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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1629/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo ConSIliere dott. Paolo Mariani ConSIliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1629/2022 promossa da:
CF: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv. ti RICCARDI VINCENZO e RICCARDI FRANCESCO
APPELLANTE
Contro
CF: , nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. GIANNI Parte_2
OLIVIERO
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti
Con atto di citazione ritualmente notificato il 11.04.2022 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - Seconda Sezione Civile, la
(d'ora innanzi, per brevità, solo “ ), Controparte_1 CP_1
quale mandataria della (d'ora innanzi, per brevità, solo Parte_2
“ ”) per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 10.998,72 Pt_2
a titolo di ripetizione di indebito oggettivo o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A sostegno della pretesa la parte attrice sosteneva che, con atto di intervento del 25.09.2002, la AP S.p.a. (oggi Controparte_1
quale mandataria di ) si insinuava nella procedura esecutiva immobiliare Pt_2
avente ad oggetto immobile di proprietà della SI.ra , che subiva detta Pt_1
espropriazione, contraddistinta R.G.N. 1120/2000, innanzi al Tribunale di Napoli per la somma di € 55.172,99 in qualità di fideiussore della Parte_3
importo così come liquidato nel D.I. n. 109/99 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Aggiungeva che all'esito della procedura esecutiva e del relativo esproprio, sulla scorta del piano di riparto depositato dal professionista delegato Avv. Sofia
Nazzaro il 18.04.2016, la AP S.p.a. si vedeva corrispondere € 74.999,64, di cui € 9.038,56 per spese in prededuzione ed € 65.961,08 a soddisfo totale del credito vantato per effetto del D.I. n. 109/99 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Parte attrice rilevava che, malgrado la AP S.p.a. avesse visto integralmente soddisfatta la creditoria vantata nell'ambito della procedura esecutiva R.G.N. 1120/2000, essa si era altresì insinuata nel fallimento n.
pagina 2 di 7 8440/2002 della dinanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_3
Capua Vetere, incamerando, a detta dell'attrice in maniera illegittima, la ulteriore somma di € 10.998,01 sulla scorta del relativo piano di riparto dichiarato esecutivo in data 05.04.2016.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la SI.ra invocava la restituzione Pt_1
in suo favore della predetta somma di € 10.998,01 a titolo di ripetizione di indebito oggettivo o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di costituzione e CP_1
risposta con la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, chiedeva al
Tribunale di Napoli l'integrale rigetto delle domande avversarie sul presupposto del difetto di legittimazione attiva e sottolineando, nel merito, che le somme incassate da essa convenuta costituivano pagamento parziale di un maggior debito della nei suoi confronti Pt_1
Con sentenza n. 8261/2021 del 11.10.2021 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di parte attrice, condannandola alla refusione delle spese di lite che quantificava in € 4.326,75.
Il Tribunale dichiarava la domanda attorea manifestamente infondata in quanto la SI.ra non vantava alcun titolo per agire in ripetizione di una somma Pt_1
corrisposta non già dall'attrice stessa ma dalla procedura fallimentare della ovvero da altro soggetto giuridico, ricordando ancora che Parte_3
«il fideiussore è privo di legittimazione attiva all'azione di ripetizione spettando questa solo a chi abbia materialmente pagato la somma indebita» (pp. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
Il Giudice di prime cure riteneva altresì infondata la domanda basata sul dedotto ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito del depauperamento, avendo parte attrice pagato solo ciò cui era tenuta in virtù del.
D.I. n. 109/99.
pagina 3 di 7 Inoltre, come anticipato, il Giudice condannava parte attrice alla rifusione delle spese, quantificate in € 4.326,75, secondo quanto disposto dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in GU n. 77 del 2 aprile 2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 del 8 marzo 2018 pubblicato sulla GU n. 96 del 26 aprile 2018.
