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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IO FERRERO Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FUCINI n. 5 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. ANSELMI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GERENZANI GABRIELE ) VIA FUCINI C.F._2
N 5 20100 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 30 MILANO presso lo studio dell'avv. MEDINA SILVIA ANITA, che lo rappresenta e difende come da delega in pagina 1 di 9 atti, unitamente all'avv. TRUSIANI MASSIMO ( ) CORSO C.F._3
STRADA NUOVA, 11/A 27100 PAVIA;
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così giudicare: in parziale riforma della sentenza n. 10734/2024 emessa il 12 dicembre 2024; CP_ accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità civile dell per la causazione dell'evento dannoso occorso in data 13/14 febbraio 2022 presso l'edificio di sua proprietà in Milano, Via degli Etruschi 2 e per l'effetto CP_ condannare l' in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dal signor Pt_1
, da quantificarsi in corso di causa, ma prudenzialmente indicati in €. 22.400,00, oltre
[...] interessi legali dal fatto al saldo, ovvero altra maggiore o minore somma che parrà di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, già dedotta la somma di €. 2.100,00 riconosciuta dal Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata. Emettere qualsivoglia ulteriore statuizione e declaratoria del caso. Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio. Salvis juribus In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
1. Vero che nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio 2022, le cantine dell'edificio di Via degli Etruschi 2 in Milano venivano invase e riempite di acque scure?
2. Vero che le acque scure di cui al capitolo 1 provenivano direttamente dall'impianto fognario dell'edificio medesimo di Via degli Etruschi 2? CP_
3. Vero che le ricerche effettuate sull'impianto di scarico fognario dell'edificio di Via degli Etruschi 2 a seguito dell'evento di cui al capitolo 1 hanno evidenziato una rottura di una tubatura condominiale?
4. Vero che le acque scure presenti all'interno dei locali cantine di Via degli Etruschi 2 a seguito dell'evento di cui al capitolo 1 hanno invaso tutto il locale scantinato dell'intero edificio?
5. Vero che in data 14 febbraio 2022 all'interno della cantina del signor si trovavano i Pt_1 materiali, i prodotti e gli oggetti di cui alle fotografie che mi si rammostrano? CP_
6. Vero che l' quale ente proprietario dell'edificio, provvedeva in data 21 febbraio 2022 ad incaricare l'impresa AN AB & C. S.r.l., corrente in Monza, per il prosciugamento e la disinfezione delle cantine, con 24 ore di lavoro, come riporta la bolletta rilasciata dalla citata impresa e controfirmata dall'attore, che si mostra al teste?
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7. Vero che alla data del 21 febbraio 2022, nelle cantine si erano stabiliti insetti che hanno richiesto la disinfestazione di tutti i locali scantinati? CP_
8. Vero che l'intermediario assicurativo per la gestione del danno inviato dall CP_2 inviava in loco un perito che raccoglieva materiale fotografico e documentazione attestante la quantità e la qualità dei beni andati distrutti?
9. Vero che il perito inviato dalla dava al signor il suo benestare per lo CP_2 Pt_1 smaltimento dei beni ammalorati?
10. Vero che all'interno della cantina Dei signor si trovavano: Pt_1 prodotti per parrucchiere;
materiali per l'edilizia, tra cui due martelli pneumatici Bosch;
pezzi di ricambio per veicoli Volvo e Mitsubishi;
due motori per condizionatore d'aria come da documenti e fotografie che si mostrano al teste?
11. Vero che l'elenco dei pezzi di ricambio di cui al documento che si mostra al teste erano presenti all'interno della cantina del signor in data 14 febbraio 2022? Pt_1
12. Vero che il perito inviato dalla nei giorni seguenti all'evento dannoso, ha fotografato lo CP_2 stato di luoghi e materiali presenti nella cantina del signor e lo ha autorizzato allo Pt_1 smaltimento di quei prodotti?
