Ordinanza cautelare 14 luglio 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pp&C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4D2435E0C, 84D2435E0C, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Barrile, Elisabetta Durante, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Barrile in Roma, via Po n. 22;
contro
Regione Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, non costituiti in giudizio;
Società Regionale per la Sanità - Soresa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fa Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalba De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. SpA, n.159 del 22 maggio 2025, di aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di kit per la raccolta e conservazione del DNA da salme destinate alla cremazione occorrenti alle AA.SS.LL. della regione Campania.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PP&C s.r.l. il 18/7/2025:
- oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, anche del Verbale n. 4 e Verbale n. 5.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fa Security S.r.l. e di Società Regionale per la Sanità - Soresa Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. RA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Forma oggetto di impugnativa, nella controversia in esame, il provvedimento con il quale So.re.sa. S.p.A. ha aggiudicato alla controinteressata - con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, previa verifica di conformità tecnica da parte di un seggio di esperti a tal uopo nominato - l’appalto per la “ fornitura di kit per la raccolta e conservazione del DNA da salme destinate alla cremazione occorrenti alle AA.SS.LL. della regione Campania ”.
2. – Alla procedura evidenziale hanno partecipato due operatori economici, l’aggiudicataria e la società ricorrente; quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione rilevando, in primis , come alcuni prodotti (i componenti del kit) indicati dalla controinteressata fossero difformi da quelli standard richiesti dal Capitolato a pena di esclusione e, comunque, carenti della relativa documentazione tecnica anch’essa richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione; ha dedotto, inoltre, la totale assenza di motivazione in ordine alla verifica sulla conformità tecnica svolta dalla Stazione Appaltante sui prodotti, nonché l’assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta.
2.1. – Con motivi aggiunti (notificati il 18 luglio 2025) sono stati impugnati, altresì, i “Verbali del Seggio di Conformità Tecnica” n. 4 e 5, depositati in giudizio da So.re.sa. e redatti dopo l’aggiudicazione, con cui la Stazione Appaltante ha esaminato i motivi di ricorso e nel contempo ha esposto le ragioni per cui i prodotti offerti dall’aggiudicataria sono stati ritenuti conformi e ammissibili. Sul punto la ricorrente ha dedotto l’insufficienza e, a monte, l’inammissibilità, siccome postuma, della motivazione resa nei suddetti verbali in ordine alla valutazione di conformità.
3. – Resiste al ricorso So.re.sa., sostenendo l’infondatezza delle censure ivi sollevate e chiedendone la reiezione; si è costituita in giudizio la controinteressata FA Security s.r.l., che ha svolto controdeduzioni a confutazione dei motivi di ricorso, del quale pure ha chiesto il rigetto.
4. – All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
6. – La società ricorrente ha fondato, in sintesi, l’impianto delle censure articolate nel compendio impugnatorio ponendo ripetutamente l’accento, anzitutto, sulle plurime carenze, in asserita violazione delle prescrizioni della lex specialis , in specie del Capitolato, dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria FA Security; ha poi dedotto l’inapplicabilità del principio di equivalenza, argomentando tale conclusione sul rilievo che, nella specie, si farebbe questione di forniture standardizzate e di requisiti minimi inderogabili dei prodotti offerti, come tali imposti a pena di esclusione, in difetto configurandosi un aliud pro alio; in ultimo e gradatamente ha concluso, anche a voler ipotizzare la legittimità del ricorso al principio di equivalenza funzionale, nel senso che la motivazione resa dal Seggio di gara a giustificazione della ravvisata conformità dovrebbe essere ritenuta certamente insufficiente oltre che apodittica e finanche irragionevole.
7. – L’avviso del Collegio è, di contro, che sussistono, nel caso all’esame, i presupposti per ritenere applicabile il principio di equivalenza funzionale.
7.1. – Vanno disattese, siccome non persuasive e comunque infondate a mente della consolidata giurisprudenza che ammette che la commissione possa effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545), le obiezioni sul punto articolate dalla ricorrente, essendo irrilevante, per un verso, contrariamente a quanto dedotto, che “ la lex specialis non menziona la possibilità di fornire prodotti funzionalmente ‘ equivalenti’ a quelli prescritti ” e privo di effetti, per altro verso, il mancato espresso richiamo all’applicazione del suddetto principio da parte del Seggio di conformità tecnica.
7.2. – Quanto ai richiami al capitolato speciale svolti dalla ricorrente (art. 6) a sostegno dell’assunto che la lex specialis sarebbe ostativa all’applicabilità del principio di equivalenza, essi non fanno espressamente emergere né consentono altrimenti di apprezzare, ad avviso del Collegio, la formalizzazione di requisiti tecnici ‘indefettibili’ o ‘strutturali’ in astratto impeditivi dell’impiego del principio che, va rammentato, “ è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2093 del 2020).
