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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2925/2020
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice RE RT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2925/2020 R.G., avente ad oggetto: Divisione endosecutiva
PROMOSSO DA
(C.F. e P.I. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
NI NA
-creditore procedente/attore-
nei confronti di
(C.F. con l'avv. Roberto De Fraja Controparte_1 C.F._1
- debitore esecutato-
(C.F. ), con l'avv. Lucia Troiani Controparte_2 C.F._2
-comproprietaria non esecutato-
(C.F. , con l'avv. Nicola Pabis Ticci Controparte_3 P.IVA_2
-creditore intervenuto-
Avv. Umberto Galasso (C.F. ) C.F._3
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI coatta amministrativa: - rigettare le osservazioni formulate Parte_1
dal per le motivazioni sopra addotte e, per l'effetto, approvare il progetto di distribuzione predisposto CP_3
dal Professionista delegato alla vendita, ordinando l'esecuzione dei pagamenti conformi
: si insiste affinché siano riconosciuti nel progetto di Controparte_3
distribuzione ex art. 2770, gli onorari del primo grado di giudizio, previa la liquidazione degli stessi, essendo la 2
Curatela risultata vincitrice nell'interesse comune di tutti i creditori.
Per : approva il progetto di distribuzione Controparte_2
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza Controparte_1
ed eccezione procedere all'approvazione del progetto di distribuzione presentato dal professionista delegato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. All'esito della presente divisione endoesecutiva, che si inserisce in seno alla esecuzione n. 10/2017
promossa da nei confronti di il Parte_1 Controparte_1
professionista delegato alla vendita avv. Debora Gambineri, ha trasmesso alle parti il progetto di riparto, nel quale – per quanto di interesse in questa sede - ha riconosciuto le somme chieste in
“prededuzione” dal creditore procedente per il giudizio di divisione;
ha escluso la prededuzione richiesta dal , quale creditore intervenuto, in ordine Controparte_3
alle spese legali sostenute per il giudizio di divisione, evidenziando che esse “non possono essere ammesse al riparto in quanto parte diligente è stata esclusivamente la . Parte_1
Su detta esclusione si appuntano le osservazioni del , il quale ha Controparte_3
rammentato, in fatto, che:
- che con sentenza non definitiva n. 408/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, nell'ambito del presente giudizio di divisione endoesecutiva, veniva dichiarata i) ammissibile e procedibile la domanda di divisione, svolta nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva derivante dalla procedura esecutiva immobiliare R.Es. n. 10/2017 sui lotti A, C e D in comproprietà tra il debitore esecutato, dott.
, e la moglie, ii) la non separabilità in natura del compendio Controparte_1 Controparte_2
immobiliare staggito;
iii) la non opponibilità del diritto di abitazione insistente sul lotto A al creditore procedente e al creditore intervenuto, nella procedura esecutiva n. 10/2017 da cui trae origine il giudizio di divisione endoesecutiva;
iv) disponeva come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio di divisione e v) “nulla sulle spese in ragione della natura non definitiva della presente sentenza”;
- la signora impugnava la sentenza;
il giudizio di secondo grado (Corte di Appello di Firenze CP_2
R.G. 1251/2023), nel quale si costituivano e la Curatela, si concludeva con sentenza Parte_1
3 n. 876/2025 di rigetto dell'appello e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio sulla base del principio della soccombenza ed in favore di entrambe le parti costituite (i.e.
e ) che venivano liquidate “per ciascuna parte costituita in € Parte_1 Controparte_3
17.179,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfetario, IVA (se e in quanto dovuta) e CAP come per legge”; Si statuiva, inoltre, che “in tema di spese di processuali, il giudice del gravame che, in via definitiva, decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del
“thema decidendum”, chiudendo il processo davanti a sé e, pertanto, deve statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, restando la liquidazione di quelle di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà
provvedervi all'atto dell'emanazione della sentenza definitiva” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 25286 del
11/11/2013 Cass. civ., Sez. III, 05/12/2003, n. 18651 (rv. 568699); la sentenza del Giudice di appello non è
stata impugnata.