Avverso detta sentenza proponeva appello la SI.ra , articolando Parte_1
le seguenti censure:
1) Con un primo motivo di gravame deduceva l'erroneità della decisione del
Giudice di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda ex art. 2033 c.c. ed esclusa la esperibilità dell'azione di ripetizione sul presupposto che la somma di € 10.998,01 era stata corrisposta dal e non già dalla SI.ra . Controparte_2 Pt_1
Secondo parte appellante, in realtà, la AP aveva percepito una somma ulteriore rispetto a quella liquidatale dal D.I. 109/99, avendo dapprima riscosso la somma di € 10.998,01 nell'ambito del Fallimento, per poi incamerare illegittimamente la somma di € 74.999,64 anziché quella di € 64.001,63 ancora spettante a AP in seguito alla predetta anticipazione ottenuta in sede
Fallimentare a seguito del piano di riparto in favore dei creditori.
2) Con un secondo motivo di gravame deduceva l'erroneità della decisione del
Giudice di prime cure nella parte in cui aveva escluso la fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo insussistente il requisito del depauperamento in capo alla . Pt_1
Secondo l'appellante il depauperamento era evidente oltre che documentalmente provato, atteso che la AP aveva azionato il medesimo
D.I. 109/1999 in due diverse procedure (fallimentare ed esecutiva), omettendo di dichiarare e decurtare, nella seconda, l'acconto già riscosso nella procedura fallimentare a carico della pari ad € 10.998,01. Parte_3
pagina 4 di 7 Tale condotta avrebbe determinato un arricchimento indebito della
AP/Phoenix e un corrispondente depauperamento della , privata Pt_1
della possibilità di ottenere il residuo nella distribuzione del ricavato della vendita del proprio immobile.
Si costituiva in giudizio la appellata quale Controparte_1
mandataria della . che, per le ragioni esposte nella comparsa di Parte_2
risposta cui si rinvia in questa sede, contestava tutto quanto dedotto da parte appellante e chiedeva l'integrale rigetto dell'appello proposto, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge.
L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, l'appellante Parte_1
all'esito della procedura di espropriazione immobiliare svoltasi innanzi al
[...]
Tribunale di Napoli, ed avente ad oggetto immobile di sua proprietà, ha correttamente pagato alla creditrice AP Spa l'importo di cui al DI n. 109/99 del Tribunale di S.M.C.V. ivi azionato ed emesso in suo danno quale fideiubente della , comprensivo degli interessi maturati e delle spese Parte_3
legali della procedura monitoria ed espropriativa.
La somma di € 10.998,01 di cui l'appellante chiede in questa sede la restituzione è stata versata invece, a seguito di piano di riparto, nella procedura fallimentare a carico della , soggetto giuridico chiaramente Parte_3
autonomo e distinto da , per cui è evidente che Parte_1 Parte_1
non aveva titolo per proporre l'azione di ripetizione ex art. 2033 cc essendo a ciò legittimato soltanto il diverso soggetto che ha effettuato il pagamento ritenuto indebito, ovvero il Fallimento della società . Parte_3
Discorso analogo vale per la azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc. Anch'essa è infondata per la mancanza di una delle condizioni pagina 5 di 7 dell'azione, ovvero il requisito del “depauperamento” a carico dell'agente
. Per le medesime ragioni innanzi esposte, infatti, essendo stato Parte_1
il pagamento di € 10.998,01effettuato dal e Controparte_3
non già da , il depauperamento è configurabile soltanto a carico Parte_1
della fallita . Parte_3
Inoltre, come rilevato anche dal Giudice di prime cure, il fideiussore non è legittimato all'azione di ripetizione della somma indebitamente versata qualora il pagamento sia stato effettuato dal creditore principale in quanto la accessorietà della obbligazione fideiussoria consente al garante di opporre al creditore le eccezioni proponibili dal debitore principale, ma non attribuisce al garante una legittimazione sostitutiva del debitore principale per le azioni (quale quella in esame) che competono a quest'ultimo verso il creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria oggetto di garanzia, ostandovi il principio generale sancito dall'art. 81 cpc secondo cui, in mancanza di valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (Cass. n. 21381/2018; 16669/2012).
