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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1391/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1391/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. D'ANGELO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver instaurato una convivenza more uxorio, dalla quale era
[...] nato, il 26.01.2016 a Chieti, il figlio Persona_1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul sopracitato figlio minore . Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 07/10/2025:
1. il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, nella casa pagina 2 di 6 familiare sita in Pescara alla Via Bardet 16. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. le decisioni di maggiore interesse del minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. il padre, avuto riguardo alle proprie esigenze lavorative, terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità: - due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dalle ore 15, prelevando il minore dalla casa dei nonni materni, fino alla domenica sera dopo cena;
- un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, dalle ore 15 fino al rientro a scuola del giorno successivo;
- nella settimana in cui non è prevista la permanenza presso il padre, nel fine settimana, lo stesso terrà con sé il figlio un Per_1 ulteriore pomeriggio infrasettimanale dalle ore 15 fino alla sera dopo cena. Quanto ai pomeriggi infrasettimanali, le parti stabiliscono di comune accordo che i suddetti giorni saranno di volta in volta individuati a partire da ogni inizio mese allorché il
Sig. e la Sig.ra avranno contezza dei propri turni di lavoro. Le parti Parte_1 CP_1 stabiliscono, altresì, che per l'ipotesi in cui, a causa dei turni lavorativi, il padre dovesse essere impossibilitato, per uno dei due fine settimana al mese di sua spettanza, nel giorno del venerdì, lo stesso prenderà con sé il figlio il sabato mattina dalle ore 9.00 e, sempre per tale ipotesi, avrà diritto a recuperare con un ulteriore pomeriggio infrasettimanale dalle ore 15 fino alla sera dopo cena, e sempre che tale modalità di recupero del pomeriggio non si ripeta in via sistematica. Le parti concordano, altresì, che per il fine settimana di pertinenza del padre sarà escluso il pernotto nella giornata del giovedì, allo scopo di evitare che il figlio passi Per_1
4 notti consecutive lontano dalla madre;
pagina 3 di 6 4. quanto alle festività, per il periodo natalizio ad anni alterni trascorrerà Per_1 con ciascun genitore il giorno della Vigilia, il giorno di Natale ed il giorno di Santo
ST ed il giorno del 31 dicembre oppure quello del 1gennaio; per il periodo pasquale ad anni alterni i giorni di sabato e domenica oppure quelli del Lunedì dell'Angelo e del martedì;
5. quanto al periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive da individuarsi tra i mesi seconda 15° di giugno, luglio, agosto e settembre fino alla riapertura della scuola. Entro il 31 maggio di ciascun anno i genitori dovranno reciprocamente indicare all'altro il proprio periodo in cui avranno con sé il figlio. Sempre quanto al periodo estivo e per il periodo in cui non sarà in vacanza con uno dei genitori, il figlio continuerà ad incontrare il Per_1 padre nei giorni di spettanza e negli orari prefissati per il periodo scolastico. Il padre, peraltro, si rende disponibile, specie nelle mattine in cui sarà libero da impegni lavorativi, ad ampliare l'orario di visita per passare più tempo con il figlio;
6. i compleanni di , qualora le parti raggiungano un accordo al riguardo, Per_1 verranno trascorsi con entrambi i genitori o, altrimenti, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con il minore;
7. detti periodi potranno essere integrati o modificati di comune accordo tra le parti, in relazione alle rispettive esigenze lavorative e a quelle del figlio;
8. il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo Parte_1 Per_1 alla Sig.ra la somma mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione ISTAT a far CP_1 data dall'anno 2026, da far pervenire entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio;
9. l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
[...]
