TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 116
TAR
Ordinanza cautelare 14 luglio 2025
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TAR
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difformità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi e carenza di documentazione tecnica

    Il Collegio ritiene che il principio di equivalenza funzionale sia applicabile anche a requisiti minimi qualificati come obbligatori, qualora emerga dalla lex specialis che le caratteristiche tecniche sono richieste al fine di perseguire determinate finalità. Le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B1 sono di carattere funzionale e il principio di equivalenza è stato correttamente applicato.

  • Rigettato
    Assenza di motivazione sulla verifica di conformità tecnica e sull'anomalia dell'offerta

    La valutazione di equivalenza resa dalla Stazione Appaltante non è arbitraria o immotivata. Le ragioni indicate dal Seggio a sostegno dell'equivalenza prestazionale sono diffuse e specifiche, e i chiarimenti forniti nel corso del giudizio non costituiscono motivazione postuma ma confermano gli atti del procedimento.

  • Rigettato
    Insufficienza e postuma motivazione dei verbali

    I verbali impugnati con i motivi aggiunti contengono motivazioni adeguate a sorreggere l'ammissibilità dell'offerta, escludendo il vizio di deficit di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 116
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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