Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4317/2023 rg, sul ricorso depositato il 14/09/2023 proposto da (difeso dagli avv.ti Francesco Donato Iacopino e Stefano Murdaca) Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa Controparte_1
da avv. ti Annamaria Tripodi e dall'avv. Maria Rita Marrapodi ) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che entrambe le parti hanno fatto pervenire le note scritte ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda . Spese compensate per intero.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla quantificazione ed al pagamento in suo favore del rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura prevista e determinata ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulicoforestale e idraulico- agraria (2021/2024);
2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 12.119,25 quale somma dovuta a titolo di differenza retributiva tra quanto effettivamente spettante e quanto già corrisposto per indennità chilometri, computata ai sensi dell'art. 54 c. 4, del C.C.N.L., il tutto per il periodo dal 01.02.2021 sino alla mensilità di maggio 2023, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
3) Vittoria di spese di lite da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari;
1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è infondato .
La causa concerne la pretesa del ricorrente – dipendente della parte resistente con qualifica di operaio nel settore degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria - al compenso differenziale per le spese sopportate per raggiungere giornalmente il posto di lavoro con il proprio mezzo percorrendo
La parte ricorrente invoca il diritto al rimborso chilometrico per il tragitto percorso nei giorni di lavoro dal centro di raccolta al luogo di lavoro con la propria autovettura e ritiene ingiusto, alla luce del nuovo CCNL privatistico , il rimborso forfettario erogato dall' resistente . CP_1
Il periodo dedotto in controversia è dal 1 febbraio 2021 al maggio 2023 .
La domanda della parte ricorrente si fonda su un duplice riferimento in diritto.
Uno è l'art. 7 bis d.l. 120 del 2021 conv. dalla legge 155 del 2021 secondo cui : < Art.
7-bis
Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali).
1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico- forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.>.
L'altro riferimento è dato dall'art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, periodo 2021/2024 stipulato il
9.12.2021 - recepito dalla con decreto dirigenziale N°5348 del 17/05/2022- Parte_2
secondo cui < Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico
L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della
2 situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda. Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal
1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.> .
L nega però fondamento alla domanda escludendo il rimborso previsto Controparte_1 perché non si applicherebbe in quanto in contrasto con i limiti stessi previsti dall'art 7 bis d.l. 120
/2021 ove richiama i < limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni .>.
L'azienda resistente fa valere che al ricorrente sono stati applicati altri criteri già previsti per il rimborso dei costi mentre quelle di cui al CCNL del 2021/2024 non sono applicabili perché comporterebbero spese non in linea con le previsioni dell'art. 7 bis cit. e la legislazione vigente .
Precisa, infatti, sul piano contabile che corrispondendo le somme secondo il CCNL 2021/2024
l'effetto sarebbe Il rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'Ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, determinerebbe un costo complessivo esorbitante, compreso tra € 11.700.000 e € 15.700.000, ipotesi verosimile, in quanto, ad oggi sono già state notificate ad oltre mille diffide aventi Controparte_1
medesime richieste. Tale differenza (€ 6.000.000 – € 10.000.000) non troverebbe certamente copertura finanziaria negli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio annuale della Pt_2
, determinando una palese violazione del rispetto dei vincoli di spesa della Pubblica
[...]
Amministrazione sancita dalla normativa nazionale (D. Lgs. 165/2001 e L. 122.2010) inderogabile, come precisato, sia da fonti normative di grado inferiore (CCNL) sia di pari grado (L. 155/2021, art. 7 bis). >.
In particolare , poi , l'azienda fa valere l'art. 6, dodicesimo comma, ultimo periodo, del D.L.
78/2010 conv. in L. 122/2010 che ha previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978,
n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al
3 D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Per effetto della suddetta disposizione normativa non operano nei confronti del personale contrattualizzato le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. (cfr. Sentenza Corte dei Conti n. 94/2020).
*****
Ciò premesso va detto che non appare dubbia, né è contestata , la natura di ente pubblico non economico regionale dell' istituita con legge regionale n. 25/2013) con Controparte_1
l'effetto quindi che l' assunzione e gestione del personale di norma è soggetta alla disciplina del pubblico impiego c.d. privatizzato , ai sensi del D. Lgs 165/2001 .
