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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 18 marzo 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1588/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4502/2022 del Tribunale- GL di Roma emessa il 17 maggio
2022a e vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, per procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avvocato Elettra Bruno PEC Email_1
[...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Maurizio Barbatelli pec:
e Raffaele Troncone pec: Email_2
; Email_3
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato il giorno 20 giugno 2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4502/2022 emessa il 17 maggio 2022 dal Tribunale Gl di
Roma.
Con la decisione impugnata sono state disattese le domande del lavoratore concernenti, in via principale, le prestazioni previdenziali erogate da per CP_1 le quali il primo giudice riteneva maturata la decadenza prevista da disposizione regolamentari dell'ente.
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà appresso.
si è costituito, avversando le pretese dell'appellante e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par si rivolgeva al i Roma nella premessa di avere lavorato quale Parte_1 lavoratore somministrato di presso la sino al 28 febbraio CP_2 Controparte_3
2018 ( vedasi doc.7 fascicolo primo grado , allegava che, dopo avere subìto un Pt_1 infortunio sul lavoro in data 5 febbraio 18, riportando trauma cranico da cui era conseguito periodo di inabilità temporanea e danno da invalidità permanente pari al
6%, si rivolgeva all' , ente nazionale paritetico, per ottenere il CP_1
“trattamento economico aggiuntivo per infortuni sul lavoro”, ai sensi del combinato disposto degli artt.11 e 43 del CCNL , integrati da quanto previsto all'Allegato 2, ma che l' negava l'indennità adducendo intervenuta decadenza. CP_1
Egli illustrava una pluralità di argomenti intesi ad escludere l'operatività della decadenza. Costituitosi l' , il Tribunale disattendeva la domanda. CP_4
Sinteticamente, nella sentenza il giudice di primo grado riteneva che, facendo riferimento al momento in cui era sorto il diritto del lavoratore, segnato dal tempo in
Pag. 2 di 15 cui era emesso il prospetto definitivo di liquidazione elaborato dall' (il primo CP_5 giugno 2018), trovava applicazione il ccnl del 2014, che, pur non prevedendo espressamente una decadenza, con l'uso della locuzione “ a suo insindacabile giudizio” concernente il riconoscimento delle indennità integrative in esame, aveva abilitato l'ente bilaterale a dettare una disciplina regolamentare in tema di decadenza.
Conseguentemente riteneva legittima l'operatività di un termine di 90 giorni decorrente dal tempo di redazione della scheda (giugno 2018) fino al momento CP_5 della presentazione della domanda corredata dal documento concernente la liquidazione adempimento assolto dal olo il 25 febbraio 2019 . CP_5 Pt_1
Rigettava anche la domanda subordinata di risarcimento del danno per abuso del diritto e della posizione contrattuale affermando che l'ente aveva sempre pubblicizzato sul proprio sito e sugli altri canali “social” a sua disposizione le modalità per procedere alla richiesta dell'indennizzo, e che fosse stata data adeguata pubblicità non potendo essere neppure astrattamente ipotizzabile una comunicazione personalizzata a ciascun lavoratore somministrato, per altro solo potenzialmente interessato all'applicazione della norma.
Compensava le spese della metà ponendo la restante parte a carico del lavoratore.
Avverso tale statuizione ha proposto appello principale il ed incidentale Pt_1
. CP_1
Con l'appello principale il lavoratore osserva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che alla stregua dell'art.2966 cc il lavoratore aveva impedito la decadenza con il deposito, il 16 giugno 2018, del documento contenente la richiesta di indennizzo e la contestuale comunicazione di infortunio all' CP_1
Conseguentemente, una volta evitata la decadenza, avrebbe dovuto ritenersi irrilevante il tempo successivo impiegato per la produzione della documentazione da parte dell'istante.
Infatti, poiché le prestazioni erogate da sarebbero definite con una formula CP_1 matematica dal CCNL e si baserebbero sul grado di invalidità permanente accertato dall' , una volta che <l'assicuratore sociale abbia liquidato l'indennizzo al CP_5 lavoratore, nessun pregiudizio organizzativo, fiscale o finanziario può subire
Pag. 3 di 15 dal fatto che la documentazione gli sia inviata in un secondo CP_1 CP_5 momento: l'indennizzo dovuto resterebbe infatti invariato>>.
Ancora, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l' abilitato a definire CP_1 una disciplina della decadenza in quanto tale potere non gli sarebbe stato attribuito dal contratto collettivo del 2014, non rinvenendosi alcun contenuto che autorizzasse tale conclusione né nell'art.43 del ccnl né nell'allegato 2 del contratto collettivo.
Infatti, l'allegato non conteneva una previsione che attribuiva all'ente bilaterale il potere di fissare in via unilaterale termini di decadenza, e l'espressione
“insindacabile giudizio”, non avrebbe potuto essere intesa come volta a consentire un arbitrio assoluto, ma, in ossequio alle regole di interpretazione del contratto, per cui le clausole vanno interpretate, nel caso di dubbio, contro il predisponente (art. 1370
c.c.) e comunque secondo buona fede (art. 1366 c.c.), l'espressione, in base alla lettera del contratto, avrebbe potuto riguardare solo il quantum della prestazione indennitaria, ma non certo il quomodo.
In ogni caso, ammesso che l'ente avesse il potere di definire termini decadenziali in via unilaterale, le previsioni in tema di decadenza avrebbero dovuto essere portate a conoscenza dei destinatari e le forme di pubblicità adottate dall'ente non avrebbero soddisfatto l'esigenza di conoscibilità.
Il rapporto tra e avrebbe dovuto ricondursi ad un contratto di CP_1 Pt_1 prestazione di servizi para assicurativo, o ad un contratto a favore di terzi ex art. 1411
c.c..
Gli “stipulanti” dell'accordo istitutivo dell'ente sarebbero le OO.SS. di categoria;
il
“promittente” sarebbe l' ; il “beneficiario” sarebbe il lavoratore infortunato. CP_1
Il credito di indennizzo vantato dal lavoratore sarebbe un diritto contrattuale, soggetto a tutte le norme dettate dal codice civile in tema di contratti, ove non derogate da altre disposizioni di legge. Sarà, dunque, soggetto alle regole sulla forma, sulle clausole vessatorie, sull'inadempimento e sulla mora.
Dunque, nel caso di contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. il beneficiario avrebbe potuto far valere direttamente nei confronti del promittente il proprio credito.
In ogni caso, sia che si fosse ritenuto che il credito dell'attore sia un diritto scaturente dal contratto di lavoro ex art. 1374 c.c. sia che se lo si fosse ritenuto un credito
Pag. 4 di 15 scaturente da una pattuizione inter alios stipulata a suo favore, ex art. 1411 c.c., il risultato non sarebbe cambiato: nell'uno come nell'altro caso il diritto all'indennità spettante al sig. sarebbe stato un diritto soggetto alla disciplina dei Parte_1 contratti.
La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali avrebbe definito le prestazioni aggiuntive erogate dagli enti bilaterali prestazioni di carattere meramente eventuale e connesse al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli di natura previdenziale e assistenziale (Cass. sez. lav.,
28.5.2003 n. 8476; Cass. sez. lav., 26.1.2005 n. 1530).
