TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14912 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Giacalone e Daniela Giacalone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi a Palermo, via Francesco Padovani n. 20 ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ruta Ruta, presso il cui studio a Palermo, via
Massimo D' Azeglio n. 8, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2022 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente a Palermo il 27/10/2004 e di avere generato quattro figli , Per_1
nato a [...] il [...], nato a [...] in data [...], , nato a Per_2 Per_3
Palermo in data 11/03/2008 e nato a [...] il [...], premetteva che con Per_4
decreto n. 1270/2020 erano state omologate le condizioni della separazione concordate dalle parti (affidamento congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre e
1 contributo economico paterno di euro 800,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie); lamentava l'inadempimento da parte del resistente agli impegni assunti e il compimento da parte del medesimo di condotte illecite (stalking), per le quali era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dai figli;
chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo dei figli e la previsione di un assegno di euro 1.000,00 al mese a carico del resistente per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 04/04/2023 il Presidente f.f., all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in assenza del resistente, disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., senza la regolamentazione del diritto di visita paterno, in considerazione della misura cautelare applicata al resistente, e confermava l'assegno di euro
800,00 al mese previsto in fase di separazione.
Nella successiva fase innanzi al Giudice istruttore si costituiva in giudizio il resistente, il quale eccepiva la nullità della notifica, alla luce della sua effettiva residenza.
Con ordinanza del 15/03/2024 il Giudice, esaminati gli atti del procedimento, dichiarava la nullità della notifica e provvedeva nel merito (“alla nullità della notifica del ricorso non consegue la regressione del procedimento alla fase presidenziale…”), disponendo testualmente:
“rilevato che ha da poco raggiunto la maggiore età; Per_1
rilevato che, con riguardo agli altri tre figli ancora minorenni, va disposto allo stato
l'affidamento esclusivo alla madre, anche in considerazione dell'assenza di un attuale rapporto con il padre e della pendenza del procedimento penale a carico di quest'ultimo; rilevato, quanto al chiesto diritto di visita, che allo stato non vi sono i presupposti per disciplinarlo, essendo necessario verificare quale sia la volontà dei minori, che risultano peraltro anche persone offese del reato contestato al CP_1
ritenuto, quanto al chiesto assegno di mantenimento per i quattro figli, che in considerazione della documentazione reddituale prodotta dal (percettore di una retribuzione di € CP_1
1.200,00 circa al mese) e delle dichiarazioni rese all'udienza dalla , la quale ha Pt_1
ammesso di percepire una retribuzione di analogo importo (non risultano, tuttavia, depositate le dichiarazioni dei redditi, né le buste paga) ed avuto riguardo alla circostanza che la ricorrente percepisce l'intero importo dell'Assegno Unico per la prole, anche in qualità di genitore affidatario, ricorrono i presupposti per prevedere l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 520,00 al mese (€ 100,00 per il figlio maggiorenne e € 140,00 per ciascuno dei tre figli minorenni), da versare entro il giorno 5 di
2 ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale del 02/07/2019; ritenuto, a questo punto, necessario disporre l'ascolto di , maggiore di dodici anni, Per_3 in ordine al rapporto della prole con il padre ed all'eventuale opportunità dell'avvio di incontri protetti”.
