TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita LA, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n. 15255/2012 e n. 15256/2012 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
n.q. di eredi di ato a Milazzo il 11.12.1967 (C.F.: deceduto Persona_1 C.F._3 in Messina in data 06.12.2017, entrambi residenti in Milazzo via Pezza del Pioppo ed elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 89 bis, presso lo studio dell'Avv. Nicola Siracusano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attori OPPONENTI -
, (C.F. ), nata il [...] a [...], residente in [...] C.F._1
Pezza del Pioppo ed elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 89 bis, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Siracusano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore OPPONENTE –
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto OPPOSTO contumace –
avente per OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I., notificato in data 30.03.2012, il sig. Persona_1 conveniva in giudizio il sig. nella qualità di Amministratore Unico e Legale Controparte_2
Rappresentante della società CAPONE COSTRUZIONI SRL al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 38/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.02.2012, con il quale era stato condannato al pagamento della somma complessiva di €.21.120,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo ed €.711,00 per spese (€.111,00) e compensi (€.600,00) del procedimento monitorio, oltre spese generali, CPA ed IVA. Detta somma deriverebbe da un presunto credito per lavori extracapitolato eseguiti nella villetta denominata “D” sita in via Pezza del Pioppo s.n. località Scaccia Milazzo, per i quali la società avrebbe emesso la fattura n.27 del 4/10/2011 di € 21.120,00. CP_1
L'opponente deduceva di non dovere nessuna somma ed, in particolare, in riferimento ai lavori dettagliatamente descritti nella fattura 27 del 04.10.2011, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) ritenere e dichiarare la continenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
n.38/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il
24.01.2012 con quello ordinario iscritto al N. 15610/11 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, preventivamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 12.08.2011. 2)
Ritenere e dichiarare la contingenza tra il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 38/12 depositato il
20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con l'opposizione
a decreto ingiuntivo n. 39/12 al sig ed alla sig.ra il D.I. 40/2012 entrambi emessi dal Parte_2 Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, su ricorsi depositati in data 20.12.2011. Nel merito 3)
Accogliere la presente opposizione per tutte le motivazioni articolate nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto revocare, il Decreto ingiuntivo n. 38/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso da Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012. 4) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla Controparte_3
[... in persona del Legale rappresentante p.t. per: - La fornitura e la collocazione di n.6 porte a scomparsa a corpo;
- La fornitura e la collocazione di n. 2 ante a ribalta a corpo per un costo;
- Il muro di confine con la proprietà ed il Parte_3 muro di confine con la proprietà non sono mai stati chiesti dal ricorrente;
- La pavimentazione parziale dell'ingresso Pt_4 ed il marciapiede a delimitare la proprietà a corpo quantificato;
- Formazione di fondazione per muro di blocchi splittai per differenza alla misura in lunghezza originaria rivista nel progetto, completa di coprimuro a corpo.” In via subordinata,
inoltre chiedeva, qualora a seguito dell'attività istruttoria dovessero ritenersi dovute somme in favore della
Società ON Costruzioni Srl, applicare la compensazione con quelle maggiori ex adverso dovute dalla stessa società per l'inadempimento contrattuale oggetto del giudizio iscritto al N.15610/2011RG; ritenere e dichiarare la mancata ultimazione dei lavori pattuiti;
l'esistenza di plurime difformità delle opere eseguite rispetto al capitolato delle opere allegato al contratto nonché, la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle unità immobiliari permutate in favore di;
condannare, per l'effetto la società opposta al Persona_1 risarcimento di vari danni da quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...] con vittoria di spese e compensi.
