Sentenza 29 gennaio 2025
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E' ammissibile la domanda riconvenzionale di ambo le parti per un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro ed è valida e legittima la verifica della usurarietà effettuata secondo le istruzioni di Banca d'Italia. Nota a Trib. Locri, 29 gennaio 2025, n. 52. di Silvana Mascellaro Studio Mascellaro Fanelli 1. Il fatto. Il Tribunale di Locri il 29.01.2025 ha emesso la sentenza n.52/2025 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari teso alla dichiarazione invalidità e nullità parziale di un contratto di conto corrente promosso dal correntista-attore avente ad […] Leggi tutto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 991/2021 promossa da:
residente in [...] a Siderno (RC) con C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv Rocco Andriano del foro di Locri C.F. C.F._1
( ) con studio a Siderno in via nazionale 119C, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
ATTORE
e
Controparte_1
(precedentemente denominata
[...]
), con sede legale in , alla via T. Controparte_2 CP_1
Campanella, n. 1, CF. n. , in persona del Direttore Generale P.IVA_1 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Macrì, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
, con Controparte_4 sede amministrativa in Marcellinara (CZ), Via San Francesco di Paola snc, C.F.
e P.IVA in persona del dott. nella qualità di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_5 rappresentante, quale società originata dalla fusione per incorporazione della
[...]
( C.F. ), alla Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, la quale a seguito della fusione, ha Controparte_6 modificato la sua denominazione sociale in Controparte_7
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Francesca Arturi del
[...] foro di Cosenza, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice e la società intervenuta precisano le conclusioni con note scritte ex art.127 ter cpc., richiamando le conclusioni rispettivamente rassegnate nei precedenti atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta corrente in Siderno, conveniva in giudizio la
[...]
, al fine di ottenere la declaratoria di invalidità e nullità parziale del Controparte_1 contratto di conto corrente n. 160192 acceso nel 2003 presso la filiale di Siderno, chiedendo la rideterminazione del saldo sulla base dell'accertamento della illegittima applicazione del
TEG difforme da quello pattuito, e ritenuto oltre soglia, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
Si costituiva la che contestava punto per Controparte_1 punto la domanda attorea procedendo ad una ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, diversa da quella operata dall'attore e scandita dalle seguenti fasi: Il primo movimento veniva contabilizzato in data 27.10.2003, con valuta del 4.11.2003. Con Nota datata
28.10.2003, la comunicava al correntista che con decorrenza dal 21.10.2003, il CP_1 suddetto rapporto veniva affidato fino alla concorrenza di € 25.000,00. In data 3.9.2010, veniva concesso un aumento del fido da € 25.000,00 ad € 40.000,00. In data 7.9.2010,
4.10.2012 e 30.5.2013, venivano aggiornate le condizioni economiche del rapporto di c.c. n.
160192, mediante sottoscrizione di precipuo Documento di sintesi contenente la dettagliata indicazione delle condizioni economiche che sarebbero state applicate al rapporto.
Parimenti, in data 4.10.2012 e 28.5.2013, venivano aggiornate le condizioni economiche dell'apertura di credito in c.c. In data 29.7.2011 l'attore sottoscriveva la Richiesta di adesione al servizio carte di credito ed in data 28.6.2013 Richiesta adesione al servizio di carte di debito. In data 8.2.2018, l'Istituto di credito convenuto comunicava al signor la Pt_1 concessione di numero 80 affidamenti di € 500,00, ciascuno, con scadenza fissa a partire dal 20.2.2018 al 20.9.2024, in sostituzione del fido a revoca operante sul detto rapporto.
Con Nota A.R. datata 3.4.2020, la comunicava che - in riferimento alle Controparte_8 linee di credito e tenuto conto delle esigenze comunicate dal cliente - aveva deliberato di rimodulare il piano di rientro già accordato. Tuttavia, il suddetto piano non veniva onorato Cont dal signor;
per l'effetto, con Nota datata 18.5.2021, la di comunicava Pt_1 CP_1 la decadenza dal piano di rientro e chiedeva il rientro delle linee di credito accordate, La richiesta rimaneva, tuttavia, vana, con la conseguenza che alla data del 13.7.2021, la CP_1 vantava un credito nei confronti dell'odierno attore pari ad € 30.253,27 comprensivo di interessi alla suddetta data, tuttora inadempiuto. Per tale somma spingeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 30.253,27, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 10,25% con decorrenza dal 14.7.2021 e, comunque, entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 o delle diverse somme, minori o maggiori, che sarebbero risultate comunque effettivamente dovute per capitale ed interessi dalla data del dovuto al soddisfo in relazione ai rapporti dedotti in atti inerenti all'esposizione debitoria rinveniente dal c.c. n. 160192. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione fino al 2011.
Esperita ante causam la mediazione con esito negativo, alla prima udienza il giudice assegnava i termini di cui all'art.183 VI comma cpc all'esito dei quali il giudice disponeva
CTU contabile. Durante i termini assegnati per il deposito delle memorie ex art.183 cpc, interveniva nel giudizio la Ulteriore, quale Controparte_4 società alla quale la è stata incorporata per Controparte_1 fusione, ribadendo le medesime conclusioni già rassegnate dalla banca convenuta.
