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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/12/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 141/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CAFORIO Parte_1 C.F._1
US contro
(c.f./p.iva ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CLEMENTI STEFANO
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 19 2 24 evocava in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, - accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; - revocare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; In via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 168/2003 (come pagina 1 di 7 modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo
2012, n. 27) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria per i motivi esposti in narrativa, in particolare per il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., e che dunque l'attrice opponente nulla deve alla e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1
annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. o comunque la sua invalidità e/o inefficacia, o Parte_1
la liberazione della garante dalle obbligazioni e, per l'effetto, dichiarare che nulla Parte_1
deve all'opposta per i titoli dedotti e dunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, - accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. per contrarietà all'art. 2 L. n. 287/1990, applicare congiuntamente la tutela Parte_1
reale e risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia o secondo equità comunque entro i limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto, in favore del Sig. per l'effetto, Parte_1
rideterminare in compensazione l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- riquantificare l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà provato dalla controparte e appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande ed eccezioni proposte da controparte, a qualunque titolo avanzate, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: - condannare l'ingiunto al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o pagina 2 di 7 minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria. - con vittoria delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, esperito invano il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 12 11 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, - accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; - revocare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; In via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo
2012, n. 27) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria per i motivi esposti in narrativa, in particolare per il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., e che dunque l'attrice opponente nulla deve alla e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1
annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. o comunque la sua invalidità e/o inefficacia, o Parte_1
la liberazione della garante dalle obbligazioni e, per l'effetto, dichiarare che nulla Parte_1
deve all'opposta per i titoli dedotti e dunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, - accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. per contrarietà all'art. 2 L. n. 287/1990, applicare congiuntamente la tutela Parte_1
reale e risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia o secondo equità comunque entro i limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto, in favore del Sig. per l'effetto, Parte_1
rideterminare in compensazione l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- riquantificare l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà provato dalla controparte e appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il pagina 3 di 7 decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta.
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande ed eccezioni proposte da controparte, a qualunque titolo avanzate, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: - condannare l'ingiunto al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio. - con vittoria delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla asserita nullità della notifica del decreto oggetto del giudizio, si osserva che dopo i tentativi di notifica presso l' di , l' di Spoleto riceveva l'atto in data 19.01.23, entro CP_2 CP_1 CP_2
i termini di legge, posto che per il soggetto notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.
Quanto alla competenza territoriale, si evidenzia che il Tribunale di Sondrio è stato correttamente adito in quanto la questione della nullità della fideiussione prestata ha avuto ingresso solo in via di eccezione da parte opponente.
Quanto alla eccezione di nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, si osserva che il contratto intercorso tra le parti è stato sottoscritto nel 2016, cioè in un momento diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che aveva riguardo ad un periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005, con la conseguenza che tale provvedimento non costituisce prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza anche all'epoca della garanzia del presente caso concreto.
pagina 4 di 7 Era onere di parte opponente dimostrare che anche al momento della sottoscrizione della garanzia perdurava l'intesa illecita stigmatizzata con il provvedimento n. 55 citato.
La Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 41994/2021, a sezioni unite, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, sotto il profilo logico indiziario - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario -che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Concorda il giudicante con quella interpretazione giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Roma,
Ordinanza del 26 aprile 2021) a mente della quale, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero, all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. Sez. pagina 5 di 7 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014); affinchè la parte possa invocare la nullità del contratto riproduttivo dello schema ABI non è sufficiente allegare la nullità della intesa anticoncorrenziale e, quindi, la nullità anche solo parziale del contratto “a valle”, sussistendo comunque l'onere di provare anche la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (cfr.
Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846), oltre che il carattere uniforme della clausole contestate
(cfr: Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2018, n. 30818).
Nel caso di specie, l'opponente non ha specificamente dedotto la scindibilità del contenuto negoziale e non ha in particolare dimostrato che non avrebbe prestato la fideiussione senza determinate clausole.
Neppure, vieppiù, ha rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa portargli danno, posto che non ha prospettato il concreto danno temuto in forza della applicazione di singole clausole conformi allo schema anticoncorrenziale in esame.
Quand'anche venga, in tesi, dimostrata la conformità del contratto di fideiussione al modello ABI, la nullità conseguente opererebbe limitatamente alla clausole nelle quali si estrinseca l'intesa vietata, mentre il vizio non viene ad inficiare l'intero atto, soprattutto allorchè emerga che l'obbligo di garanzia non cesserebbe anche con l'espunzione delle clausole in argomento.
Parte convenuta opposta ha dato debita dimostrazione documentale della fonte di obbligazione gravante su parte attrice opponente, laddove quest'ultima ha sollevato sul tema solo eccezioni e censure generiche e non dettagliate né supportate da calcoli alternativi.