In data 20.07.2012 si costituiva in giudizio la ON Costruzioni Srl, la quale contestando la fondatezza delle pretese creditorie, chiedeva “A.- Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa” B. – Nel merito, respingere e rigettare l'opposizione proposta dal Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 38 del 24/01/2012, pronunciato dal Tribunale di Milazzo nella persona della dott.ssa
Rosaria D'Addea e, conseguentemente, confermarlo in ogni sua parte. C. – Con vittoria di spese, diritti e onorari. D.- Con condanna del debitore opposto al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. E.- Ed in ogni caso, condannare il al pagamento, in favore della ON Persona_1
Costruzioni srl, della somma di €. 21.120,00 comprensivi di IVA, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, per i lavori dettagliatamente descritti nella fattura n.27 del 04/10/2011”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 15255/2012 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con ordinanza del 15.04.2013 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del DI opposto, concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Contestualmente, con atto di citazione in opposizione a D.I., notificato in data 30.03.2012, anche la sig.ra conveniva in giudizio il sig. nella qualità di Amministratore Unico e Parte_1 Controparte_2
Legale Rappresentante della società CAPONE COSTRUZIONI SRL al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 40/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.01.2012, con il quale era stata condannata al pagamento della somma complessiva di €.6.655,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, €.611,00 di cui €.111,00 per spese ed €.500,00 per diritti ed onorari del procedimento monitorio, oltre spese generali, CPA ed IVA. Somma parimenti riconducibile ad un presunto credito per lavori di spesa eseguiti nella casa e nel magazzino di proprietà della siti in via Pezza del Pioppo s.n. località Pt_1
Scaccia per i quali la avrebbe emesso la fattura n.25 del 4.10.2011 di € 6.655,00. Parte_5
Con il sopra citato atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente – sig.ra - chiedeva: Parte_1
“In via preliminare 1) ritenere e dichiarare la continenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.40/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con quello ordinario iscritto al N. 15610/11 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, preventivamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 12.08.2011. 2) Ritenere e dichiarare la contingenza tra il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 40/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
38/12 al sig ed a D.I. 39/2012 al sig. entrambi emessi dal Tribunale di Barcellona Persona_1 Parte_2 P.G. sezione distaccata di Milazzo, su ricorsi depositati in data 20.12.2011. Nel merito 3) Accogliere la presente opposizione per tutte le motivazioni articolate nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto revocare, il Decreto ingiuntivo n. 40/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso da Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012. 4) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla in persona del Controparte_3
Legale rappresentante p.t. per: -Collocazione mattoncini a vista per rivestimento di 4 pilastri a corpo;
- Formazione di
Massetto con rete elettrosaldata a corpo quantificata;
- Formazione di asfalto bituminoso ingresso cancello lato corpo, Le opere eseguite nel locale magazzino, quali smontaggio e montaggio di 2 grate in ferro, collocazione di tre infissi finestra;
collocazione di 2 soglie;
- relativamente al rivestimento della cucina quantificato in €. 300,00, in quanto detto lavoro è stato concordato quale parziale compensazione per la mancata esecuzione del rifacimento del bagno.”. In via subordinata, chiedeva, qualora dalla attività istruttoria dovessero essere dovute delle somme alla società ON
Costruzioni Srl, di applicare la compensazione delle stesse con quelle maggiori ex adverso dovute dalla società opposta per l'inadempimento contrattuale di cui al giudizio iscritto al n. RG 15610/2011; di ritenere e dichiarare la mancata ultimazione dei lavori pattuiti, l'esistenza di plurime difformità delle opere eseguite rispetto al capitolato delle opere allegato al contratto;
nonché la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle unità immobiliari permutate, in favore di e e concesse in Persona_1 Parte_2 nuda proprietà a ovvero di condannare, per l'effetto, la società al risarcimento dei diversi Parte_1 danni da quantificare in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
[...] con vittoria di spese e compensi.
In data 20.07.2012 si costituiva in giudizio la ON Costruzioni Srl, la quale contestando la fondatezza delle pretese creditorie, chiedeva “A.- Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa” B. – Nel merito, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 40 del 24/01/2012, pronunciato dal Tribunale di Milazzo nella persona della dott.ssa
Rosaria D'Addea e, conseguentemente, confermarlo in ogni sua parte. C. – Con vittoria di spese, diritti e onorari. D.- Con condanna del debitore opposto al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. E.- Ed in ogni caso, condannare la al pagamento, in favore della ON Parte_1
Costruzioni srl, della somma di €. 6.655,00 comprensivi di IVA, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, per i lavori dettagliatamente descritti nella fattura n.25 del 04/10/2011”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 15256/2012 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con ordinanza del 15.04.2013 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del DI opposto, concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Nel corso dei giudizi venivano depositate memorie ex art. 183 VI° comma cpc. Sotto il profilo istruttorio, veniva espletato l'interrogatorio del rappresentante legale della società opposta, escussi i testi ( , nel Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 procedimento n. 15255/12 R.G.) ed acquisita la CTU redatta dall' Ing. nel procedimento n. Per_2
15610/2011 R.G. relativamente ai vizi e difformità riscontrate.
