TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria
AR NO, all'esito della udienza di discussione del 18 dicembre 2025, sentite le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 23281/24
avente ad OGGETTO: assegno sociale vertente
TRA
nato a [...] il [...] cf. , Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Solimena n. 74, presso lo studio dell'Avv. Federica Scialò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. n. ), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. Persona_1
37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55 CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo: di avere presentato in data CP_1
31.10.2023 domanda all' al fine di ottenere la erogazione dell'assegno CP_1 sociale, con esito negativo, lamentando che l' in data 14.2.2024, aveva CP_1 rigettato la domanda ritenendo “…non sussistente lo stato di bisogno: l'importo minimo dell'assegno di mantenimento concordato con il coniuge, raffrontato alla situazione economica dello stesso, risulta irrisorio”; di essere separato dal coniuge a far data del 24.01.2019, come da accordo concluso Parte_2 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli, e di avere successivamente concordato in data 6.9.2021, a modifica degli originari patti, il versamento di un assegno di mantenimento da parte della moglie pari ad euro 100,00 mensili;
di non essere percettore di ulteriori redditi rilevabili ai fini IRPEF relativamente all'anno 2022 e 2023.
Deduceva l'illegittimità dell'interpretazione dell' , il quale aveva CP_2 erroneamente ritenuto che la prestazione assistenziale richiesta avesse natura sussidiaria, cioè richiedibile soltanto nel caso in cui lo stato di bisogno non fosse eliminabile in altro modo attraverso la fissazione di maggior onere economico a carico del coniuge separato.
Concludeva pertanto chiedendo “…accertare e dichiarare che il ricorrente, essendo sussistenti tutti i requisiti richiesti per legge, ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale con maggiorazione sociale a far data della domanda amministrativa ovvero dal 30.10.2023; 2. Per
l'effetto, condannare l' in persona del presidente e legale rapp.te p.t. al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle somme dovute a titolo di assegno sociale con maggiorazione sociale, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dal 30.10.2023 ovvero dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
3. Provvedere, come di giustizia, per le spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti
e gli onorari di difesa”.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva di aver respinto CP_1 la domanda amministrativa in quanto la prestazione in questione aveva carattere assistenziale, di natura sussidiaria, la cui erogazione era pertanto subordinata alla sussistenza di uno stato di bisogno economico, da comprovare adeguatamente, e cioè solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito del richiedente.
L'Istituto, sulla base di tali principi, evidenziava che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi preventivamente all'ex coniuge al fine di ottenere una modifica in melius delle condizioni economiche di separazione, essendo l'assegno di mantenimento di importo irrisorio, e che il ricorrente risultava inoltre avere donato un proprio immobile, atto dispositivo da ritenersi in contrasto con la sussistenza di un effettivo stato di bisogno;
concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza odierna, previa fissazione di termine per deposito di note defensionali. In punto di diritto, è' noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. … 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore
è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio 1991
n. 6085).
In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi
(Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che “Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si consideri, inoltre, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art.
3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione
l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (nella specie, la parte ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in CP_1 sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
La situazione descritta dalla Cassazione - ovvero quella dell'assistito che, pur titolare dell'assegno di mantenimento, non lo abbia percepito in concreto – è sovrapponibile a quella in cui l'interessato non abbia chiesto l'assegno di mantenimento ovvero lo abbia richiesto, ma in misura minima o del tutto irrisoria.
La rinuncia, invero, ben potrebbe essere compiuta per evitare l'alea del giudizio (se ab origine) o della successiva, eventuale, esecuzione coattiva (se sopravvenuta) o nel timore dell'inadempimento del coniuge o nella necessita' di por fine ad ogni collegamento con una esperienza coniugale negativa
(Cass. 24955 / 2021) ed in tal caso risulterebbe coerente con l'esercizio di una legittima facoltà fondata su giustificate ragioni.
Parimenti giustificato è l'affidamento sulla prestazione assistenziale riconosciuta per legge, che ogni cittadino ha il diritto di conseguire possedendone i presupposti.
