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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1021/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Repaci ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Urbino, P. le E. Gonzaga 18;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Braccioni ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Urbino Via Gasparini 1/A
APPELLATA
E nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa nel giudizio di Controparte_4 C.F._2 primo grado congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ruggeri Serenella (CF.
– PEC: ) e Manuali C.F._3 Email_1
MA (CF. – PEC: ) presso C.F._3 Email_2 il cui studio sito a Fossombrone (PU), Via dei Solleciti n. 15 int. 3/B è elettivamente domiciliata
Non costituita - contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 185/2023 del Tribunale di Urbino pubblicata il 02/11/2023 in materia di diritto di proprietà su beni mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 352, c. 1, n.
1).
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 03.09.2021 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Urbino e la società proponendo le seguenti domande: Controparte_4 CP_1
- accertare la simulazione assoluta concernente il passaggio di proprietà in favore di Controparte_4 dei veicoli Fiat Alfa Romeo tg. BX 870 YR, Vespa Piaggio PX 125 tg. MC065810 e Controparte_5
tg. ZA 450 VV con la conseguente dichiarazione della titolarità degli stessi in capo
[...] all'attore;
- in subordine, accertare la sussistenza del negozio fiduciario asseritamente intercorso tra Pt_1
e relativo alla interposizione reale nella intestazione dei veicoli suddetti in
[...] Controparte_4 favore della e per l'effetto condannare la convenuta sig.ra al ritrasferimento della CP_4 CP_4 proprietà dei veicoli al sig. Pt_1
pagina 2 di 15 - dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'acquisto a non domino effettuato dalla con Controparte_1 conseguente ritrasferimento della proprietà dei mezzi suddetti in capo al sig. Parte_1
L'attore chiedeva infine la condanna in solido della sig.ra e della società al CP_4 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che lo stesso affermava di aver subito e che quantificava in € 30.000,00; pregiudizi che il descriveva in termini di responsabilità contrattuale Pt_1 da inadempimento del pactum fiduciae con riferimento alla , nonché quale responsabilità CP_4 extracontrattuale per lesione esterna del diritto di credito avuto riguardo alla società CP_1
L'instaurazione del giudizio di merito veniva preceduta dalla proposizione di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670 c.p.c., parzialmente accolto dal Tribunale di Urbino.
A sostegno delle proprie pretese l'attore esponeva le circostanze fattuali che seguono.
e erano una coppia convivente cointestataria del c/c n. 1000/2676 Parte_1 Controparte_4 cointestato presso Banca dell'Adriatico.
Al fine di preservare il proprio patrimonio da debiti paterni, in via prudenziale il decideva di Pt_1 intestare fittiziamente i veicoli di cui in premessa alla allora compagna;
la predetta titolarità CP_4 sarebbe stata trasferita tramite n. 4 scritture private (di fatto però mai prodotte in giudizio).
Per le riparazioni dei veicoli in questione la coppia si rivolgeva abitualmente all'officina nei CP_1 cui confronti aveva nel tempo maturato un cospicuo debito.
Nei primi mesi del 2020 la creditrice officina inviava dunque un sollecito a saldare il residuo, dato che l'attore e la smettevano di corrispondere i pagamenti rateali dovuti;
il giorno 01.03.2021 la CP_4 sig.ra versava un primo acconto di € 600,00 e nell'occasione riferiva all'addetto della car CP_4
– tale - di trovarsi in una situazione di difficoltà economica per cui non CP_1 Persona_1 sarebbe riuscita ad onorare gli importi restanti.
Per ovviare alla descritta problematica la donna proponeva alla di acquistare taluni CP_1 veicoli di cui si affermava proprietaria sì da sanare la situazione debitoria in essere, perciò veniva conclusa la compravendita.
In un successivo momento il sig. si rivolgeva a – impiegato della – Pt_1 Controparte_3 CP_1 narrando la propria versione dei fatti, ovvero di essere egli stesso il proprietario dei veicoli acquistati.
Si costituivano nel giudizio così incardinato entrambe le convenute e Controparte_4 CP_1 contrastando l'avversa domanda e chiedendone l'integrale reiezione in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 3 di 15 A scioglimento della riserva assunta all'apposita udienza il Giudice respingeva tutte le istanze istruttorie avanzate da con cui questi chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e Parte_1 di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione del valore dei veicoli oggetto di causa.
Veniva escusso solo il suddetto sig. su istanza formulata dalla Persona_1 CP_1
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui statuiva testualmente:
- Accertata la titolarità dei beni oggetto di causa in capo al , condanna al Pt_1 Controparte_4 risarcimento del danno in favore di che si quantifica in euro 5.600,00 per le ragioni spiegate in Pt_1 parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore che vengono Controparte_4 liquidate in euro 1.300,00 (già ridotto anche ex art 130 DPR 115/02) oltre accessori da versare in favore dell'Erario;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 7.600,00 oltre accessori di legge.
- Compensa tra il e la le spese del procedimento cautelare;
Pt_1 CP_4
- Condanna al pagamento delle spese legali relative al procedimento cautelare in Parte_1 favore della che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori. Parte_2
§ 2 - impugna la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettava Parte_1 le doglianze di seguito riportate.
Si costituisce l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Rimane contumace la convenuta . Controparte_4
§ 3 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui
3.1 - il Giudice ha ritenuto che il quantum risarcitorio andasse limitato al solo prezzo della compravendita conclusa tra le appellate non essendo stato provato il reale valore commerciale dei veicoli per cui è causa. pagina 4 di 15 Puntualizzava l'appellante che così statuendo il primo Giudice sarebbe incorso in un vizio di motivazione per non avere esplicitato le ragioni sottese alla decisione di non ammettere la richiesta Ctu tecnica;
a detta dell'appellante l'espletamento del suddetto mezzo istruttorio era indispensabile per stimare i beni controversi e giungere dunque alla compiuta quantificazione del danno liquidabile.
Il motivo è infondato.
La presente Corte non ritiene che nel caso di specie possa configurarsi il vulnus motivazionale narrato dall'appellante.
Senza intenzione alcuna di disconoscere o sminuire la portata del principio che obbliga il giudice a motivare l'eventuale rigetto della richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, che peraltro rimane atto proprio del giudice, esercitabile ex officio – come è noto nel codice civile del 1865 la ct disposta dal giudice era invece una prova - appare tuttavia importante far emergere quanto segue.
L'attore introduceva l'istanza in parola tramite l'apposita appendice istruttoria in maniera piuttosto scarna ed essenziale, senza cioè nulla specificare o disquisire in merito alla decisività dell'approfondimento tecnico in disamina (cfr. II memoria ex art. 183 c. 6 cpc, pag. 6 di parte attrice in primo grado); solo con il presente gravame lo stesso si doleva circa l'obbligo di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie - o, se si vuole, in virtù di quanto appena detto, di richiesta al giudice di attivare un potere suo proprio - provenienti dalle parti processuali (eccependone il relativo – asserito – vizio) argomentando a sostegno della decisività della richiesta consulenza tecnica (cfr. pagg.
9-11 atto di citazione in appello).
Ne consegue dunque che l'odierno appellante non ha di fatto portato alla cognizione del primo Giudice elementi concreti per valutare la fondatezza della sollecitazione da lui avanzata, di guisa che alcun vizio motivazionale potrà essergli addebitato.
3.2 - Con il medesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà per essere stato illegittimamente privato del godimento dei veicoli in contestazione.