Trattandosi di prestazioni previdenziali private erogate da un ente privato la fonte di tali diritti avrebbe potuto essere solo un contratto ed anche un'eventuale decadenza avrebbe dovuto essere definita solo dal contratto collettivo o individuale.
Infine, la previsione di una decadenza avrebbe costituito una clausola abusiva a carico del consumatore alla stregua dell'art. 33, comma 1, lettera (t), d. lgs. 206/05 per le quali il legislatore ha previsto la nullità assoluta.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, adottato un'interpretazione del contratto collettivo e dell'art.2965 cc in contrasto con il diritto comunitario.
Trattandosi di nullità della previsione il Giudice avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio, facoltà esercitabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, senza che ostino all'esame le preclusioni previste dall'articolo 345 c.p.c. (Sez. Un.,
2014, n. 26242),
Con ulteriore motivo, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere ritenuto che la conoscibilità della decadenza e del relativo termine fosse soddisfatta con la pubblicazione via web. L'appellante ha rilevato l'inesistenza di un
“dovere di iscrizione ai social”, e che la tesi del Tribunale avrebbe imposto al lavoratore una condotta sostanzialmente inesigibile, richiedendosi di verificare costantemente il sito web di o i suoi canali social, per accertarsi se gli organi CP_1 direttivi dell'ente non avessero nel frattempo introdotto o modificato decadenze.
In tal modo sarebbe stata erronea anche la reiezione della richiesta, formulata in via subordinata rispetto all'affermazione del diritto alle prestazioni, del diritto al
Pag. 5 di 15 risarcimento del danno condotta contraria a buona fede ai sensi dell'articolo 1375 c.c., consistita in un abuso del diritto e della posizione contrattuale.
Con appello incidentale ha chiesto venisse affermato che il CCNL CP_1 applicabile al caso in esame è quello in vigore dal primo gennaio 2019 con l'assorbimento dei motivi di appello principale formulati dal lavoratore in relazione alla disciplina apprestata dal ccnl del 2014 per essere la decadenza prevista espressamente nel nuovo contratto.
L'ente ha osservato che l'introduzione di un termine decadenziale mira a soddisfare esigenze organizzative e contabili di primaria importanza. Infatti, se i lavoratori potessero inviare i prospetti “liberamente” (id est: anche a distanza di notevole CP_5 tempo dalla iniziale denuncia di sinistro), si troverebbe nella condizione di CP_1 dover gestire sine die le istanze ricevute (non potendo sapere “quando” i lavoratori invieranno i prospetti mancanti) e senza neppure poter organizzare in modo razionale le proprie risorse economiche (non potendo conoscere “in che quantità” e “fino a che data” tenere accantonate le riserve necessarie per far fronte ad eventuali erogazioni di denaro).
La necessità che l'istante corredi la domanda del prospetto deriverebbe dal CP_5 fatto che le prestazioni (integrative ed aggiuntive) erogate dell'ente sarebbero condizionate nell'an e talora nel quantum dal riconoscimento operato dal . CP_5
L'ente previdenziale ha anche sostenuto che il contratto collettivo applicabile avrebbe dovuto essere individuato in base al tempo in cui il lavoratore aveva trasmesso all'ente il modello in quanto, prima di tale momento non sarebbe sorto alcun obbligo CP_5 in capo all'ente erogatore e correlativamente alcun diritto in capo al lavoratore.
Pertanto, il CCNL applicabile non sarebbe stato quello del 2014 in vigore alla data dell'infortunio e della mera emissione del prospetto , ma quello del 2019 poiché CP_5 il lavoratore trasmetteva il prospetto delle invalidità riconosciute dall' solo CP_5
5/2/2019.
Ulteriore conferma alla correttezza di tale opinione sarebbe derivata dalla disciplina apprestata dall'ente e resa nota con le circolari (come quella del 8 giugno 2020) in cui ampliando il termine decadenziale l'ente ha stabilito che la variazione del termine
Pag. 6 di 15 potesse trovare applicazione per le “istanze presentate” senza far riferimento al tempo di verificazione degli infortuni o emissione dei prospetti . CP_5
L'appello principale e quello incidentale vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che il lavoratore, benché avesse riportato sul modulo di denuncia di infortunio ( Mod Rif 50 So) intestato ad la data di 13 giugno 2018 inoltrava CP_1 mediante PEC la stessa solo il 12 novembre 2018, unitamente all'accompagnatoria avente data 12 novembre 2018 redatta per suo conto dalla Ges Gestione Sinistri srl che formulava << in nome e per conto di > << richiesta di indennizzo Parte_1 di tutte le somme spettanti all'assicurato ai sensi delle condizioni contrattuali...>>.
Tale circostanza è stata documentata sia dal lavoratore che da , mentre il CP_1 lavoratore non ha mai dimostrato di avere inoltrato in data antecedente la richiesta di prestazioni, avendo prodotto unicamente in giudizio il documento di denuncia di sinistro che reca la data di redazione del 13 giugno 2018, ma senza fornire alcuna dimostrazione di un inoltro ad alla medesima data. CP_1
Egli ha, poi, prodotto in giudizio altra missiva della GES Gestioni Sinistri srl inoltrata con raccomandata il 12 ottobre 2020 con contenuto analogo alla precedente, ma, si ripete, nessuna prova di una istanza inoltrata prima del 12 novembre 2018.
Se ne ricava che la prima istanza di cui si ha prova in giudizio è quella che si colloca al 12 novembre 2018.
Va chiarito al riguardo che non vi è dubbio che il documento in esame contenga una domanda di prestazione rivolta all'ente previdenziale essendo il tenore della missiva redatta dalla per suo conto espressione della chiara ed Controparte_6 inequivoca manifestazione di volontà di ottenere l'erogazione dei benefici previsti dalla contrattazione collettiva a carico di . CP_1
Naturalmente, sulla qualificazione dell'atto in esame come domanda di prestazione non può incidere l'incompletezza della documentazione allegata che serve ad istruire la pratica e, pertanto, attiene al momento successivo del vaglio della fondatezza dell'istanza.
Sicché sia che si abbia riguardo al tempo di presentazione dell'istanza ( 12 novembre
2018), criterio sostenuto da appellato ed appellante incidentale per stabilire CP_1 il contratto ratione temporis applicabile, ovvero al tempo in cui si avverava l'evento
Pag. 7 di 15 che dava titolo alla prestazione (febbraio 2018), criterio sostenuto dall'appellante principale, il CCNL di riferimento è sempre quello del 27 febbraio 2014, che scaduto nel 2017, continuava ad essere applicato in regime di prorogatio fino alla stipula del nuovo contratto collettivo ad ottobre del 2019.
Tanto premesso, appare corretta la prospettazione dell'appellante che, per un verso, il contratto collettivo in esame, risalente al 2014, privo di qualsivoglia disciplina apposita in riferimento a termini decadenziali per la formulazione delle istanze, non avesse neppure abilitato l'ente a definire unilateralmente un meccanismo di decadenza per la presentazione delle domande e che, per altro, nessuna disciplina unilaterale avrebbe potuto essere validamente fonte di decadenze in danno dei lavoratori.