“E benche' sia vero che, nel caso cola' deciso, questa Corte abbia positivamente valorizzato la circostanza che la mancata percezione dell'assegno divorzile si doveva all'accertata incapienza del coniuge divorziato, reputa il Collegio che da tale constatazione non possa farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento: prova ne sia che, nel dare continuita' al principio di diritto espresso da Cass.
n. 6570 del 2010, cit., Cass. n. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilita' di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non e' in alcun modo previsto. Per di piu', come esattamente rilevato dai giudici territoriali, essendo l'obbligo a carico del coniuge separato analogicamente estensibile in relazione a tutti quei soggetti che, a norma dell'articolo 433 c.c., sono tenuti agli alimenti, ne verrebbe che anche l'omessa dimostrazione della previa e infruttuosa sollecitazione giudiziale di costoro equivarrebbe, ai fini in discorso, ad aver dato causa alla propria situazione di bisogno. Non vi e', tuttavia, ne' nella lettera ne' nella ratio della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettivita'. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come dianzi ricordato,
l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito e' richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovra' essere parametrata a cio' che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'articolo 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'articolo 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'articolo 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'articolo 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i piu' alti gradi dell'istruzione; che gli articoli 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternita', l'infanzia e la gioventu', di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore” (Cass. 24955 / 2021).
La domanda pertanto accolta alla luce del (ormai) consolidato orientamento surriportato espresso dalla S.C.
Infatti la S.C. precisa che (cfr. n.21573/23 in un caso analogo di rinuncia al mantenimento in sede di separazione) “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art.3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in motivazione si chiarisce che va “escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge”.
Tenuto conto dei precedenti principi, nel caso concreto, l'istante si è separato dal coniuge , come da accordo del 24 gennaio 2019 Parte_3 confermato il successivo 27 febbraio 2019, stipulato innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli (cfr. in atti).
In tale procedimento i coniugi hanno dichiarato che avrebbero vissuto separatamente e “di non concordare tra di lore alcun patto di trasferimento patrimoniale: - di volersi separare consensualmente, ai sensi dell'art. 12 della legge 162/14”.
Con successivo patto del 6.9.2021 i coniugi hanno, poi, modificato le condizioni della separazione, disponendo che, a favore del ricorrente, l'ex coniuge provvedesse al pagamento di un assegno di mantenimento di €
100,00 mensili.
Risulta, dunque, che l'istante percepisce € 1.200,00 annui.
Quanto ai redditi, l'ex coniuge invece risulta titolare di reddito da lavoro dipendente del settore pubblico (Regione Campania) dell'importo annuo, nell'anno 2021, di euro 25.954,28 (cfr. allegati;
parte ricorrente, invece, CP_1 ha dichiarato di percepire solo l'assegno di mantenimento pari a € 1200,00 annui e l' non ha formulato alcuna contestazione sul punto. CP_1
Ebbene, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale indicato in precedenza, occorre verificare la sola effettività del reddito, senza sindacare le ragioni per le quali un soggetto si sia egli stesso posto nelle condizioni dello stato di bisogno, che quindi avrebbe potuto eventualmente evitare.
Infatti, sinanche la rinuncia all'assegno alimentare o di mantenimento può ricollegarsi a ragioni personali che coinvolgano la dignità della persona;
di tal che lo stato di bisogno rileva nella sua mera oggettivita'.
Nella specie, inoltre, non risultano ulteriori comportamenti della parte ricorrente di evidente natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Nel caso di specie invero l' si è limitato a rilevare che il ricorrente CP_1 avrebbe potuto modificare le condizioni della separazione al fine di percepire un assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge di importo maggiore, non negando di contro la condizione reddituale del ricorrente
(peraltro documentata).
Quanto alla deduzione circa la avvenuta donazione – da parte del ricorrente – di un proprio cespite immobiliare deve innanzitutto rilevarsi la genericità di tale eccepita circostanza, priva di qualsivoglia elemento specificativo circa la natura e consistenza del bene oggetto di donazione da parte dall' . Pt_1
Inoltre dalla documentazione allegata risulta che tale atto dispositivo a titolo gratuito è stato posto in essere nel 2018 e, pertanto, in epoca sicuramente anteriore alla separazione personale dal proprio coniuge e di alcuni anni antecedente rispetto alla istanza di assegno sociale avanzata in via amministrativa.
Nel caso di specie, pertanto, non appare ricorrere alcuna condotta “fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno” (che secondo la S.C. escludono il diritto alla percezione della prestazione) non potendosi presupporre che la condotta posta in essere dal ricorrente fosse preordinata al conseguimento dell'assegno sociale.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dei ratei dovuti a titolo di assegno sociale maturati a partire dal 31.10.2023 – da quantificarsi in separata sede – oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi in € 1.650,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione.
