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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2904 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Pucino;
Appellante
e
in persona dei procuratori pro-tempore Dott. Controparte_1
(C.F. ) e Dott. (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Malatesta;
C.F._3
Appellata nonché
, domiciliato in Pagani (SA), alla Via Pagliarone n. 7. Controparte_4
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1008/2021, emessa in data 18.3.2021 dal
Tribunale di Nola, pubblicata il 24.5.2021 e notificata il 28.5.2021, all'esito del giudizio avente R.G. n. 3500/2016, in materia di lesioni personali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 22.1.2025 e dalla difesa di parte pagina 1 di 13 appellata in data 24.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2016, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi il Tribunale di Nola, la società quale Controparte_1
Impresa garante per la R.C.A. dell'autovettura Fiat Punto tg. CE318ML, nonché
, quale proprietario e conducente del detto veicolo, al fine di sentir Controparte_4 dichiarare la responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 19.5.2013 in Brusciano (Na) e, per l'effetto, sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni tutti subiti. In particolare, nella data e nei luoghi appena indicati, l'attore, apprestandosi ad attraversare, sulle strisce pedonali, la Via
Cucca in Brusciano, alle 10.30 circa del mattino, veniva investito dalla Fiat Punto tg. CE318ML, condotta nell'occasione dal , intento a ripartire da uno CP_4 stazionamento in sosta, ed assicurata con la In Controparte_1 conseguenza del sinistro, riportava trauma contusivo al ginocchio Parte_1 destro, come refertato dai sanitari del Pronto soccorso dell'Ospedale Villa dei Fiori di
Acerra, dove l'investito veniva trasportato nell'immediatezza dei fatti.
Successivamente, a seguito di visita ambulatoriale del 29.5.2013, persistendo dolore e gonfiore dell'arto, veniva diagnosticata “gonalgia dx con versamento da trauma distorsivo e distrazione del legamento collaterale interno”, e consigliata l'esecuzione di una RMN. In data 7.6.2013, a seguito di detto ultimo accertamento strumentale, veniva accertata la “obliterazione delle componenti fasciali” dei legamenti crociati anteriore e posteriore, con invito a nuovo esame strumentale decorsi 60 giorni.
Si costituiva la contestando la domanda attorea, Controparte_1 perché asseritamente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, la compagnia eccepiva la genericità dei fatti per come dedotti dall'attore, la carente esposizione in diritto, nonché il già compiuto risarcimento dei danni mediante il pagamento di un importo pari a €
800,00. Nel merito, invece, deduceva la mancanza del nesso di causalità tra l'evento descritto e i danni asseritamente subiti e, quindi, la infondatezza della domanda.
rimaneva contumace. Controparte_4
pagina 2 di 13 In sede di prima comparizione, il primo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 2.3.2017, ammessa la prova per testi articolata dalla parte attrice, il
Giudice rinviava ad altra udienza per l'espletamento della stessa. All'esito delle dichiarazioni rese dal teste sorella dell'attore, veniva disposta la Testimone_1
CTU medico-legale e nominato all'uopo il Dott. . Persona_1
All'udienza del 4.10.2018, depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 29.12.2020, infine, il
Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 1008/2021, depositata in data 18.3.2021 e pubblicata in data
24.5.2021, il Tribunale di Nola, rigettava la domanda attorea così motivando: “Le gravi lesioni di cui ora si lamenta l'attore sono state riscontrate in epoca di molto successiva all'evento dannoso, ad oltre un anno di distanza (e ancora successivo
l'intervento chirurgico)”. In merito, poi, alla mancanza di nesso causale tra l'evento descritto e i danni lamentati, il Giudice di prime cure riteneva che non vi fosse
“prova, certo non prova idonea, del nesso causale tra evento e danno lamentato: la stessa CTU - che deve disattendersi - sul punto è estremamente generica”, giudicando, dunque, “equitativamente satisfattorio, considerata la estrema modestia dei danni effettivamente collegabili all'evento dannoso, l'importo (800,00 euro) già corrisposto dall'assicurazione. Da qui il rigetto della domanda”. In ordine alla spese, infine, così statuiva: “[…] considerate le peculiarità del giudizio, possono compensarsi”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 21.6.2021, ha proposto Parte_1 appello avverso la testé menzionata sentenza n. 1008/2021 del Tribunale di Nola, articolando all'uopo un unico ampio motivo di gravame.
Con il predetto motivo di appello, l'odierno appellante lamenta il fatto che il primo
Giudice avrebbe errato nel disattendere le risultanze della CTU fornendo sul punto una motivazione del tutto “insufficiente e contraddittoria”. A detta dell'odierno appellante, infatti, allorquando “il giudice del merito ritenga di dover nominare un
CTU, non può, senza motivare adeguatamente la propria scelta, ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU in atti senza disporre di elementi istruttori,
pagina 3 di 13 eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti
a dar conto della decisione adottata”. Dunque, nel caso qui in esame, il “minimo costituzionale” sarebbe stato, a detta dell'impugnante, “chiaramente violato, dato che il Giudice […] ha escluso la responsabilità medica motivando in modo meramente apparente, perché incompleto, incongruo e incoerente”. Da qui, “la grave omissione nell'operato del Tribunale che ha disatteso senza aver prima chiarito le ragioni, la domanda dell'istante, debitamente provata, come del resto sottolineato dal CTU, dott.
”. Le indicazioni del CTU al riguardo sarebbero state infatti, Persona_1 secondo l'appellante, precise e concordanti nel comprovare il nesso causale tra evento e danni, nesso disatteso dal Giudice senza alcuna motivazione. A fronte dell'ingiustificato rigetto della domanda da parte del Tribunale, invece, sarebbe risultato invero evidente “la prova documentale del nesso causale (cfr. referti medici, indagini strumentali e cartelle cliniche)”, atteso che “dal certificato di pronto soccorso della Clinica Villa dei Fiori di Acerra del 20.5.2013 alla corretta diagnosi trascorre solo il breve periodo di 22 giorni”, giungendosi alla “definitiva diagnosi dopo appena un mese circa dal sinistro”. Da tutto quanto fin qui osservato, risulterebbe allora
“evidente come la motivazione dell'impugnata sentenza si appalesi allora meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass., Sez. Un.,
3/11/2016, n. 22232), e pertanto in realtà insussistente (v. Cass., Sez. Un.,
7/4/2014, n. 8053, e conformemente, Cass., 20/11/2018, n. 29898), non sottraendosi al controllo in sede di legittimità (cfr. Cass., 5/5/2017, n. 10973)”.
Da qui le richieste così conclusivamente formulate dall'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli rigettata ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 1008/2021 depositata il 24.5.2021, notificata il
28.5.2021, e di conseguenza accogliere l'appello interposto e, per l'effetto, 1.
Dichiarare radicalmente nulla la sentenza impugnata per violazione dei principi fissati
e della relativa conseguenza di errata interpretazione, motivazione insufficiente e contraddittoria;
sentenza emessa in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,
115, 116 e 132 c.p.c., art. 111 Cost. per omesso/errato esame di un punto decisivo, in relazione alle prove assunte in giudizio nonché per la erroneità delle dichiarazioni contenute per compressione del diritto dell'istante, violazione degli artt. 2697 c.c., e dell'art. 196 c.p.c., mancata valutazione della CTU percipiente;
per motivazione
pagina 4 di 13 insufficiente e contraddittoria;
2. riformare totalmente la sentenza impugnata, e disporsi di conseguenza l'annullamento della stessa ed in accoglimento della domanda, ferma la responsabilità, già accertata nella produzione del sinistro per cui è causa del sig. , accertare altresì il nesso causale tra l'evento dannoso Controparte_4
(causa) per tutti i danni fisici subiti dal sig. descritti e provati in atti, Parte_1 anche a seguito di CTU (effetto);
3. condannare i convenuti appellati in solido a liquidare in favore di a titolo di risarcimento danni fisici la somma di € Parte_1
42.902,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
4.Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi in favore del dichiarante procuratore per averne fatto anticipo”.