Con provvedimento del 12.03.2021 il GI – Dott. Pagano – rigettava l'istanza di riunione del procedimento iscritto al n. 15255/2012 R.G. al n. 15610/2011 R.G., ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art
274 c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria nel procedimento n.15255/2012 R.G., con provvedimento emesso il 3.10.2021, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 24.05.2022 per la decisione, assegnando alle parti termine fino al
24.04.2022 per il deposito di memorie conclusionali.
Nelle more del giudizio, essendo deceduto il sig. (opponente), si costituivano in giudizio Persona_1
e rispettivamente madre e fratello del de cuius. Parte_1 Parte_2
Nel corso del procedimento sono state depositate numerose note di trattazione scritta e con provvedimento del GI – ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva – in data
01.06.2022 veniva disposta la riunione dei due fascicoli rispettivamente iscritti al n° 15256/2012 RG ed al n° 15255/2012 RG.
In data 11.10.2023, con comparsa di costituzione, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
a mezzo di nuovo difensore - Avv. Nicola Siracusano.
[...]
Con istanza del 3.5.2024, l'Avv. – nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale della CP_4
– chiedeva al Tribunale di disporre l'interruzione del giudizio ai sensi e per gli Controparte_3 effetti dell'art. 143 CCII.
Con provvedimento del 25.5.2024, il GI dichiarava l'interruzione del giudizio ed in data 6.9.2024, il procuratore delle parti sig.ri e – Avv. Nicola Siracusano – depositava il Parte_1 Parte_2 ricorso per riassunzione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GI con provvedimento del 2.12.2024 rinviava la causa all'udienza del 20.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc.
Ritenute le note scritte in sostituzione dell'udienza, nonché esaminata la documentazione prodotte, in data 5.2.2025 il GI assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il procuratore degli opponenti depositava nei termini comparse conclusionali, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
********
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata.
Preliminarmente, si dichiara la contumacia della liquidazione giudiziale della ON Costruzioni srl che, nonostante la regolare notifica della riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio.
Si precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione
Ciò detto, in diritto, si ricorda che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento qualificato della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione o, in alternativa, che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c. e, in giurisprudenza, Cass. civ, sez. un., 30/10/2001, n. 13533). In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di rigetto della pretesa azionata allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto.
È noto, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la creditrice intimante a dover fornire la prova del credito dovendosi, altresì, ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori
(Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533). Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Invero, a seguito di opposizione in giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Nel caso di un contratto d'opera, l'onere della prova grava sul creditore, il quale deve fornire elementi concreti che attestino la prestazione effettuata e il corrispettivo dovuto. Questo può includere documentazione come contratti, documenti contabili, documentazione indiretta e, se necessario, prove testimoniali. La prova deve essere chiara e inequivocabile, in quanto il giudice esamina la richiesta di decreto ingiuntivo sulla base di quanto presentato dal creditore, senza entrare nel merito delle contestazioni eventualmente sollevate dal debitore.
Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, ha il diritto di contestare la validità del credito, adducendo eventuali vizi della prestazione o dimostrando l'adempimento. In tal caso, il giudice dovrà valutare le prove presentate da entrambe le parti.
Tutto ciò precisato, dalle risultanze processuali emerge che l'opposta non ha dimostrato l'esistenza della commissione dei lavori extracapitolato, oggetto di causa.
Il teste Arch. , direttore dei lavori e progettista e come tale soggetto che ben conosceva i Testimone_2 lavori svolti in cantiere, ha riferito di aver saputo dal titolare della ditta esecutrice che nella villetta del Sig. Per_
sono stati realizzati lavori fuori dal capitolato ma nulla ha saputo o potuto riportare circa la commissione di tali lavori. Ma vi è di più, per alcuni lavori conteggiati in fattura ha riferito che essi sono stati eseguiti per espressa volontà della ditta CP_1
Ricordando che parte opposta avrebbe dovuto provare l'esistenza dell'accordo e considerato che non vi
è tale riscontro in quanto i testi hanno riportato poche notizie tra l'altro de relato, si ritiene non soddisfatto l'onere probatorio gravante sul creditore opposto. Parte opposta assume la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di parte opponente per aver agito in giudizio in mala fede e con colpa grave.
Pertanto, ne chiede la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice in base al valore della causa.
Ebbene, va ricordato che l'art. 96, co. 1 c.p.c. così statuisce. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”, mentre il terzo comma, in particolare, consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, se viene accertata la sua mala fede o la colpa grave.
Per determinare la sussistenza occorre che venga delineato il contenuto della mala fede e della colpa grave.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene conformemente che per lite temeraria si debba intendere la coscienza dell'infondatezza della domanda, mala fede, o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, colpa grave.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente ribadito che “il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare le consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (v. Cass., SS. UU., n.
4853/2021 conf. Cass. n. 14789/2007).
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Al proposito, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Il soggetto che si ritiene leso è tenuto a provare il danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante, per cui la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova si dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (v. Cass. n.
18169 del 09.09.2004; Cass. n. 3941 del 18.03.2002).
Alla luce di quanto considerato, nel caso di specie, la domanda di parte opposta di condanna per responsabilità aggravata a carico di parte opponente non può trovare accoglimento in quanto l'imprescindibile presupposto della prova della sua malafede non può dirsi né manifesto né provato dall'istante né v'è allegazione da parte opposta di prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Stante la contumacia della liquidazione giudiziale della ON Costruzioni Srl, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 15255/2012 R.G.A.C, cui è riunito il giudizio n. 15256/2012, così provvede:
-Dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziaria della ON Costruzioni s.r.l.
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 38/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.02.2012,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 40/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.01.2012
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rita LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita LA, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n. 15255/2012 e n. 15256/2012 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
n.q. di eredi di ato a Milazzo il 11.12.1967 (C.F.: deceduto Persona_1 C.F._3 in Messina in data 06.12.2017, entrambi residenti in Milazzo via Pezza del Pioppo ed elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 89 bis, presso lo studio dell'Avv. Nicola Siracusano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attori OPPONENTI -
, (C.F. ), nata il [...] a [...], residente in [...] C.F._1
Pezza del Pioppo ed elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 89 bis, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Siracusano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore OPPONENTE –
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto OPPOSTO contumace –
avente per OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I., notificato in data 30.03.2012, il sig. Persona_1 conveniva in giudizio il sig. nella qualità di Amministratore Unico e Legale Controparte_2
Rappresentante della società CAPONE COSTRUZIONI SRL al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 38/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.02.2012, con il quale era stato condannato al pagamento della somma complessiva di €.21.120,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo ed €.711,00 per spese (€.111,00) e compensi (€.600,00) del procedimento monitorio, oltre spese generali, CPA ed IVA. Detta somma deriverebbe da un presunto credito per lavori extracapitolato eseguiti nella villetta denominata “D” sita in via Pezza del Pioppo s.n. località Scaccia Milazzo, per i quali la società avrebbe emesso la fattura n.27 del 4/10/2011 di € 21.120,00. CP_1
L'opponente deduceva di non dovere nessuna somma ed, in particolare, in riferimento ai lavori dettagliatamente descritti nella fattura 27 del 04.10.2011, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) ritenere e dichiarare la continenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
n.38/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il
24.01.2012 con quello ordinario iscritto al N. 15610/11 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, preventivamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 12.08.2011. 2)
Ritenere e dichiarare la contingenza tra il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 38/12 depositato il
20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con l'opposizione
a decreto ingiuntivo n. 39/12 al sig ed alla sig.ra il D.I. 40/2012 entrambi emessi dal Parte_2 Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, su ricorsi depositati in data 20.12.2011. Nel merito 3)
Accogliere la presente opposizione per tutte le motivazioni articolate nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto revocare, il Decreto ingiuntivo n. 38/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso da Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012. 4) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla Controparte_3
[... in persona del Legale rappresentante p.t. per: - La fornitura e la collocazione di n.6 porte a scomparsa a corpo;
- La fornitura e la collocazione di n. 2 ante a ribalta a corpo per un costo;
- Il muro di confine con la proprietà ed il Parte_3 muro di confine con la proprietà non sono mai stati chiesti dal ricorrente;
- La pavimentazione parziale dell'ingresso Pt_4 ed il marciapiede a delimitare la proprietà a corpo quantificato;
- Formazione di fondazione per muro di blocchi splittai per differenza alla misura in lunghezza originaria rivista nel progetto, completa di coprimuro a corpo.” In via subordinata,
inoltre chiedeva, qualora a seguito dell'attività istruttoria dovessero ritenersi dovute somme in favore della
Società ON Costruzioni Srl, applicare la compensazione con quelle maggiori ex adverso dovute dalla stessa società per l'inadempimento contrattuale oggetto del giudizio iscritto al N.15610/2011RG; ritenere e dichiarare la mancata ultimazione dei lavori pattuiti;
l'esistenza di plurime difformità delle opere eseguite rispetto al capitolato delle opere allegato al contratto nonché, la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle unità immobiliari permutate in favore di;
condannare, per l'effetto la società opposta al Persona_1 risarcimento di vari danni da quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...] con vittoria di spese e compensi.
In data 20.07.2012 si costituiva in giudizio la ON Costruzioni Srl, la quale contestando la fondatezza delle pretese creditorie, chiedeva “A.- Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa” B. – Nel merito, respingere e rigettare l'opposizione proposta dal Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 38 del 24/01/2012, pronunciato dal Tribunale di Milazzo nella persona della dott.ssa
Rosaria D'Addea e, conseguentemente, confermarlo in ogni sua parte. C. – Con vittoria di spese, diritti e onorari. D.- Con condanna del debitore opposto al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. E.- Ed in ogni caso, condannare il al pagamento, in favore della ON Persona_1
Costruzioni srl, della somma di €. 21.120,00 comprensivi di IVA, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, per i lavori dettagliatamente descritti nella fattura n.27 del 04/10/2011”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 15255/2012 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con ordinanza del 15.04.2013 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del DI opposto, concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Contestualmente, con atto di citazione in opposizione a D.I., notificato in data 30.03.2012, anche la sig.ra conveniva in giudizio il sig. nella qualità di Amministratore Unico e Parte_1 Controparte_2
Legale Rappresentante della società CAPONE COSTRUZIONI SRL al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 40/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.01.2012, con il quale era stata condannata al pagamento della somma complessiva di €.6.655,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, €.611,00 di cui €.111,00 per spese ed €.500,00 per diritti ed onorari del procedimento monitorio, oltre spese generali, CPA ed IVA. Somma parimenti riconducibile ad un presunto credito per lavori di spesa eseguiti nella casa e nel magazzino di proprietà della siti in via Pezza del Pioppo s.n. località Pt_1
Scaccia per i quali la avrebbe emesso la fattura n.25 del 4.10.2011 di € 6.655,00. Parte_5
Con il sopra citato atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente – sig.ra - chiedeva: Parte_1
“In via preliminare 1) ritenere e dichiarare la continenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.40/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con quello ordinario iscritto al N. 15610/11 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo, preventivamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 12.08.2011. 2) Ritenere e dichiarare la contingenza tra il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 40/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012 con l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