13. Vero che l'impresa che amministro ha provveduto in data 21 febbraio 2022 al prosciugamento delle cantine dell'edificio di via degli Etruschi 2 in Milano? 14. Vero che le operazioni di prosciugamento e disinfezione dei locali cantinati dell'edificio di Via degli Etruschi 2 in Milano operate in data 21 febbraio 2022 dall'impresa che amministro hanno richiesto ventiquattro ore di lavoro, come da bolletta che è stata sottoscritta e che mi si rammostra?
15. Vero che le fotografie che mi si mostrano raffigurano lo stato in cui si trovavano i beni collocati nella cantina del signor alla data del 14 febbraio 2022, quando è stata aperta la cantina dopo Pt_1 l'allagamento per cui è causa?
16. Vero che i filmati che mi si mostrano riproducono la situazione della cantina del signor Pt_1 alla data del 20 febbraio 2022 prima della disinfezione operata dall'impresa GA AN & C. S.r.l.?
17. Vero che ho personalmente visto gli insetti che si vedono all'interno dei filmati che mi si mostrano, nei giorni tra il 14 ed il 20 febbraio 2022 all'interno della cantina del signor ? Pt_1 Con i testimoni:
1. L.r.p.t. della GA AN & C. S.r.l., con sede in Monza, Via Fermi 35;
2. in Milano, Via Angelo Mosso 38 Testimone_1 Si chiede inoltre disporsi, occorrendo, CTU atta a valutare l'ammontare del valore dei beni andati distrutti a seguito dell'allagamento dei locali cantinati dell'edificio di Via degli Etruschi 2 in Milano in data 13/14 febbraio 2022.
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Per Controparte_3
Piaccia alla Giustizia della Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal Sig. e le domande risarcitorie dallo stesso formulate Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con favore di spese, compenso professionale e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A. in relazione al giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. citava in giudizio per sentirla condannare, ex art. 2051 Parte_1 CP_1 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nell'irreparabile danneggiamento dei beni presenti nella cantina dell'immobile che conduceva in locazione in seguito all'allagamento causato dalla rottura di una tubatura di acque luride dell'edificio.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10734/24 pubblicata in data 12.12.2024, accertata la responsabilità di l'ha condannata a pagare la somma di € 2.100, a titolo di danni patrimoniali. CP_1 In particolare, quanto ai danni ha ritenuto: i) non provata la presenza nella cantina di prodotti per parrucchiere, in quanto: -) non risultavano dalle fotografie;
-) la teste non era stata in grado di Tes_2 precisare quali di questi prodotti appartenevano al e quali alla medesima, posto che Pt_1 anch'ella esercitava la professione di parrucchiere come l'attore e custodiva i propri beni funzionali alla propria attività nella stessa cantina;
-) la deposizione del teste non era probante, stante il Tes_3 lungo lasso temporale trascorso fra il momento in cui aveva cessato di lavorare per l'attore -luglio 2020- e il sinistro -febbraio 2022; ii) con riferimento ai materiali per l'edilizia, provata la presenza dei soli beni elencati alle pagg.
9-10 della sentenza, posto che: -) le fotografie rappresentavano esclusivamente scatoloni chiusi senza alcuna evidenza dei beni eventualmente presenti;
-) il contenuto delle deposizioni testimoniali sul punto era generico;
-) nessun valore probatorio aveva l'elenco a pag. 37 del doc. 11, in quanto era inintelligibile, riportava esclusivamente una sequenza alfanumerica, né era provata la sua provenienza da terzi, potendo essere anche un documento proveniente dalla parte da assimilarsi a mera allegazione difensiva;
iii) non provata la presenza di pezzi di ricambio Volvo e Mitsubushi, se non un tester per batterie per auto e un carica batteria, in quanto le foto raffiguravano scatoloni chiusi, e la fattura d'acquisto prodotta era del 2020, temporalmente distante per ritenere presuntivamente provato che i beni relativi fossero presenti nella cantina;
iv) con riguardo ai due condizionatori d'aria, era provata unicamente la presenza dello split per l'aria condizionata di marca Tectro -pag. 35 doc.11-, non risultando gli altri motori presenti nelle fotografie, né oggetto della prova testimoniale. Quindi, il tribunale, non potendo espletare una ctu in quanto i beni non erano più disponibili, in quanto smaltiti dal danneggiato, liquidava equitativamente il danno, sulla base del prezzo medio relativo alla categoria di ogni bene di cui era risultata provata la presenza nella cantina come dettagliatamente esposto a pag. 12 della sentenza, per un importo complessivo di € 2.100,00, oltre interessi. Infine, compensava le spese del giudizio, in quanto il danno accertato era inferiore a quello oggetto della proposta conciliativa del tribunale -€ 6.000,00- rigettata dall'attore e accettata da controparte.