Asseriva al riguardo l'appellante che in virtù del suddetto spossessamento il Giudice avrebbe dovuto liquidare equitativamente il danno non patrimoniale che egli affermava di aver subito e senza che fosse necessario fornire alcuna prova del quantum risarcitorio essendo il pregiudizio insito nella lesione del diritto dominicale.
pagina 5 di 15 Non ignora questa Corte l'orientamento della Cassazione invocato nell'atto d'appello, confermato anche, da ultimo, con riferimento alla lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Sez. 6-2, n.12630 del 13 maggio 2019, ez. 2 - , Sez. 2 n. 22835 del 14/08/2024).
Ma tale orientamento si è affermato in materia di proprietà immobiliare, non di beni mobili registrati.
La circostanza è rilevante in ordine all'asserito danno, e per la peculiarità del caso specifico, in ordine al lamentato mancato uso, dal momento che
1) Nella stessa prospettazione attorea, v'era un accordo fra i conviventi, e verosimilmente, salvo prova contraria, l'accordo comportava una disponibilità anche di fatto, oltre alla mera intestazione fittizia.
2) Ulteriore conferma si trova proprio nella prospettazione dell'appellante, vista all'inizio, secondo la quale, per le riparazioni dei veicoli in questione la coppia si rivolgeva abitualmente all'officina nei cui confronti aveva nel tempo maturato un cospicuo debito. CP_1
3) Di qui la rimessione in riparazione dei veicoli, che, anche se materialmente fatta dalla CP_4
(ma ciò non è del tutto chiaro), era da inserire in questo quadro di consensuale disponibilità
4) Infine, la cessione in proprietà fittizia, come risulta dalla stessa prospettazione del richiedente, da un lato, si pone come nesso causale, dal punto di vista materiale, rispetto alla “lesione” della proprietà che ne sarebbe conseguita, dall'altro, come qualificazione giuridica di tale simulazione assoluta, è negozio teso a privare i debitori dell'appellante di una garanzia patrimoniale che lo stesso doveva prestare in ordine ad un'eredità (almeno in parte) dannosa e, senza alcun dubbio, ciò è elemento importante ai fini del pretendere una ben più specifica prova di una lesione esistente, prima ancora che giuridicamente rilevante
Il motivo è infondato .
§ 4 – Sulla buona fede della Pt_3
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistente la buona fede della nella compravendita dei beni mobili Pt_3 per cui è causa. pagina 6 di 15 Sostiene l'appellante che nel caso di specie non fosse configurabile l'istituto del possesso vale titolo e che dunque non si fosse perfezionato alcun trasferimento della proprietà in capo alla società Pt_3 tale effetto traslativo poteva infatti avvenire solo con l'usucapione abbreviata concretantesi nel possesso continuato e incontestato per tre o dieci anni.
Tale motivo, per contiguità logica, è opportuno vada esaminato insieme al terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso la mala fede della nella conclusione della compravendita per avere questa acquistato i Pt_3 veicoli da colei che ne risultava documentalmente proprietaria.
Sosteneva al contrario l'appellante che l'autofficina fosse pienamente a conoscenza della reale appartenenza dei beni in capo al – quand'anche formalmente ceduti alla – sfruttando Pt_1 CP_4 dunque tale situazione a suo vantaggio.
Il motivo circa la mancanza di buona fede è fondato, per due ordini di ragioni.
Il motivo relativo all'inapplicabilità dell'istito del “possesso vale titolo” è pure fondato.
Si viene in questa sede ad esaminare il primo, relativo alla sussistenza di buona fede, che viene smentita dalle registrazioni audio rispetto alle quali, del tutto erroneamente, il primo giudice si è limitato ad affermare “… non è utilizzabile il file audio (doc.22 di parte attrice) perché trattasi di registrazione illegittima…”, in maniera del tutto apodittica ed insufficiente.
Il secondo motivo che verte sull'art. 1156 c.c., verrà trattato nel successivo § 5.
Sul punto, le risultanze in atti consentono di affermare che la era consapevole che l'appellante Pt_3 provvedeva ad intestare i veicoli de quo solo formalmente e per ragioni che nulla avevano a che vedere con una semplice volontà di disfarsene.
Tale conclusione si può trarre sulla scorta del colloquio intercorso tra il sigg.ri (esponente CP_3 della società acquirente) e confluita nella registrazione audio agli atti (cfr. doc. 22 all. citazione Pt_1 in primo grado).
Il dialogo avvenuto tra gli odierni litiganti testimonia che la per mezzo dei suoi dipendenti e/o Pt_3 rappresentanti, era indubbiamente consapevole che il passaggio di proprietà tra il e la Pt_1 CP_4 era una mossa dettata da motivazioni personali e che quindi era l'attore a continuare ad occuparsi dei veicoli e a disporre di essi (sia pur dai certificati la titolare risultava essere ufficialmente CP_4
).
[...]
pagina 7 di 15 si mostrava infatti disponibile a conservare le auto nel capannone dell'autofficina Controparte_3 anziché metterle subito in vendita, in attesa che l'appellante fosse stato nelle condizioni economiche di riacquistarle;
gli diceva addirittura che poteva usufruirne qualora intendesse farci un giro di tanto in tanto.
Dal file audio in commento emerge uno scenario in cui la società aveva ben chiara la reale Pt_3 situazione riguardante la proprietà dei mezzi, accettando l'offerta di acquisto della sig.ra allo CP_4 scopo di assicurarsi le residue poste debitorie vantate nei confronti della donna.
La vendita in parola veniva inoltre formalizzata all'oscuro dell'appellante, nonostante il rapporto di conoscenza e di amicizia sussistente con il deduzione questa che può compiersi alla luce del CP_3 tono informale e confidenziale utilizzato dai due interlocutori nella conversazione che è stata registrata e depositata.
A riprova di quanto detto soccorre altresì il tenore dei messaggi whatsapp che le parti si sono scambiate una volta emersa tutta la situazione (cfr. doc. 23 all. citazione in primo grado): in essi, infatti il ammette di aver accettato la vendita solo per ottenere il saldo del suo credito. CP_3
Deve pertanto ritenersi che le intenzioni della società convenuta non fossero propriamente dirette ad agevolare l'ignaro proprietario o sorrette da uno spirito “caritatevole” (ammesso che ciò escluda Pt_1 la mala fede giuridicamente rilevante ) ma piuttosto improntate a conseguire un proprio tornaconto, ragion per cui nel caso di specie può ritenersi integrata la mala fede della Ma anche nel caso Pt_3
l'appellata, tramite i suoi addetti sapesse, puramente e semplicemente, della mera intestazione fittizia, a prescindere dalla motivazioni che hanno sorretto il suo comportamento acquiescente, ciò basterebbe a non integrare la buona fede1.
Passando nel merito della contestazione sollevata dalla convenuta in merito all'inutilizzabilità della registrazione vocale già ampiamente menzionata (all. n. 23 atto di citazione in primo grado), appare doveroso menzionare il contributo offerto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24797/2024 relativa ad un caso non dissimile da quello odierno.
La materia del contendere riguardava infatti un lavoratore che in una causa contro il suo datore aveva prodotto la registrazione audio di una conversazione avvenuta anni prima con i suoi superiori ma 1 Nel file audio che trascrive la conversazione avuta tra il rappresentante della ditta appellata e l'appellante odierno, viene detto ad un certo punto da parte del rappresentante “Anche se so che a livello legale erano le sue (della , Pt_3 CP_4 Riferendosi ad una conversazione avuta in precedenza con quest'ultima) in realtà a livello personale sono le tue...” riferendosi al suo interlocutore odierno, appellante. Ed appena dopo, nel prosieguo di questa conversazione, si dice, sempre da parte dell'interlocutore “…anche se le hai intestate a lei per motivi tuoi.” In ogni caso, il tenore complessivo Pt_3 della restante conversazione non lascia adito a dubbi. pagina 8 di 15 effettuata senza il consenso di questi ultimi. Per risolvere la questione sottoposta al suo esame la S.C. si
è interrogata sull'opportunità di bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di difesa.