Tanto premesso, il creditore intervenuto ha osservato, in sintesi:
- l'erroneità dell'impostazione seguita dal professionista delegato , nel riconoscere gli onorari relativi al giudizio di divisione endoesecutiva esclusivamente al creditore procedente, in assenza di una determinazione nell'an e nel quantum dalla sentenza non definitiva n. 408/2023 emessa e pubblicata in data 3 maggio 2023 e passata in giudicato;
non solo il delegato si sarebbe sostituito al Giudice nel liquidare gli onorari del creditore procedente, ma avrebbe irragionevolmente escluso la liquidazione in favore del creditore intervenuto, che ha partecipato a tutte le fasi del giudizio di divisione endoesecutiva, compresa quella di appello, “portando un contributo assolutamente decisivo a sfrondare e mettere a fuoco le effettive questioni da dibattere e mostrare l'infondatezza delle tesi di e della CP_1
comproprietaria ; “La Curatela, infatti, quale creditore intervenuto e pignorante nell'ambito CP_2
della procedura esecutiva immobiliare R.Es. n. 10/2017, costituendosi nel giudizio di divisione endoesecutiva,
non si è limitata a sposare, in maniera asettica, le censure del creditore procedente alle eccezioni del debitore esecutato e della comproprietaria non esecutata, ma si è fatta portatrice di una tesi del tutto autonoma, che prescindeva dalle sorti del pignoramento di e che avrebbe, in ogni caso, consentito la Parte_1 prosecuzione del giudizio a vantaggio di tutto il ceto dei creditori” (ciò in quanto il , prima ancora CP_3
che interveniente, era soggetto pignorante;
ciò risultava particolarmente rilevante considerato che le doglianze di e della moglie comproprietaria si appuntavano su vizi genetici del CP_1
pignoramento di . Parte_1
Le altre parti del giudizio hanno insistito per la conferma del progetto di distribuzione così come
4 predisposto dal delegato. In particolare il creditore procedente ha dedotto quanto segue: “La scrivente difesa desidera, innanzitutto, evidenziare come “parte diligente” – non solo, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 10/2017, ma anche nel giudizio di divisione endoesecutiva in epigrafe – sia stata esclusivamente la quale ha compiuto, anticipandone le relative spese, tutti gli atti funzionali Parte_1
sia alla instaurazione, sia alla prosecuzione dei giudizi in parola, mai travolti da pronunce di estinzione e/o di improcedibilità, nonostante lenumerose contestazioni mosse dai sig.ri e tutte rigettate dagli CP_1 CP_2
Organi giudicanti.Alla luce di quanto sopra, risulta quindi fuori di dubbio la validità degli atti compiuti da quale creditore procedente, con la conseguenza che non si è venuto di fatto a concretizzare Parte_1
l'apporto asseritamente “cruciale” delle difese del , pur riconoscendone questa difesa il pregio”. CP_3
La comproprietaria ha dedotto quanto segue: “Questa difesa ritiene necessario precisare CP_2
preliminarmente come per quanto riguarda le spese legali relative alla I° fase del giudizio di divisione la sig.ra non ha proposto atti di opposizione ma il procedimento si è svolto regolarmente con il deposito Controparte_2
delle memorie di rito sino all'emissione della sentenza parziale n. 408/2023. La sig.ra ha Controparte_2
successivamente proposto avverso la sentenza n. 408/2023 appello, che la Corte di appello di Firenze ha respinto con condanna al pagamento delle spese legali della fase di appello a favore di Parte_2
. Che sono stati regolarmente e tempestivamente corrisposti della sig.ra .
[...] Controparte_2
Unica opposizione formulata in questa sede è stata conclusa con ordinanza nella quale il Giudice ha disposto la compensazione delle spese legali.
Nella successiva fase di liquidazione la sig.ra chiedendo l'assegnazione dei tre lotti oggetto del Controparte_2
procedimento di divisione e rispettando i termini assegnati dal Giudice per il pagamento del saldo prezzo ha ridotto notevolmente i tempi e i costi della procedura per eventuali vendite deserte di lotti e quant'altro.
Ciò premesso si ritiene che le spese del giudizio di divisione relative alla prima fase, essendo atti compiuti dal creditore procedente nell'interesse comune, debbano essere poste a carico della massa e si conferma in questa sede la volontà di approvare il progetto di riparto presentato dal professionista delegato Avv. Debora Gambineri”.
2. Le osservazioni del creditore intervenuto devono trovare accoglimento, considerato quanto affermato dalla S.C. (Cass. 24550/2024), dal cui arresto questo Giudice non ha ragione di discostarsi:
“nella divisione c.d. endoesecutiva […] la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato,
5 lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto […] per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario,
attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n.
2787); in definitiva e per riassumere, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva
(sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 cod. civ.”