La nel costituirsi ritualmente nel presente giudizio, Controparte_1 ritenendo infondato il gravame odierno, ha chiesto in via preliminare di dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito, rigettarsi l'appello “perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”.
Con ordinanza del 21.12.2021 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato
[...]
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni CP_4 all'udienza del 12.9.2023 poi differita d'ufficio al 28.1.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 22.1.2025 e dalla difesa dell'appellata costituita in data
24.1.2025, le parti, reiterando il contenuto degli scritti introduttivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 28.1.2025, quindi, con ordinanza datata al 29.1.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in pari data), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
C. Esame dei motivi di appello
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dalla nella propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
pagina 5 di 13 In merito a tale eccezione è bene precisare che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N.
37272 del 29/11/2021).
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, passando al merito dell'unico motivo di gravame proposto – nel quale, come già osservato, l'appellante ha lamentato la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., art. 111 Cost. per omesso/errato esame di un punto decisivo, in relazione alle prove assunte in Giudizio, nonché per la erroneità delle dichiarazioni contenute per compressione del diritto dell'istante, violazione degli artt. 2697 c.c., e dell'art. 196 c.p.c., mancata valutazione della CTU percipiente;
per motivazione insufficiente e contraddittoria” – deve osservarsi quanto segue.
Va rilevato, in primo luogo, che non sussiste il lamentato vizio di motivazione, posto che il Tribunale di Nola, sia pure con motivazione succinta, ha spiegato le ragioni per cui è addivenuto alla decisione di rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice e, cioè, non avendo l'attore fornito prova esaustiva riguardo al nesso eziologico tra il fatto e il danno lamentato.
Al riguardo va, infatti, detto che gli estremi della doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) sono pagina 6 di 13 integrati nell'ipotesi di assenza della motivazione, quando cioè non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
E ciò non è configurabile nel caso di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce “la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (cfr.Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019).
Va, inoltre, premesso che la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono, in generale, apprezzamenti riservati al vaglio discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 42 del 07/01/2009; Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 16467 del 04/07/2017) non incontrando al riguardo altro limite se non quello implicante l'indicazione in sentenza delle ragioni fondanti il proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n.
12988 del 24/05/2013; . Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; . Cass. civ.,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017).
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, poi, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento dei danni che assume patiti dimostrare sia le modalità del sinistro che la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/09/2015, n.
18308; Cass. civ., Sez. III, 13/07/2011, n. 15367; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2021, n. 35605).
Ebbene, facendo applicazione di detti principi, questa Corte osserva come correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto non sufficientemente provate le conseguenze dannose del sinistro per come descritte in citazione, ossia ad opera pagina 7 di 13 della condotta di , proprietario e conducente della Fiat Punto tg. Controparte_4
CE318ML e ciò sia in base a considerazioni già svolte dal Tribunale, sia in base ad ulteriori, dirimenti elementi, che comportano l'integrazione della motivazione del
Tribunale di Nola posta a fondamento del rigetto della domanda attorea (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n. 8392).
Ed invero, l'odierna parte appellante non ha assolto correttamente al proprio onere probatorio non avendo dimostrato in maniera chiara, lineare, inequivoca e documentata il nesso eziologicamente rilevante tra i fatti accaduti il 19.5.2013 e la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore che, asseritamente seguiti all'incidente, avrebbero poi richiesto uno specifico intervento chirurgico, seguito da una serie documentata di complicanze, invero di modesta entità, risoltesi definitivamente solo nell'ottobre del 2015.
Dalla documentazione versata in atti, non risultando contestato né il fatto storico, nelle modalità concrete del suo effettivo prodursi, né, di conseguenza, la responsabilità del quanto all'investimento accidentale dell'odierno CP_4 appellante, pedone incolpevolmente attinto all'atto di attraversare, sulle strisce pedonali, la Via Cucca in Brusciano la mattina del 19.5.2013, occorre in questa sede ricostruire con precisione il susseguirsi dei differenti accessi alle strutture sanitarie, nonché dei diversi referti medici agli atti, al fine di accertare le effettive conseguenze dannose patite dall'odierno deducente ed eziologicamente riconducibili al detto incidente.