Nella pronuncia in commento la Cassazione ad esito della propria valutazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Anche la giurisprudenza nazionale è consolidata nel ritenere che l'uso di dati personali non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa (Cass. n. 9314 del
04/04/2023; Cass. s.u. n. 3034 del 08/02/2011). Si è così affermato che il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne è avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio (Cass. n. 1263 del 17/01/2022; v. Cass. n. 39531 del 13/12/2021)”.
Nel caso di specie non è dato riscontrare un impiego abusivo della registrazione vocale prodotta in atti.
Ad avviso del Collegio infatti l'odierno appellante ne ha fatto un utilizzo finalizzato esclusivamente a tutelare la pretesa azionata dinnanzi al Tribunale.
Il file audio in disamina appare un elemento particolarmente utile a suffragare la domanda con cui l'attore chiedeva il riconoscimento del suo diritto di proprietà, non parimenti dimostrabile attraverso le ulteriori risultanze di causa.
In senso opposto a quanto statuito dal primo Giudice va affermata la piena utilizzabilità del file audio in questione che potrà dunque trovare regolare e legittimo ingresso nel presente contenzioso.
Secondo l'orientamento prevalente, le registrazioni “segrete” possono essere ammesse in una causa civile;
ciò tuttavia non vincolerebbe il giudice a prestarvi fede: la loro valutazione sarebbe in ogni caso rimessa al suo prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.). Anche se è da dire che tale prova, in questo senso "ristretta", è stata da autorevole dottrina, sia pure nell'ambito del documento informatico di “libero apprezzamento” (il documento cosiddetto dichiarativo costituito dalla riproduzione dei messaggi di posta elettronica o anche di messaggi di testo su cellulari o smartphone) seppure pagina 9 di 15 "liberamente valutabile", nei fatti, però, assimilabile, con riferimento al profili estrinseci del documento in particolare alla sua provenienza, a quella di una prova "piena". Vale a dire che il concreto atteggiarsi delle dinamiche processuali comporta che il regime risultante a seguito della produzione di siffatti documenti non sarà difforme da quello codificato in materia di scrittura privata2.
In base a un'altra tesi, nettamente minoritaria, il divieto di ammissione delle prove illegali troverebbe applicazione anche nel processo civile, cosicché ogni mezzo di prova assunto illegittimamente dovrebbe essere dichiarato inammissibile dal giudice. Non si potrebbero quindi utilizzare le intercettazioni e le registrazioni segrete effettuate in luoghi privati.
Questa Corte intende aderire all'interpretazione maggioritaria. 2 L'ammissibilità di tale tipo di prova nel processo civile non è, peraltro, nuova :” Si duole, innanzitutto, il ricorrente che i giudici del merito abbiano dato ingresso ed attribuito rilevanza determinante, per dirimere un contrasto insanabile tra due deposizioni testimoniali, ad un mezzo di prova - quello della registrazione su nastro di un precedente colloquio tra i due testi surrettiziamente eseguita da uno di essi all'insaputa dell'altro - formato al di fuori del contraddittorio delle parti, cioè ad una prova atipica, non prevista dal codice di rito e ammissibile, secondo un non recente ma ancora valido insegnamento di questa S.C., soltanto come indizio e quale fonte di conferma certa di circostanze già provate in modo adeguato, mentre si sarebbero dovuti servire degli strumenti tipici offerti dal codice di rito, come il confronto tra i testimoni, e, perdurando il contrasto, degli altri mezzi di prova assunti, come i documenti attestanti il versamento, da parte di esso ricorrente, dello intero prezzo di L. 40.000.000, e non della minor somma di L. 33.000.000….[…]…. Si duole, ancora, il ricorrente che sia stata utilizzata una prova illecita, dal momento che l'uso degli strumenti di ripresa, visiva e sonora, per procurarsi indebitamente notizie e immagini, nonché la rivelazione di queste, rappresentano comportamenti vietati, previsti come reato dall'art. 615 bis cod. pen., sicché le notizie ed immagini così ottenute sono inutilizzabili a pena di nullità nel processo penale, ai sensi dell'art. 226 quinquies del cod. proc. pen. vigente all'epoca dei fatti….[…]…non ha mai negato, anche se oggi accenna fugacemente a possibili manipolazioni, che la conversazione di cui al nastro magnetico fosse realmente avvenuta, e con quel tenore, tra il e il ma si è solo sforzato, come del resto ha fatto il Tes_1 Per_2 D'Alessandro, di sminuirne il significato probatorio, in modo da mettere in dubbio la sua idoneità a smentire la testimonianza, a lui favorevole, di detto . Ne consegue che torna pienamente applicabile il disposto dell'art. Tes_1 2712 cod. civ. secondo il quale "le riproduzioni fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Ciò premesso, è agevole rendersi conto che è del tutto fuori luogo il richiamo alla tipicità dei mezzi di prova e ai principi riguardanti la liceità ed ammissibilità degli stessi, come pure il richiamo agli artt. 24 e 15 della Costituzione, 615 bis cod. pen. e 226 quinquies cod. proc. pen. 1930.
Non è a parlarsi, infatti, in alcun modo di illegittimità della registrazione ai sensi del testè citato art. 615 bis cod. pen. poiché tale norma, come si desume anche dalla sua rubrica, postula che le parole siano captate "indebitamente", il che non può certo dirsi allorquando a riprodurle sia stato proprio il destinatario di esse, non diversamente da come avrebbe potuto riprodurre meccanicamente il testo di una lettera ricevuta a mezzo posta. La norma incriminatrice in parola, insomma, tende a tutelare la riservatezza della vita individuale contro le illecite intromissioni nelle vicende private di ognuno, ma sempre che si tratti di interferenze provenienti da terzi rimasti estranei alla conversazione registrata, senza di che non è neppure lessicalmente corretto parlare di "interferenze" (v., tra le altre, la sentenza della Cass. pen., Sez. VI, 19.2.1981 imp. Semitaio).
Cadono così anche le illazioni basate sui principi, costituzionalmente garantiti, della inviolabilità del diritto di difesa e del diritto alla riservatezza, come pure quelle basate su una discutibile analogia con le norme processuali penali in materia di utilizzazione delle intercettazioni (art. 226 quinquies c.p.p. 1930 e art. 271 c.p.p. vigente). (così, perspicuamente, Cass. sez. II, 11/12/1993, n.12206). pagina 10 di 15 In ordine alla contestazione dell'audio o della sua trascrizione, essa deve essere formulata in modo chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
La contestazione deve anche essere tempestiva in quanto deve verificarsi nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle riproduzioni (Cass., 28 gennaio 2011, n. 2117), non essendo possibile che un disconoscimento del tutto generico sia sufficiente.
Quanto alle conversazioni tramite whatsapp, pure invocate dall'appellante, giova osservare che:
- Con l'Ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati.
La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente – come nel ns caso - la conformità alla realtà.
- La Sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023, richiamata nella stessa ordinanza e ampiamente commentata dalla dottrina, ha ulteriormente precisato che la modalità di acquisizione dei messaggi, ad esempio tramite screenshot, è legittima purché si possa dimostrare con certezza l'origine e l'integrità del documento digitale, problema che, almeno in parte, è superato dalla non contestazione.
Anche prima di tali arresti giurisprudenziali, appariva consolidata l'interpretazione secondo la quale, a fronte di screenshot di per sé non affidabile, nulla impedisce che esso possa essere utilizzato come prova ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del codice di procedura civile. Del resto, la dottrina ha messo in evidenza come l'autenticità sia un problema che riguarda tutti i documenti non formati da un pubblico ufficiale.
§ 5- Sull'irrilevanza, in ogni caso, della buona fede, posto che la versasse in tale stato Pt_3
Il primo giudice ha, in ogni caso errato ove ha considerato preclusiva la mancanza della prova della malafede in capo alla Infatti, anche se quest'ultima fosse stata in buona fede, ciò era rilevante Pt_3 solamente ai fini dell'acquisto per l'usucapione :
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 294 del 13/01/1994
pagina 11 di 15 L'acquirente di un autoveicolo "a non domino" non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 cod. civ. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa.
E che l'intestazione risultasse fittizia, non essendo proprietaria la , lo stesso primo giudice lo CP_4 statuisce. La , peraltro, non ha interposto appello sul punto. CP_4
Pertanto, a meno che si verta in ipotesi di beni immobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri ma non registrati (e non è questo il caso3) la regola del possesso vale titolo non è applicabile Essendo preclusa proprio all'articolo 1156 c.c. .
In conclusione ed in conformità alla domanda spiegata da parte appellante andrà dichiarata l'inefficacia dell'acquisto compiuto dalla società con conseguente suo obbligo di ritrasferimento della Pt_3 proprietà dei veicoli oggetto di causa in capo a Parte_1
§ 6 - Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare ante causam svoltasi dinnanzi al Tribunale di Urbino.
Sosteneva cioè l'appellante che una siffatta pronuncia non poteva ritenersi plausibile alla luce del parziale accoglimento del sequestro giudiziario in cui lo stesso veniva riconosciuto effettivo proprietario dei mezzi;
circostanza questa tale da non lasciare spazio ad una valutazione compensatoria.
La regolamentazione sulle spese costituisce logica conseguenza dell'iter motivazionale delineato nella presente trattazione e di cui si darà compiuta contezza nel dispositivo di immediato seguito.
§ 6 - L'appellata reitera la domanda riconvenzionale di restituzione del prezzo corrisposto alla Pt_3 sig.ra nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame con cui parte attrice chiedeva la CP_4 caducazione della proprietà in capo all'acquirente.
La domanda è meritevole di accoglimento, né occorre domanda riconvenzionale (non proposta dall'appellato) al fine della sua delibazione4 . 3 Infatti, per giurisprudenza costante, in questo caso, sia che il bene mobile fosse registrato, ma l'acquisto a non domino sia avvenuto prima della registrazione, sia nel caso in cui o la registrazione proprio non sia stata effettuata, nonostante che, appunto, si versi nel caso di bene mobile soggetto all'iscrizione nei pubblici registri, la regola dell'art. 1153 è applicabile. pagina 12 di 15 La traslazione della titolarità dei beni controversi in capo all'originario proprietario implica lo speculare diritto dell'appellata ad ottenere il rimborso delle somme versate per l'acquisto dei veicoli che dovrà essere necessariamente posto a carico dell'alienante (ancorchè non domina) CP_4
.
[...]
In mancanza di alternativi criteri estimatori la Corte aderisce a quanto suggerito dall'appellata per cui il quantum restitutorio dovrà farsi coincidere con il valore dei veicoli come emergente dai rispettivi atti di vendita e nello specifico:
- € 100,00 per l'autoveicolo mod. Alfa 147 (cfr. doc. 4 all. comparsa di risposta in primo grado);
- € 1.500,00 per il motociclo mod. Vespa marca “Piaggio” (cfr. doc. 3 all. comparsa di risposta in primo grado);
- €1.500 ,00 per l'autoveicolo Pontiac mod. “Firebird” (cfr. doc. 5 all. comparsa di risposta in primo grado);
Il tutto per complessivi € 3.000,00 al cui pagamento dovrà essere condannata la sig.ra CP_4
quale parte venditrice come indicato nei suddetti atti di vendita.
[...]
§ 7 – regolamentazione delle spese processuali e motivo di gravame relativo alla contestata compensazione delle spese della fase cautelare ante causam svoltasi dinnanzi al Tribunale di Urbino.
In primo luogo, va osservato che il parziale accoglimento dell'appello impone una rivisitazione ex officio delle statuizioni in primo grado. Il primo giudice
1) Ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 7.600,00 oltre accessori di legge.
[...]
2) Ha compensato tra il e la le spese del procedimento cautelare;
Pt_1 CP_4
3) Ha condannato il al pagamento delle spese legali relative al procedimento Parte_1 cautelare in favore della che ha liquida in euro 3.000,00 oltre Parte_2 accessori.
Appare evidente che quanto disposta sub 1) e 3) va rivisto, nel senso che ci troviamo di fronte ad una soccombenza reciproca in primo e secondo grado.
Non vi sono invece ragioni per non tenere ferma la compensazione delle spese della fase cautelare tra e , sia perché l'accoglimento del sequestro è stato parziale, sia perché è stato comune Pt_1 CP_4
l'intento di sottrarre beni ai creditori.
Per le stesse ragioni, le spese relative al presente grado sono da compensarsi, irripetibili quelle contro la
, la quale peraltro non si è neppure costituita, ed anche tenuto conto della netta soccombenza CP_4 bel subprocedimento ex art. 283 cpc dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza 185/2023 del Tribunale di Urbino così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara inefficace l'acquisto concluso tra l'Autofficina Carbike
Snc e;
Controparte_4
- Compensa integralmente le spese di primo e secondo grado tra le parti costituite in appello, irripetibili nel solo grado di appello quelle contro la;
CP_4
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore dell'Autofficina Carbike Snc della somma di € Controparte_4
3.000,00 oltre interessi dal giorno della domanda;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Ancona, c.c del 23.9.25
Il Cons est. Dr. C.MARZIALI Il Presidene DR. G. MARCELLI pagina 14 di 15
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2025
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Rimane non smentito dalla successiva giurisprudenza quanto stabilito da Cass. Sez. 3, n. 18691 del 06/09/2007, secondo la quale
“L'onere di impugnazione presuppone la soccombenza della parte, venendo a mancare altrimenti l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come essenziale requisito del diritto di azione o di eccezione e dello stesso diritto di impugnazione della sentenza;
sicché non può addossarsi alla parte vittoriosa in primo grado l'onere di proporre appello incidentale per far valere una sua domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda proposta dall'attore, che il giudice non abbia esaminato per essersi pronunciato soltanto sul rigetto della domanda attorea. Tuttavia, è onere della parte vittoriosa, che voglia mantenere una siffatta domanda riconvenzionale anche in sede di gravame, di riproporla ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in quanto l'appello, per il suo effetto devolutivo, è limitato esclusivamente ai motivi di censura ed alle domande ed eccezioni riproposti dalle parti nei rispettivi atti, salve le questioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, il motivo di ricorso censurava l'impugnata sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto precluso, per omessa proposizione dell'appello incidentale, l'accertamento del diritto dell'appellato, convenuto ed attore in riconvenzionale in primo grado, al risarcimento dei danni condizionato all'accoglimento della domanda, proposta dall'appellante attore in primo grado, di annullamento di un contratto di locazione delle aree di parcheggio di un complesso edilizio, senza considerare però che la sentenza di primo grado aveva appunto respinto la domanda di accertamento della nullità del contratto locativo;
la S.C., nel respingere il motivo di ricorso ed enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito, correggendone però la motivazione, ex art. 384 cod. proc. civ., in quanto dalla stessa sentenza risultava che la parte non aveva neppure riproposto la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.). pagina 13 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1021/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Repaci ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Urbino, P. le E. Gonzaga 18;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Braccioni ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Urbino Via Gasparini 1/A
APPELLATA
E nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa nel giudizio di Controparte_4 C.F._2 primo grado congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ruggeri Serenella (CF.
