Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1201/2024 RG, avente ad oggetto separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ragusa in via Bologna n. 44, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Ragusa e
Stefania Zisa, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Bologna n. 44, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Blanco, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 473 bis-51 cpc sostituita da note scritte del 04.12.2024.
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale, avanzando Parte_1
contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, dal coniuge con il quale ha CP_1
contratto matrimonio civile a LO RE (SR) in data 23.07.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 20, parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
che i coniugi sono genitori del minore , nato prima del matrimonio in Vittoria il 13.06.2020; Per_1
che, con decreto del 13.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
03.10.2024 con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 02.09.2024, si è costituita parte resistente che ha depositato a mezzo del proprio procuratore domiciliatario rituale comparsa di costituzione e risposta con cui ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e chiesto sia in fatto che in diritto;
che, di poi, e nei termini di legge, sono state depositate ed acquisite al fascicolo telematico le memorie ex art. 473 bis 17, I, II e III comma c.p.c. di entrambe le parti in causa;
che quindi, in data 03.10.2024, si è svolta l'udienza di comparizione delle parti ove, esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, con esito negativo, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, concesso il termine di giorni dieci per la produzione di note autorizzate;
che tuttavia, in data 11.10.2024, è stata depositata istanza congiunta per la trasformazione del rito in procedimento a domanda congiunta, contenente l'accordo sottoscritto da entrambe le parti sulle condizioni di separazione e divorzio, di tal che il giudizio è proseguito nelle forme di cui all'art. 473 bis-51 cpc e fissata l'udienza del 04.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte;
che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo, con il quale hanno chiesto:
1. i coniugi vivranno separati;
2. il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_2
madre e divieto per entrambi i genitori di condurlo/collocarlo fuori dai confini nazionali senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
le decisioni di maggiore interesse del figlio relative Per_1
pagina 2 di 7 all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. in merito al diritto di visita il padre terrà con sé il figlio a Ragusa a settimane alterne dal venerdì pomeriggio, recuperandolo a Vittoria all'uscita di scuola e riportandolo dalla madre la domenica sera, mentre nella settimana in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la mamma, il padre prenderà il figlio all'uscita di scuola il giovedì pomeriggio e lo riaccompagnerà il venerdì mattina a scuola;
4. i tempi di frequentazione tra i genitori e il figlio durante le festività e il periodo estivo sono regolati come a seguire: per le festività natalizie, il minore, trascorra ad anni alterni, la Vigilia di Natale ed il
31 dicembre con un genitore ed il giorno di Natale ed il primo dell'anno con l'altro; nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, trascorra la festività di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; allo stesso modo il 25 aprile e il 1° maggio. Nel periodo estivo, dal 1° agosto al 31 agosto, il figlio trascorrerà una settimana presso la madre e quella successiva presso il padre a settimane alterne;
5. entrambi i genitori concordano il divieto di pubblicazione e/o diffusione di immagini (video/foto) del figlio in rete, nei diversi social network e nelle comuni applicazioni di messaggistica Persona_2
(google, facebook, instagram, tik tok, whatsapp, telegram) fino al compimento della maggiore età;
6. il SI. contribuirà al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante il versamento alla CP_1 SI.ra , di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, da versarsi a mezzo Parte_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre la percezione dell'assegno unico suddiviso in misura eguale tra i coniugi dal momento dell'omologa della presente separazione;
7. entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal deposito del presente accordo il SI. verserà a CP_1 mezzo bonifico bancario alla SI.ra la somma complessiva di € 1.500,00 per gli assegni di Pt_1
mantenimento arretrati;
8. le spese straordinarie saranno sostenute dalla madre nella misura del 60% e dal padre nella misura del 40%;
9. le parti concordano come segue le spese che rientrano nella nozione di spese ordinarie e straordinarie, nonché le modalità di richiesta del consenso e rimborso:
1.rientrano nella nozione di spese ordinarie: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessarie alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in pagina 3 di 7 ambito giornaliero, baby-sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici del figlio;
2.rientrano nella nozione di spese straordinarie:
a)per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie e di cura urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese sanitarie effettuate tramite il SSN ed a carico di quest'ultimo (comprese quelle ortodontiche e oculistiche) nel caso di mancanza di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b)per le quali è prevista la previa concertazione dei genitori: scolastiche per iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette di eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, frequentazioni del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, moto, motorino), conseguimento della patente presso autoscuola private, spese sportive, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio.
Le parti concordano che tutte le spese straordinarie - extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo mail dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 4 di 7 Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
10. Le parti si impegnano a conferire ad un'agenzia immobiliare, entro giorni 15 (quindici) dal deposito del presente accordo, l'incarico di vendere a terzi l'immobile di via Bruxelles n. 9 al fine di sciogliere la comunione concordando che il prezzo base di vendita del predetto immobile deve essere pari ad almeno € 230.000,00, salvi futuri accordi scritti tra le parti su importi diversi;
le parti concordano che eventuali ulteriori adempimenti che dovessero risultare necessari in conseguenza dei lavori già eseguiti su tale immobile, per non inficiarne la vendita, saranno previamente concordati per iscritto dalle parti e poi commissionati congiuntamente per iscritto ai professionisti individuati;
11. il mutuo, le spese condominiali, le bollette di luce, acqua, gas ed ogni altra spesa inerente all'immobile di Ragusa via Bruxelles n. 9 sarà sostenuta al 50% da entrambe le parti fino a quando non ne sarà conclusa la vendita e, nella stessa misura, saranno ripartiti tutti i crediti e i frutti generati dallo stesso immobile;
12. sulle reciproche richieste patrimoniali, le parti concordano, pro bono pacis, che il SI. CP_1 versi alla SI.ra la somma complessiva di € 7.000,00 da erogare a partire dal mese Parte_1 successivo all'omologa del presente accordo in n. 70 (settanta) rate mensili da € 100,00 cadauna da corrispondere entro il giorno 20 (venti) di ogni mese e saldare la somma residua (al netto di quanto già pagato), al momento della vendita dell'immobile di via Bruxelles n. 9 in Ragusa, e che in tal modo le parti stesse non avranno più null'altro a pretendere reciprocamente per tutte le spese a vario titolo sostenute durante tutto il periodo di convivenza e matrimonio;
13. la SI.ra si impegna a trasferire entro giorni 30 (trenta) dall'omologa del presente accordo la Pt_1
propria residenza anagrafica dalla casa sita in Ragusa (RG) nella via Bologna n. 44 di cui il SI.
è comproprietario con la madre e con il fratello;
CP_1
14. le parti concordano che, successivamente al passaggio in giudicato dell'omologa della separazione, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio con successivo provvedimento di divorzio alle medesime suddette condizioni.”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
pagina 5 di 7 che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse del figlio e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che sono stati passati gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniu gi e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile a LO RE (SR) in data 23.07.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 20, parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'anno 2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LO RE (SR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
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