Ebbene, in successione temporale, va rilevato che: 1) in data 20.5.2013, il giorno dopo l'incidente, veniva rilasciato all' il certificato del pronto soccorso Pt_1 dell'Ospedale Villa dei Fiori di Acerra, nel quale veniva diagnosticato, all'esito di indagine radiografica, un trauma contusivo al ginocchio destro, con prognosi di tre giorni;
2) in data 29.05.2013, sempre presso la Clinica Villa dei Fiori, all'esito di una nuova indagine strumentale, la diagnosi riferiva ancora di una mera gonalgia dx, con versamento da trauma distorsivo con distrazione del legamento collaterale interno, prescrivendo un esame di risonanza magnetica al ginocchio interessato in pagina 8 di 13 uno all'uso temporaneo del tutore, rinviando al 12.6.2013 per nuovo controllo;
3) in data 7.6.2013, presso il centro diagnostico privato veniva eseguito il CP_5 prescritto esame di risonanza magnetica, dal quale emergeva: “Discreto versamento intraarticolare… LCP di segnale fisiologicamente ipotenso, apprezzabile da inserzione ad inserzione. LCA tumefatto ed ipertenso con obliterazione delle componenti fasciali, come da esiti distrattivi severi;
Apprezzabile valutazione clinico funzionale e rivalutazione strumentale ad almeno 60 giorni”; 4) in data 12.6.2013, presso l'ambulatorio ortopedico di Villa dei Fiori di Acerra, veniva diagnosticata: “Gonalgia dx con versamento da trauma distorsivo con distrazione del LCA accertata con RMN. Contr Si consiglia e successivo controllo”; 5) dopo più di un anno, in data 26.8.2014
(come da certificato prodotto in copia dall'appellante nella documentazione allegata all'atto di appello all'interno del file intitolato “Fascicolo di I grado, prima parte” e come altresì indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado a pag. 2), e non in data 26.8.2013 come erroneamente riportato sia nell'atto di citazione in appello, che nella relazione peritale depositata in atti dal CTU Dott.
(pag. 2) – il Dott. , medico di fiducia Persona_1 Persona_2 dell'appellante, diagnosticava: “Ginocchio destro, rottura del LCA e rottura del menisco mediale. Si consiglia terapia medica ed intervento chirurgico in artroscopia per ricostruzione con tendine gracile + semitendinoso”.
Emerge dai certificati sopra richiamati che dal giorno dell'incidente, 19.5.2013, alla diagnosi ufficiale, in data 26.8.2014, di rottura del legamento crociato e del menisco mediale da parte del Dott. con referto in atti, sia decorso un lasso Per_2 temporale superiore a un anno, esattamente pari a 15 mesi, un lasso di durata tale da interrompere qualsiasi possibile collegamento eziologicamente rilevante tra l'incidente e il danno invocato dall'odierno appellante e da escludere la riconducibilità dello stesso incidente alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente il veicolo.