– PEC: ) e Manuali C.F._3 Email_1
MA (CF. – PEC: ) presso C.F._3 Email_2 il cui studio sito a Fossombrone (PU), Via dei Solleciti n. 15 int. 3/B è elettivamente domiciliata
Non costituita - contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 185/2023 del Tribunale di Urbino pubblicata il 02/11/2023 in materia di diritto di proprietà su beni mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 352, c. 1, n.
1).
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 03.09.2021 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Urbino e la società proponendo le seguenti domande: Controparte_4 CP_1
- accertare la simulazione assoluta concernente il passaggio di proprietà in favore di Controparte_4 dei veicoli Fiat Alfa Romeo tg. BX 870 YR, Vespa Piaggio PX 125 tg. MC065810 e Controparte_5
tg. ZA 450 VV con la conseguente dichiarazione della titolarità degli stessi in capo
[...] all'attore;
- in subordine, accertare la sussistenza del negozio fiduciario asseritamente intercorso tra Pt_1
e relativo alla interposizione reale nella intestazione dei veicoli suddetti in
[...] Controparte_4 favore della e per l'effetto condannare la convenuta sig.ra al ritrasferimento della CP_4 CP_4 proprietà dei veicoli al sig. Pt_1
pagina 2 di 15 - dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'acquisto a non domino effettuato dalla con Controparte_1 conseguente ritrasferimento della proprietà dei mezzi suddetti in capo al sig. Parte_1
L'attore chiedeva infine la condanna in solido della sig.ra e della società al CP_4 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che lo stesso affermava di aver subito e che quantificava in € 30.000,00; pregiudizi che il descriveva in termini di responsabilità contrattuale Pt_1 da inadempimento del pactum fiduciae con riferimento alla , nonché quale responsabilità CP_4 extracontrattuale per lesione esterna del diritto di credito avuto riguardo alla società CP_1
L'instaurazione del giudizio di merito veniva preceduta dalla proposizione di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670 c.p.c., parzialmente accolto dal Tribunale di Urbino.
A sostegno delle proprie pretese l'attore esponeva le circostanze fattuali che seguono.
e erano una coppia convivente cointestataria del c/c n. 1000/2676 Parte_1 Controparte_4 cointestato presso Banca dell'Adriatico.
Al fine di preservare il proprio patrimonio da debiti paterni, in via prudenziale il decideva di Pt_1 intestare fittiziamente i veicoli di cui in premessa alla allora compagna;
la predetta titolarità CP_4 sarebbe stata trasferita tramite n. 4 scritture private (di fatto però mai prodotte in giudizio).
Per le riparazioni dei veicoli in questione la coppia si rivolgeva abitualmente all'officina nei CP_1 cui confronti aveva nel tempo maturato un cospicuo debito.
Nei primi mesi del 2020 la creditrice officina inviava dunque un sollecito a saldare il residuo, dato che l'attore e la smettevano di corrispondere i pagamenti rateali dovuti;
il giorno 01.03.2021 la CP_4 sig.ra versava un primo acconto di € 600,00 e nell'occasione riferiva all'addetto della car CP_4
– tale - di trovarsi in una situazione di difficoltà economica per cui non CP_1 Persona_1 sarebbe riuscita ad onorare gli importi restanti.
Per ovviare alla descritta problematica la donna proponeva alla di acquistare taluni CP_1 veicoli di cui si affermava proprietaria sì da sanare la situazione debitoria in essere, perciò veniva conclusa la compravendita.
In un successivo momento il sig. si rivolgeva a – impiegato della – Pt_1 Controparte_3 CP_1 narrando la propria versione dei fatti, ovvero di essere egli stesso il proprietario dei veicoli acquistati.
Si costituivano nel giudizio così incardinato entrambe le convenute e Controparte_4 CP_1 contrastando l'avversa domanda e chiedendone l'integrale reiezione in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 3 di 15 A scioglimento della riserva assunta all'apposita udienza il Giudice respingeva tutte le istanze istruttorie avanzate da con cui questi chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e Parte_1 di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione del valore dei veicoli oggetto di causa.
Veniva escusso solo il suddetto sig. su istanza formulata dalla Persona_1 CP_1
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui statuiva testualmente:
- Accertata la titolarità dei beni oggetto di causa in capo al , condanna al Pt_1 Controparte_4 risarcimento del danno in favore di che si quantifica in euro 5.600,00 per le ragioni spiegate in Pt_1 parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore che vengono Controparte_4 liquidate in euro 1.300,00 (già ridotto anche ex art 130 DPR 115/02) oltre accessori da versare in favore dell'Erario;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 7.600,00 oltre accessori di legge.
- Compensa tra il e la le spese del procedimento cautelare;
Pt_1 CP_4
- Condanna al pagamento delle spese legali relative al procedimento cautelare in Parte_1 favore della che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori. Parte_2
§ 2 - impugna la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettava Parte_1 le doglianze di seguito riportate.
Si costituisce l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Rimane contumace la convenuta . Controparte_4
§ 3 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui
3.1 - il Giudice ha ritenuto che il quantum risarcitorio andasse limitato al solo prezzo della compravendita conclusa tra le appellate non essendo stato provato il reale valore commerciale dei veicoli per cui è causa. pagina 4 di 15 Puntualizzava l'appellante che così statuendo il primo Giudice sarebbe incorso in un vizio di motivazione per non avere esplicitato le ragioni sottese alla decisione di non ammettere la richiesta Ctu tecnica;
a detta dell'appellante l'espletamento del suddetto mezzo istruttorio era indispensabile per stimare i beni controversi e giungere dunque alla compiuta quantificazione del danno liquidabile.
Il motivo è infondato.
La presente Corte non ritiene che nel caso di specie possa configurarsi il vulnus motivazionale narrato dall'appellante.
Senza intenzione alcuna di disconoscere o sminuire la portata del principio che obbliga il giudice a motivare l'eventuale rigetto della richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, che peraltro rimane atto proprio del giudice, esercitabile ex officio – come è noto nel codice civile del 1865 la ct disposta dal giudice era invece una prova - appare tuttavia importante far emergere quanto segue.
L'attore introduceva l'istanza in parola tramite l'apposita appendice istruttoria in maniera piuttosto scarna ed essenziale, senza cioè nulla specificare o disquisire in merito alla decisività dell'approfondimento tecnico in disamina (cfr. II memoria ex art. 183 c. 6 cpc, pag. 6 di parte attrice in primo grado); solo con il presente gravame lo stesso si doleva circa l'obbligo di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie - o, se si vuole, in virtù di quanto appena detto, di richiesta al giudice di attivare un potere suo proprio - provenienti dalle parti processuali (eccependone il relativo – asserito – vizio) argomentando a sostegno della decisività della richiesta consulenza tecnica (cfr. pagg.
9-11 atto di citazione in appello).
Ne consegue dunque che l'odierno appellante non ha di fatto portato alla cognizione del primo Giudice elementi concreti per valutare la fondatezza della sollecitazione da lui avanzata, di guisa che alcun vizio motivazionale potrà essergli addebitato.
3.2 - Con il medesimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà per essere stato illegittimamente privato del godimento dei veicoli in contestazione.