38/12 al sig ed a D.I. 39/2012 al sig. entrambi emessi dal Tribunale di Barcellona Persona_1 Parte_2 P.G. sezione distaccata di Milazzo, su ricorsi depositati in data 20.12.2011. Nel merito 3) Accogliere la presente opposizione per tutte le motivazioni articolate nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto revocare, il Decreto ingiuntivo n. 40/12 depositato il 20.12.2011 ed emesso da Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo il 24.01.2012. 4) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla in persona del Controparte_3
Legale rappresentante p.t. per: -Collocazione mattoncini a vista per rivestimento di 4 pilastri a corpo;
- Formazione di
Massetto con rete elettrosaldata a corpo quantificata;
- Formazione di asfalto bituminoso ingresso cancello lato corpo, Le opere eseguite nel locale magazzino, quali smontaggio e montaggio di 2 grate in ferro, collocazione di tre infissi finestra;
collocazione di 2 soglie;
- relativamente al rivestimento della cucina quantificato in €. 300,00, in quanto detto lavoro è stato concordato quale parziale compensazione per la mancata esecuzione del rifacimento del bagno.”. In via subordinata, chiedeva, qualora dalla attività istruttoria dovessero essere dovute delle somme alla società ON
Costruzioni Srl, di applicare la compensazione delle stesse con quelle maggiori ex adverso dovute dalla società opposta per l'inadempimento contrattuale di cui al giudizio iscritto al n. RG 15610/2011; di ritenere e dichiarare la mancata ultimazione dei lavori pattuiti, l'esistenza di plurime difformità delle opere eseguite rispetto al capitolato delle opere allegato al contratto;
nonché la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle unità immobiliari permutate, in favore di e e concesse in Persona_1 Parte_2 nuda proprietà a ovvero di condannare, per l'effetto, la società al risarcimento dei diversi Parte_1 danni da quantificare in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
[...] con vittoria di spese e compensi.
In data 20.07.2012 si costituiva in giudizio la ON Costruzioni Srl, la quale contestando la fondatezza delle pretese creditorie, chiedeva “A.- Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa” B. – Nel merito, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 40 del 24/01/2012, pronunciato dal Tribunale di Milazzo nella persona della dott.ssa
Rosaria D'Addea e, conseguentemente, confermarlo in ogni sua parte. C. – Con vittoria di spese, diritti e onorari. D.- Con condanna del debitore opposto al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. E.- Ed in ogni caso, condannare la al pagamento, in favore della ON Parte_1
Costruzioni srl, della somma di €. 6.655,00 comprensivi di IVA, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, per i lavori dettagliatamente descritti nella fattura n.25 del 04/10/2011”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 15256/2012 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con ordinanza del 15.04.2013 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del DI opposto, concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Nel corso dei giudizi venivano depositate memorie ex art. 183 VI° comma cpc. Sotto il profilo istruttorio, veniva espletato l'interrogatorio del rappresentante legale della società opposta, escussi i testi ( , nel Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 procedimento n. 15255/12 R.G.) ed acquisita la CTU redatta dall' Ing. nel procedimento n. Per_2
15610/2011 R.G. relativamente ai vizi e difformità riscontrate.
Con provvedimento del 12.03.2021 il GI – Dott. Pagano – rigettava l'istanza di riunione del procedimento iscritto al n. 15255/2012 R.G. al n. 15610/2011 R.G., ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art
274 c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria nel procedimento n.15255/2012 R.G., con provvedimento emesso il 3.10.2021, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 24.05.2022 per la decisione, assegnando alle parti termine fino al
24.04.2022 per il deposito di memorie conclusionali.
Nelle more del giudizio, essendo deceduto il sig. (opponente), si costituivano in giudizio Persona_1
e rispettivamente madre e fratello del de cuius. Parte_1 Parte_2
Nel corso del procedimento sono state depositate numerose note di trattazione scritta e con provvedimento del GI – ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva – in data
01.06.2022 veniva disposta la riunione dei due fascicoli rispettivamente iscritti al n° 15256/2012 RG ed al n° 15255/2012 RG.
In data 11.10.2023, con comparsa di costituzione, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
a mezzo di nuovo difensore - Avv. Nicola Siracusano.
[...]
Con istanza del 3.5.2024, l'Avv. – nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale della CP_4
– chiedeva al Tribunale di disporre l'interruzione del giudizio ai sensi e per gli Controparte_3 effetti dell'art. 143 CCII.
Con provvedimento del 25.5.2024, il GI dichiarava l'interruzione del giudizio ed in data 6.9.2024, il procuratore delle parti sig.ri e – Avv. Nicola Siracusano – depositava il Parte_1 Parte_2 ricorso per riassunzione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GI con provvedimento del 2.12.2024 rinviava la causa all'udienza del 20.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc.