CP_ ;
pagina 4 di 6 10. le spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico/sportive del figlio verranno versate dai genitori nella misura del 50%, come concordate e regolate nel Protocollo del Tribunale di Pescara;
11. Nel rispetto del principio della bigenitorialità e dell'unicità familiare, nell'interesse e per il benessere di , i genitori acconsentono a che Per_1
l'inserimento di eventuali nuovi loro compagni nella vita di , avvenga Per_1 gradualmente e sempre che si tratti di una relazione stabile e duratura e non arrechi pregiudizio al piccolo;
avendo cura e premura di far comprendere al Per_1 minore che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12. Successivamente al deposito del presente ricorso il Dott. dovrà Parte_1 allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, essendo ormai divenuta intollerabile la convivenza stante l'alta conflittualità tra le parti;
13. I genitori concordano che, se il bambino dovesse manifestare sofferenza emotiva o grave disappunto circa le predette modalità di frequentazione di cui ai punti 3,4,5 ed anche 11, le stesse saranno rivisitate e adeguate alle esigenze e desideri del minore per il suo benessere e la sua serenità nella crescita.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1391/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. D'ANGELO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver instaurato una convivenza more uxorio, dalla quale era
[...] nato, il 26.01.2016 a Chieti, il figlio Persona_1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul sopracitato figlio minore . Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 07/10/2025:
1. il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, nella casa pagina 2 di 6 familiare sita in Pescara alla Via Bardet 16. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. le decisioni di maggiore interesse del minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. il padre, avuto riguardo alle proprie esigenze lavorative, terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità: - due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dalle ore 15, prelevando il minore dalla casa dei nonni materni, fino alla domenica sera dopo cena;
- un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, dalle ore 15 fino al rientro a scuola del giorno successivo;
- nella settimana in cui non è prevista la permanenza presso il padre, nel fine settimana, lo stesso terrà con sé il figlio un Per_1 ulteriore pomeriggio infrasettimanale dalle ore 15 fino alla sera dopo cena. Quanto ai pomeriggi infrasettimanali, le parti stabiliscono di comune accordo che i suddetti giorni saranno di volta in volta individuati a partire da ogni inizio mese allorché il
Sig. e la Sig.ra avranno contezza dei propri turni di lavoro. Le parti Parte_1 CP_1 stabiliscono, altresì, che per l'ipotesi in cui, a causa dei turni lavorativi, il padre dovesse essere impossibilitato, per uno dei due fine settimana al mese di sua spettanza, nel giorno del venerdì, lo stesso prenderà con sé il figlio il sabato mattina dalle ore 9.00 e, sempre per tale ipotesi, avrà diritto a recuperare con un ulteriore pomeriggio infrasettimanale dalle ore 15 fino alla sera dopo cena, e sempre che tale modalità di recupero del pomeriggio non si ripeta in via sistematica. Le parti concordano, altresì, che per il fine settimana di pertinenza del padre sarà escluso il pernotto nella giornata del giovedì, allo scopo di evitare che il figlio passi Per_1
4 notti consecutive lontano dalla madre;
pagina 3 di 6 4. quanto alle festività, per il periodo natalizio ad anni alterni trascorrerà Per_1 con ciascun genitore il giorno della Vigilia, il giorno di Natale ed il giorno di Santo
ST ed il giorno del 31 dicembre oppure quello del 1gennaio; per il periodo pasquale ad anni alterni i giorni di sabato e domenica oppure quelli del Lunedì dell'Angelo e del martedì;
5. quanto al periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive da individuarsi tra i mesi seconda 15° di giugno, luglio, agosto e settembre fino alla riapertura della scuola. Entro il 31 maggio di ciascun anno i genitori dovranno reciprocamente indicare all'altro il proprio periodo in cui avranno con sé il figlio. Sempre quanto al periodo estivo e per il periodo in cui non sarà in vacanza con uno dei genitori, il figlio continuerà ad incontrare il Per_1 padre nei giorni di spettanza e negli orari prefissati per il periodo scolastico. Il padre, peraltro, si rende disponibile, specie nelle mattine in cui sarà libero da impegni lavorativi, ad ampliare l'orario di visita per passare più tempo con il figlio;
6. i compleanni di , qualora le parti raggiungano un accordo al riguardo, Per_1 verranno trascorsi con entrambi i genitori o, altrimenti, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con il minore;
7. detti periodi potranno essere integrati o modificati di comune accordo tra le parti, in relazione alle rispettive esigenze lavorative e a quelle del figlio;
8. il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo Parte_1 Per_1 alla Sig.ra la somma mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione ISTAT a far CP_1 data dall'anno 2026, da far pervenire entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio;
9. l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
[...]
CP_ ;
pagina 4 di 6 10. le spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico/sportive del figlio verranno versate dai genitori nella misura del 50%, come concordate e regolate nel Protocollo del Tribunale di Pescara;
11. Nel rispetto del principio della bigenitorialità e dell'unicità familiare, nell'interesse e per il benessere di , i genitori acconsentono a che Per_1
l'inserimento di eventuali nuovi loro compagni nella vita di , avvenga Per_1 gradualmente e sempre che si tratti di una relazione stabile e duratura e non arrechi pregiudizio al piccolo;
avendo cura e premura di far comprendere al Per_1 minore che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12. Successivamente al deposito del presente ricorso il Dott. dovrà Parte_1 allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, essendo ormai divenuta intollerabile la convivenza stante l'alta conflittualità tra le parti;
13. I genitori concordano che, se il bambino dovesse manifestare sofferenza emotiva o grave disappunto circa le predette modalità di frequentazione di cui ai punti 3,4,5 ed anche 11, le stesse saranno rivisitate e adeguate alle esigenze e desideri del minore per il suo benessere e la sua serenità nella crescita.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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