Asseriva al riguardo l'appellante che in virtù del suddetto spossessamento il Giudice avrebbe dovuto liquidare equitativamente il danno non patrimoniale che egli affermava di aver subito e senza che fosse necessario fornire alcuna prova del quantum risarcitorio essendo il pregiudizio insito nella lesione del diritto dominicale.
pagina 5 di 15 Non ignora questa Corte l'orientamento della Cassazione invocato nell'atto d'appello, confermato anche, da ultimo, con riferimento alla lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Sez. 6-2, n.12630 del 13 maggio 2019, ez. 2 - , Sez. 2 n. 22835 del 14/08/2024).
Ma tale orientamento si è affermato in materia di proprietà immobiliare, non di beni mobili registrati.
La circostanza è rilevante in ordine all'asserito danno, e per la peculiarità del caso specifico, in ordine al lamentato mancato uso, dal momento che
1) Nella stessa prospettazione attorea, v'era un accordo fra i conviventi, e verosimilmente, salvo prova contraria, l'accordo comportava una disponibilità anche di fatto, oltre alla mera intestazione fittizia.
2) Ulteriore conferma si trova proprio nella prospettazione dell'appellante, vista all'inizio, secondo la quale, per le riparazioni dei veicoli in questione la coppia si rivolgeva abitualmente all'officina nei cui confronti aveva nel tempo maturato un cospicuo debito. CP_1
3) Di qui la rimessione in riparazione dei veicoli, che, anche se materialmente fatta dalla CP_4
(ma ciò non è del tutto chiaro), era da inserire in questo quadro di consensuale disponibilità
4) Infine, la cessione in proprietà fittizia, come risulta dalla stessa prospettazione del richiedente, da un lato, si pone come nesso causale, dal punto di vista materiale, rispetto alla “lesione” della proprietà che ne sarebbe conseguita, dall'altro, come qualificazione giuridica di tale simulazione assoluta, è negozio teso a privare i debitori dell'appellante di una garanzia patrimoniale che lo stesso doveva prestare in ordine ad un'eredità (almeno in parte) dannosa e, senza alcun dubbio, ciò è elemento importante ai fini del pretendere una ben più specifica prova di una lesione esistente, prima ancora che giuridicamente rilevante
Il motivo è infondato .
§ 4 – Sulla buona fede della Pt_3
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistente la buona fede della nella compravendita dei beni mobili Pt_3 per cui è causa. pagina 6 di 15 Sostiene l'appellante che nel caso di specie non fosse configurabile l'istituto del possesso vale titolo e che dunque non si fosse perfezionato alcun trasferimento della proprietà in capo alla società Pt_3 tale effetto traslativo poteva infatti avvenire solo con l'usucapione abbreviata concretantesi nel possesso continuato e incontestato per tre o dieci anni.
Tale motivo, per contiguità logica, è opportuno vada esaminato insieme al terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso la mala fede della nella conclusione della compravendita per avere questa acquistato i Pt_3 veicoli da colei che ne risultava documentalmente proprietaria.
Sosteneva al contrario l'appellante che l'autofficina fosse pienamente a conoscenza della reale appartenenza dei beni in capo al – quand'anche formalmente ceduti alla – sfruttando Pt_1 CP_4 dunque tale situazione a suo vantaggio.
Il motivo circa la mancanza di buona fede è fondato, per due ordini di ragioni.
Il motivo relativo all'inapplicabilità dell'istito del “possesso vale titolo” è pure fondato.
Si viene in questa sede ad esaminare il primo, relativo alla sussistenza di buona fede, che viene smentita dalle registrazioni audio rispetto alle quali, del tutto erroneamente, il primo giudice si è limitato ad affermare “… non è utilizzabile il file audio (doc.22 di parte attrice) perché trattasi di registrazione illegittima…”, in maniera del tutto apodittica ed insufficiente.
Il secondo motivo che verte sull'art. 1156 c.c., verrà trattato nel successivo § 5.
Sul punto, le risultanze in atti consentono di affermare che la era consapevole che l'appellante Pt_3 provvedeva ad intestare i veicoli de quo solo formalmente e per ragioni che nulla avevano a che vedere con una semplice volontà di disfarsene.
Tale conclusione si può trarre sulla scorta del colloquio intercorso tra il sigg.ri (esponente CP_3 della società acquirente) e confluita nella registrazione audio agli atti (cfr. doc. 22 all. citazione Pt_1 in primo grado).
Il dialogo avvenuto tra gli odierni litiganti testimonia che la per mezzo dei suoi dipendenti e/o Pt_3 rappresentanti, era indubbiamente consapevole che il passaggio di proprietà tra il e la Pt_1 CP_4 era una mossa dettata da motivazioni personali e che quindi era l'attore a continuare ad occuparsi dei veicoli e a disporre di essi (sia pur dai certificati la titolare risultava essere ufficialmente CP_4
).
[...]
pagina 7 di 15 si mostrava infatti disponibile a conservare le auto nel capannone dell'autofficina Controparte_3 anziché metterle subito in vendita, in attesa che l'appellante fosse stato nelle condizioni economiche di riacquistarle;
gli diceva addirittura che poteva usufruirne qualora intendesse farci un giro di tanto in tanto.
Dal file audio in commento emerge uno scenario in cui la società aveva ben chiara la reale Pt_3 situazione riguardante la proprietà dei mezzi, accettando l'offerta di acquisto della sig.ra allo CP_4 scopo di assicurarsi le residue poste debitorie vantate nei confronti della donna.
La vendita in parola veniva inoltre formalizzata all'oscuro dell'appellante, nonostante il rapporto di conoscenza e di amicizia sussistente con il deduzione questa che può compiersi alla luce del CP_3 tono informale e confidenziale utilizzato dai due interlocutori nella conversazione che è stata registrata e depositata.
A riprova di quanto detto soccorre altresì il tenore dei messaggi whatsapp che le parti si sono scambiate una volta emersa tutta la situazione (cfr. doc. 23 all. citazione in primo grado): in essi, infatti il ammette di aver accettato la vendita solo per ottenere il saldo del suo credito. CP_3
Deve pertanto ritenersi che le intenzioni della società convenuta non fossero propriamente dirette ad agevolare l'ignaro proprietario o sorrette da uno spirito “caritatevole” (ammesso che ciò escluda Pt_1 la mala fede giuridicamente rilevante ) ma piuttosto improntate a conseguire un proprio tornaconto, ragion per cui nel caso di specie può ritenersi integrata la mala fede della Ma anche nel caso Pt_3
l'appellata, tramite i suoi addetti sapesse, puramente e semplicemente, della mera intestazione fittizia, a prescindere dalla motivazioni che hanno sorretto il suo comportamento acquiescente, ciò basterebbe a non integrare la buona fede1.
Passando nel merito della contestazione sollevata dalla convenuta in merito all'inutilizzabilità della registrazione vocale già ampiamente menzionata (all. n. 23 atto di citazione in primo grado), appare doveroso menzionare il contributo offerto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24797/2024 relativa ad un caso non dissimile da quello odierno.
La materia del contendere riguardava infatti un lavoratore che in una causa contro il suo datore aveva prodotto la registrazione audio di una conversazione avvenuta anni prima con i suoi superiori ma 1 Nel file audio che trascrive la conversazione avuta tra il rappresentante della ditta appellata e l'appellante odierno, viene detto ad un certo punto da parte del rappresentante “Anche se so che a livello legale erano le sue (della , Pt_3 CP_4 Riferendosi ad una conversazione avuta in precedenza con quest'ultima) in realtà a livello personale sono le tue...” riferendosi al suo interlocutore odierno, appellante. Ed appena dopo, nel prosieguo di questa conversazione, si dice, sempre da parte dell'interlocutore “…anche se le hai intestate a lei per motivi tuoi.” In ogni caso, il tenore complessivo Pt_3 della restante conversazione non lascia adito a dubbi. pagina 8 di 15 effettuata senza il consenso di questi ultimi. Per risolvere la questione sottoposta al suo esame la S.C. si
è interrogata sull'opportunità di bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di difesa.