Ritenute le note scritte in sostituzione dell'udienza, nonché esaminata la documentazione prodotte, in data 5.2.2025 il GI assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il procuratore degli opponenti depositava nei termini comparse conclusionali, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
********
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata.
Preliminarmente, si dichiara la contumacia della liquidazione giudiziale della ON Costruzioni srl che, nonostante la regolare notifica della riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio.
Si precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione
Ciò detto, in diritto, si ricorda che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento qualificato della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione o, in alternativa, che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c. e, in giurisprudenza, Cass. civ, sez. un., 30/10/2001, n. 13533). In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di rigetto della pretesa azionata allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto.
È noto, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la creditrice intimante a dover fornire la prova del credito dovendosi, altresì, ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori
(Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533). Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Invero, a seguito di opposizione in giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Nel caso di un contratto d'opera, l'onere della prova grava sul creditore, il quale deve fornire elementi concreti che attestino la prestazione effettuata e il corrispettivo dovuto. Questo può includere documentazione come contratti, documenti contabili, documentazione indiretta e, se necessario, prove testimoniali. La prova deve essere chiara e inequivocabile, in quanto il giudice esamina la richiesta di decreto ingiuntivo sulla base di quanto presentato dal creditore, senza entrare nel merito delle contestazioni eventualmente sollevate dal debitore.
Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, ha il diritto di contestare la validità del credito, adducendo eventuali vizi della prestazione o dimostrando l'adempimento. In tal caso, il giudice dovrà valutare le prove presentate da entrambe le parti.
Tutto ciò precisato, dalle risultanze processuali emerge che l'opposta non ha dimostrato l'esistenza della commissione dei lavori extracapitolato, oggetto di causa.
Il teste Arch. , direttore dei lavori e progettista e come tale soggetto che ben conosceva i Testimone_2 lavori svolti in cantiere, ha riferito di aver saputo dal titolare della ditta esecutrice che nella villetta del Sig. Per_
sono stati realizzati lavori fuori dal capitolato ma nulla ha saputo o potuto riportare circa la commissione di tali lavori. Ma vi è di più, per alcuni lavori conteggiati in fattura ha riferito che essi sono stati eseguiti per espressa volontà della ditta CP_1
Ricordando che parte opposta avrebbe dovuto provare l'esistenza dell'accordo e considerato che non vi
è tale riscontro in quanto i testi hanno riportato poche notizie tra l'altro de relato, si ritiene non soddisfatto l'onere probatorio gravante sul creditore opposto. Parte opposta assume la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di parte opponente per aver agito in giudizio in mala fede e con colpa grave.
Pertanto, ne chiede la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice in base al valore della causa.
Ebbene, va ricordato che l'art. 96, co. 1 c.p.c. così statuisce. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”, mentre il terzo comma, in particolare, consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, se viene accertata la sua mala fede o la colpa grave.
Per determinare la sussistenza occorre che venga delineato il contenuto della mala fede e della colpa grave.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene conformemente che per lite temeraria si debba intendere la coscienza dell'infondatezza della domanda, mala fede, o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, colpa grave.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente ribadito che “il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare le consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (v. Cass., SS. UU., n.
4853/2021 conf. Cass. n. 14789/2007).
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Al proposito, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Il soggetto che si ritiene leso è tenuto a provare il danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante, per cui la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova si dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (v. Cass. n.
18169 del 09.09.2004; Cass. n. 3941 del 18.03.2002).
Alla luce di quanto considerato, nel caso di specie, la domanda di parte opposta di condanna per responsabilità aggravata a carico di parte opponente non può trovare accoglimento in quanto l'imprescindibile presupposto della prova della sua malafede non può dirsi né manifesto né provato dall'istante né v'è allegazione da parte opposta di prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Stante la contumacia della liquidazione giudiziale della ON Costruzioni Srl, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 15255/2012 R.G.A.C, cui è riunito il giudizio n. 15256/2012, così provvede:
-Dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziaria della ON Costruzioni s.r.l.
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 38/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.02.2012,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 40/2012 emesso dal Tribunale di Milazzo in data 24.01.2012
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rita LA