemente sottoporsi a continui controlli e ricoveri presso le strutture ospedaliere;
- la ricorrente poteva godere di un reddito da lavoro oltre alle rendite per affitto di un appartamento di euro 200,00 mensili;
- le operazioni di trasferimenti di immobili in Romania da parte della sorella del ai coniugi (sei a favore del resistente e tre a favore della CP_1 ricorrente) erano stati effettuati in maniera lecita e dalle vendite dei medesimi aveva tratto un guadagno anche la per le quote di sua spettanza. Pt_1
All'udienza del 03.04.2024 sono state sentite le parti ed all'esito è stata emessa ordinanza con adozione dei provvedimenti provvisori ed in particolare
è stata disposta l'assegnazione della casa familiare alla ed un assegno di Pt_1 mantenimento mensile per il figlio di euro 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del resistente d il 30% a carico della ricorrente.
La causa è stata rinviata all'udienza del 11 aprile 2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la decisione con assegnazione alle parti di termine per deposito di documentazione reddituale aggiornata. Avendo richiesto il difensore della ricorrente la trattazione in presenza e tenendo conto delle esigenze di ruolo la causa è stata rinviata all'udienza del 2 ottobre 2025 per la decisione.
3 In tale udienza i difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle memorie conclusionali depositate.
Motivi della decisione
Pronuncia di separazione
Il Collegio osserva che, come rilevato all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il
Tribunale di ES si è dichiarato incompetente in merito alla domanda di divorzio come documentato in atti dai difensori delle parti e dunque il presente giudizio deve ritenersi correttamente incardinato presso il Tribunale di
Civitavecchia.
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento alla riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 2025 in merito alla dedotta tardività del deposito della documentazione depositata da parte resistente in data 5.3.2025 e 15.9.2025 il Collegio osserva quanto segue.
Non vi è dubbio che la documentazione depositata dal resistente in data
15.9.2025 sia tardiva in quanto il termine assegnato a seguito di ordine di esibizione emesso in data 3.4.2024 era il 10 gennaio 2025 per cui non può essere ammessa la suddetta documentazione depositata tardivamente.
Non può invece essere ritenuta tardiva la documentazione depositata in data 5.3.2025 dal difensore del resistente in quanto sebbene l'art. 463 bis. 16
c.p.c. disponga che il resistente debba depositare tempestivamente la documentazione reddituale, tuttavia il termine ultimo per la decadenza in merito alle richieste istruttorie – anche di acquisizione di documenti – matura con le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. e rispetto a tali termini risulta tempestivo il
4 deposito della suddetta documentazione.
Assegnazione casa coniugale
In sede di udienza presidenziale, stante la collocazione del figlio Per_1 presso la madre, la casa coniugale è stata assegnata alla Tale assegnazione Pt_1 deve essere confermata, in quanto la resistente rappresenta il genitore collocatario del figlio delle parti maggiorenne ma non autosufficiente, che abita con la madre da quando le parti si sono lasciate. Infine, deve rilevarsi che i difensori delle parti hanno concordato in merito all'assegnazione alla ricorrente della casa familiare gravata da un mutuo con rata mensile di euro 662,00 corrisposto dal . CP_1
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 700,00 mensili ed un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie tra le parti. Il resistente ha richiesto di dichiararsi le parti economicamente indipendenti e di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. è stato disposto un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del resistente ed il 30% a carico della ricorrente mentre è stata rigettata la richiesta di assegno di mantenimento.
All'esito del giudizio e dall'esame della documentazione reddituale depositata, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come dipendente presso ufficio di amministrazioni condominiali della sorella del resistente percependo una retribuzione mensile di euro 480,00 circa, che è cointestataria della casa coniugale – su cui grava un mutuo pagato dal resistente di euro 626,00 mensili - ed ha un appartamento in Romania per il quale percepisce un canone mensile di affitto di euro 50,00.
5 Il resistente ha dichiarato di essere comproprietario dell'abitazione familiare per la quale corrisponde il canone mensile di mutuo e che è proprietario di tre appartamenti in Romania per cui percepisce canoni di euro
150,00 / 200,00 mensili attualmente locati per i quali sostiene spese di gestione e di lavorare come artigiano essendo titolare di una ditta individuale e percependo in media circa 1.000,00 / 1.200,00 euro mensili variabili a seconda dei lavori commissionati.
Dalle dichiarazioni dei redditi ed estratti dei conti correnti cointestati con il resistente, risultano congruenti le dichiarazioni rese della ricorrente mentre risultano difficilmente interpretabili sulla base della documentazione depositata le operazioni immobiliari in Romania dall'esame della documentazione depositata dalle parti.