pagina 4 di 9 3. ha proposto appello articolato in tre motivi: Pt_1
3.1 con il primo motivo si duole del travisamento delle prove documentali e testimoniali, in quanto: i) la presenza di scorte di materiali per l'attività di parrucchiere era stata confermata dalla teste che li prelevava dalla cantina, nonché dal teste che li aveva visti rovesciati a terra e Tes_2 Tes_4 dalla teste incaricata di visionarli per conto di i testi e avevano Tes_5 CP_1 Tes_5 Tes_4 anche dichiarato di aver visto elementi di “arredo” quali poltrone, caschi, un lavandino per parrucchiere;
parimenti il teste ricordava la presenza nella cantina di martelli pneumatici e Tes_4 trapani professionali e la teste riconosceva la presenza degli stessi nelle foto che aveva Tes_5 scattato lei stessa;
ii) le fotografie dimostrano la presenza di due motori per l'aria condizionata;
iii) gli scatoloni rappresentati nelle fotografie prodotte contengono i pezzi di ricambio per auto indicati nel cap. 12 della prova testimoniale che trovano corrispondenza in quelli elencati nella fattura di acquisto degli stessi prodotta -doc. 13 appellante- -doc.11 pag. 35-;
3.2 con il secondo motivo, sotto un primo profilo, censura la liquidazione dei danni operata dal tribunale in relazione ai beni ritenuti presenti, che reputa arbitraria, in quanto non parametrata al valore di mercato degli stessi. Sotto un altro profilo, censura il criterio contradditorio di valutazione delle prove applicato dal tribunale, nel senso che, se le fotografie avessero avuto maggior valore probatorio delle testimonianze, il tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la presenza di tutti i beni ivi rappresentati ovvero, in caso contrario, avrebbe dovuto ritenere provata la presenza anche dei beni non rappresentati nelle fotografie ma riferiti dai testimoni;
3.3 con il terzo motivo censura la compensazione delle spese, posto che la proposta del tribunale era stata motivatamente rigettata formulando una controproposta e è risultata soccombente;
CP_1
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato nei limiti esposti.
1.1 I primi due motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
In relazione ai prodotti per parrucchiere il tribunale ha ritenuto che non fosse provata la loro presenza nella cantina dell'appellante al momento dell'allagamento della medesima. Ciò, in quanto: i) dalle fotografie prodotte non si evinceva la presenza nella cantina di alcun prodotto per parrucchiere;
ii) la teste pur esercitante anch'essa la professione di parrucchiera, Tes_2 aveva reso una deposizione generica, mentre quanto riferito dal teste -che aveva Tes_4 affermato di aver aiutato l'appellante a trasportare nella cantina due sedie, caschi e un lavandino per parrucchiere quando lavorava alle dipendenze del medesimo- era collocabile temporalmente a grande distanza dal sinistro, in quanto il teste aveva cessato di lavorare per nel luglio Pt_1 2020 mentre l'allagamento della cantina era avvenuto nel febbraio 2022; iii) nessun specifico riferimento a tali beni era contenuto nel verbale della società incaricata da di CP_2 CP_1 liquidare il sinistro. pagina 5 di 9 L'appellante, a confutazione di quanto ritenuto dal tribunale, richiama le fotografie prodotte e lamenta il travisamento