Napoli, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria AR NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria
AR NO, all'esito della udienza di discussione del 18 dicembre 2025, sentite le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 23281/24
avente ad OGGETTO: assegno sociale vertente
TRA
nato a [...] il [...] cf. , Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Solimena n. 74, presso lo studio dell'Avv. Federica Scialò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. n. ), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. Persona_1
37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55 CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo: di avere presentato in data CP_1
31.10.2023 domanda all' al fine di ottenere la erogazione dell'assegno CP_1 sociale, con esito negativo, lamentando che l' in data 14.2.2024, aveva CP_1 rigettato la domanda ritenendo “…non sussistente lo stato di bisogno: l'importo minimo dell'assegno di mantenimento concordato con il coniuge, raffrontato alla situazione economica dello stesso, risulta irrisorio”; di essere separato dal coniuge a far data del 24.01.2019, come da accordo concluso Parte_2 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli, e di avere successivamente concordato in data 6.9.2021, a modifica degli originari patti, il versamento di un assegno di mantenimento da parte della moglie pari ad euro 100,00 mensili;
di non essere percettore di ulteriori redditi rilevabili ai fini IRPEF relativamente all'anno 2022 e 2023.
Deduceva l'illegittimità dell'interpretazione dell' , il quale aveva CP_2 erroneamente ritenuto che la prestazione assistenziale richiesta avesse natura sussidiaria, cioè richiedibile soltanto nel caso in cui lo stato di bisogno non fosse eliminabile in altro modo attraverso la fissazione di maggior onere economico a carico del coniuge separato.
Concludeva pertanto chiedendo “…accertare e dichiarare che il ricorrente, essendo sussistenti tutti i requisiti richiesti per legge, ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale con maggiorazione sociale a far data della domanda amministrativa ovvero dal 30.10.2023; 2. Per
l'effetto, condannare l' in persona del presidente e legale rapp.te p.t. al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle somme dovute a titolo di assegno sociale con maggiorazione sociale, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dal 30.10.2023 ovvero dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
3. Provvedere, come di giustizia, per le spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti
e gli onorari di difesa”.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva di aver respinto CP_1 la domanda amministrativa in quanto la prestazione in questione aveva carattere assistenziale, di natura sussidiaria, la cui erogazione era pertanto subordinata alla sussistenza di uno stato di bisogno economico, da comprovare adeguatamente, e cioè solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito del richiedente.
L'Istituto, sulla base di tali principi, evidenziava che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi preventivamente all'ex coniuge al fine di ottenere una modifica in melius delle condizioni economiche di separazione, essendo l'assegno di mantenimento di importo irrisorio, e che il ricorrente risultava inoltre avere donato un proprio immobile, atto dispositivo da ritenersi in contrasto con la sussistenza di un effettivo stato di bisogno;
concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza odierna, previa fissazione di termine per deposito di note defensionali. In punto di diritto, è' noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. … 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore
è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio 1991
n. 6085).
In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi
(Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che “Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si consideri, inoltre, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art.
3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione
l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (nella specie, la parte ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in CP_1 sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
La situazione descritta dalla Cassazione - ovvero quella dell'assistito che, pur titolare dell'assegno di mantenimento, non lo abbia percepito in concreto – è sovrapponibile a quella in cui l'interessato non abbia chiesto l'assegno di mantenimento ovvero lo abbia richiesto, ma in misura minima o del tutto irrisoria.
La rinuncia, invero, ben potrebbe essere compiuta per evitare l'alea del giudizio (se ab origine) o della successiva, eventuale, esecuzione coattiva (se sopravvenuta) o nel timore dell'inadempimento del coniuge o nella necessita' di por fine ad ogni collegamento con una esperienza coniugale negativa
(Cass. 24955 / 2021) ed in tal caso risulterebbe coerente con l'esercizio di una legittima facoltà fondata su giustificate ragioni.
Parimenti giustificato è l'affidamento sulla prestazione assistenziale riconosciuta per legge, che ogni cittadino ha il diritto di conseguire possedendone i presupposti.