Il resistente ha dedotto e documentato di avere un tumore e che sta facendo cure di chemioterapia e che attualmente vive in una casa in comodato gratuito con richiesta della proprietaria di stipulare un contratto di locazione con canone di 480,00 euro mensili ed ha dichiarato redditi lordi per l'anno
2021 di euro 13.000,00 circa oltre ricavi per la ditta individuale di euro
12.946,00 e per l'anno 2022 redditi lordi di euro 24.000,00 circa e un reddito per la ditta individuale di euro 23.000,00 e che dai conti correnti individuali del risultano bonifici con importi significativi verosimilmente legati CP_1 all'attività di impresa.
Dalla ulteriore documentazione reddituale depositata in corso di giudizio la ricorrente ha documentato di avere percepito redditi annuali lordi per l'anno
2023 di euro 7.437, 00, per l'anno 2022 di euro 7.139,00 e per l'anno 2021 di euro 6.510,00 e di essere proprietaria oltre che del 50% della casa familiare di un'abitazione e tre terreni in Romania. Dalle buste paga e estratti dei conti correnti risulta uno stipendio in media di euro 800,00 mensili nel 2024 e 2025.
Va evidenziato che il resistente ha depositato documentazione reddituale incompleta e lacunosa avendo depositato tardivamente la documentazione richiesta con ordine di esibizione – che pertanto non è stata ritenuta ammissibile – mentre non risultano depositati i conti correnti detenuti in
Romania, le dichiarazioni dei redditi successivi al 2022 e la maggior parte degli estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie né ha documentato le rendite percepite dagli immobili di cui è proprietario in Romania. Dunque, devono operare nei confronti del le presunzioni di cui all'art. 116 c.p.c. CP_1
6 e 118 c.p.c. per cui deve ritenersi che il medesimo abbia inteso occultare parte della documentazione reddituale rendendo disagevole la ricostruzione della sua situazione reddituale e patrimoniale.
Alla luce della complessiva documentazione reddituale depositata in atti, deve essere accolta la richiesta di assegno di mantenimento a favore della resistente in quanto deve ritenersi sussistente una sperequazione reddituale tra le parti sia perché il resistente risulta titolare di un patrimonio immobiliare rilevante (cinque immobili e numerosi terreni edificabili e non edificabili) e lavora con un ditta edile che percepisce ricavi solo parzialmente documentati ed ha sempre garantito un tenore di vita agiato alla moglie ed al figlio come confermato anche dallo stesso . Va anche evidenziato che sebbene il CP_1 resistente ha sempre pagato il mutuo integralmente della casa familiare nonostante lo stesso sia cointestato, tuttavia lo stesso è intestato ad entrambe le parti ed inoltre dalla documentazione depositata risulta la scadenza prevista nell'anno 2026. Infine, per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, va tenuto conto che la abita nella casa familiare in Pt_1 comproprietà con il insieme al figlio da quando le parti si sono lasciate. CP_1
Deve pertanto essere disposto un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili a carico del ed a favore della con decorrenza dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza entro il giorno 5 di ciascun mese ed aggiornamento secondo gli indici Istat annuali.
In merito all'assegno di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne non autosufficiente, il Collegio reputa equo confermare quanto già disposto con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. deve disporsi un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili con spese straordinarie al 70% a carico del e del 30% della secondo le disposizioni del Protocollo in CP_1 Pt_1 vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
In merito alla richiesta di risarcimento dei danni in via equitativa ex art. 96 c.p.c., il Collegio ritiene la domanda non fondata. Infatti, sebbene il resistente abbia violato in maniera reiterata in corso di causa il dovere di leale collaborazione ex art. 473 bis. 18 c.p.c. in quanto non ha consentito di ricostruire la sua condizione reddituale per i motivi sopra esposti, tuttavia, il medesimo ne ha sopportato le negative conseguenze operando nei suoi confronti le presunzioni di legge mentre con riferimento ai diversi giudizi dinanzi al Tribunale romeno emerge che i medesimi erano stati introdotti
7 antecedentemente rispetto al giudizio incardinato dinanzi a codesto Tribunale.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la soccombenza reciproca parziale in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3390/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
ES (Romania) il 13.12.1975 e nato a [...] il CP_1
4.11.1963, aventi contratto matrimonio in data 19 ottobre 2004 in Romania trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del comune di SP n.
49, P.2 S.C. anno 2022;
2) assegna a la casa familiare sita in SP, via delle Parte_1
Camelie 14, che il coniuge ha già rilasciato;
3) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 300,00 Parte_1 per il suo mantenimento da corrispondersi da parte di dalla CP_1 pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 500,00 Parte_1 per il mantenimento del figlio (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del dal mese di gennaio 2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi CP_1 cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
5) dispone che il contribuisca nella quota del 70% e la nella CP_1 Pt_1 quota del 30% delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative al figlio secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia;
8 6) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio dell'1 dicembre
2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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