A sostegno di ciò giova richiamare il principio di Cass. 10973 del 2015 secondo cui : < Deve inoltre considerarsi che non è stato oggetto di discussione che l'Afor, istituita con la L.R. CP_1
n. 20 del 1992, abbia natura di ente pubblico non economico, come espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr, altresì, con riferimento all'azienda delle foreste demaniali sarde, Cass., SU, n. 7419/98). Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario". (…..) Pertanto, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, è da escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alle suddetta specifica inderogabile disciplina.> .
Va anche detto che a fronte di una previsione generale di disciplina dettata dal dlgs n. 165/2001, nulla impedisce al legislatore nazionale, a cui compete la disciplina ordinamentale del lavoro pubblico rientrando nell'ordinamento civile ( < Questa Corte ha ripetutamente ricondotto alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile» la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (ex plurimis, sentenze n. 231 e n. 72 del 2017> così anche Corte Cost . n. 251 del 2020), di disporre diversamente e prevedere un rapporto di lavoro subordinato di diritto privato soggetto ad una contrattazione collettiva di diritto comune .
D'altra parte già la giurisprudenza di legittimità aveva confermato il potere del legislatore nazionale di prevedere modelli di rapporto con assunzione di personale con rapporto di diritto privato soggetto alla contrattazione di diritto comune ( Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009;
4 più di recente Cass sez. L, ord . n. 23887 del 2024 ), tipologia però, è bene ribadire , che va tenuta distinta dal pubblico impiego privatizzato ( Cass S.U. 24670/2009).
Al riguardo l'art 7 bis d.l. 120 del 2021 alla stregua del suo tenore letterale appare ammettere una opzione derogativa al principio generale dettato dal dlgs 165/2001 consentendo alle pubbliche amministrazioni , nei settori specifici di lavoro indicati, di assumere e tenere personale con contratti di diritto privato .
A questo punto presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 7 bis cit e , di riflesso , dell'art. 54 ccnl cit. è che si tratti di lavoratore assunto - oltre che destinato allo specifico tipo di lavori delineato dalla norma - con contratto di diritto privato , diverso come detto dal contratto di pubblico impiego c.d. privatizzato.
Venendo al caso di specie è in primo luogo necessario comprendere se il rapporto di lavoro della parte ricorrente con possa ascriversi , per previsione di legge anche Controparte_1
regionale e tipologia di assunzione attuata , proprio ad un contratto di diritto privato .
Diversamente, non appare consentito l'applicazione della normativa invocata dalla parte ricorrente.
E' pertanto fondamentale stabilire il tipo di contratto che lega il ricorrente all'azienda resistente.
Solo ricorrendo una assunzione con contratto di diritto privato è possibile applicare l'art 7 bis cit.e il CCNL del 2021 .
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Orbene è d'uopo precisare che la qualificazione giuridica generale dei rapporti non può essere data da un decreto dirigenziale ma solo dalla legge o dalle fonti da esse delegate .
Nel caso in esame parte ricorrente non prova un'assunzione con contratto di diritto privato.
Nessuna documentazione è fornita per verificare l'assunzione con contratto di diritto privato.
Già tale considerazione esclude il diritto alla applicazione del CCNL 2021/2024 cit. e dunque anche dell'art 54 ccnl cit. ostando in definitiva alla fondatezza della pretesa .
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In secondo luogo , anche ove ricorresse una fattispecie di assunzione con contratto di diritto privato, occorre verificare che il tipo di rimborso preteso dalla parte ricorrente non entri in conflitto con la parte di previsione dell'art. 7 bis d.l. 120 del 2021 laddove dispone < nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali>.
5 Il legislatore nazionale pur intendendo ammettere la disciplina di diritto comune tuttavia ha inteso salvaguardare la natura pubblica dell'ente datoriale statuendo obbligatoriamente , in via diretta o quantomeno come principio di coordinamento della finanza pubblica , il rispetto di disposizioni che stabiliscono limiti di spesa e vincoli finanziari per le pubbliche amministrazioni.
Il rispetto di tali principi è condizione di validità ed efficacia del contratto collettivo o quantomeno delle sue singole previsioni, condizione che ove non dovesse ricorrere rende inapplicabile la previsione contrattuale in contrasto con i superiori principi.
L'art. 1 CCNL 2021/24 cit. a pag. 5 dispone : < Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021 n.
120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni> .