Non rileva quindi, ai fini della presente decisione, la questione, sulla quale si sono soffermate le parti,
della utilità (ex ante) delle difese spiegate dal creditore intervenuto, rilevando esclusivamente la soccombenza del debitore esecutato.
Le spese del creditore intervenuto devono pertanto essere poste a carico del debitore esecutato e dunque in prededuzione sulla massa, il cui residuo dovrà poi essere distribuito in sede esecutiva. Ciò
in quanto le spese di lite con la comproprietaria devono essere integralmente Controparte_2
compensate per quanto attiene alla controversia di cui sentenza non definitiva del 3.5.2023 (nella quale il Giudice si era riservato di decidere all'esito), tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e dal contegno tenuto dal comproprietario nel prosieguo della procedura di divisione, che ha consentito di accelerarne significativamente le tempistiche. Questo Giudicante ritiene congrua la liquidazione correttamente effettuata dal professionista delegato con riferimento al creditore procedente (scaglione da € 260.000 a € 520.000; medi tabellari - da cui non vi è ragione di discostarsi in pejus, considerata la durata e la complessità della procedura- oltre accessori di legge); analoga liquidazione deve pertanto essere effettuata a vantaggio del creditore intervenuto.
6 Il progetto di riparto deve quindi essere modificato comprendendo, tra le spese ex art. 2770 c.c. anche quelle del creditore intervenuto, come liquidate in dispositivo.
Deve essere approvato, nel resto, il progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato.
3. Per il resto, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, essendo il carattere contenzioso limitato ad un singolo aspetto del progetto di distribuzione, ciò che non ha richiesto il dispiegarsi di significativa attività difensiva ulteriore rispetto a quella svolta nelle fasi precedenti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di divisione nei Controparte_1
confronti di , che liquida in € 26.858,57 Controparte_4
(accessori inclusi);
- compensa integralmente, nel resto, le spese di lite tra le parti;
- dispone che il professionista delegato modifichi di conseguenza il progetto di distribuzione;
- conferma, nel resto, il progetto di distribuzione depositato dal delegato alla vendita, che – con la modifica che precede - dichiara esecutivo;
dispone che il professionista delegato effettui i relativi pagamenti una volta divenuta definitiva la presente sentenza.
Così deciso in Arezzo, il 7 novembre 2025
Il Giudice
RE RT
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice RE RT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2925/2020 R.G., avente ad oggetto: Divisione endosecutiva
PROMOSSO DA
(C.F. e P.I. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
NI NA
-creditore procedente/attore-
nei confronti di
(C.F. con l'avv. Roberto De Fraja Controparte_1 C.F._1
- debitore esecutato-
(C.F. ), con l'avv. Lucia Troiani Controparte_2 C.F._2
-comproprietaria non esecutato-
(C.F. , con l'avv. Nicola Pabis Ticci Controparte_3 P.IVA_2
-creditore intervenuto-
Avv. Umberto Galasso (C.F. ) C.F._3
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI coatta amministrativa: - rigettare le osservazioni formulate Parte_1
dal per le motivazioni sopra addotte e, per l'effetto, approvare il progetto di distribuzione predisposto CP_3
dal Professionista delegato alla vendita, ordinando l'esecuzione dei pagamenti conformi
: si insiste affinché siano riconosciuti nel progetto di Controparte_3
distribuzione ex art. 2770, gli onorari del primo grado di giudizio, previa la liquidazione degli stessi, essendo la 2
Curatela risultata vincitrice nell'interesse comune di tutti i creditori.
Per : approva il progetto di distribuzione Controparte_2
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza Controparte_1
ed eccezione procedere all'approvazione del progetto di distribuzione presentato dal professionista delegato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. All'esito della presente divisione endoesecutiva, che si inserisce in seno alla esecuzione n. 10/2017
promossa da nei confronti di il Parte_1 Controparte_1
professionista delegato alla vendita avv. Debora Gambineri, ha trasmesso alle parti il progetto di riparto, nel quale – per quanto di interesse in questa sede - ha riconosciuto le somme chieste in
“prededuzione” dal creditore procedente per il giudizio di divisione;
ha escluso la prededuzione richiesta dal , quale creditore intervenuto, in ordine Controparte_3
alle spese legali sostenute per il giudizio di divisione, evidenziando che esse “non possono essere ammesse al riparto in quanto parte diligente è stata esclusivamente la . Parte_1
Su detta esclusione si appuntano le osservazioni del , il quale ha Controparte_3
rammentato, in fatto, che:
- che con sentenza non definitiva n. 408/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, nell'ambito del presente giudizio di divisione endoesecutiva, veniva dichiarata i) ammissibile e procedibile la domanda di divisione, svolta nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva derivante dalla procedura esecutiva immobiliare R.Es. n. 10/2017 sui lotti A, C e D in comproprietà tra il debitore esecutato, dott.
