Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RE BLICA TATIONA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza de 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nel procedimento iscritto al n.84/2025 discusso alla medesima udienza, promosso da:
[...]
Parte 1
rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: C.F. 1 ) e Annamaria
elettivamente domiciliati in Milano, nella via A. Nardone (C.F.: C.F. 2
Lamarmora n.36,
Ricorrenti
contro in persona del Ministro pro tempore l' [...] Controparte_1 in persona del Direttore in carica, Controparte_2 Controparte_3
[...] in persona del Dirigente in carica p.t., tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Controparte 4 C.F. C.F. 3 e dalla dott.ssa Valentina
Tortosa
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025 le ricorrenti in epigrafe indicate, quali docenti attualmente in servizio con contratto a termine presso istituti scolastici ubicati nel circondario del tribunale adito, premesso:
di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docenti non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
a.s. 2021/22 dal 9.1.2022 al 30.6.2022;
•
a.s. 2022/23 dal 26.9.2022 al 30.6.2023;
•
a.s. 2023/24 dal 18.9.2023 al 30.6.2024;
•
a.s. 2024/25 dal 20.9.2024 al 30.6.2025;
Parte 1 (6 anni scolastici):
a.s. 2019/20 dal 16.9.2019 al 30.6.2020;
•
a.s. 2020/21 dall'11.9.2020 al 30.6.2021;
•
a.s. 2021/22 dal 6.9.2021 al 31.8.2022;
a.s. 2022/23 dal 12.9.2022 al 30.6.2023;
•
. a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024
a.s. 2024/25 dall'1.9.2024 al 30.6.2025;
di non aver potuto beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015
tutto ciò premesso hanno convenuto in giudizio il Controparte 1 per sentir
accertare il diritto di ciascuno ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici risultanti dovuti, con le medesime modalità
con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. Il CP 1 si è costituito chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in diritto.
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza dell'25 marzo 2025, dopo la discussione, ha deciso la causa con lettura in udienza della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento delle domande non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati nella narrativa in fatto dei ricorsi.
Le domande, dei ricorrenti devono, pertanto, trovare accoglimento. A sostegno della domanda le parti ricorrenti deducono:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è
riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
- che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è
recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 ;
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
•
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121
introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e,
dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità
dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è
sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice
di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile"
per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31
agosto) va esteso anche ai precari "..quando si presenti il medesimo dato temporale" non potendosi escludere che "..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari"
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico" (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il CP 1 non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza né la circostanza è contestata dall'amministrazione. L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici oggetto di domanda, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite,,tenuto conto del valore della causa e del fatto che il procuratore costituito ha difeso due parti, della semplicità delle questioni trattate(oggetto di un contenzioso seriale su questioni ormai acclarate dalla Corte di giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione), dell'assenza di seguono la trattazione ed istruttoria poiché la causa è stata decisa in un'unica udienza,
soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
PQM
Il Giudice del Lavoro, nel ricorso proposto da Parte 1 e Parte_1 contro [...]
Controparte_1
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale per il valore di euro 500,00 per ogni annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nel ricorsoi introduttivo( Parte 1 4 anni scolastici e Parte 1 6 anni scolastici);
Condanna Il CP 1 ad assegnare alle ricorrenti la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici da ciascuna lavorati in qualità di docente precario a tempo detrminato, come indicato nel punto 1).
Condanna il CP 1 al pagamento delle spese di lite liquidate in favore delle ricorrenti in € 1350
00, oltre spese generali, Iva e CPA e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Lodi, così deciso il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. E.Giuppi