Orbene, come emerge dalla documentazione medica agli atti, solo all'esito della risonanza magnetica del 7.6.2013 emergeva un quadro complessivo di una qualche rilevanza, quanto agli esiti traumatici in danno dell'articolazione del ginocchio dx, riferendo, il relativo referto, di: “trauma contusivo”, “gonalgia”, “versamento”,
“obliterazione delle componenti fasciali, coma da esiti distrattivi severi”. In nessuno pagina 9 di 13 Parte degli esami svolti fino a quel momento, finanche nel referto della , era mai emerso il riferimento ad una “rottura” del LCA e del menisco mediale, sovrapponibile a quanto refertato il 24.8.2014 dal Dott. . Per_2
La diagnosi non di “lesione”, ma di “rottura” emergeva solo nell'agosto del 2014 ad opera del Dott. , allorquando cioè, difronte ad un quadro notevolmente Per_2 evolutosi, si rendeva necessario ricorrere all'intervento chirurgico ricostruttivo, poi effettivamente eseguito. Ebbene, la parte appellante non ha in alcun modo provato che il peggioramento del quadro che avrebbe poi reso necessario intervenire chirurgicamente, a più di un anno dall'incidente, era direttamente riconducibile all'evento traumatico seguito all'investimento del 19.5.2013. Sul punto, anzi, il materiale prodotto in atti, presenta una lacuna evidente nella successione cronologica dei referti, che si interrompe in data 7.6.2013, con il referto del centro diagnostico dell' a firma del Dott. per poi riprendere CP_5 Testimone_2 con quello del Dott. a più di un anno di distanza, il 26.8.2014. Emerge, Per_2 dunque, una discontinuità nella concatenazione causale degli eventi tale da riverberarsi in maniera negativa sulla ricostruzione del nesso causale giuridicamente rilavante tra incidente e danno, determinandone una sicura elisione. Può, pertanto, affermarsi che l'odierno appellante, attore in primo grado non ha fornito la prova del nesso eziologicamente giuridicamente rilavante tra l'incidente del 19.5.2013 e la diagnosticata rottura del LCA e del menisco mediale, refertata per la prima volta solo nell'agosto del 2014.
È ben vero peraltro, come eccepito dall'appellante, che il ctu in primo grado riferiva, nella sua relazione, di una lesione “pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente riferito”, non “essendoci stata interruzione tra l'evento e l'insorgenza della sintomatologia” e dovendosi escludere “ulteriori momenti etiologici”. Tuttavia, proprio rispetto a tale ultimo aspetto, va qui precisato quanto segue.
Come da indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, (da ultimo Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021) cui questa Corte aderisce, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di pagina 10 di 13 prova ( cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass.,
27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155;
Cass., 19/1/2006, n. 1020 ), sulla base delle cui conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnicoscientifiche e logiche ( cfr. Cass.,
26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020 ). Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta ctu percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione ( cfr.
Cass., 3/3/2011, n. 5148 ), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU ( cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n.
17747; e, da ultimo, Cass., 11/1/2021, n. 200).
Nel caso in esame di consulenza tecnica di tipo percipiente, il primo Giudice sia pure succintamente ha specificato le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del ctu, sostenendo che le lesioni lamentate erano di molto posteriori all'evento di danno e che “la stessa ctu – che deve disattendersi – sul punto è estremamente generica”. Orbene, come noto, non solo il giudicante ha facoltà di disattendere una perizia anche se percipiente, purché adeguatamente motivi la sua scelta, ma è tenuto a farlo allorché riscontri inesattezze alla base delle conclusioni cui il medesimo perito sia eventualmente pervenuto.
Nel caso de quo, il ctu erroneamente retrodatando di un anno, dal 26.8.2014 al
26.8.2013, il referto certificante la rottura del LCA e del menisco mediale (cfr. perizia, pag. 2), così avvicinando tale evento alla data reale del sinistro, ha individuato una sequenza cronologica dei fatti e di conseguenza una continuità tra il sinistro e la conseguente rottura dei legamenti – dall'investimento fino alla rottura, appunto – storicamente mai configuratasi.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che, non essendo stato sufficientemente provato il nesso causale eziologicamente rilevante tra l'incidente e il danno invocato dall'odierno appellante correttamente il Tribunale di Nola ha correttamente rigettato la domanda, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in favore della pagina 11 di 13 parte appellante, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi e i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello promosso da nei confronti della Parte_1
nonché di , avverso la Controparte_1 Controparte_7 sentenza n. 1008/2021 del Tribunale di Nola, depositata in data 18.3.2021 e pubblicata in data 24.5.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1008/2021 del Tribunale di Nola pubblicata in data 24.5.2021;
pagina 12 di 13 2) Dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore della Parte_1
dei compensi professionali del secondo grado Controparte_1 di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 23.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dott. Giuseppe De Tullio
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