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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 906/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Sansoni, come da procura in Parte_1 atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Stefano Canali De Rossi, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9264/2022 pubblicata il 9.11.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.8.2021 adiva il Tribunale di Roma, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, chiedendo, sul presupposto del rapporto di lavoro intercorso con
[...]
, parte del dal 7.7.2015 al 31.8.2017, Controparte_2 Parte_2 condannarsi la e la società committente in solido tra Parte_2 Controparte_1 loro od ognuna per quanto di ragione, ai sensi dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003, al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 11.295,47 a titolo di retribuzioni e
1 trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
La ricorrente, premesso di avere già introdotto innanzi al Tribunale procedimento analogo, iscritto al n. 16728/2019 R.G., interrotto a seguito del fallimento di poi Controparte_2 riassunto e dichiarato estinto per mancata comparizione ex art. 309 c.p.c. a causa di un “errore di trascrizione in agenda” del procuratore, deduceva quanto segue: Con
- di avere prestato attività lavorativa in qualità di “cameriera ai piani” presso l'hotel sito in
Roma, in via Monte Altissimo n. 20/24, continuativamente, dal 7.7.2015 al 31.8.2017, osservando un orario giornaliero di sei ore, “in vari turni articolato su sette giorni a settimana”;
- l'attività era stata prestata sotto le direttive del direttore dell'albergo e della governante;
- era stata inquadrata per l'intero periodo lavorativo nel “6° livello del CCNL per il Turismo
Confcommercio Aziende Alberghiere”;
- la società cooperativa aveva stipulato, fin dal gennaio 2017, con CP_2 Controparte_1 proprietaria dell'hotel omonimo, un contratto di appalto, “e comunque ottenuto in affidamento”, per la pulizia delle camere, dei corridoi e delle parti comuni dell'albergo;
- era stata formalmente assunta dalla “evidentemente all'epoca parte del consorzio CP_2
Parte
, in data 7.7.2015 e aveva lavorato per la stessa società fino al 31.8.2017;
- non aveva percepito le retribuzioni dal gennaio 2017 e fino alla data delle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 31.8.2017, né il TFR.
Si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda e facendo rilevare: Controparte_1
- che la sig.ra aveva presentato il ricorso in data 10.8.2021 “ovvero oltre il termine di Parte_1
Parte due anni dalla cessazione dell'appalto tra e ovvero la società che forniva la CP_2 manodopera impiegata nell'appalto di pulizia, fallita il 5.6.2019”;
- che l'intervenuta estinzione del precedente giudizio iscritto al n. 16728/2019 R.G., dichiarata con ordinanza del 13.7.2021, aveva fatto decadere la sig.ra dal diritto di agire nei confronti Parte_1 anche della società facendo valere il regime di responsabilità solidale ex art 29 D.lgs n. CP_1
276/2003;
- che, comunque, le allegazioni di parte attrice erano generiche e, in effetti, quest'ultima si era limitata a produrre tre soli prospetti paga a fronte di un rapporto durato oltre due anni;
- che i conteggi erano, in ogni caso, errati perché elaborati sulla base di un orario di lavoro arbitrariamente quantificato in 170 ore mensili quando, invece, dai prospetti paga emergeva che l'orario fosse variabile;
2 - che le dichiarazioni testimoniali rese dalla ricorrente nel giudizio “speculare” instaurato dalla collega e iscritto al n. 16731/2019 R.G. e nel giudizio instaurato da e Per_1 CP_3 iscritto al n. 2273/2019 R.G., smentivano le affermazioni sull'orario di lavoro;
- che non era mai esistito alcun rapporto contrattuale con la ma Controparte_2 solo con la società con la quale aveva sottoscritto un regolare Parte_3 contratto di appalto di servizi in data 18.9.2014, tacitamente rinnovato per i successivi anni e ancora in vigore;
- che, contrariamente a quanto sostenuto, la direttrice dell'albergo, Dott.ssa non Persona_2 aveva mai gestito il rapporto di lavoro della ricorrente perché costei, di regola, interloquiva con il responsabile del servizio della società appaltatrice, dapprima e poi , Controparte_4 CP_5 che talvolta intervenivano personalmente anche presso i locali della CP_1
- che la ricorrente non aveva prestato la sua attività lavorativa come sostenuto, non recandosi presso l'albergo tutti i giorni della settimana e non lavorando “per 40 ore settimanali, ma in numero variabile da 25 a 30 al massimo”, prevedendo il contratto di lavoro agli atti un orario part time al 60
% e non un orario a tempo pieno;
- che nulla era dovuto alla sig.ra anche in considerazione della clausola contrattuale in Parte_1
Parte base alla quale la società aveva assunto la responsabilità per gli obblighi scaturenti dalla stipulazione del contratto di appalto.