“E benche' sia vero che, nel caso cola' deciso, questa Corte abbia positivamente valorizzato la circostanza che la mancata percezione dell'assegno divorzile si doveva all'accertata incapienza del coniuge divorziato, reputa il Collegio che da tale constatazione non possa farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento: prova ne sia che, nel dare continuita' al principio di diritto espresso da Cass.
n. 6570 del 2010, cit., Cass. n. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilita' di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non e' in alcun modo previsto. Per di piu', come esattamente rilevato dai giudici territoriali, essendo l'obbligo a carico del coniuge separato analogicamente estensibile in relazione a tutti quei soggetti che, a norma dell'articolo 433 c.c., sono tenuti agli alimenti, ne verrebbe che anche l'omessa dimostrazione della previa e infruttuosa sollecitazione giudiziale di costoro equivarrebbe, ai fini in discorso, ad aver dato causa alla propria situazione di bisogno. Non vi e', tuttavia, ne' nella lettera ne' nella ratio della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettivita'. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come dianzi ricordato,
l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito e' richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovra' essere parametrata a cio' che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'articolo 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'articolo 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'articolo 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'articolo 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i piu' alti gradi dell'istruzione; che gli articoli 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternita', l'infanzia e la gioventu', di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore” (Cass. 24955 / 2021).
La domanda pertanto accolta alla luce del (ormai) consolidato orientamento surriportato espresso dalla S.C.
Infatti la S.C. precisa che (cfr. n.21573/23 in un caso analogo di rinuncia al mantenimento in sede di separazione) “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art.3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in motivazione si chiarisce che va “escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge”.
Tenuto conto dei precedenti principi, nel caso concreto, l'istante si è separato dal coniuge , come da accordo del 24 gennaio 2019 Parte_3 confermato il successivo 27 febbraio 2019, stipulato innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli (cfr. in atti).
In tale procedimento i coniugi hanno dichiarato che avrebbero vissuto separatamente e “di non concordare tra di lore alcun patto di trasferimento patrimoniale: - di volersi separare consensualmente, ai sensi dell'art. 12 della legge 162/14”.
Con successivo patto del 6.9.2021 i coniugi hanno, poi, modificato le condizioni della separazione, disponendo che, a favore del ricorrente, l'ex coniuge provvedesse al pagamento di un assegno di mantenimento di €
100,00 mensili.
Risulta, dunque, che l'istante percepisce € 1.200,00 annui.
Quanto ai redditi, l'ex coniuge invece risulta titolare di reddito da lavoro dipendente del settore pubblico (Regione Campania) dell'importo annuo, nell'anno 2021, di euro 25.954,28 (cfr. allegati;
parte ricorrente, invece, CP_1 ha dichiarato di percepire solo l'assegno di mantenimento pari a € 1200,00 annui e l' non ha formulato alcuna contestazione sul punto. CP_1
Ebbene, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale indicato in precedenza, occorre verificare la sola effettività del reddito, senza sindacare le ragioni per le quali un soggetto si sia egli stesso posto nelle condizioni dello stato di bisogno, che quindi avrebbe potuto eventualmente evitare.
Infatti, sinanche la rinuncia all'assegno alimentare o di mantenimento può ricollegarsi a ragioni personali che coinvolgano la dignità della persona;
di tal che lo stato di bisogno rileva nella sua mera oggettivita'.
Nella specie, inoltre, non risultano ulteriori comportamenti della parte ricorrente di evidente natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Nel caso di specie invero l' si è limitato a rilevare che il ricorrente CP_1 avrebbe potuto modificare le condizioni della separazione al fine di percepire un assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge di importo maggiore, non negando di contro la condizione reddituale del ricorrente
(peraltro documentata).
Quanto alla deduzione circa la avvenuta donazione – da parte del ricorrente – di un proprio cespite immobiliare deve innanzitutto rilevarsi la genericità di tale eccepita circostanza, priva di qualsivoglia elemento specificativo circa la natura e consistenza del bene oggetto di donazione da parte dall' . Pt_1
Inoltre dalla documentazione allegata risulta che tale atto dispositivo a titolo gratuito è stato posto in essere nel 2018 e, pertanto, in epoca sicuramente anteriore alla separazione personale dal proprio coniuge e di alcuni anni antecedente rispetto alla istanza di assegno sociale avanzata in via amministrativa.
Nel caso di specie, pertanto, non appare ricorrere alcuna condotta “fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno” (che secondo la S.C. escludono il diritto alla percezione della prestazione) non potendosi presupporre che la condotta posta in essere dal ricorrente fosse preordinata al conseguimento dell'assegno sociale.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dei ratei dovuti a titolo di assegno sociale maturati a partire dal 31.10.2023 – da quantificarsi in separata sede – oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi in € 1.650,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione.
Napoli, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria AR NO