, e la moglie, ii) la non separabilità in natura del compendio Controparte_1 Controparte_2
immobiliare staggito;
iii) la non opponibilità del diritto di abitazione insistente sul lotto A al creditore procedente e al creditore intervenuto, nella procedura esecutiva n. 10/2017 da cui trae origine il giudizio di divisione endoesecutiva;
iv) disponeva come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio di divisione e v) “nulla sulle spese in ragione della natura non definitiva della presente sentenza”;
- la signora impugnava la sentenza;
il giudizio di secondo grado (Corte di Appello di Firenze CP_2
R.G. 1251/2023), nel quale si costituivano e la Curatela, si concludeva con sentenza Parte_1
3 n. 876/2025 di rigetto dell'appello e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio sulla base del principio della soccombenza ed in favore di entrambe le parti costituite (i.e.
e ) che venivano liquidate “per ciascuna parte costituita in € Parte_1 Controparte_3
17.179,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfetario, IVA (se e in quanto dovuta) e CAP come per legge”; Si statuiva, inoltre, che “in tema di spese di processuali, il giudice del gravame che, in via definitiva, decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del
“thema decidendum”, chiudendo il processo davanti a sé e, pertanto, deve statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, restando la liquidazione di quelle di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà
provvedervi all'atto dell'emanazione della sentenza definitiva” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 25286 del
11/11/2013 Cass. civ., Sez. III, 05/12/2003, n. 18651 (rv. 568699); la sentenza del Giudice di appello non è
stata impugnata.
Tanto premesso, il creditore intervenuto ha osservato, in sintesi:
- l'erroneità dell'impostazione seguita dal professionista delegato , nel riconoscere gli onorari relativi al giudizio di divisione endoesecutiva esclusivamente al creditore procedente, in assenza di una determinazione nell'an e nel quantum dalla sentenza non definitiva n. 408/2023 emessa e pubblicata in data 3 maggio 2023 e passata in giudicato;
non solo il delegato si sarebbe sostituito al Giudice nel liquidare gli onorari del creditore procedente, ma avrebbe irragionevolmente escluso la liquidazione in favore del creditore intervenuto, che ha partecipato a tutte le fasi del giudizio di divisione endoesecutiva, compresa quella di appello, “portando un contributo assolutamente decisivo a sfrondare e mettere a fuoco le effettive questioni da dibattere e mostrare l'infondatezza delle tesi di e della CP_1
comproprietaria ; “La Curatela, infatti, quale creditore intervenuto e pignorante nell'ambito CP_2
della procedura esecutiva immobiliare R.Es. n. 10/2017, costituendosi nel giudizio di divisione endoesecutiva,
non si è limitata a sposare, in maniera asettica, le censure del creditore procedente alle eccezioni del debitore esecutato e della comproprietaria non esecutata, ma si è fatta portatrice di una tesi del tutto autonoma, che prescindeva dalle sorti del pignoramento di e che avrebbe, in ogni caso, consentito la Parte_1 prosecuzione del giudizio a vantaggio di tutto il ceto dei creditori” (ciò in quanto il , prima ancora CP_3
che interveniente, era soggetto pignorante;
ciò risultava particolarmente rilevante considerato che le doglianze di e della moglie comproprietaria si appuntavano su vizi genetici del CP_1
pignoramento di . Parte_1
Le altre parti del giudizio hanno insistito per la conferma del progetto di distribuzione così come
4 predisposto dal delegato. In particolare il creditore procedente ha dedotto quanto segue: “La scrivente difesa desidera, innanzitutto, evidenziare come “parte diligente” – non solo, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 10/2017, ma anche nel giudizio di divisione endoesecutiva in epigrafe – sia stata esclusivamente la quale ha compiuto, anticipandone le relative spese, tutti gli atti funzionali Parte_1
sia alla instaurazione, sia alla prosecuzione dei giudizi in parola, mai travolti da pronunce di estinzione e/o di improcedibilità, nonostante lenumerose contestazioni mosse dai sig.ri e tutte rigettate dagli CP_1 CP_2
Organi giudicanti.Alla luce di quanto sopra, risulta quindi fuori di dubbio la validità degli atti compiuti da quale creditore procedente, con la conseguenza che non si è venuto di fatto a concretizzare Parte_1
l'apporto asseritamente “cruciale” delle difese del , pur riconoscendone questa difesa il pregio”. CP_3
La comproprietaria ha dedotto quanto segue: “Questa difesa ritiene necessario precisare CP_2
preliminarmente come per quanto riguarda le spese legali relative alla I° fase del giudizio di divisione la sig.ra non ha proposto atti di opposizione ma il procedimento si è svolto regolarmente con il deposito Controparte_2
delle memorie di rito sino all'emissione della sentenza parziale n. 408/2023. La sig.ra ha Controparte_2
successivamente proposto avverso la sentenza n. 408/2023 appello, che la Corte di appello di Firenze ha respinto con condanna al pagamento delle spese legali della fase di appello a favore di Parte_2
. Che sono stati regolarmente e tempestivamente corrisposti della sig.ra .