Dopo integrazione della CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc fissata, su richiesta delle parti, in modalità cartolare ex art.127 ter cpc. Le parti depositavano note scritte ai fini della precisazione delle conclusioni.
La fattispecie in esame non contempla l'analisi e la soluzione di questioni preliminari.
Ciò che preme evidenziare in linea di principio è che entrambe le parti propongono una domanda di accertamento e condanna di restituzione o pagamento delle somme rispettivamente indebitamente percepite e non corrisposte, previa eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla banca. Tali domande ed eccezioni sono ammissibili perché il rapporto bancario è stato chiuso con la richiesta di rientro.
Come noto, in caso di accertamento negativo, l'onere probatorio diretto a dimostrare l'illegittimità delle clausole contrattuali con conseguente applicazione di somme non dovute a carico del correntista, incombe su quest'ultimo, mentre spetta alla banca convenuta dare la prova delle domande dalla stessa formulate nel giudizio. Anche di recente la Suprema
Corte specifica: «nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi» (cfr.
Cass. Civ., Sez. VI, 15 luglio 2022, n. 22402.)
Più precisamente, per come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.
[ord.], sez. VI, 13-12-2019, n. 33009), nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
Nel caso di specie, il rapporto negoziale è un conto corrente affidato con apertura di credito per €.25.000,00. Come noto, il rapporto di conto corrente è disciplinato dagli artt.1823 e ss. C.c. ed è definito dal legislatore come il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo è esigibile alla scadenza stabilita.
Nello specifico, l'attore ha prodotto gli estratti conto e la corrispondenza intercorsa, ma non il contratto di conto corrente né di apertura di credito, adducendo di non aver ricevuto copia sottoscritta. E' la banca che, nel costituirsi ha prodotto anche la documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e tale produzione è comunque sostenuta dalla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta. I rilievi mossi dal correntista e supportati da una verifica contabile sugli estratti conto, ha implicato la necessità di disporre una CTU al fine di verificare la fondatezza delle pretese di entrambe le parti.
Va infatti ribadito che in tali casi, ovvero quando tra le parti in causa, che abbiano comunque dato prova dei fatti costitutivi posti a base delle domande, si determina una divergenza dei risultati contabili, la CTU assume processualmente natura risolutiva nel senso che il giudice affida all'esperto il compito di effettuare, sulla base di specifiche conoscenze tecniche (in questo caso contabili) i conteggi per l'accertamento del corretto saldo contabile. Orbene, dall'esame della CTU e della sua integrazione per il periodo finale
2016-2020 inizialmente non indicato, l'esito del ricalcolo contabile ha concluso per un saldo a debito al 31.12.2020 di €.22.055,75 detratto un saldo del correntista per l'indebito annotato dalla di €.6.762,55. CP_1
Prima di esaminare le conclusioni formulate dal consulente all'esito della integrazione richiesta, è bene ripercorrere gli esiti dell'accertamento peritale sulla base dei quesiti formulati con particolare riferimento al calcolo del TEG in ragione della paventata discordanza tra quello contrattualmente previsto e quello realmente applicato e della sua usurarietà contestata dall'attore.
Il CTU ha escluso l'applicazione di interessi oltre soglia, sulla base del principio del tasso originario contrattualmente pattuito e delle eventuali successive modifiche, accertando altresì se tra il tasso pattuito e quello realmente applicato, vi fosse divergenza. Invero tale accertamento ha dato esito negativo Così specifica il CTU: “L'apertura del conto avviene in data 01/10/03 con una lettera di apertura del conto con norme allegate inviata dalla e restituita sottoscritta per accettazione dal cliente. Una CP_1 lettera datata 28/10/2003 comunica l'apertura di credito sul conto dal
21/10/2003 per un importo di €.25.000. Le condizioni applicate sono quelle esposte nella tabella seguente, le prime condizioni al 01/10/03 e 21/10/03 sono le condizioni pattuite, le successive dal 27/10/13 sono le condizioni applicate sul conto….Gli interessi sono stati applicati in misura inferiore al contratto e le variazioni “in peius” [01/10/12] sono sottoscritte dal cliente come da Doc. 10 allegato da convenuta. Il decreto del Ministero Economia e Finanze del CP_1
19 settembre 2003 periodo di applicazione 1° OTTOBRE FINO AL 31
DICEMBRE 2003 indica la media rilevata ai fini della legge 108/96 che consente di fissare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Per la categoria APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE classe di importo fino a 5.000 euro il Tasso Medio (su base annua) è 11,90 %; oltre 10.000 euro il
Tasso Medio (su base annua) è 9,26 %. Come avverte lo stesso decreto: “AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE
AUMENTATI DELLA METÀ. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a
0,64 punti percentuali.” Incrementando della metà, come prevedeva la legge all'epoca vigente, avremo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari per la classe d'importo fino a 5.000 euro è il 17,85 %; per la classe d'importo oltre 5.000 euro è 13,89%; Il limite della CMS è 0,96%. L'apertura del conto (01/10/03) indica un Tasso creditore è 0,25% (Tasso Effettivo
0.25023%) il Tasso debitore 12,00% (Tasso Effettivo 12,55088%) ed il Tasso di sconfino è il 14,00% (Tasso Effettivo 14,75230%). e la commissione di massimo scoperto 1,00% Come si nota il Tasso di sconfino è inferiore al Tasso soglia se si considera la classe d'importo fino a 5.000 euro, viceversa è superiore al
Tasso soglia se si considera la classe d'importo oltre 5.000 euro. Abbiamo trovato, così come richiesto [vigente trimestre per trimestre], la formula vigente nell'ottobre 2003 contenuta nelle ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE
SULL'USURA della Banca d'Italia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8-1-
2003 che si riporta in stralcio: La formula non è idonea alla determinazione del
Tasso alla pattuizione essa è infatti destinata alla determinazione di un tasso rilevato nell'arco di tempo di un trimestre. Matematicamente ciò è immediatamente rilevabile in quanto all'apertura gli interessi, i numeri
[capitale =0, giorni =0] e [nel ns caso] l'accordato sono uguali a 0 (zero).
