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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6569 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 44347/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, viale Giulio Cesare 95, presso lo studio dell'avv. Sergio SI Mancusi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 5.6.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore Parte_1
dell' i compensi legali che si liquidano in complessivi € 4.636,00, oltre spese CP_1
generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
spese di Ctu medico-legale del presente giudizio a definitivo carico di parte ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 - esponendo di Parte_1
aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere sia l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 sia il riconoscimento del suo stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (domanda del 20.9.2023), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico utile ai fini della concessione di dette prestazioni e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti detti requisiti - ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venisse accertato il suo diritto ad ottenere detta prestazione, CP_1
con condanna dell' al pagamento di quanto dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda proposta è infondata.
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha infatti accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un Per_1
complesso di infermità (specificate alla pag. 9 della relazione peritale) che non integrano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita). Lo stesso Ctu ha poi accertato che il ricorrente non è affetto da infermità tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità non evidenziati da alcuna delle parti.
In difetto dei prescritti requisiti sanitari, l'intera domanda del va Pt_1
pertanto rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente. Quest'ultima non può godere del beneficio della irripetibilità delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., dal momento che non ha ritualmente dichiarato i redditi familiari percepiti (l'unica dichiarazione in atti, anche nella fase di atp, riguarda il mancato superamento del
2 limite reddituale previsto per ottenere l'esenzione dal versamento del contributo unificato, limite che è diverso, e più elevato, rispetto a quello stabilito per ottenere il beneficio della irripetibilità delle spese processuali, comprese quelle di Ctu.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza), dello scaglione di causa indeterminabile, trattandosi di domanda concernente l'handicap (e quindi di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00), delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati ridotti fino al 50% (per la semplicità delle questioni trattate).
Per quanto riguarda la fase di atp, non si ha luogo a provvedere sulle spese, essendo in quella fase l' rimasto contumace. CP_1
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate come da separato decreto e poste a provvisorio carico dell' vanno poste a definitivo carico di parte ricorrente. CP_1
Roma, 6.6.2025.
Il giudice
SI PA
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