La ha preso atto del CCNL 2021 /2024 con decreto dirigenziale N°. 5348 del Parte_2
17/05/2022 in cui si legge
NAZIONALE PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO
FORESTALE ED IDRAULICO AGRARIA 2021 2024 SOTTOSCRITTO IN DATA 09/12/2021.>.
Il detto decreto emanato dalla Controparte_2
EX L.R. N. 6/2021 02 -
[...] [...]
, dispone solo di <
1. di prendere Controparte_3
atto, del Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria 2021 - 2024 stipulato tra le parti interessate in data 09/12/2021 trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome con pec del 17/02/2022 acquisito agli atti dell' al Controparte_2
protocollo n. 79873 in data 17/02/2022;
2. di dare atto che l'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico - agraria 2021 – 2024, trova utile copertura sulle risorse sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di
Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. 94 del 21/03/2022;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.>
Va però considerato che i dati previsionali di spesa, riportati dalla resistente, mostrano un importo di esborso per la indennità chilometrica come richiesta ben superiore ai dati di spesa con i
6 criteri precedenti per cui si pongono in violazione dei limiti di spesa e di contenimento posti dalla legge nazionale .
L'applicazione specifica del contratto collettivo 2021/2024 e i nuovi criteri di rimborso chilometrico invocati dalla parte ricorrente si pongono infatti in violazione del principio di legge di contenimento delle spese , avendo l'effetto di aumentare i costi per tale profilo non può applicarsi il
CCNL 2021/2024 nella parte qui oggetto di discussione.
Il decreto dirigenziale regionale dedotto dalla parte ricorrente non può aver forza di deroga alla legge e, nella parte che contrasta con la legge, per come qui esaminato, non può avere esecuzione.
Occorre prendere atto invece della esistenza dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive» .
Già la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la soppressione di cui all'art 6 co. 12 cit. possa aver effetto sul trattamento economico del personale regionale ritenendo < quindi, è stato sottolineato che, in base all'art. 6 cit., le Regioni sono tenute a rispettare il principio - comune a tutte le misure previste - della riduzione delle spese di funzionamento amministrativo in un ammontare complessivo non inferiore a quello stabilito dallo stesso art. 6 per lo Stato, ma tale principio, essendo da qualificare come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, non impone alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone;
con riguardo all'applicazione del citato art. 6 alla , si è ribadito il Parte_3
costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (vedi, per tutte: sentenze n. 139 e n. 30 del 2012; n. 229 del 2011) e si è soggiunto che comunque il citato comma 20 dell'art. 6 cit. autorizza tutti gli enti ivi menzionati a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6 stesso, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa ivi contemplate (sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011); per quel che concerne l'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge
26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
7 disposizioni contenute nei contratti collettivi», la Corte costituzionale ha precisato che tale norma disponendo la "soppressione" delle indennità ivi previste che sono componenti del «trattamento economico» dei dipendenti pubblici regionali, come tali rientranti nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti "privatizzati" all'ente di appartenenza (ex plurimis, sentenze n. 77 del 2011e n. 95 del 2007) - e stabilendo l'inderogabilità di tale soppressione, con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inciso sull'autonomia negoziale collettiva dell'intero settore del pubblico impiego, compreso quello relativo a Regioni ed enti locali, il quale, «essendo stato "privatizzato" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed e, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti»; però è stato chiarito che il citato art. 6, comma 12, ultimo periodo, non comporta che le
Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della Pubblica
Amministrazione (e quindi le Regioni) non possano più corrispondere le indennità chilometriche in caso di missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio;
in particolare, si è sottolineato che dalla lettura della norma in combinazione con il successivo comma 20 si desume che il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire, pertanto le
Regioni restano libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa voce come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6, se per concrete esigenze di funzionamento gli effetti del divieto di corresponsione delle indennità in oggetto si rivelino contrari al principio di buon andamento (sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del
2011); in altri termini, il comma 12, ultimo periodo, cit. deve quindi essere ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui all'art. 6 nel suo complesso;
> così in motivazione
Cass n. 31881/2018.