All'udienza del 03/04/2024 veniva ascoltato il minore, il quale dichiarava: “i miei genitori sono separati da più o meno tre anni;
vivo con mia madre ed il compagno e la situazione è buona;
con mia madre ho lo stesso rapporto di sempre invece con il suo compagno inizialmente avevamo dei contrasti ma col passare del tempo ci siamo abituati e ora ci troviamo bene;
tra me e mio padre non alcun c'è rapporto e non ci vediamo da più o meno due anni;
con lui prima avevamo un bel rapporto, tra i figli ero il suo preferito perché avevamo entrambi la passione del calcio che lui mi ha trasmesso, in particolare il tifo per il
Milan; ora invece non mi cambia se c'è o non c'è, ci ho fatto l'abitudine; lui si è comportato madre con mia madre;
mi ricordo che da piccolo mentre giocavo con la playstation sentivo un sacco di urla;
erano le liti e le grida di mio padre;
oppure una volta eravamo in piscina ed ho visto mio padre che colpiva con una sorta di carica batterie mio fratello e gli ha Pt_2
dato un sacco di colpi, tant'è che era pieno di segni sul braccio;
devo dire che nei miei Per_1
confronti mio padre non è stato mai aggressivo anche perché io ero il figlio con cui andava più d'accordo proprio per la passione calcistica;
dopo la separazione, inizialmente mio padre mi chiamava al cellulare e veniva a prendere me, e non Per_4 Per_2 Pt_2
veniva, non voleva venire;
andavamo in giro oppure a casa sua ed era presente anche la sua compagna;
onestamente io non mi trovavo molto a mio agio anche perché la sua compagna non mi stava molto simpatica;
poi a poco a poco lui non si è fatto più sentire e vedere né con me né con i miei fratelli;
ora come ora non mi interessa riprendere il rapporto con mio padre perché mi ha deluso;
neanche i miei fratelli vogliono incontrarlo, anche se non abbiamo mai parlato di questa cosa;
ma penso che loro sono come me;
forse neanche si ricorda Per_4
di nostro padre perché lui è il più piccolino e quando si sono separati aveva pochi anni;
non me la sento di incontrare mio padre;
ora come ora sto bene, mi sono abituato a questa situazione e non sento il bisogno di vederlo;
anche se lui mi manifestasse questo desiderio io non ne ho voglia;
sto bene così”
Dopodiché, con ordinanza del 07/06/2024 veniva conferito incarico al Consultorio Familiare, al Servizio di Neuropsichiatria Infantile ed al Servizio Sociale.
Con relazione del 22/11/2024 i Servizi Sociali descrivevano in modo dettagliato la storia familiare del nucleo in questione e, dopo una specifica descrizione dell'evoluzione delle
3 dinamiche dei diversi componenti del nucleo, compresi i figli minori, evidenziavano le criticità del rapporto tra i minori ed il padre.
In data 02/01/2025 perveniva anche la relazione del Consultorio familiare, in cui si dava atto della puntualità del e della sua sofferenza nel non poter vedere i figli;
si precisava, CP_1
infine, che gli incontri erano stati interrotti nel mese di agosto 2024 a causa di “vicissitudini penali” che avevano coinvolto l'interessato.
Effettivamente, nelle successive note della difesa emergeva l'avvenuto arresto del CP_1
per bancarotta fraudolenta in relazione all'attività imprenditoriale Brioscià.
Dopodiché, con ordinanza del 09/02/2025 il Giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo la definizione della controversia alle medesime condizioni dell'ordinanza del 14/03/2024, ovvero affidamento esclusivo alla madre dei figli minori ed obbligo del di versare la somma di € 520,00 al mese a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei quattro figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025, entrambe le parti aderivano alla proposta conciliativa, la ricorrente con alcune precisazioni.
Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1270/2020, emesso da questo Tribunale in data 06-16/03/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto ai rapporti successivi al divorzio, essi saranno regolati secondo quanto indicato nella proposta conciliativa del Giudice istruttore, accettata da entrambe le parti, con le indicazioni che seguono.
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento cd. super esclusivo dei minori.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dello stato detentivo del resistente, indagato per bancarotta fraudolenta, e dell'assenza di rapporti tra il padre ed i figli già da qualche anno, appare opportuno prevedere che la madre affidataria possa, allo stato, adottare da sola anche le decisioni di maggior interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., fermo restando il dovere di vigilanza da parte del padre, non affidatario;
per le medesime ragioni, al momento, non va previsto alcun diritto di visita dei figli da parte del padre.
4 Si rammenta, infine, che le statuizioni della sentenza potranno essere nel futuro modificate, in caso di fatti nuovi.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/10/2004 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ), alle condizioni indicate in parte motiva. C.F._2
2) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori nato a Palermo in [...] Per_2
11/12/2012, , nato a [...] in data [...] e nato a [...] il Per_3 Per_4
09/02/2016, alla madre , anche per le decisioni di maggiore interesse. Parte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 520,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 65, p. II, serie A, dell'anno 2004).
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5