del contenuto della deposizione testimoniale del teste che aveva Tes_4 dichiarato di averli visti rovesciati a terra, nonché l'omessa valutazione della deposizione della teste incaricata di visionare la cantina per conto di e oppone la diversa Tes_5 CP_1 valutazione del contenuto della testimonianza della teste che aveva dichiarato che ne Tes_2 faceva utilizzo prelevandoli, al bisogno, dalla cantina del . Pt_1 Ciò posto, si osserva quanto segue. Il teste riferiva di aver portato una parte dei beni nella cantina, quando era stato alla Tes_4 dipendenze del al luglio 2020- e dichiarava di averne visto una parte nella cantina CP_4 dopo l'allagamento. Si limitava a citare, a puro titolo esemplificativo due sedie, caschi e un lavandino per parrucchiere, senza precisare, però, se facevano parte dei beni che aveva aiutato a trasportare o che aveva visto nella cantina dopo l'allagamento. Precisava che di essere intervenuto quando la cantina era ancora allagata quando si erano limitati a spostare dei cartoni per creare un passaggio. Inoltre, non riconosceva l'elenco che gli veniva mostrato nel doc. 11 di parte attrice -foto a pag.37 consistente in una pagina di agenda con un elenco di numeri seriali-. La teste perito della società incaricata da di rilevare il danno, riferiva di Tes_5 CP_2 CP_1 non aver potuto visionare tutti i beni perchè la cantina appariva satura d'acqua. Inoltre, riferiva che la procedura di liquidazione prevedeva che fosse a inventariare e a fotografare i Pt_1 beni presenti nella cantina al momento dell'allegamento. non aveva fatto questo e Pt_1 aveva smaltito i beni presenti senza sua autorizzazione. Infine, dichiarava di aver visto del materiale per parrucchiera forse tinte. La testa moglie dell'appellante, che svolgeva il lavoro di parrucchiera nello stabile Tes_2 dichiarava che nella cantina erano custoditi prodotti per tale attività, ma riconosceva, anche, che gli stessi non erano rappresentate nelle foto prodotte in giudizio. Ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, dal contenuto delle deposizioni testimoniali si evince che alcuni prodotti per parrucchiera erano presenti nella cantina al momento dell'allagamento. Tuttavia, gli stessi sono rimasti non identificati. Infatti, in nessuna delle foto prodotte, né in quelle contenute nel doc. 11 dell'appellante -come riconosciuto dalla stessa moglie del medesimo-, né in quelle contenute nel doc. 2 di Tes_2
risultano rappresentati prodotti per parrucchiere. CP_1 Inoltre, l'appellante non ha neppure allegato un elenco preciso degli stessi, limitandosi, nell'atto di citazione, a richiamare i beni rappresentati nelle foto prodotte in giudizio, in cui però non compariva alcun prodotto da parrucchiere, oltre ad un video mai versato in atti. Non si quindi raggiunta la prova -che era onere del danneggiato fornire- di quali specifici prodotti per parrucchiere erano presenti nella cantina al momento dell'allegamento, stante il contenuto assolutamente generico delle deposizioni testimoniali e l'assenza di riscontro fotografico e documentale degli stessi. Ad analoghe conclusione si perviene per i pezzi di ricambio per le auto. Infatti, non si può desumere che gli scatoloni rappresentati nelle foto contenessero pezzi di ricambio per auto.