Pertanto, anche le spese processuali del grado di appello vanno liquidate a carico dell'appellante BE ai sensi del DM 147/2022, Parte_1
tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e degli importi medi tabellari ivi previsti per ciascuna fase del giudizio svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, va dato atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante BE , di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
8261/2021, pubblicata il 11.10.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante BE al pagamento, in Parte_1
favore di quale mandataria di Controparte_1
delle spese del grado di appello che liquida in € Parte_2
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante BE di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 12.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo ConSIliere dott. Paolo Mariani ConSIliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1629/2022 promossa da:
CF: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv. ti RICCARDI VINCENZO e RICCARDI FRANCESCO
APPELLANTE
Contro
CF: , nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. GIANNI Parte_2
OLIVIERO
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti
Con atto di citazione ritualmente notificato il 11.04.2022 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - Seconda Sezione Civile, la
(d'ora innanzi, per brevità, solo “ ), Controparte_1 CP_1
quale mandataria della (d'ora innanzi, per brevità, solo Parte_2
“ ”) per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 10.998,72 Pt_2
a titolo di ripetizione di indebito oggettivo o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A sostegno della pretesa la parte attrice sosteneva che, con atto di intervento del 25.09.2002, la AP S.p.a. (oggi Controparte_1
quale mandataria di ) si insinuava nella procedura esecutiva immobiliare Pt_2
avente ad oggetto immobile di proprietà della SI.ra , che subiva detta Pt_1
espropriazione, contraddistinta R.G.N. 1120/2000, innanzi al Tribunale di Napoli per la somma di € 55.172,99 in qualità di fideiussore della Parte_3
importo così come liquidato nel D.I. n. 109/99 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Aggiungeva che all'esito della procedura esecutiva e del relativo esproprio, sulla scorta del piano di riparto depositato dal professionista delegato Avv. Sofia
Nazzaro il 18.04.2016, la AP S.p.a. si vedeva corrispondere € 74.999,64, di cui € 9.038,56 per spese in prededuzione ed € 65.961,08 a soddisfo totale del credito vantato per effetto del D.I. n. 109/99 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Parte attrice rilevava che, malgrado la AP S.p.a. avesse visto integralmente soddisfatta la creditoria vantata nell'ambito della procedura esecutiva R.G.N. 1120/2000, essa si era altresì insinuata nel fallimento n.
pagina 2 di 7 8440/2002 della dinanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_3
Capua Vetere, incamerando, a detta dell'attrice in maniera illegittima, la ulteriore somma di € 10.998,01 sulla scorta del relativo piano di riparto dichiarato esecutivo in data 05.04.2016.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la SI.ra invocava la restituzione Pt_1
in suo favore della predetta somma di € 10.998,01 a titolo di ripetizione di indebito oggettivo o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di costituzione e CP_1
risposta con la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, chiedeva al
Tribunale di Napoli l'integrale rigetto delle domande avversarie sul presupposto del difetto di legittimazione attiva e sottolineando, nel merito, che le somme incassate da essa convenuta costituivano pagamento parziale di un maggior debito della nei suoi confronti Pt_1
Con sentenza n. 8261/2021 del 11.10.2021 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di parte attrice, condannandola alla refusione delle spese di lite che quantificava in € 4.326,75.
Il Tribunale dichiarava la domanda attorea manifestamente infondata in quanto la SI.ra non vantava alcun titolo per agire in ripetizione di una somma Pt_1
corrisposta non già dall'attrice stessa ma dalla procedura fallimentare della ovvero da altro soggetto giuridico, ricordando ancora che Parte_3
«il fideiussore è privo di legittimazione attiva all'azione di ripetizione spettando questa solo a chi abbia materialmente pagato la somma indebita» (pp. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
Il Giudice di prime cure riteneva altresì infondata la domanda basata sul dedotto ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito del depauperamento, avendo parte attrice pagato solo ciò cui era tenuta in virtù del.
D.I. n. 109/99.
pagina 3 di 7 Inoltre, come anticipato, il Giudice condannava parte attrice alla rifusione delle spese, quantificate in € 4.326,75, secondo quanto disposto dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in GU n. 77 del 2 aprile 2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 del 8 marzo 2018 pubblicato sulla GU n. 96 del 26 aprile 2018.