L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro 14.103,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
pagina 6 di 7 Sondrio, 1 12 25
Il Giudice
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 141/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CAFORIO Parte_1 C.F._1
US contro
(c.f./p.iva ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CLEMENTI STEFANO
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 19 2 24 evocava in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, - accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; - revocare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; In via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 168/2003 (come pagina 1 di 7 modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo
2012, n. 27) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria per i motivi esposti in narrativa, in particolare per il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., e che dunque l'attrice opponente nulla deve alla e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1
annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. o comunque la sua invalidità e/o inefficacia, o Parte_1
la liberazione della garante dalle obbligazioni e, per l'effetto, dichiarare che nulla Parte_1
deve all'opposta per i titoli dedotti e dunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, - accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. per contrarietà all'art. 2 L. n. 287/1990, applicare congiuntamente la tutela Parte_1
reale e risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia o secondo equità comunque entro i limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto, in favore del Sig. per l'effetto, Parte_1
rideterminare in compensazione l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- riquantificare l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà provato dalla controparte e appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande ed eccezioni proposte da controparte, a qualunque titolo avanzate, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: - condannare l'ingiunto al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o pagina 2 di 7 minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria. - con vittoria delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, esperito invano il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 12 11 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, - accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; - revocare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; In via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo
2012, n. 27) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria per i motivi esposti in narrativa, in particolare per il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., e che dunque l'attrice opponente nulla deve alla e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1
annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. o comunque la sua invalidità e/o inefficacia, o Parte_1
la liberazione della garante dalle obbligazioni e, per l'effetto, dichiarare che nulla Parte_1
deve all'opposta per i titoli dedotti e dunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, - accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig. per contrarietà all'art. 2 L. n. 287/1990, applicare congiuntamente la tutela Parte_1
reale e risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia o secondo equità comunque entro i limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto, in favore del Sig. per l'effetto, Parte_1
rideterminare in compensazione l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- riquantificare l'esposizione debitoria sussistente in capo all'opponente secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà provato dalla controparte e appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il pagina 3 di 7 decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta.
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande ed eccezioni proposte da controparte, a qualunque titolo avanzate, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: - condannare l'ingiunto al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio. - con vittoria delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla asserita nullità della notifica del decreto oggetto del giudizio, si osserva che dopo i tentativi di notifica presso l' di , l' di Spoleto riceveva l'atto in data 19.01.23, entro CP_2 CP_1 CP_2
i termini di legge, posto che per il soggetto notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.
Quanto alla competenza territoriale, si evidenzia che il Tribunale di Sondrio è stato correttamente adito in quanto la questione della nullità della fideiussione prestata ha avuto ingresso solo in via di eccezione da parte opponente.
Quanto alla eccezione di nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, si osserva che il contratto intercorso tra le parti è stato sottoscritto nel 2016, cioè in un momento diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che aveva riguardo ad un periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005, con la conseguenza che tale provvedimento non costituisce prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza anche all'epoca della garanzia del presente caso concreto.
pagina 4 di 7 Era onere di parte opponente dimostrare che anche al momento della sottoscrizione della garanzia perdurava l'intesa illecita stigmatizzata con il provvedimento n. 55 citato.
La Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 41994/2021, a sezioni unite, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, sotto il profilo logico indiziario - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario -che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Concorda il giudicante con quella interpretazione giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Roma,
Ordinanza del 26 aprile 2021) a mente della quale, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero, all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. Sez. pagina 5 di 7 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014); affinchè la parte possa invocare la nullità del contratto riproduttivo dello schema ABI non è sufficiente allegare la nullità della intesa anticoncorrenziale e, quindi, la nullità anche solo parziale del contratto “a valle”, sussistendo comunque l'onere di provare anche la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (cfr.
Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846), oltre che il carattere uniforme della clausole contestate
(cfr: Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2018, n. 30818).
Nel caso di specie, l'opponente non ha specificamente dedotto la scindibilità del contenuto negoziale e non ha in particolare dimostrato che non avrebbe prestato la fideiussione senza determinate clausole.
Neppure, vieppiù, ha rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa portargli danno, posto che non ha prospettato il concreto danno temuto in forza della applicazione di singole clausole conformi allo schema anticoncorrenziale in esame.
Quand'anche venga, in tesi, dimostrata la conformità del contratto di fideiussione al modello ABI, la nullità conseguente opererebbe limitatamente alla clausole nelle quali si estrinseca l'intesa vietata, mentre il vizio non viene ad inficiare l'intero atto, soprattutto allorchè emerga che l'obbligo di garanzia non cesserebbe anche con l'espunzione delle clausole in argomento.
Parte convenuta opposta ha dato debita dimostrazione documentale della fonte di obbligazione gravante su parte attrice opponente, laddove quest'ultima ha sollevato sul tema solo eccezioni e censure generiche e non dettagliate né supportate da calcoli alternativi.
L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro 14.103,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
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Il Giudice
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