pagina 6 di 9 Infatti, le foto si limitano a rappresentare il contenitore e molte la sola parte ove è apposta l'etichetta. Pertanto, nulla può evincersi dalle stesse in merito al loro eventuale contenuto. Né il fatto che contenessero pezzi di ricambio per auto può desumersi dalla fattura prodotta come affermato dall'appellante. Infatti -come già evidenziato dal tribunale-, la fattura è del 2020, mentre l'allagamento è avvenuto nel febbraio 2022 e ha un contenuto assolutamente generico -limitandosi ad indicare pezzi di ricambio per auto Volvo e Mitshubisi e attrezzatura d'officina-. Per quanto concerne i prodotti per l'edilizia, il tribunale ha puntualmente elencato a pag. 9 e 10 della sentenza quelli compiutamente identificabili sulla base delle fotografie prodotte dall'appellante, né vi sono altri beni identificabili diversi da quelli già indicati dal primo giudice. Né, in assenza di ulteriori specifici riscontri di beni identificabili nelle fotografie, possono valere le generiche dichiarazioni dei testi e che valgono solo a corroborare quanto Tes_4 Tes_5 emerge dal compendio fotografico prodotto. Quanto ai condizionatori d'aria, nessuno dei testi fa riferimento alla presenza di condizionatori d'aria. Dalle fotografie prodotte si evidenzia la presenza di un unico condizionatore d'aria: quello rappresentato nella fotografia a pg. 35 del doc.11, il cui danno è stato già liquidato dal tribunale. Ciò vale anche per gli ulteriori beni di cui il tribunale non ha ritenuto provata la perdita in conseguenza del sinistro. Infatti, non ha mai redatto o comunque prodotto in giudizio Pt_1 l'elenco degli stessi corredato dalle corrispondenti fotografie e ha smaltito di sua iniziativa senza autorizzazione della società incaricata da di rilevare il danno tutto il materiale presente CP_1 nella cantina. Ciò rende comunque impossibile l'esperimento della richiesta ctu. E' infondata le censura relativa alla liquidazione del danno. Infatti, il tribunale ha determinato il valore dei beni sulla base dei prezzi medi di mercato relativi ai beni usati, in quanto non era possibile stabilire se gli stessi fossero nuovi o usati. Ciò è convincente, in assenza di prova -che doveva fornire il danneggiato- che gli stessi fossero nuovi.
1.2 Il terzo motivo è fondato.
Il tribunale ha condannato alle spese in ragione del fatto che la sua domanda è stata Pt_1 accolta per un somma di molto inferiore a quella richiesta e per il fatto che era soccombente, ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c., avendo rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa del giudice per una somma superiore a quella per cui è stata accolta la domanda. La soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese, non è giustificata dall'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo -come quella del caso di specie- Cass. Sez. Un n.32061 del 31.10.2022 In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata pagina 7 di 9 in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c-. Né, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, può ritenersi ingiustificato il rifiuto della proposta conciliativa del giudice a cui aveva aderito costituente il presupposto della CP_1 condanna alle spese della parte vittoriosa ai sensi dell'art. 91 primo comma c.p.c. Infatti, la proposta del giudice era stata formulata sulla base del solo materiale fotografico prodotto – non essendo stata ancora esperita l'istruttoria- senza alcuna esposizione dei criteri che avevano determinato la quantificazione proposta e la domanda è stata poi accolta sulla base delle stesse prove documentali in misura molto inferiore alla proposta formulata dallo stesso organo giudicante. Sicchè, la discrezionalità del contenuto della proposta in quanto non sorretta da alcuna motivazione dei criteri utilizzati per determinare la suddetta somma, poi sconfessata dallo stesso tribunale, giustifica il rifiuto della stessa con la formulazione di una controproposta, poiché la parte, in assenza di criteri che sorreggevano la determinazione della somma proposta era legittimata a operare una diversa valutazione del valore della merce unitamente ad una progonosi
-in assenza dell'istruttoria dibattimentale- ad un esito per lei favorevole dell'assunzione dei testi indicati.
2. Pertanto, in ragione di quanto esposto, secondo il principio della soccombenza, deve essere CP_1 condannato a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 2.100 a € 5.2000, secondo l'attribuito, quanto al primo grado, in complessivi € 2.552,00 - di cui € 425 per studio;
€ 425 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase istruttoria;
€ 851 per la fase decisoria- e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.923,00 - di cui € 536 per studio;
€ 536 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.11073/24 pubblicata in data 23.12.2024; 3. condanna a pagare a Controparte_3 Parte_1
le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in
[...] complessivi € 2.552,00, e quanto al presente grado in complessivi € 1.923,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9
4. conferma nel resto la sentenza appellata
Milano, 7.10.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
IO RE
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