TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura in udienza in assenza delle ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 351/2024 R.G controversie di lavoro promosse
d a
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(avv. RUSSO ASSUNTA ROBERTA )
- opponente -
c o n t r o
– sede di Controparte_1
GR (CF: ), in persona del suo Legale Rapp.te pro P.IVA_1 tempore, Via Picone 16/20, 92100 GR
(Avv. ILARDO GIANTONY)
- opposto –
Controparte_2
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, Via Largo Chigi n. 5, 00187 Roma
- opposto contumace –
Oggetto: avverso avviso di addebito n. 0 591 2023 00010982 66 000.
Conclusioni delle parti : all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 30 dicembre 27 febbraio 2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n. 591 2023 00010982 66 000 emesso dall' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore , notificatogli a mezzo raccomandata in data 04 gennaio 2024, per l' asserito mancato pagamento dei Contributi
I.V.S., somme aggiuntive e sanzioni, dal 01/2021 al 12/2022, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento. A sostegno dell'opposizione eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo e dei presupposti legali per l'iscrizione a ruolo¸ la violazione dell'art. 16 DLGS 472/97, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7
Statuto del Contribuente. Difetto di motivazione.
Concludeva, chiedendo, previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dichiararsi la nullità , l'inefficacia e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi di gravame espressi nel corpo del ricorso;
Con Vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata la dott.ssa che Persona_1 con provvedimento del 23 marzo 2024 delegava la scrivente alla trattazione decisione della presente causa.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti al 27 maggio 2024 si costitutiva in giudizio l in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto la condanna della parte ricorrente al pagamento della somma ingiunta . Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Nessuno invece si costitutiva per la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro - tempore ,sebbene regolarmente evocato in giudizio. La causa veniva istruita con le prove documentali versate in atti di causa e rinviata per mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del
7 ottobre 2024 e poi all'odierna udienza del 25 marzo 2025 per discussione e decisione con la concessione alle parti di termine per il deposito delle note scritte.
All'odierna udienza del 24 marzo 2025 dopo essere stata discussa dalle parti come da verbale di udienza viene decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c., della quale viene data lettura in pubblica udienza , in assenza delle parti , del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2
2 sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Va, altresì, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della CP_2
, rilevabile anche ex officio (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-02-
[...]
2016, n. 2951; Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2016, n. 12729), in quanto la non è più concessionaria dei crediti Controparte_3 dell'ente previdenziale nel periodo cui si riferiscono i contributi intimati (2021-2022).
Nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per quanto sotto argomentato.
Deduce parte ricorrente l'insussistenza del presupposto impositivo e dei presupposti legali per l'iscrizione a ruolo nella gestione commercianti atteso che l'odierno ricorrente, salvo la funzione di amministratore, non ha mai partecipato al lavoro aziendale avendo la società 6 dipendenti. Sul punto l' si è riportato , al contenuto della relazione di reparto CP_1 pervenutagli dall'istituto ed ha chiesto il rigetto del ricorso .
Ricostruiti brevemente i termini della vicenda per cui è causa in diritto, osserva il decidente che nelle opposizioni a cartella di pagamento ( principio applicabile anche agli avvisi di addebito) è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata
Inoltre, è utile ai fini della decisone premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti. Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro-tempore l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Ed ancora, come noto, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n.
88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
3 - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, è espressamente previsto che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tali requisiti devono sussistere congiuntamente come stabilito dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 3240/2010. La giurisprudenza di merito ha inoltre stabilito che il sorgere dell'obbligo contributivo necessita di una concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale. Non è quindi sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore ma è bensì necessario che il socio o amministratore svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo, sez. lavoro, sentenza n. 86 del 16.1.12; Tribunale di Catania, sez. lavoro, sentenza n. 3459 del 11.7.12). A tal fine, sono indici di assenza di abitualità dell'attività, a titolo di esempio, la mancanza di una concreta ed effettiva partecipazione al lavoro, l'esistenza di certificati medici che attestino fattori invalidanti tali da non consentire lo svolgimento di attività lavorativa, documentazione attestante la permanenza all'estero di lunghi periodi ecc.. Nel caso in esame, l' ha fatto discendere l'iscrizione alla gestione CP_1 commercianti dalle seguenti circostanze: 1) il risulta socio unico Pt_1
e amministratore unico della con cf. ; 2) In Parte_2 P.IVA_3 qualità di amministratore non è iscritto alla gestione separata;
3) Non svolge alcuna attività lavorativa e, pertanto, non è iscritto ad alcun'altra
4 gestione contributiva (cfr. estratto UNEX); 4) dalla consultazione del punto fisco non denuncia redditi, né di impresa, né da lavoro dipendente o assimilati;
che nella società lavorano sei dipendenti. Tuttavia, nessun accertamento è stato svolto dall' istituto al fine di verificare che tale situazione sociale abbia poi determinato in fatto l'“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e la connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente
(rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”. Ciò premesso nella fattispecie in esame sarebbe stato onere dell' CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti, prova, invero, non fornita nel presente giudizio . In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro offerti dall' istituto deve ritenersi che la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio e il relativo avviso di addebito deve essere annullato. Deduce, infine , parte ricorrente la violazione di vizi di forma ( ai sensi dell'art. 16 DLGS 472/97, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 Statuto del Contribuente. Difetto di motivazione).
La superiore domanda proposta dalla parte ricorrente deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi avendo parte ricorrente nel caso di specie, dedotto motivi che attengono alla regolarità formale
(nullità, inesistenza notifica, ecc..) delle cartelle impugnate rectius avviso di addebito impugnato.
È noto che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie"
Ciò posto, l'opposizione 617 c.p.c va dichiarata inammissibile, per tardività della stessa.
Ebbene, emerge per tabulas, dalla documentazione versata in atti dalle parti che l' avviso di addebito per cui è causa risulta regolarmente notificatogli dall' , per stessa ammissione della parte ricorrente, a mezzo CP_1 raccomandata con avviso di ricevimento in data 4 gennaio 2024 (cfr. all.1 fascicolo ricorrente ) ; sicché, essendo stato il ricorso stato depositato in data 7 febbraio 2024 ,risulta ampiamente spirato il termine di legge 20 giorni previsto dalla legge a pena di decadenza Di conseguenza l'opposizione deve nella parte de qua essere dichiarata inammissibile.
5 Le spese di lite ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività espletata dalle parti costituite
, dell'esito della lite e della mancanza della fase di istruzione.
Dichiara irripetibili le spese tra la parte ricorrente e la -
[...]
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale di GR, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 351/2024 nel contraddittorio delle parti :
In via preliminare dichiara la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva della “Società Controparte_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] nel merito accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n. 591 2023 00010982 66 000 notificato a mezzo racc. con a.r. in data 4 gennaio 2024, oggetto di opposizione;
rigetta le domande proposte ai sensi dell' art. 617 c.p.c.; condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 800,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Dichiara irripetibili le spese tra la parte ricorrente e la -
[...]
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore. Così deciso in GR, all'udienza del24 marzo 2025.
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
6