La Corte Costituzionale aveva del resto già individuato la portata generale e inderogabile laddove ha affermato < Questa Corte ha costantemente ricondotto alla materia «ordinamento civile» la disciplina dei rimborsi spese e dell'indennità di trasferta, quali componenti del «trattamento economico» del dipendente pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 77 del 2011 e n. 95 del
2007), precisando che «essa rientra […] nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all'ente di appartenenza» (sentenza n. 77 del 2011). Nella stessa prospettiva, in relazione a norme statali che hanno soppresso le indennità di trasferta e le indennità supplementari previste dall'articolo 14 della legge n. 836 del 1973 – analogamente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in materia di autorizzazione all'uso del mezzo proprio e di determinazione della cosiddetta “indennità
8 chilometrica” – la giurisprudenza costituzionale «ha affermato che il legislatore statale, disponendo la “soppressione” delle indennità e stabilendo l'inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inciso sull'autonomia negoziale collettiva dell'intero settore del pubblico impiego», compreso quello relativo a Regioni ed enti locali, il quale, «essendo stato “privatizzato” ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti».
Di recente, con riferimento ad una norma regionale dal contenuto analogo a quella qui in esame recante la previsione della possibilità per i dipendenti regionali di utilizzare il mezzo proprio ed ottenere, sia pure a determinate condizioni, il relativo rimborso, questa Corte ha, altresì, affermato che essa «afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 332 e n. 151 del 2010), il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2011 e n.
189 del 2007)» (sent. n. 19 del 2013).
Pertanto, la materia alla quale va ricondotto il citato art. 18, commi 1 e 2, è quella dell'ordinamento civile, che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale «ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni» (sent. n. 19 del 2013).> Così in decisione n. 228 del 2013.
Tale principio , in quanto costitutivo di un limite di spesa per le pubbliche amministrazioni , ora deve ritenersi recepito dal legislatore in sede di emanazione dell'art 7 bis cit. quale disposizione valevole direttamente per i settori di lavoro e contratti di diritto privato in essa riportati non rinvenendosi alcuna facoltà della Regione di derogarvi o modulare diversamente .
In ogni caso, il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione N. 89 del 25.05.2022, con cui il Dirigente Generale dell' CP_1 [...]
preso atto Parte_4
dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della ad Parte_2
opera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì decretato che
“l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli
U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di
Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022.”
9 Invero, per cogliere il significato della predetta asserzione e stabilire, quindi, la reale portata del
Decreto dirigenziale, va osservato che al momento dell'adozione di quest'ultimo era già stato deliberato il Piano attuativo di Forestazione 2022 il cui fabbisogno finanziario, composto unicamente da spese per il personale, era stato articolato tenendo conto del criterio di calcolo forfettario (ex art. 7 del CIRL) funzionale alla determinazione delle indennità da corrispondere ai lavoratori per compensare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il posto di lavoro.
Il piano di Forestazione .per il 2022 adottato con d.g.r. n. 94 del 21.3.2022 a pag 109 dell'allegato
A riporta < Le spese generali per l'anno 2022 sono calcolate nella misura del 3,50%. Nell'ambito dei costi previsti è compresa la spesa per la fornitura dei mezzi di trasporto ovvero, a titolo di rimborso, delle spese di viaggio, in conformità ai vigenti contratti di categoria, laddove si utilizzi il mezzo proprio per raggiungere i cantieri di lavoro in mancanza dei mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione.>
Pertanto, a ben vedere, il Decreto dirigenziale, nella parte in cui ha stabilito che “il CCNL avrebbe trovato utile copertura finanziaria sulle risorse iscritte a bilancio (...) previste dal Piano attuativo di Forestazione 2022 e accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”, non ha attestato tout court la copertura finanziaria del nuovo CCNL sottoscritto il 9.12.2021 .
Al contrario ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, decisamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del CCNL, la cui applicazione avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
Principio reso ancor più esplicito nel piano attuativo di Forestazione 2023 ove a pag 123 nella materia dei rimborsi per l'utilizzo del mezzo proprio è disposto < purchè non in contrasto con quanto indicato dal combinato disposto di cui al dlgs 165/ 2001 e alla legge 122/ 2010 in materia di contenimento della spesa pubblica>.
Identica previsione è dato leggere nel Piano attuativo di Forestazione 2024 ( v. pag 117).
La domanda per quanto sopra considerato non conforme ai requisiti di legge va, pertanto, disattesa.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate per intero per la novità della questione e la presenza di elementi di complessa e oggettiva controvertibilità.
Reggio di Calabria 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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