[...] Controparte_2
Unica opposizione formulata in questa sede è stata conclusa con ordinanza nella quale il Giudice ha disposto la compensazione delle spese legali.
Nella successiva fase di liquidazione la sig.ra chiedendo l'assegnazione dei tre lotti oggetto del Controparte_2
procedimento di divisione e rispettando i termini assegnati dal Giudice per il pagamento del saldo prezzo ha ridotto notevolmente i tempi e i costi della procedura per eventuali vendite deserte di lotti e quant'altro.
Ciò premesso si ritiene che le spese del giudizio di divisione relative alla prima fase, essendo atti compiuti dal creditore procedente nell'interesse comune, debbano essere poste a carico della massa e si conferma in questa sede la volontà di approvare il progetto di riparto presentato dal professionista delegato Avv. Debora Gambineri”.
2. Le osservazioni del creditore intervenuto devono trovare accoglimento, considerato quanto affermato dalla S.C. (Cass. 24550/2024), dal cui arresto questo Giudice non ha ragione di discostarsi:
“nella divisione c.d. endoesecutiva […] la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato,
5 lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto […] per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario,
attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n.
2787); in definitiva e per riassumere, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva
(sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 cod. civ.”
Non rileva quindi, ai fini della presente decisione, la questione, sulla quale si sono soffermate le parti,
della utilità (ex ante) delle difese spiegate dal creditore intervenuto, rilevando esclusivamente la soccombenza del debitore esecutato.
Le spese del creditore intervenuto devono pertanto essere poste a carico del debitore esecutato e dunque in prededuzione sulla massa, il cui residuo dovrà poi essere distribuito in sede esecutiva. Ciò
in quanto le spese di lite con la comproprietaria devono essere integralmente Controparte_2
compensate per quanto attiene alla controversia di cui sentenza non definitiva del 3.5.2023 (nella quale il Giudice si era riservato di decidere all'esito), tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e dal contegno tenuto dal comproprietario nel prosieguo della procedura di divisione, che ha consentito di accelerarne significativamente le tempistiche. Questo Giudicante ritiene congrua la liquidazione correttamente effettuata dal professionista delegato con riferimento al creditore procedente (scaglione da € 260.000 a € 520.000; medi tabellari - da cui non vi è ragione di discostarsi in pejus, considerata la durata e la complessità della procedura- oltre accessori di legge); analoga liquidazione deve pertanto essere effettuata a vantaggio del creditore intervenuto.
6 Il progetto di riparto deve quindi essere modificato comprendendo, tra le spese ex art. 2770 c.c. anche quelle del creditore intervenuto, come liquidate in dispositivo.
Deve essere approvato, nel resto, il progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato.
3. Per il resto, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, essendo il carattere contenzioso limitato ad un singolo aspetto del progetto di distribuzione, ciò che non ha richiesto il dispiegarsi di significativa attività difensiva ulteriore rispetto a quella svolta nelle fasi precedenti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di divisione nei Controparte_1
confronti di , che liquida in € 26.858,57 Controparte_4
(accessori inclusi);
- compensa integralmente, nel resto, le spese di lite tra le parti;
- dispone che il professionista delegato modifichi di conseguenza il progetto di distribuzione;
- conferma, nel resto, il progetto di distribuzione depositato dal delegato alla vendita, che – con la modifica che precede - dichiara esecutivo;
dispone che il professionista delegato effettui i relativi pagamenti una volta divenuta definitiva la presente sentenza.
Così deciso in Arezzo, il 7 novembre 2025
Il Giudice
RE RT