Per questi motivi
, la società chiedeva rigettarsi nel merito il ricorso e, in subordine, accertarsi e dichiararsi che la era tenuta a manlevare la da ogni Parte_3 Controparte_1 responsabilità derivata dall'eventuale mancato/inesatto pagamento delle differenze retributive rivendicate dalla con condanna della stessa società, in via di regresso, a corrisponderle Parte_1 la somma di € 11.295,47 o altra somma che fosse stata riconosciuta alla lavoratrice.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti di e di voler proseguire il Parte_2 giudizio nei confronti di Controparte_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo che “dal compendio istruttorio, globalmente valutato, non può ritenersi assolto né l'onere di provare che l'orario di lavoro sia stato superiore a quello previsto dal contratto stipulato con (“PART-TIME 60%”) Controparte_2
e pari a 42 ore settimanali e che la prestazione sia stata resa con continuità in favore di CP_1 né l'onere di dimostrare l'interposizione illecita di manodopera, solo adombrata in ricorso
[...] allorquando si pretende di far risalire il potere direttivo e organizzativo in capo al formale committente dell'appalto”. Evidenziava, inoltre, che, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata
3 dalla società convenuta, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia di estinzione del giudizio e decadenza, parte ricorrente nulla aveva replicato.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza per errata Parte_1 imputazione dell'onere probatorio e per erronea interpretazione della domanda.
Ha sostenuto, in particolare, l'appellante che essendo certe la prestazione lavorativa nel periodo rivendicato, la sussistenza del contratto di appalto di servizi e, conseguentemente, la responsabilità solidale della quale committente per i crediti retributivi vantati dalla lavoratrice, ai sensi CP_1 dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, il Tribunale avrebbe dovuto esclusivamente stabilire il quantum del credito vantato dall'odierna appellante.
Quanto all'eccezione di decadenza dall'azione di responsabilità solidale della committente per i crediti di lavoro vantati dai dipendenti dell'appaltatore, ha evidenziato “come il primo processo non si sia semplicemente estinto senza conseguenze: all'estinzione ha fatto seguito rituale e tempestiva riassunzione con conseguente identità sostanziale del processo stesso e valenza della prima interruzione del termine di decadenza”.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza, condannare la convenuta quale committente del contratto di CP_1 appalto descritto in narrativa, in persona del legale rapp.te pro-tempore e per i titoli espositi nel ricorso di primo grado, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di Euro
11.295,47, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o che verrà stabilita anche in via equitativa.
Vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto e Controparte_1 riproponendo l'eccezione di decadenza, ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003, proposta in primo grado.
All'udienza del 7.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva, preliminarmente, il Collegio che parte appellante, mentre nel giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna della al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 rivendicate, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003, nel giudizio di appello ha censurato la statuizione del primo giudice relativa alla maturazione della decadenza ex art. 29 del
4 D.lgs. n. 2003, ma non ha riproposto la domanda di condanna della società committente ai sensi dell'art. 1676 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante, che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 del c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 18540/2025).
Non avendo, quindi, l'odierna appellante riproposto la domanda di condanna della società appellata ex art. 1676 c.c., la stessa deve intendersi rinunciata.
2. L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, in caso di appalto di opere e di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Ha sostenuto parte appellante che, nel caso di specie, la decadenza non si sarebbe verificata in quanto il primo processo non si è estinto senza conseguenze, dal momento che “all'estinzione ha fatto seguito rituale e tempestiva riassunzione con conseguente identità sostanziale del processo stesso e valenza della prima interruzione del termine di decadenza”.
La censura non coglie nel segno.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la domanda giudiziale deve considerarsi idonea a impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto a ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (cfr. Cass. n. 1090/2007, n. 26309/2017; n. 6230/2018 in fattispecie in cui il giudizio si era estinto per inattività delle parti;
Cass. n. 23425/2024 in fattispecie in cui il rapporto processuale era venuto meno per una causa di improcedibilità). La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica
5 per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. n. 26309/2017; n.
23425/2024).
Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'odierna appellante aveva presentato un primo ricorso ex art. 414 c.p.c. (n. 16728/2019 R.G.) nei confronti della Controparte_2
, appaltatrice, e della committente, interrotto per il fallimento della
[...] Controparte_1 prima società, successivamente riassunto e dichiarato estinto, in data 13.7.2021, per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c..
Ha, quindi, proposto altro ricorso contro la e la Parte_2 Controparte_1 depositato il 3.8.2021, che ha incardinato l'odierno giudizio di primo grado. Tale giudizio, proposto oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, non rappresenta la riassunzione del precedente giudizio tempestivamente proposto e interrotto per il fallimento della società appaltatrice, sia perché il giudizio interrotto (n. 16728/2019 R.G.) era stato già riassunto, e si
è estinto per inattività delle parti, sia perché il presente giudizio è stato proposto nei confronti della ma anche nei confronti della che non era parte nel Controparte_1 Parte_2 precedente giudizio.
Trattandosi, quindi, di un nuovo giudizio, proposto dopo due anni dal fallimento della
[...]
(5.6.2019) e, quindi, dalla cessazione dell'appalto, la non può più Controparte_2 Parte_1 far valere la responsabilità solidale della quale committente, per i crediti retributivi Controparte_1 reclamati, essendo decaduta.
3. Per i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
6 Roma, 7.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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