In primo luogo, il tenore del contratto collettivo del 2014 nella parte in cui prevede nell'allegato 2 nella parte dedicata al << TRATTAMENTO ECONOMICO
AGGIUNTIVO PER INFORTUNI SUL LAVORO>> che << riconosce ai CP_1 lavoratori in somministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità:
- per invalidità temporanea, conseguente a infortunio che prosegua oltre la scadenza della missione, fino ad un massimo di 6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato;
- per invalidità permanente grave, conseguente a infortunio, pari o superiore al
60% con una somma pari a 50.000 euro;
la prestazione è erogata anche per invalidità permanenti, conseguenti a infortunio, dal 1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/ 60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità;
- per morte con una indennità pari a 50.000 euro…>> non autorizza, in alcun modo,
a ritenere che le parti sociali abbiano inteso attribuire all'ente bilaterale la facoltà di definire in via unilaterale una disciplina di decadenza dal diritto alle prestazioni in questione.
Va ricordato che le decadenze, in quanto determinano perdita di un diritto, devono essere espressamente previste e comminate (ossia deve essere chiaramente prescritto
Pag. 8 di 15 che dalla mancata ottemperanza di un dato comportamento dovuto entro un certo termine consegue la perdita del diritto) e la loro fonte può essere o la legge, come è nel caso delle decadenze previste in tema di previdenza pubblica e dunque diritti indisponibili, ovvero convenzionale, laddove si discuta di diritti disponibili, come nel caso che qui ci occupa.
Ciò si ricava dalla lettura degli articoli del codice civile 2968 cc e 2965.
La prima previsione del codice civile attiene alle decadenze di fonte legale, la seconda a quelle di fonte convenzionale, fonte che d'ordinario coincide con il contratto individuale posto che tale decadenza attiene al potere della parte che è titolare di un diritto di disporne in sede pattizia. Non è neppure escluso che tale fonte pattizia possa essere il contratto collettivo come espressamente ammesso dalla Suprema Corte ( v.
Cass n. 9767 /2011 in tema di termini per la contestazione dell'addebito in sede disciplinare nel pubblico impiego che argomenta <Del resto
l'art. 2965 c.c., prevede espressamente la possibilità che le parti nell'esercizio dell'autonomia privata - e quindi anche, e a maggior ragione, nell'esercizio dell'autonomia collettiva - pattuiscano termini di decadenza.>>).
Fatta tale necessaria premessa, va affermato che l'attribuzione ad una disciplina unilaterale interna dettata del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale del potere di definire le decadenze esula da tali schemi o meccanismi, pur quando si tratti di diritti disponibili.
Infatti, di certo può disporre del diritto non il debitore o l'obbligato, quale è nel caso ma il creditore della prestazione e titolare del diritto, qui il lavoratore o al CP_1 più le organizzazioni sindacali che agiscano in nome e per conto di quest'ultimo.
Va anche affermata l'assenza all'interno delle previsioni contrattuali prese in esame
(allegato 2 e art.46) di un pur minimo accenno alla facoltà dell'ente bilaterale di sancire decadenze.
Tale contenuto non è ravvisabile nella locuzione <<...riconosce ai lavoratori in somministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità ...>> anche isolatamente considerata.
Poi, come si è già detto, osta all'attribuzione al dettato del contratto collettivo sopra riportato del significato di facoltizzare l'ente bilaterale a definire con una
Pag. 9 di 15 regolamentazione interna termini endoprocedimentali che incidano sulla persistenza dei diritti dei lavoratori determinandone la perdita in caso di inosservanza, proprio l'impossibilità che un atto negoziale unilaterale possa essere fonte di decadenze.
Si tratterebbe infatti di ricavare dal dettato contrattuale una prescrizione nulla in parte qua.
Pertanto, una tale opzione ermeneutica sarebbe contraria alle regole del codice civile e, in particolare, al principio di conservazione trasfuso nell'art. 1367 cc <Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno>> .
Infatti, attribuire al contratto tale significato significherebbe privarlo di un significato utile in ragione della nullità di tale clausola.
Corretta appare invece l'inferenza condotta dall'appellante che l'espressione << a suo insindacabile giudizio>> sia correlata non tanto all'an debeatur ( come nel caso di una disciplina che commini decadenze) ma al quantum ossia alla previsione di misure differenziate delle prestazioni erogate (previste nella clausola immediatamente a seguire) e valga ad autorizzare sostanzialmente il potere dell'ente di dettare una disciplina di dettaglio nell'ambito delle regole generali già definite dalla contrattazione.
Tale argomentare, infatti, costituisce corretta applicazione della regola sancita nell'art. 1363 cc <Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto>>.
Infatti, la prima parte della previsione << riconosce ai lavoratori in CP_1 somministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità:>> deve essere necessariamente valutata in connessione alla successiva specificazione dei benefici e della possibilità di erogare misure differenziate in presenza di determinati presupposti (- per invalidità temporanea, conseguente a infortunio che prosegua oltre la scadenza della missione, fino ad un massimo di
6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato;
- per invalidità permanente grave, conseguente a infortunio, pari o superiore al
60% con una somma pari a 50.000 euro;
la prestazione è erogata anche per
Pag. 10 di 15 invalidità permanenti, conseguenti a infortunio, dal 1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/ 60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità;- per morte con una indennità pari a 50.000 euro…>>
In conclusione, nessuna decadenza poteva ritenersi operante nei confronti del lavoratore.
Ciò detto, occorre valutare nel merito le domande avanzate dal n relazione alle Pt_1 prestazioni integrative che concernono (vedasi a pagina 7 dell'originario ricorso) pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità temporanea, di importo non predeterminato, fino ad un massimo di euro 6.300,00;-) il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente, in misura pari al prodotto di euro
833,33 moltiplicati per il numero di punti percentuali di invalidità permanente.>>.
In relazione alla indennità per invalidità temporanea l'appellante assumeva che <in considerazione del periodo di convalescenza, riteniamo che esso sia dovuto nella misura massima.>>.
Tuttavia, proprio per la stessa corretta interpretazione del contratto propugnata dall'appellante era rimesso all'ente definire le regole tecniche per differenziare la misura dell'erogazione della prestazione posto che lo stesso individuava i parametri di riferimento (tipologia e della gravità delle lesioni subite, situazione lavorativa dell'infortunato) con il disporre che la prestazione è dovuta << per invalidità temporanea, conseguente a infortunio che prosegua oltre la scadenza della missione, fino ad un massimo di 6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato>>.
In tale prospettiva, il lavoratore doveva dedurre il contenuto delle fonti regolamentari con cui l'ente bilaterale si era autovincolato giustificando l'erogazione nella misura massima richiesta dall'attore sin dal primo grado.
E' tuttavia possibile in tale ambito la determinazione in via equitativa ex art.432 cpc che tenga conto, come evidenziato dall'appellante, del periodo di inabilità temporanea che va dal 9 febbraio 2018 al primo giugno 2018, della limitata incidenza delle lesioni subite ( trauma cranico non commotivo) che conduceva all'affermazione di postumi del 4% da parte e l'assenza di occupazione ( avendo il lavoratore CP_5
Pag. 11 di 15 affermato -non contestato da controparte- che dopo la scadenza al 28 febbraio 2018 il contratto non era stato più rinnovato) che inducono complessivamente Il Collegio ad accordare in considerazione della misura massima fissata dal CCNL in euro 6300,
00 ad accordare l'importo di euro 400,00.
Passando ad esaminare la domanda di indennità per l'invalidità permanente occorre evidenziare che l' nel prospetto del primo giugno 2018, prodotto da entrambe le CP_5 parti, aveva riconosciuto una percentuale del 4% per l'infortunio in discussione, mentre il 6% era stato imputato nello stesso documento ad una invalidità complessiva. Purtuttavia, con l'appello il non ha formulato critiche specifiche Pt_1 avverso l'affermazione contenuta nella sentenza che << Dagli atti di causa, come sopra anticipato, risulta che l' ha rilasciato solo in data 1.6.18 il prospetto di CP_5 liquidazione indicante il grado di invalidità permanente accertato in capo al ricorrente nella misura del 4% e che pertanto solo in tale data il lavoratore ha ottenuto l'accertamento definitivo da parte dell' delle CP_5 conseguenze dell'infortunio>> essendosi limitato a riprodurre le conclusioni rese in primo grado fra cui la premessa che l'invalidità riconosciuta era del 6%, senza, in alcun modo sostenere l'erroneità delle considerazioni del Tribunale in ordine alla misura percentuale di invalidità, né le eventuali ragioni di tale erroneità, va da sé che su tale parte della decisione è caduto il giudicato interno.
Pertanto, in applicazione del parametro fissato dal ccnl e sopra riprodotto (< per invalidità permanenti, conseguenti a infortunio, dal 1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità;>>) l'ammontare dell'indennizzo integrativo per invalidità permanente dovuto da è pari ad euro 3.333,33 (50.000:60=833,33 X4). CP_1
Tale importo è dovuto oltre interessi e rivalutazione non operando il divieto di cumulo in riferimento alle prestazioni previdenziali erogate da enti privati e per previdenza integrativa (v. Cassazione SS UU n.6928/2018 ed i numerosi precedenti ivi citati).
In tale decisione delle Sezioni Unite si è anche detto che in tali casi trattandosi di crediti previdenziali per il calcolo degli accessori che qui vanno cumulati non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, per cui in caso di inadempimento operano gli interessi legali (1284 primo comma c.c.) che devono
Pag. 12 di 15 essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito.
Pertanto, è infondata la domanda del egli interessi legali nella misura dell'8% Pt_1 in base al quarto comma dell'art.1284 cc.
L'appellante principale aveva richiesto sin dall'originaria domanda ed ha insistito in appello la condanna di controparte anche al pagamento di <Spese legali stragiudiziali.>> in relazione all'assistenza tecnica assicurata in sede stragiudiziale dalla società G.S. – Gestione Sinistri Srl, che assume l'appellante avrebbe effettuato un esame preliminare della posizione affidandosi a medici legali di comprovata esperienza e successivamente sarebbe intervenuta, inoltrando formale richiesta di risarcimento. Richiamando giurisprudenza di legittimità ha assunto che le
<competenze per l'istruzione del fascicolo e le trattative stragiudiziali, costituiscono un danno emergente, come ripetutamente affermato dalla S.C., in quanto sostenute per la tutela stragiudiziale di diritti fondamentali >> ed ha aggiunto che nel caso concreto il danno ammonterebbe al 10% + iva della somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa.
La domanda in questione è infondata.
Chi agisca o si difenda in giudizio e sia vittorioso può chiedere il rimborso delle spese affrontate in via stragiudiziale per la lite giudiziaria poi intrapresa, ma al di là di quelle degli onorari professionali del difensore che abbia svolto per tale attività
(documentata) prima o in concomitanza con quella giudiziale, disciplinate da appositi decreti e per la cui quantificazione è possibile l'applicazione dei parametri definiti dai decreti ministeriali, resta il fatto che, chi pretende la liquidazione, per l'attività svolta in suo favore da terzi, deve dimostrare sia l'intervenuto un esborso oltre l'ammontare dello stesso.
Tale regola della allegazione e prova dell'an e del quantum delle spese affrontate vale anche se la richiesta venga qualificata come risarcimento danno e come voce di danno emergente e di certo il criterio equitativo non vale a supplire alla mancanza della prova dell'esborso che nel caso manca del tutto nonostante la contestazione specifica dell'appellato . CP_1
Pag. 13 di 15 In buona sostanza, la domanda può riguardare una perdita che il ricorrente ha già subito e che il rimborso o il risarcimento va a compensare, mentre, nel caso,
l'appellante non allega e neppure dimostra l'esborso nonostante, si ripete, controparte lo contesti.
Inoltre, ha contestato la necessità di ricorrere all'assistenza tecnica per CP_1 presentare l'istanza e produrre la documentazione ancor prima che l'ente si pronunciasse sulla richiesta, senza che il ricorrente si sia difeso sul punto.
Infine, l'appellante ha richiesto il rimborso delle spese che sostiene di avere affrontato per le perizie medico legali di parte prodromiche al giudizio, ha affermato che anche in tal caso trattasi di <> e che tali attività sarebbero state indispensabili per la necessità <di individuare le condotte da allegare nell'atto di citazione e fonte di danno>>.
Anche nel caso, non risulta dimostrato alcun esborso, ma, prima ancora, non emerge neppure che o la GES abbia fatto ricorso ad un medico per valutare i postumi Pt_1
(né emerge la redazione di <>) che per altro erano già stati definiti da CP_5 senza che vi fosse la facoltà di autonoma determinazione da parte di tale CP_1 sicché l'eventuale spesa affrontata non appare neppure necessaria.
Non si comprende poi in che termini potesse avere compiuto, come allegato CP_1 dal << condotte da allegare nell'atto di citazione e fonte di danno>> in Pt_1 relazione alla salute del lavoratore.
Considerato l'esito complessivo della lite le spese dei due gradi, rappresentato dall'accoglimento parziale dell'originaria domanda con un apprezzabile divario fra l'ammontare domandato (nel complesso ad euro 11.300) a titolo di indennità aggiuntive pari e l'importo qui riconosciuto di euro 3733,33, oltre alla reiezione delle due domande di rimborso spese, si reputa equo disporre una compensazione parziale delle spese e precisamente nella metà, mentre per la restante parte le spese sono poste a carico di . CP_1
Le stesse sono determinate nell'intero in applicazione del secondo scaglione del DM
147/2022 dovendo quanto al valore della causa aversi riguardo al domandato con il correttivo del decisum (e quindi all'ammontare riconosciuto pari ad euro
3.333,33+400 totale 3733,33) e nel rispetto dei minimi tariffari ivi previsti.
Pag. 14 di 15 Della frazione per cui è condanna è disposta distrazione in favore dell'Avv. Elettra
Bruno dichiaratasi antistataria.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 20 giugno Parte_1
2022 nei confronti di Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n. 4502/2022 emessa il 17 maggio 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata ed accoglie parzialmente l'originaria domanda limitatamente all'indennità aggiuntiva per invalidità temporanea che liquida in euro 400,00 ed all'indennità aggiuntiva per l'invalidità permanente che liquida in euro di euro 3.333,33 condannando l'appellata alla corresponsione di tali importi, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo, mentre rigetta ogni altra domanda.
2) Dichiara compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali, e, per il secondo, in euro 1500,00 oltre iva cpa e spese generali, ponendo la restante metà a carico di con distrazione della frazione per cui è CP_1 condanna in favore dell'Avv. Elettra Bruno.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 18 marzo 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1588/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4502/2022 del Tribunale- GL di Roma emessa il 17 maggio
2022a e vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, per procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avvocato Elettra Bruno PEC Email_1
[...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Maurizio Barbatelli pec:
e Raffaele Troncone pec: Email_2
; Email_3
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato il giorno 20 giugno 2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4502/2022 emessa il 17 maggio 2022 dal Tribunale Gl di
Roma.
Con la decisione impugnata sono state disattese le domande del lavoratore concernenti, in via principale, le prestazioni previdenziali erogate da per CP_1 le quali il primo giudice riteneva maturata la decadenza prevista da disposizione regolamentari dell'ente.
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà appresso.
si è costituito, avversando le pretese dell'appellante e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par si rivolgeva al i Roma nella premessa di avere lavorato quale Parte_1 lavoratore somministrato di presso la sino al 28 febbraio CP_2 Controparte_3
2018 ( vedasi doc.7 fascicolo primo grado , allegava che, dopo avere subìto un Pt_1 infortunio sul lavoro in data 5 febbraio 18, riportando trauma cranico da cui era conseguito periodo di inabilità temporanea e danno da invalidità permanente pari al
6%, si rivolgeva all' , ente nazionale paritetico, per ottenere il CP_1
“trattamento economico aggiuntivo per infortuni sul lavoro”, ai sensi del combinato disposto degli artt.11 e 43 del CCNL , integrati da quanto previsto all'Allegato 2, ma che l' negava l'indennità adducendo intervenuta decadenza. CP_1
Egli illustrava una pluralità di argomenti intesi ad escludere l'operatività della decadenza. Costituitosi l' , il Tribunale disattendeva la domanda. CP_4
Sinteticamente, nella sentenza il giudice di primo grado riteneva che, facendo riferimento al momento in cui era sorto il diritto del lavoratore, segnato dal tempo in
Pag. 2 di 15 cui era emesso il prospetto definitivo di liquidazione elaborato dall' (il primo CP_5 giugno 2018), trovava applicazione il ccnl del 2014, che, pur non prevedendo espressamente una decadenza, con l'uso della locuzione “ a suo insindacabile giudizio” concernente il riconoscimento delle indennità integrative in esame, aveva abilitato l'ente bilaterale a dettare una disciplina regolamentare in tema di decadenza.
Conseguentemente riteneva legittima l'operatività di un termine di 90 giorni decorrente dal tempo di redazione della scheda (giugno 2018) fino al momento CP_5 della presentazione della domanda corredata dal documento concernente la liquidazione adempimento assolto dal olo il 25 febbraio 2019 . CP_5 Pt_1
Rigettava anche la domanda subordinata di risarcimento del danno per abuso del diritto e della posizione contrattuale affermando che l'ente aveva sempre pubblicizzato sul proprio sito e sugli altri canali “social” a sua disposizione le modalità per procedere alla richiesta dell'indennizzo, e che fosse stata data adeguata pubblicità non potendo essere neppure astrattamente ipotizzabile una comunicazione personalizzata a ciascun lavoratore somministrato, per altro solo potenzialmente interessato all'applicazione della norma.
Compensava le spese della metà ponendo la restante parte a carico del lavoratore.
Avverso tale statuizione ha proposto appello principale il ed incidentale Pt_1
. CP_1
Con l'appello principale il lavoratore osserva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che alla stregua dell'art.2966 cc il lavoratore aveva impedito la decadenza con il deposito, il 16 giugno 2018, del documento contenente la richiesta di indennizzo e la contestuale comunicazione di infortunio all' CP_1
Conseguentemente, una volta evitata la decadenza, avrebbe dovuto ritenersi irrilevante il tempo successivo impiegato per la produzione della documentazione da parte dell'istante.
Infatti, poiché le prestazioni erogate da sarebbero definite con una formula CP_1 matematica dal CCNL e si baserebbero sul grado di invalidità permanente accertato dall' , una volta che <l'assicuratore sociale abbia liquidato l'indennizzo al CP_5 lavoratore, nessun pregiudizio organizzativo, fiscale o finanziario può subire
Pag. 3 di 15 dal fatto che la documentazione gli sia inviata in un secondo CP_1 CP_5 momento: l'indennizzo dovuto resterebbe infatti invariato>>.
Ancora, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l' abilitato a definire CP_1 una disciplina della decadenza in quanto tale potere non gli sarebbe stato attribuito dal contratto collettivo del 2014, non rinvenendosi alcun contenuto che autorizzasse tale conclusione né nell'art.43 del ccnl né nell'allegato 2 del contratto collettivo.
Infatti, l'allegato non conteneva una previsione che attribuiva all'ente bilaterale il potere di fissare in via unilaterale termini di decadenza, e l'espressione
“insindacabile giudizio”, non avrebbe potuto essere intesa come volta a consentire un arbitrio assoluto, ma, in ossequio alle regole di interpretazione del contratto, per cui le clausole vanno interpretate, nel caso di dubbio, contro il predisponente (art. 1370
c.c.) e comunque secondo buona fede (art. 1366 c.c.), l'espressione, in base alla lettera del contratto, avrebbe potuto riguardare solo il quantum della prestazione indennitaria, ma non certo il quomodo.
In ogni caso, ammesso che l'ente avesse il potere di definire termini decadenziali in via unilaterale, le previsioni in tema di decadenza avrebbero dovuto essere portate a conoscenza dei destinatari e le forme di pubblicità adottate dall'ente non avrebbero soddisfatto l'esigenza di conoscibilità.
Il rapporto tra e avrebbe dovuto ricondursi ad un contratto di CP_1 Pt_1 prestazione di servizi para assicurativo, o ad un contratto a favore di terzi ex art. 1411
c.c..
Gli “stipulanti” dell'accordo istitutivo dell'ente sarebbero le OO.SS. di categoria;
il
“promittente” sarebbe l' ; il “beneficiario” sarebbe il lavoratore infortunato. CP_1
Il credito di indennizzo vantato dal lavoratore sarebbe un diritto contrattuale, soggetto a tutte le norme dettate dal codice civile in tema di contratti, ove non derogate da altre disposizioni di legge. Sarà, dunque, soggetto alle regole sulla forma, sulle clausole vessatorie, sull'inadempimento e sulla mora.
Dunque, nel caso di contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. il beneficiario avrebbe potuto far valere direttamente nei confronti del promittente il proprio credito.
In ogni caso, sia che si fosse ritenuto che il credito dell'attore sia un diritto scaturente dal contratto di lavoro ex art. 1374 c.c. sia che se lo si fosse ritenuto un credito
Pag. 4 di 15 scaturente da una pattuizione inter alios stipulata a suo favore, ex art. 1411 c.c., il risultato non sarebbe cambiato: nell'uno come nell'altro caso il diritto all'indennità spettante al sig. sarebbe stato un diritto soggetto alla disciplina dei Parte_1 contratti.
La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali avrebbe definito le prestazioni aggiuntive erogate dagli enti bilaterali prestazioni di carattere meramente eventuale e connesse al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli di natura previdenziale e assistenziale (Cass. sez. lav.,
28.5.2003 n. 8476; Cass. sez. lav., 26.1.2005 n. 1530).
Trattandosi di prestazioni previdenziali private erogate da un ente privato la fonte di tali diritti avrebbe potuto essere solo un contratto ed anche un'eventuale decadenza avrebbe dovuto essere definita solo dal contratto collettivo o individuale.
Infine, la previsione di una decadenza avrebbe costituito una clausola abusiva a carico del consumatore alla stregua dell'art. 33, comma 1, lettera (t), d. lgs. 206/05 per le quali il legislatore ha previsto la nullità assoluta.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, adottato un'interpretazione del contratto collettivo e dell'art.2965 cc in contrasto con il diritto comunitario.
Trattandosi di nullità della previsione il Giudice avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio, facoltà esercitabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, senza che ostino all'esame le preclusioni previste dall'articolo 345 c.p.c. (Sez. Un.,
2014, n. 26242),
Con ulteriore motivo, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere ritenuto che la conoscibilità della decadenza e del relativo termine fosse soddisfatta con la pubblicazione via web. L'appellante ha rilevato l'inesistenza di un
“dovere di iscrizione ai social”, e che la tesi del Tribunale avrebbe imposto al lavoratore una condotta sostanzialmente inesigibile, richiedendosi di verificare costantemente il sito web di o i suoi canali social, per accertarsi se gli organi CP_1 direttivi dell'ente non avessero nel frattempo introdotto o modificato decadenze.
In tal modo sarebbe stata erronea anche la reiezione della richiesta, formulata in via subordinata rispetto all'affermazione del diritto alle prestazioni, del diritto al
Pag. 5 di 15 risarcimento del danno condotta contraria a buona fede ai sensi dell'articolo 1375 c.c., consistita in un abuso del diritto e della posizione contrattuale.
Con appello incidentale ha chiesto venisse affermato che il CCNL CP_1 applicabile al caso in esame è quello in vigore dal primo gennaio 2019 con l'assorbimento dei motivi di appello principale formulati dal lavoratore in relazione alla disciplina apprestata dal ccnl del 2014 per essere la decadenza prevista espressamente nel nuovo contratto.
L'ente ha osservato che l'introduzione di un termine decadenziale mira a soddisfare esigenze organizzative e contabili di primaria importanza. Infatti, se i lavoratori potessero inviare i prospetti “liberamente” (id est: anche a distanza di notevole CP_5 tempo dalla iniziale denuncia di sinistro), si troverebbe nella condizione di CP_1 dover gestire sine die le istanze ricevute (non potendo sapere “quando” i lavoratori invieranno i prospetti mancanti) e senza neppure poter organizzare in modo razionale le proprie risorse economiche (non potendo conoscere “in che quantità” e “fino a che data” tenere accantonate le riserve necessarie per far fronte ad eventuali erogazioni di denaro).
La necessità che l'istante corredi la domanda del prospetto deriverebbe dal CP_5 fatto che le prestazioni (integrative ed aggiuntive) erogate dell'ente sarebbero condizionate nell'an e talora nel quantum dal riconoscimento operato dal . CP_5
L'ente previdenziale ha anche sostenuto che il contratto collettivo applicabile avrebbe dovuto essere individuato in base al tempo in cui il lavoratore aveva trasmesso all'ente il modello in quanto, prima di tale momento non sarebbe sorto alcun obbligo CP_5 in capo all'ente erogatore e correlativamente alcun diritto in capo al lavoratore.
Pertanto, il CCNL applicabile non sarebbe stato quello del 2014 in vigore alla data dell'infortunio e della mera emissione del prospetto , ma quello del 2019 poiché CP_5 il lavoratore trasmetteva il prospetto delle invalidità riconosciute dall' solo CP_5
5/2/2019.
Ulteriore conferma alla correttezza di tale opinione sarebbe derivata dalla disciplina apprestata dall'ente e resa nota con le circolari (come quella del 8 giugno 2020) in cui ampliando il termine decadenziale l'ente ha stabilito che la variazione del termine
Pag. 6 di 15 potesse trovare applicazione per le “istanze presentate” senza far riferimento al tempo di verificazione degli infortuni o emissione dei prospetti . CP_5
L'appello principale e quello incidentale vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che il lavoratore, benché avesse riportato sul modulo di denuncia di infortunio ( Mod Rif 50 So) intestato ad la data di 13 giugno 2018 inoltrava CP_1 mediante PEC la stessa solo il 12 novembre 2018, unitamente all'accompagnatoria avente data 12 novembre 2018 redatta per suo conto dalla Ges Gestione Sinistri srl che formulava << in nome e per conto di > << richiesta di indennizzo Parte_1 di tutte le somme spettanti all'assicurato ai sensi delle condizioni contrattuali...>>.
Tale circostanza è stata documentata sia dal lavoratore che da , mentre il CP_1 lavoratore non ha mai dimostrato di avere inoltrato in data antecedente la richiesta di prestazioni, avendo prodotto unicamente in giudizio il documento di denuncia di sinistro che reca la data di redazione del 13 giugno 2018, ma senza fornire alcuna dimostrazione di un inoltro ad alla medesima data. CP_1
Egli ha, poi, prodotto in giudizio altra missiva della GES Gestioni Sinistri srl inoltrata con raccomandata il 12 ottobre 2020 con contenuto analogo alla precedente, ma, si ripete, nessuna prova di una istanza inoltrata prima del 12 novembre 2018.
Se ne ricava che la prima istanza di cui si ha prova in giudizio è quella che si colloca al 12 novembre 2018.
Va chiarito al riguardo che non vi è dubbio che il documento in esame contenga una domanda di prestazione rivolta all'ente previdenziale essendo il tenore della missiva redatta dalla per suo conto espressione della chiara ed Controparte_6 inequivoca manifestazione di volontà di ottenere l'erogazione dei benefici previsti dalla contrattazione collettiva a carico di . CP_1
Naturalmente, sulla qualificazione dell'atto in esame come domanda di prestazione non può incidere l'incompletezza della documentazione allegata che serve ad istruire la pratica e, pertanto, attiene al momento successivo del vaglio della fondatezza dell'istanza.
Sicché sia che si abbia riguardo al tempo di presentazione dell'istanza ( 12 novembre
2018), criterio sostenuto da appellato ed appellante incidentale per stabilire CP_1 il contratto ratione temporis applicabile, ovvero al tempo in cui si avverava l'evento
Pag. 7 di 15 che dava titolo alla prestazione (febbraio 2018), criterio sostenuto dall'appellante principale, il CCNL di riferimento è sempre quello del 27 febbraio 2014, che scaduto nel 2017, continuava ad essere applicato in regime di prorogatio fino alla stipula del nuovo contratto collettivo ad ottobre del 2019.
Tanto premesso, appare corretta la prospettazione dell'appellante che, per un verso, il contratto collettivo in esame, risalente al 2014, privo di qualsivoglia disciplina apposita in riferimento a termini decadenziali per la formulazione delle istanze, non avesse neppure abilitato l'ente a definire unilateralmente un meccanismo di decadenza per la presentazione delle domande e che, per altro, nessuna disciplina unilaterale avrebbe potuto essere validamente fonte di decadenze in danno dei lavoratori.
In primo luogo, il tenore del contratto collettivo del 2014 nella parte in cui prevede nell'allegato 2 nella parte dedicata al << TRATTAMENTO ECONOMICO
AGGIUNTIVO PER INFORTUNI SUL LAVORO>> che << riconosce ai CP_1 lavoratori in somministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità:
- per invalidità temporanea, conseguente a infortunio che prosegua oltre la scadenza della missione, fino ad un massimo di 6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato;
- per invalidità permanente grave, conseguente a infortunio, pari o superiore al
60% con una somma pari a 50.000 euro;
la prestazione è erogata anche per invalidità permanenti, conseguenti a infortunio, dal 1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/ 60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità;
- per morte con una indennità pari a 50.000 euro…>> non autorizza, in alcun modo,
a ritenere che le parti sociali abbiano inteso attribuire all'ente bilaterale la facoltà di definire in via unilaterale una disciplina di decadenza dal diritto alle prestazioni in questione.
Va ricordato che le decadenze, in quanto determinano perdita di un diritto, devono essere espressamente previste e comminate (ossia deve essere chiaramente prescritto
Pag. 8 di 15 che dalla mancata ottemperanza di un dato comportamento dovuto entro un certo termine consegue la perdita del diritto) e la loro fonte può essere o la legge, come è nel caso delle decadenze previste in tema di previdenza pubblica e dunque diritti indisponibili, ovvero convenzionale, laddove si discuta di diritti disponibili, come nel caso che qui ci occupa.
Ciò si ricava dalla lettura degli articoli del codice civile 2968 cc e 2965.
La prima previsione del codice civile attiene alle decadenze di fonte legale, la seconda a quelle di fonte convenzionale, fonte che d'ordinario coincide con il contratto individuale posto che tale decadenza attiene al potere della parte che è titolare di un diritto di disporne in sede pattizia. Non è neppure escluso che tale fonte pattizia possa essere il contratto collettivo come espressamente ammesso dalla Suprema Corte ( v.
Cass n. 9767 /2011 in tema di termini per la contestazione dell'addebito in sede disciplinare nel pubblico impiego che argomenta <Del resto
l'art. 2965 c.c., prevede espressamente la possibilità che le parti nell'esercizio dell'autonomia privata - e quindi anche, e a maggior ragione, nell'esercizio dell'autonomia collettiva - pattuiscano termini di decadenza.>>).
Fatta tale necessaria premessa, va affermato che l'attribuzione ad una disciplina unilaterale interna dettata del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale del potere di definire le decadenze esula da tali schemi o meccanismi, pur quando si tratti di diritti disponibili.
Infatti, di certo può disporre del diritto non il debitore o l'obbligato, quale è nel caso ma il creditore della prestazione e titolare del diritto, qui il lavoratore o al CP_1 più le organizzazioni sindacali che agiscano in nome e per conto di quest'ultimo.
Va anche affermata l'assenza all'interno delle previsioni contrattuali prese in esame
(allegato 2 e art.46) di un pur minimo accenno alla facoltà dell'ente bilaterale di sancire decadenze.
Tale contenuto non è ravvisabile nella locuzione <<...riconosce ai lavoratori in somministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità ...>> anche isolatamente considerata.
Poi, come si è già detto, osta all'attribuzione al dettato del contratto collettivo sopra riportato del significato di facoltizzare l'ente bilaterale a definire con una
Pag. 9 di 15 regolamentazione interna termini endoprocedimentali che incidano sulla persistenza dei diritti dei lavoratori determinandone la perdita in caso di inosservanza, proprio l'impossibilità che un atto negoziale unilaterale possa essere fonte di decadenze.
Si tratterebbe infatti di ricavare dal dettato contrattuale una prescrizione nulla in parte qua.
Pertanto, una tale opzione ermeneutica sarebbe contraria alle regole del codice civile e, in particolare, al principio di conservazione trasfuso nell'art. 1367 cc <Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno>> .
Infatti, attribuire al contratto tale significato significherebbe privarlo di un significato utile in ragione della nullità di tale clausola.
Corretta appare invece l'inferenza condotta dall'appellante che l'espressione << a suo insindacabile giudizio>> sia correlata non tanto all'an debeatur ( come nel caso di una disciplina che commini decadenze) ma al quantum ossia alla previsione di misure differenziate delle prestazioni erogate (previste nella clausola immediatamente a seguire) e valga ad autorizzare sostanzialmente il potere dell'ente di dettare una disciplina di dettaglio nell'ambito delle regole generali già definite dalla contrattazione.
Tale argomentare, infatti, costituisce corretta applicazione della regola sancita nell'art. 1363 cc <Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto>>.
Infatti, la prima parte della previsione << riconosce ai lavoratori in CP_1 somministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità:>> deve essere necessariamente valutata in connessione alla successiva specificazione dei benefici e della possibilità di erogare misure differenziate in presenza di determinati presupposti (- per invalidità temporanea, conseguente a infortunio che prosegua oltre la scadenza della missione, fino ad un massimo di
6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato;
- per invalidità permanente grave, conseguente a infortunio, pari o superiore al
60% con una somma pari a 50.000 euro;
la prestazione è erogata anche per
Pag. 10 di 15 invalidità permanenti, conseguenti a infortunio, dal 1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/ 60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità;- per morte con una indennità pari a 50.000 euro…>>
In conclusione, nessuna decadenza poteva ritenersi operante nei confronti del lavoratore.
Ciò detto, occorre valutare nel merito le domande avanzate dal n relazione alle Pt_1 prestazioni integrative che concernono (vedasi a pagina 7 dell'originario ricorso) pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità temporanea, di importo non predeterminato, fino ad un massimo di euro 6.300,00;-) il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente, in misura pari al prodotto di euro
833,33 moltiplicati per il numero di punti percentuali di invalidità permanente.>>.
In relazione alla indennità per invalidità temporanea l'appellante assumeva che <in considerazione del periodo di convalescenza, riteniamo che esso sia dovuto nella misura massima.>>.
Tuttavia, proprio per la stessa corretta interpretazione del contratto propugnata dall'appellante era rimesso all'ente definire le regole tecniche per differenziare la misura dell'erogazione della prestazione posto che lo stesso individuava i parametri di riferimento (tipologia e della gravità delle lesioni subite, situazione lavorativa dell'infortunato) con il disporre che la prestazione è dovuta << per invalidità temporanea, conseguente a infortunio che prosegua oltre la scadenza della missione, fino ad un massimo di 6.300 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato>>.
In tale prospettiva, il lavoratore doveva dedurre il contenuto delle fonti regolamentari con cui l'ente bilaterale si era autovincolato giustificando l'erogazione nella misura massima richiesta dall'attore sin dal primo grado.
E' tuttavia possibile in tale ambito la determinazione in via equitativa ex art.432 cpc che tenga conto, come evidenziato dall'appellante, del periodo di inabilità temporanea che va dal 9 febbraio 2018 al primo giugno 2018, della limitata incidenza delle lesioni subite ( trauma cranico non commotivo) che conduceva all'affermazione di postumi del 4% da parte e l'assenza di occupazione ( avendo il lavoratore CP_5
Pag. 11 di 15 affermato -non contestato da controparte- che dopo la scadenza al 28 febbraio 2018 il contratto non era stato più rinnovato) che inducono complessivamente Il Collegio ad accordare in considerazione della misura massima fissata dal CCNL in euro 6300,
00 ad accordare l'importo di euro 400,00.
Passando ad esaminare la domanda di indennità per l'invalidità permanente occorre evidenziare che l' nel prospetto del primo giugno 2018, prodotto da entrambe le CP_5 parti, aveva riconosciuto una percentuale del 4% per l'infortunio in discussione, mentre il 6% era stato imputato nello stesso documento ad una invalidità complessiva. Purtuttavia, con l'appello il non ha formulato critiche specifiche Pt_1 avverso l'affermazione contenuta nella sentenza che << Dagli atti di causa, come sopra anticipato, risulta che l' ha rilasciato solo in data 1.6.18 il prospetto di CP_5 liquidazione indicante il grado di invalidità permanente accertato in capo al ricorrente nella misura del 4% e che pertanto solo in tale data il lavoratore ha ottenuto l'accertamento definitivo da parte dell' delle CP_5 conseguenze dell'infortunio>> essendosi limitato a riprodurre le conclusioni rese in primo grado fra cui la premessa che l'invalidità riconosciuta era del 6%, senza, in alcun modo sostenere l'erroneità delle considerazioni del Tribunale in ordine alla misura percentuale di invalidità, né le eventuali ragioni di tale erroneità, va da sé che su tale parte della decisione è caduto il giudicato interno.
Pertanto, in applicazione del parametro fissato dal ccnl e sopra riprodotto (< per invalidità permanenti, conseguenti a infortunio, dal 1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità;>>) l'ammontare dell'indennizzo integrativo per invalidità permanente dovuto da è pari ad euro 3.333,33 (50.000:60=833,33 X4). CP_1
Tale importo è dovuto oltre interessi e rivalutazione non operando il divieto di cumulo in riferimento alle prestazioni previdenziali erogate da enti privati e per previdenza integrativa (v. Cassazione SS UU n.6928/2018 ed i numerosi precedenti ivi citati).
In tale decisione delle Sezioni Unite si è anche detto che in tali casi trattandosi di crediti previdenziali per il calcolo degli accessori che qui vanno cumulati non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, per cui in caso di inadempimento operano gli interessi legali (1284 primo comma c.c.) che devono
Pag. 12 di 15 essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito.
Pertanto, è infondata la domanda del egli interessi legali nella misura dell'8% Pt_1 in base al quarto comma dell'art.1284 cc.
L'appellante principale aveva richiesto sin dall'originaria domanda ed ha insistito in appello la condanna di controparte anche al pagamento di <Spese legali stragiudiziali.>> in relazione all'assistenza tecnica assicurata in sede stragiudiziale dalla società G.S. – Gestione Sinistri Srl, che assume l'appellante avrebbe effettuato un esame preliminare della posizione affidandosi a medici legali di comprovata esperienza e successivamente sarebbe intervenuta, inoltrando formale richiesta di risarcimento. Richiamando giurisprudenza di legittimità ha assunto che le
<competenze per l'istruzione del fascicolo e le trattative stragiudiziali, costituiscono un danno emergente, come ripetutamente affermato dalla S.C., in quanto sostenute per la tutela stragiudiziale di diritti fondamentali >> ed ha aggiunto che nel caso concreto il danno ammonterebbe al 10% + iva della somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa.
La domanda in questione è infondata.
Chi agisca o si difenda in giudizio e sia vittorioso può chiedere il rimborso delle spese affrontate in via stragiudiziale per la lite giudiziaria poi intrapresa, ma al di là di quelle degli onorari professionali del difensore che abbia svolto per tale attività
(documentata) prima o in concomitanza con quella giudiziale, disciplinate da appositi decreti e per la cui quantificazione è possibile l'applicazione dei parametri definiti dai decreti ministeriali, resta il fatto che, chi pretende la liquidazione, per l'attività svolta in suo favore da terzi, deve dimostrare sia l'intervenuto un esborso oltre l'ammontare dello stesso.
Tale regola della allegazione e prova dell'an e del quantum delle spese affrontate vale anche se la richiesta venga qualificata come risarcimento danno e come voce di danno emergente e di certo il criterio equitativo non vale a supplire alla mancanza della prova dell'esborso che nel caso manca del tutto nonostante la contestazione specifica dell'appellato . CP_1
Pag. 13 di 15 In buona sostanza, la domanda può riguardare una perdita che il ricorrente ha già subito e che il rimborso o il risarcimento va a compensare, mentre, nel caso,
l'appellante non allega e neppure dimostra l'esborso nonostante, si ripete, controparte lo contesti.
Inoltre, ha contestato la necessità di ricorrere all'assistenza tecnica per CP_1 presentare l'istanza e produrre la documentazione ancor prima che l'ente si pronunciasse sulla richiesta, senza che il ricorrente si sia difeso sul punto.
Infine, l'appellante ha richiesto il rimborso delle spese che sostiene di avere affrontato per le perizie medico legali di parte prodromiche al giudizio, ha affermato che anche in tal caso trattasi di <> e che tali attività sarebbero state indispensabili per la necessità <di individuare le condotte da allegare nell'atto di citazione e fonte di danno>>.
Anche nel caso, non risulta dimostrato alcun esborso, ma, prima ancora, non emerge neppure che o la GES abbia fatto ricorso ad un medico per valutare i postumi Pt_1
(né emerge la redazione di <>) che per altro erano già stati definiti da CP_5 senza che vi fosse la facoltà di autonoma determinazione da parte di tale CP_1 sicché l'eventuale spesa affrontata non appare neppure necessaria.
Non si comprende poi in che termini potesse avere compiuto, come allegato CP_1 dal << condotte da allegare nell'atto di citazione e fonte di danno>> in Pt_1 relazione alla salute del lavoratore.
Considerato l'esito complessivo della lite le spese dei due gradi, rappresentato dall'accoglimento parziale dell'originaria domanda con un apprezzabile divario fra l'ammontare domandato (nel complesso ad euro 11.300) a titolo di indennità aggiuntive pari e l'importo qui riconosciuto di euro 3733,33, oltre alla reiezione delle due domande di rimborso spese, si reputa equo disporre una compensazione parziale delle spese e precisamente nella metà, mentre per la restante parte le spese sono poste a carico di . CP_1
Le stesse sono determinate nell'intero in applicazione del secondo scaglione del DM
147/2022 dovendo quanto al valore della causa aversi riguardo al domandato con il correttivo del decisum (e quindi all'ammontare riconosciuto pari ad euro
3.333,33+400 totale 3733,33) e nel rispetto dei minimi tariffari ivi previsti.
Pag. 14 di 15 Della frazione per cui è condanna è disposta distrazione in favore dell'Avv. Elettra
Bruno dichiaratasi antistataria.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 20 giugno Parte_1
2022 nei confronti di Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n. 4502/2022 emessa il 17 maggio 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata ed accoglie parzialmente l'originaria domanda limitatamente all'indennità aggiuntiva per invalidità temporanea che liquida in euro 400,00 ed all'indennità aggiuntiva per l'invalidità permanente che liquida in euro di euro 3.333,33 condannando l'appellata alla corresponsione di tali importi, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo, mentre rigetta ogni altra domanda.
2) Dichiara compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali, e, per il secondo, in euro 1500,00 oltre iva cpa e spese generali, ponendo la restante metà a carico di con distrazione della frazione per cui è CP_1 condanna in favore dell'Avv. Elettra Bruno.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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