8. – Non è decisivo, in particolare, il riferimento, enfatizzato dalla ricorrente, all’art. 6.1. del capitolato e al relativo allegato “B1”, disposizioni che contengono un’elencazione di 21 prodotti che identificano le “ caratteristiche tecniche minime ” (o “ requisiti minimi ”) dei kit per la raccolta e conservazione del DNA.
8.1. – È proprio rispetto a talune di queste caratteristiche “minime” – in particolare con riferimento a quelle enumerate sub 1, 10, 11, 14, 15, 19 e 20 dell’allegato B1 – che parte ricorrente sostiene, invero, l’inoperatività del principio di equivalenza, al contempo contestando la conformità alle suddette caratteristiche minime dell’offerta dell’aggiudicataria, ritenuta per l’effetto illegittima e pertanto da escludere.
9. – La tesi, tuttavia, non si rivela persuasiva.
9.1. – Per un verso è smentita dalla giurisprudenza secondo cui il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara (di recente si v. T.A.R. Napoli, sez. IX, 3 luglio 2025, n. 5029), per altro verso non è vero, come invece sostiene la ricorrente (cfr. memoria di replica, p. 17), che “ la lex specialis non ha indicato né lo scopo, né il risultato che intendeva raggiungere attraverso l’individuazione dei requisiti tecnici ”.
9.2. – L’elencazione delle caratteristiche tecniche minime di cui al menzionato allegato B1 è all’evidenza declinata, infatti, in termini di requisiti di carattere funzionale, come chiaramente si ricava dalla sintetica descrizione dei prodotti, sovente accompagnata dall’utilizzo di una congiunzione ‘finale’ che per l’appunto ne esplicita la funzione in relazione ai fabbisogni richiesti della S.A. (ad esempio: “[…] necessaria al mantenimento”, “per la conservazione”, “che permetta il passaggio di una pinza bioetica”, “per la conservazione di prelievo della mucosa buccale”, “per la conservazione di prelievo di sangue o umor vitreo”, “per la raccolta del campione pilifero”, “contenitore o busta idoneo per la conservazione della card mucosa buccale in sicurezza, antimanomissione, antilacerazione”, “contenitore o busta idoneo per la conservazione della card sangue o umor vitreo in sicurezza, antimanomissione, antilacerazione”, “contenitore o busta idoneo per la conservazione degli annessi piliferi”).
9.3. – L’applicazione del principio di equivalenza anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara trova fondamento in un approccio “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis, come nel caso di specie, emerge che determinate caratteristiche tecniche sono richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità. In tali casi, infatti, è possibile ammettere la prova che le finalità perseguite dall’appalto siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2024 n. 5455; Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2023, n. 8189).
Va in definitiva respinto l’assunto di parte ricorrente secondo cui nel caso in esame la lex specialis, per come in concreto formulata, impedirebbe l’applicazione del principio di equivalenza funzionale.
10. – L’operatività del principio non è inibita neppure dal rilievo che l’aggiudicataria abbia presentato una dichiarazione di equivalenza con riferimento ad un solo elemento dell’offerta.
10.1. – Il principio di equivalenza trova applicazione, infatti, indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara (nella specie peraltro presenti) o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545).
11. – Né, d’altronde, sussistono i presupposti per ritenere arbitraria o del tutto immotivata la valutazione di equivalenza resa dalla S.A., ad avviso della ricorrente viziata per effetto delle dedotte difformità sostanziali – che integrerebbero un aliud pro alio – del “prodotto” offerto rispetto alle inderogabili prescrizioni della lex specialis .
11.1. – Vanno richiamati, sul punto, in senso reiettivo, i principi della giurisprudenza in ordine ai limiti del sindacato giudiziale sul giudizio valutativo della Commissione di gara nel formulare il giudizio di equivalenza tecnica delle offerte, giudizio del quale è evidente la natura tecnico-discrezionale con la conseguenza che “ una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la scelta tecnico discrezionale può essere inficiata soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità ” (Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).
11.2. – In ogni caso, escluso che l’approfondimento svolto dal Seggio possa costituire, così come eccepito da parte ricorrente, una motivazione postuma della ritenuta equivalenza – trattandosi invece di chiarimenti resi nel corso del giudizio effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento (i verbali nn. 1, 2 e 3) sui quali si fondano e che vengono confermati (si v. Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2025, n. 7386) – le ragioni indicate dal Seggio a sostegno dell’equivalenza prestazionale delle soluzioni proposte dall’aggiudicataria sono diffuse e specifiche, del tutto adeguate a sorreggerne, di conseguenza, l’ammissibilità dell’offerta.
11.3. – Di qui l’inconsistenza anche della censura che si appunta sul deficit di motivazione dei verbali (nn. 4 e 5) impugnati con i motivi aggiunti.
12. – Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
13. – Le spese seguono, come per legge, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- rigetta i motivi aggiunti depositati in data 18/7/2025.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di So.re.sa. S.p.A. e di FA Security S.r.l., che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge, da corrispondersi nella misura di un mezzo per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC ON, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
RA SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SO | NC ON |
IL SEGRETARIO