Nella pronuncia in commento la Cassazione ad esito della propria valutazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Anche la giurisprudenza nazionale è consolidata nel ritenere che l'uso di dati personali non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa (Cass. n. 9314 del
04/04/2023; Cass. s.u. n. 3034 del 08/02/2011). Si è così affermato che il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne è avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio (Cass. n. 1263 del 17/01/2022; v. Cass. n. 39531 del 13/12/2021)”.
Nel caso di specie non è dato riscontrare un impiego abusivo della registrazione vocale prodotta in atti.
Ad avviso del Collegio infatti l'odierno appellante ne ha fatto un utilizzo finalizzato esclusivamente a tutelare la pretesa azionata dinnanzi al Tribunale.
Il file audio in disamina appare un elemento particolarmente utile a suffragare la domanda con cui l'attore chiedeva il riconoscimento del suo diritto di proprietà, non parimenti dimostrabile attraverso le ulteriori risultanze di causa.
In senso opposto a quanto statuito dal primo Giudice va affermata la piena utilizzabilità del file audio in questione che potrà dunque trovare regolare e legittimo ingresso nel presente contenzioso.
Secondo l'orientamento prevalente, le registrazioni “segrete” possono essere ammesse in una causa civile;
ciò tuttavia non vincolerebbe il giudice a prestarvi fede: la loro valutazione sarebbe in ogni caso rimessa al suo prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.). Anche se è da dire che tale prova, in questo senso "ristretta", è stata da autorevole dottrina, sia pure nell'ambito del documento informatico di “libero apprezzamento” (il documento cosiddetto dichiarativo costituito dalla riproduzione dei messaggi di posta elettronica o anche di messaggi di testo su cellulari o smartphone) seppure pagina 9 di 15 "liberamente valutabile", nei fatti, però, assimilabile, con riferimento al profili estrinseci del documento in particolare alla sua provenienza, a quella di una prova "piena". Vale a dire che il concreto atteggiarsi delle dinamiche processuali comporta che il regime risultante a seguito della produzione di siffatti documenti non sarà difforme da quello codificato in materia di scrittura privata2.
In base a un'altra tesi, nettamente minoritaria, il divieto di ammissione delle prove illegali troverebbe applicazione anche nel processo civile, cosicché ogni mezzo di prova assunto illegittimamente dovrebbe essere dichiarato inammissibile dal giudice. Non si potrebbero quindi utilizzare le intercettazioni e le registrazioni segrete effettuate in luoghi privati.
Questa Corte intende aderire all'interpretazione maggioritaria. 2 L'ammissibilità di tale tipo di prova nel processo civile non è, peraltro, nuova :” Si duole, innanzitutto, il ricorrente che i giudici del merito abbiano dato ingresso ed attribuito rilevanza determinante, per dirimere un contrasto insanabile tra due deposizioni testimoniali, ad un mezzo di prova - quello della registrazione su nastro di un precedente colloquio tra i due testi surrettiziamente eseguita da uno di essi all'insaputa dell'altro - formato al di fuori del contraddittorio delle parti, cioè ad una prova atipica, non prevista dal codice di rito e ammissibile, secondo un non recente ma ancora valido insegnamento di questa S.C., soltanto come indizio e quale fonte di conferma certa di circostanze già provate in modo adeguato, mentre si sarebbero dovuti servire degli strumenti tipici offerti dal codice di rito, come il confronto tra i testimoni, e, perdurando il contrasto, degli altri mezzi di prova assunti, come i documenti attestanti il versamento, da parte di esso ricorrente, dello intero prezzo di L. 40.000.000, e non della minor somma di L. 33.000.000….[…]…. Si duole, ancora, il ricorrente che sia stata utilizzata una prova illecita, dal momento che l'uso degli strumenti di ripresa, visiva e sonora, per procurarsi indebitamente notizie e immagini, nonché la rivelazione di queste, rappresentano comportamenti vietati, previsti come reato dall'art. 615 bis cod. pen., sicché le notizie ed immagini così ottenute sono inutilizzabili a pena di nullità nel processo penale, ai sensi dell'art. 226 quinquies del cod. proc. pen. vigente all'epoca dei fatti….[…]…non ha mai negato, anche se oggi accenna fugacemente a possibili manipolazioni, che la conversazione di cui al nastro magnetico fosse realmente avvenuta, e con quel tenore, tra il e il ma si è solo sforzato, come del resto ha fatto il Tes_1 Per_2 D'Alessandro, di sminuirne il significato probatorio, in modo da mettere in dubbio la sua idoneità a smentire la testimonianza, a lui favorevole, di detto . Ne consegue che torna pienamente applicabile il disposto dell'art. Tes_1 2712 cod. civ. secondo il quale "le riproduzioni fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Ciò premesso, è agevole rendersi conto che è del tutto fuori luogo il richiamo alla tipicità dei mezzi di prova e ai principi riguardanti la liceità ed ammissibilità degli stessi, come pure il richiamo agli artt. 24 e 15 della Costituzione, 615 bis cod. pen. e 226 quinquies cod. proc. pen. 1930.
Non è a parlarsi, infatti, in alcun modo di illegittimità della registrazione ai sensi del testè citato art. 615 bis cod. pen. poiché tale norma, come si desume anche dalla sua rubrica, postula che le parole siano captate "indebitamente", il che non può certo dirsi allorquando a riprodurle sia stato proprio il destinatario di esse, non diversamente da come avrebbe potuto riprodurre meccanicamente il testo di una lettera ricevuta a mezzo posta. La norma incriminatrice in parola, insomma, tende a tutelare la riservatezza della vita individuale contro le illecite intromissioni nelle vicende private di ognuno, ma sempre che si tratti di interferenze provenienti da terzi rimasti estranei alla conversazione registrata, senza di che non è neppure lessicalmente corretto parlare di "interferenze" (v., tra le altre, la sentenza della Cass. pen., Sez. VI, 19.2.1981 imp. Semitaio).
Cadono così anche le illazioni basate sui principi, costituzionalmente garantiti, della inviolabilità del diritto di difesa e del diritto alla riservatezza, come pure quelle basate su una discutibile analogia con le norme processuali penali in materia di utilizzazione delle intercettazioni (art. 226 quinquies c.p.p. 1930 e art. 271 c.p.p. vigente). (così, perspicuamente, Cass. sez. II, 11/12/1993, n.12206). pagina 10 di 15 In ordine alla contestazione dell'audio o della sua trascrizione, essa deve essere formulata in modo chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
La contestazione deve anche essere tempestiva in quanto deve verificarsi nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle riproduzioni (Cass., 28 gennaio 2011, n. 2117), non essendo possibile che un disconoscimento del tutto generico sia sufficiente.
Quanto alle conversazioni tramite whatsapp, pure invocate dall'appellante, giova osservare che:
- Con l'Ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati.
La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente – come nel ns caso - la conformità alla realtà.
- La Sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023, richiamata nella stessa ordinanza e ampiamente commentata dalla dottrina, ha ulteriormente precisato che la modalità di acquisizione dei messaggi, ad esempio tramite screenshot, è legittima purché si possa dimostrare con certezza l'origine e l'integrità del documento digitale, problema che, almeno in parte, è superato dalla non contestazione.
Anche prima di tali arresti giurisprudenziali, appariva consolidata l'interpretazione secondo la quale, a fronte di screenshot di per sé non affidabile, nulla impedisce che esso possa essere utilizzato come prova ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del codice di procedura civile. Del resto, la dottrina ha messo in evidenza come l'autenticità sia un problema che riguarda tutti i documenti non formati da un pubblico ufficiale.
§ 5- Sull'irrilevanza, in ogni caso, della buona fede, posto che la versasse in tale stato Pt_3
Il primo giudice ha, in ogni caso errato ove ha considerato preclusiva la mancanza della prova della malafede in capo alla Infatti, anche se quest'ultima fosse stata in buona fede, ciò era rilevante Pt_3 solamente ai fini dell'acquisto per l'usucapione :
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 294 del 13/01/1994
pagina 11 di 15 L'acquirente di un autoveicolo "a non domino" non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 cod. civ. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa.
E che l'intestazione risultasse fittizia, non essendo proprietaria la , lo stesso primo giudice lo CP_4 statuisce. La , peraltro, non ha interposto appello sul punto. CP_4
Pertanto, a meno che si verta in ipotesi di beni immobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri ma non registrati (e non è questo il caso3) la regola del possesso vale titolo non è applicabile Essendo preclusa proprio all'articolo 1156 c.c. .
In conclusione ed in conformità alla domanda spiegata da parte appellante andrà dichiarata l'inefficacia dell'acquisto compiuto dalla società con conseguente suo obbligo di ritrasferimento della Pt_3 proprietà dei veicoli oggetto di causa in capo a Parte_1
§ 6 - Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare ante causam svoltasi dinnanzi al Tribunale di Urbino.
Sosteneva cioè l'appellante che una siffatta pronuncia non poteva ritenersi plausibile alla luce del parziale accoglimento del sequestro giudiziario in cui lo stesso veniva riconosciuto effettivo proprietario dei mezzi;
circostanza questa tale da non lasciare spazio ad una valutazione compensatoria.
La regolamentazione sulle spese costituisce logica conseguenza dell'iter motivazionale delineato nella presente trattazione e di cui si darà compiuta contezza nel dispositivo di immediato seguito.
§ 6 - L'appellata reitera la domanda riconvenzionale di restituzione del prezzo corrisposto alla Pt_3 sig.ra nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame con cui parte attrice chiedeva la CP_4 caducazione della proprietà in capo all'acquirente.
La domanda è meritevole di accoglimento, né occorre domanda riconvenzionale (non proposta dall'appellato) al fine della sua delibazione4 . 3 Infatti, per giurisprudenza costante, in questo caso, sia che il bene mobile fosse registrato, ma l'acquisto a non domino sia avvenuto prima della registrazione, sia nel caso in cui o la registrazione proprio non sia stata effettuata, nonostante che, appunto, si versi nel caso di bene mobile soggetto all'iscrizione nei pubblici registri, la regola dell'art. 1153 è applicabile. pagina 12 di 15 La traslazione della titolarità dei beni controversi in capo all'originario proprietario implica lo speculare diritto dell'appellata ad ottenere il rimborso delle somme versate per l'acquisto dei veicoli che dovrà essere necessariamente posto a carico dell'alienante (ancorchè non domina) CP_4
.
[...]
In mancanza di alternativi criteri estimatori la Corte aderisce a quanto suggerito dall'appellata per cui il quantum restitutorio dovrà farsi coincidere con il valore dei veicoli come emergente dai rispettivi atti di vendita e nello specifico:
- € 100,00 per l'autoveicolo mod. Alfa 147 (cfr. doc. 4 all. comparsa di risposta in primo grado);
- € 1.500,00 per il motociclo mod. Vespa marca “Piaggio” (cfr. doc. 3 all. comparsa di risposta in primo grado);
- €1.500 ,00 per l'autoveicolo Pontiac mod. “Firebird” (cfr. doc. 5 all. comparsa di risposta in primo grado);
Il tutto per complessivi € 3.000,00 al cui pagamento dovrà essere condannata la sig.ra CP_4
quale parte venditrice come indicato nei suddetti atti di vendita.
[...]
§ 7 – regolamentazione delle spese processuali e motivo di gravame relativo alla contestata compensazione delle spese della fase cautelare ante causam svoltasi dinnanzi al Tribunale di Urbino.
In primo luogo, va osservato che il parziale accoglimento dell'appello impone una rivisitazione ex officio delle statuizioni in primo grado. Il primo giudice
1) Ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 7.600,00 oltre accessori di legge.
[...]
2) Ha compensato tra il e la le spese del procedimento cautelare;
Pt_1 CP_4
3) Ha condannato il al pagamento delle spese legali relative al procedimento Parte_1 cautelare in favore della che ha liquida in euro 3.000,00 oltre Parte_2 accessori.
Appare evidente che quanto disposta sub 1) e 3) va rivisto, nel senso che ci troviamo di fronte ad una soccombenza reciproca in primo e secondo grado.
Non vi sono invece ragioni per non tenere ferma la compensazione delle spese della fase cautelare tra e , sia perché l'accoglimento del sequestro è stato parziale, sia perché è stato comune Pt_1 CP_4
l'intento di sottrarre beni ai creditori.
Per le stesse ragioni, le spese relative al presente grado sono da compensarsi, irripetibili quelle contro la
, la quale peraltro non si è neppure costituita, ed anche tenuto conto della netta soccombenza CP_4 bel subprocedimento ex art. 283 cpc dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza 185/2023 del Tribunale di Urbino così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara inefficace l'acquisto concluso tra l'Autofficina Carbike
Snc e;
Controparte_4
- Compensa integralmente le spese di primo e secondo grado tra le parti costituite in appello, irripetibili nel solo grado di appello quelle contro la;
CP_4
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore dell'Autofficina Carbike Snc della somma di € Controparte_4
3.000,00 oltre interessi dal giorno della domanda;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Ancona, c.c del 23.9.25
Il Cons est. Dr. C.MARZIALI Il Presidene DR. G. MARCELLI pagina 14 di 15
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2025
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Rimane non smentito dalla successiva giurisprudenza quanto stabilito da Cass. Sez. 3, n. 18691 del 06/09/2007, secondo la quale
“L'onere di impugnazione presuppone la soccombenza della parte, venendo a mancare altrimenti l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come essenziale requisito del diritto di azione o di eccezione e dello stesso diritto di impugnazione della sentenza;
sicché non può addossarsi alla parte vittoriosa in primo grado l'onere di proporre appello incidentale per far valere una sua domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda proposta dall'attore, che il giudice non abbia esaminato per essersi pronunciato soltanto sul rigetto della domanda attorea. Tuttavia, è onere della parte vittoriosa, che voglia mantenere una siffatta domanda riconvenzionale anche in sede di gravame, di riproporla ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in quanto l'appello, per il suo effetto devolutivo, è limitato esclusivamente ai motivi di censura ed alle domande ed eccezioni riproposti dalle parti nei rispettivi atti, salve le questioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, il motivo di ricorso censurava l'impugnata sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto precluso, per omessa proposizione dell'appello incidentale, l'accertamento del diritto dell'appellato, convenuto ed attore in riconvenzionale in primo grado, al risarcimento dei danni condizionato all'accoglimento della domanda, proposta dall'appellante attore in primo grado, di annullamento di un contratto di locazione delle aree di parcheggio di un complesso edilizio, senza considerare però che la sentenza di primo grado aveva appunto respinto la domanda di accertamento della nullità del contratto locativo;
la S.C., nel respingere il motivo di ricorso ed enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito, correggendone però la motivazione, ex art. 384 cod. proc. civ., in quanto dalla stessa sentenza risultava che la parte non aveva neppure riproposto la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.). pagina 13 di 15