Avverso detta sentenza proponeva appello la SI.ra , articolando Parte_1
le seguenti censure:
1) Con un primo motivo di gravame deduceva l'erroneità della decisione del
Giudice di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda ex art. 2033 c.c. ed esclusa la esperibilità dell'azione di ripetizione sul presupposto che la somma di € 10.998,01 era stata corrisposta dal e non già dalla SI.ra . Controparte_2 Pt_1
Secondo parte appellante, in realtà, la AP aveva percepito una somma ulteriore rispetto a quella liquidatale dal D.I. 109/99, avendo dapprima riscosso la somma di € 10.998,01 nell'ambito del Fallimento, per poi incamerare illegittimamente la somma di € 74.999,64 anziché quella di € 64.001,63 ancora spettante a AP in seguito alla predetta anticipazione ottenuta in sede
Fallimentare a seguito del piano di riparto in favore dei creditori.
2) Con un secondo motivo di gravame deduceva l'erroneità della decisione del
Giudice di prime cure nella parte in cui aveva escluso la fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo insussistente il requisito del depauperamento in capo alla . Pt_1
Secondo l'appellante il depauperamento era evidente oltre che documentalmente provato, atteso che la AP aveva azionato il medesimo
D.I. 109/1999 in due diverse procedure (fallimentare ed esecutiva), omettendo di dichiarare e decurtare, nella seconda, l'acconto già riscosso nella procedura fallimentare a carico della pari ad € 10.998,01. Parte_3
pagina 4 di 7 Tale condotta avrebbe determinato un arricchimento indebito della
AP/Phoenix e un corrispondente depauperamento della , privata Pt_1
della possibilità di ottenere il residuo nella distribuzione del ricavato della vendita del proprio immobile.
Si costituiva in giudizio la appellata quale Controparte_1
mandataria della . che, per le ragioni esposte nella comparsa di Parte_2
risposta cui si rinvia in questa sede, contestava tutto quanto dedotto da parte appellante e chiedeva l'integrale rigetto dell'appello proposto, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge.
L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, l'appellante Parte_1
all'esito della procedura di espropriazione immobiliare svoltasi innanzi al
[...]
Tribunale di Napoli, ed avente ad oggetto immobile di sua proprietà, ha correttamente pagato alla creditrice AP Spa l'importo di cui al DI n. 109/99 del Tribunale di S.M.C.V. ivi azionato ed emesso in suo danno quale fideiubente della , comprensivo degli interessi maturati e delle spese Parte_3
legali della procedura monitoria ed espropriativa.
La somma di € 10.998,01 di cui l'appellante chiede in questa sede la restituzione è stata versata invece, a seguito di piano di riparto, nella procedura fallimentare a carico della , soggetto giuridico chiaramente Parte_3
autonomo e distinto da , per cui è evidente che Parte_1 Parte_1
non aveva titolo per proporre l'azione di ripetizione ex art. 2033 cc essendo a ciò legittimato soltanto il diverso soggetto che ha effettuato il pagamento ritenuto indebito, ovvero il Fallimento della società . Parte_3
Discorso analogo vale per la azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc. Anch'essa è infondata per la mancanza di una delle condizioni pagina 5 di 7 dell'azione, ovvero il requisito del “depauperamento” a carico dell'agente
. Per le medesime ragioni innanzi esposte, infatti, essendo stato Parte_1
il pagamento di € 10.998,01effettuato dal e Controparte_3
non già da , il depauperamento è configurabile soltanto a carico Parte_1
della fallita . Parte_3
Inoltre, come rilevato anche dal Giudice di prime cure, il fideiussore non è legittimato all'azione di ripetizione della somma indebitamente versata qualora il pagamento sia stato effettuato dal creditore principale in quanto la accessorietà della obbligazione fideiussoria consente al garante di opporre al creditore le eccezioni proponibili dal debitore principale, ma non attribuisce al garante una legittimazione sostitutiva del debitore principale per le azioni (quale quella in esame) che competono a quest'ultimo verso il creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria oggetto di garanzia, ostandovi il principio generale sancito dall'art. 81 cpc secondo cui, in mancanza di valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (Cass. n. 21381/2018; 16669/2012).
Pertanto, anche le spese processuali del grado di appello vanno liquidate a carico dell'appellante BE ai sensi del DM 147/2022, Parte_1
tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e degli importi medi tabellari ivi previsti per ciascuna fase del giudizio svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, va dato atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante BE , di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
8261/2021, pubblicata il 11.10.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante BE al pagamento, in Parte_1
favore di quale mandataria di Controparte_1
delle spese del grado di appello che liquida in € Parte_2
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante BE di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 12.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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