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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11610 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. PARISI FILIPPO elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo Studio del difensore in
-RICORRENTE - contro
Controparte_1
[...] con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30/09/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro
– chiedendo Controparte_2 al Tribunale di: “Accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia dell'ordinanza – ingiunzione oggetto della presente opposizione, giusta narrativa che precede, disporne
l'annullamento. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma di validità dell'impugnata ordinanza – ingiunzione, ridurne l'importo ingiunto sino al minimo edittale, ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. 150/2011. IN OGNI CASO In caso di conferma totale
o parziale dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, condannare la
Resistente in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a risponderne in solido con il Ricorrente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, Legge 689/1981. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
2. Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
rappresentando di aver provveduto, nell'esercizio
[...] della propria potestà di autotutela, a riesaminare e a disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata con provvedimento
Prot. N. .4902.22/10/2025.0452082 ORDINANZA DI CP_3
ARCHIVIAZIONE n. OA-000028078 in data 22/10/2025 (doc. 1, fascicolo convenuto).
3. Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che l' ha provveduto in senso favorevole alla Controparte_4 domanda di cui al ricorso.
4. Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, per la cui rifusione parte attrice ha insistito, si ritiene che parte convenuta debba essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura ridotta di cui al dispositivo.
5. La condanna alla rifusione delle spese in via attenuata tiene conto del leale comportamento processuale dell' , ma, altresì, Controparte_4 del fatto che non risulta aver fondato la differente valutazione della CP_3 posizione di parte attrice su nessun elemento sopravvenuto. Come noto “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Cassazione civile sez.
VI, 14/07/2020, n.14939). Per la quantificazione delle spese di lite si è tenuto conto del valore della controversia (421,50) delle fasi del giudizio
(una sola udienza senza trattazione) nonché del leale comportamento processuale di . CP_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
2 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_3
215,00 oltre spese generali e accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. PARISI FILIPPO elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo Studio del difensore in
-RICORRENTE - contro
Controparte_1
[...] con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30/09/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro
– chiedendo Controparte_2 al Tribunale di: “Accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia dell'ordinanza – ingiunzione oggetto della presente opposizione, giusta narrativa che precede, disporne
l'annullamento. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma di validità dell'impugnata ordinanza – ingiunzione, ridurne l'importo ingiunto sino al minimo edittale, ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. 150/2011. IN OGNI CASO In caso di conferma totale
o parziale dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, condannare la
Resistente in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a risponderne in solido con il Ricorrente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, Legge 689/1981. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
2. Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
rappresentando di aver provveduto, nell'esercizio
[...] della propria potestà di autotutela, a riesaminare e a disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata con provvedimento
Prot. N. .4902.22/10/2025.0452082 ORDINANZA DI CP_3
ARCHIVIAZIONE n. OA-000028078 in data 22/10/2025 (doc. 1, fascicolo convenuto).
3. Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che l' ha provveduto in senso favorevole alla Controparte_4 domanda di cui al ricorso.
4. Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, per la cui rifusione parte attrice ha insistito, si ritiene che parte convenuta debba essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura ridotta di cui al dispositivo.
5. La condanna alla rifusione delle spese in via attenuata tiene conto del leale comportamento processuale dell' , ma, altresì, Controparte_4 del fatto che non risulta aver fondato la differente valutazione della CP_3 posizione di parte attrice su nessun elemento sopravvenuto. Come noto “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Cassazione civile sez.
VI, 14/07/2020, n.14939). Per la quantificazione delle spese di lite si è tenuto conto del valore della controversia (421,50) delle fasi del giudizio
(una sola udienza senza trattazione) nonché del leale comportamento processuale di . CP_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
2 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_3
215,00 oltre spese generali e accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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