Quanto affermato lo si desume anche dalla circolare della Banca d'Italia 2 dicembre 2005, n. 1166966 Ho provveduto al calcolo del Tasso in concreto applicato nel 1° estratto conto inviato dalla dalla apertura del conto alla CP_1 chiusura del 4° trimestre 2003. INTERESSI = 0,02; NUMERI DEBITORI = 7,00;
ONERI =114,76; ACCORDATO = 25.000 𝑇𝐸𝐺 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑥 36.500 + 𝑂𝑁𝐸𝑅𝐼𝑋100
𝑇𝐸𝐺 = 0,02 𝑥36.500 + 114,76𝑥100 = 10,89 𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝐼 𝐷𝐸𝐵𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼 𝐴𝐶𝐶𝑂𝑅𝐷𝐴𝑇𝑂 70,00
25,000 Come si vede il TEG così calcolato 10,89% non supera il Tasso soglia
13,89%. Con le stesse modalità sono state calcolati i TEG nei trimestri successivi
“.
Sul punto il CTU anche a seguito delle osservazioni delle parti, conclude accertando che: “Il
TEG così calcolato pari a 10,89% non supera il Tasso soglia 13,89%. Con le stesse modalità sono state calcolati i TEG nei trimestri successivi riportati alla
Tabella 3, ed in cui si evidenzia che non vi sono superamenti della soglia nei periodi successivi”
Per quanto riguarda la CMS, il CTU risponde al quesito formulato, specificando: “La cms è stata addebitata in conformità a quanto previsto dal contratto e come tale è stata annullata 3 dall'art.2 bis D.L. 185/2008 conv. in L. 2/2009 in quanto convenuta ed applicata su saldo del cliente risultato a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni. Per cui nel ricalcolo effettuato non è stata considerata la commissione di massimo scoperto applicata fino al
31/12/09. È stata invece inserita nel ricalcolo la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi” applicata dal 30/06/2010 nelle modalità previste dall'art.2 bis D.L. 185/2008 conv. in L. 2/2009. Nel caso in cui il giudice ritenga dovute le somme escluse [€ 1.196,42] sarà effettuato un nuovo ricalcolo.”
Con ordinanza del 20.02.2024 il giudice, esaminate le conclusioni del CTU ma al contempo le osservazioni delle parti, ha disposto un'integrazione della CTU chiedendo la verifica in ordine alla capitalizzazione degli interessi post 1.10.2016 e in caso affermativo se tale calcolo fosse avvenuto in conformità dell'art.120 TUB. Il CTU sulla base del quesito e verificato che
“Dagli stralci sopra riportati si evidenzia che sono rispettate le condizioni poste nell'art. 120 TUB nuova formulazione (art. 17 bis l. 49 del 2016)1 - per la stessa periodicità del pagamento degli interessi per come richiesto al comma a. - per la modalità di pagamento per come richiesto al comma b) 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Pertanto si è proceduto non neutralizzando le poste passive dall'01/10/2016, come fatto nel ricalcolo della
CTU già depositata.” , ha proceduto al definitivo ricalcolo non contestato dalle parti che ha accertato, per come già esposto, un saldo a debito al 31.12.2020 di €.22.055,75 detratto un saldo del correntista per l'indebito annotato dalla di CP_1
€.6.762,55.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale spinta dalla banca trova accoglimento ma nei limiti del quantum accertato in ragione dalla domanda principale.
Le spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, in ragione dell'accoglimento parziale di entrambe le domande, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.991/2021 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
a) Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda attorea;
b) Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda riconvenzionale spinta dalla convenuta;
c) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento della somma di €.22.055,75 quale saldo debitore del c/c n. 160192;
d) Compensa interamente le spese di lite;
e) Pone a carico solidale delle parti le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis