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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile - Procedure concorsuali riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Davide Ciutto Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 37/2025 PU originato dal ricorso n. 37-1/2025 Rg promosso in data 7.2.2025 da con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14, Ente Parte_1
Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito con modificazioni dalla L. 1/12/2016 n. 225 ) che in forza dell'art. 1 del citato Decreto è subentrato dal 1.7.2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Controparte_1
iscritto al n.1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la
[...]
C.C.I.A.A. di Roma R.E.A., CF e P.IVA Agente della Riscossione per tutti gli ambiti P.IVA_1
nazionali, in persona del responsabile del Contezioso Regionale Veneto, , come da Parte_2
procura speciale autenticata per atto ai rogiti del Dott. Notaio di Roma del Persona_1
22.06.2023, Rep. 181515/12772 (doc. n. 1 ricorso), rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania DI STEFANI (codice fiscale ), C.F._1
come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da
Palestrina n.19, nonché al seguente indirizzo di PEC: ; Email_1
RICORRENTE confronti di in liquidazione codice fiscale , p.iva , con sede Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
legale in MI NT (VI), Via Piersanti Mattarella n. 12, PEC nella Email_2
pagina 1 di 10 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Controparte_3
come da procura in atti dall'Avvocato Riccardo Canilli ( , pec: CodiceFiscale_2
e dall'Avvocato Domenico Barbalace (c.f. Email_3
, pec: , entrambi del Foro di Vicenza, con C.F._3 Email_4
elezione di domicilio presso lo studio del primo difensore in Vicenza(VI), Contrà Santa Corona n. 9;
RESISTENTE
Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 07.02.2025 da avente ad Controparte_4
oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di (ora Controparte_2
come da atto iscritto nel Registro Imprese in data 12.2.2025); Controparte_5
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso del 7.2.2025 e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 14.2.2025 per l'udienza del 11.3.2025 entro i termini di legge ex art. 41 D. Lgs. 14/2019 (in breve CCII); considerato che la società debitrice convenuta in data Controparte_5
10.03.2025 si è costituita depositando memoria difensiva nella quale dopo aver dato atto e documentato
“del procedimento introdotto con la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi degli artt. 84 e ss. del CCII e contestuale proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 88 CCII depositato in data 07.03.2025“ ha concluso come segue:
“chiede che l'Intestato Tribunale, previa riunione della presente procedura prefallimentare a quella concordataria, Voglia esaminare prioritariamente il ricorso diretto a regolare la crisi e l'insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 CCII.”; considerato che all'udienza del 11.3.2025 il Giudice relatore ha rimesso al Collegio la decisione dando atto che il procuratore della parte ricorrente ( aveva Parte_1
concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso (quindi “..accertata la sussistenza dei presupposti ex art 121 D. Lgs. 14/2019 e l'assenza/mancato buon fine di accesso a strumenti di regolazione della crisi
e dell'insolvenza, dichiarare ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 14/2019 l'apertura di procedimento di liquidazione giudiziale della società della società .“) mentre il procuratore Controparte_6
della società debitrice resistente aveva concluso come da memoria difensiva (quindi: “chiede che
l'Intestato Tribunale, previa riunione della presente procedura prefallimentare a quella concordataria,
Voglia esaminare prioritariamente il ricorso diretto a regolare la crisi e l'insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 CCII.”).
pagina 2 di 10 Tutto ciò premesso, il Tribunale rileva che l'art.7 CCII impone la “trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza” quindi ora, in via preliminare, va esaminata la domanda depositata in data 07.3.2025 dalla debitrice
[...]
(deposito che ha dato origine al sub 37-3/2025 Rg nell'ambito del procedimento Controparte_5
Co unitario n. 37/2025 instaurato in data 7.2.2025 a seguito del deposito di ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale da parte di che ha originato il sub 37-1/2025 Controparte_8
Rg) contenente la:
“PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE ai sensi degli artt.84
e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale PROPOSTA DI
TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE
CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II CCII”.
Il Collegio, esaminata ex art. 47 c.1 CCII la suindicata domanda di concordato preventivo depositata in data 07.03.2025 da rileva che la proposta oggetto Controparte_5
della domanda di concordato preventivo va dichiarata inammissibile, posto che la debitrice non ha depositato unitamente alla domanda e al piano di Controparte_5
concordato preventivo “la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere
a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale” come stabilito dall' art. 87 comma 3 CCII.
Il Tribunale ritiene di non poter concedere a un termine Controparte_5 per consentire alla stessa di depositare la relazione richiesta dall'art. 87 c.3 CCII “relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”; sul punto va sottolineato che del termine per deposito della suindicata attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano si è discusso all'udienza dell'11.3.2025 fissata ex art. 41 CCII (nel contraddittorio tra e la ricorrente , alla presenza Controparte_5 Controparte_8
del professionista terzo nominato per la redazione dell'attestazione) .
pagina 3 di 10 Orbene, a fronte della condotta della ricorrente che, alla Controparte_4
luce del termine di almeno 20 giorni richiesto all'udienza del 11.3.2025 dal professionista incaricato da per deposito della attestazione di veridicità dei dati e di Controparte_5
fattibilità del piano - ha concluso insistendo per l'accogliento del ricorso, al Collegio non resta che dare atto che la proposta contenuta nella domanda di concordato preventivo del 07.03.2025, essendo priva della attestazione fondamentale qual è “l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano” prevista dall'art.87 c.3 CCII, è inammissibile ex art. 47 c.4 CCII in relazione all'art.47 c.1 lettera b) CCII e all'art. 87 c.3 CCII.
Peraltro la stessa dichiarazione rilasciata dal professionista incaricato di redigere l'attestazione
(dott. non può ritenersi “attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità” in quanto Persona_2
è lo stesso professionista che allo stato lo esclude quando nella dichiarazione “ Stato di avanzamento della predisposizione dell'Attestazione ex art. 87 co. 3 CCII e art. 88 comma 2 CCII “ (allegato alla proposta di concordato preventivo depositata da in data 7.3.2025) Controparte_5
afferma di non aver concluso le verifiche necessarie per esprime un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali prima e poi sulla fattibilità del piano e della proposta .
Per chiarezza espositiva si trascrivono le conclusioni.
“ Lo scrivente comunica che le attività volte al rilascio della relazione attestativa, nonostante i punti di attenzione sopra descritti, risultano ben avviate, anche se, ovviamente , data la ristrettezza dei tempi a disposizione, le stesse non potranno essere concluse entro il termine di deposito. Tale dilazione è ulteriormente dovuta, come detto, anche alle numerose tematiche che gli
Advisor hanno dovuto affrontare relativamente a questa pratica, che presenta un notevole grado di complessità. Le questioni pendenti, che riguardano sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano e della proposta concordataria che sono ad oggi in corso di finalizzazione, sono per altro note alla Società e agli Advisor, che hanno concluso la loro attività solamente in limine rispetto alla data di deposito del piano.
Il sottoscritto esprimerà il proprio giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano solo dopo avere ricevuto il piano e la proposta definitivi, e una volta effettuate con la dovuta precisione ma con la massima urgenza e celerità tutte le verifiche e attività ritenute necessarie. Allo stato attuale dell'analisi lo scrivente per altro non ravvisa, come già detto in esordio, motivi ostativi alla positiva conclusione dell'incarico.” ( NB l'enfasi è dello scrivente) .
Va aggiunto che, nel caso di specie, il Collegio non può esercitare il potere attribuito dall'art.47
c. 4 CCII secondo periodo, di concedere al debitore“ un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. Infatti la rilevata mancanza della attestazione prescritta dall'87 c.3 CCII non è “integrazione del piano” e neppure “nuovo documento” posto che l'espressione significa documento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge.
pagina 4 di 10 Comunque tale omissione non può essere sanata con la concessione di un termine posto che diversamente opinando si consentirebbe ad una impresa qual è di Controparte_5 usufruire di fatto “abusivamente” di ciò che non è concedibile: vale a dire del termine previsto dall'art. 44 c.1 CCII che deve essere inteso come perentorio per cui esso può essere chiesto una sola volta dalla impresa debitrice per regolare la medesima insolvenza e con la Controparte_2
domanda ex art. 44 c.1 CCII del 24.10.2023 (proc. n. 240/2023 PU e n. 240-1/2023 Rg.) ha già esercitato il suindicato diritto per regolare la medesima situazione di insolvenza (vedi decreto del
Tribunale di Vicenza del 27.2.2025- 6.3.2025 che ha dichiarato “inammissibile il ricorso contenente
“domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell'art. 44,comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 comma 2 CCII” presentato in data 13.2.2025 da provvedimento Controparte_5
pronunciato nel sub 37-2/2025 instaurato da in data 13.2.2025 Controparte_5
con domanda ex art. 44 c.1 CCII).
In conclusione, per le ragioni suindicate, il Tribunale esaminato prioritariamente il ricorso diretto a regolare la crisi e l'insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 CCII (come da domanda formulata dalla debitrice nella memoria difensiva depositata in data 10.3.2025 e ribadita all'udienza dell'11.3.2025), visto l'art. 47 c.4 CCII dichiara inammissibile la domanda contenente “PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ
AZIENDALE ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale PROPOSTA DI
TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II
CCII” oggetto del ricorso del 07.03.2025 (proc. n. 37-3/2025 Rg) e provvede come segue sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata in data 07.02.2025 da Parte_1
(proc. n. 37-1/2025 Rg).
[...]
Il Tribunale, ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato non contestato), ritiene la debitrice - che risulta svolgere attività di impresa commerciale Controparte_5
(vedi visura C.C.I.A.A che indica in particolare l'attività di “commercio all'ingrosso di bevande alcoliche “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti i bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi 2021, 2022, 2023 (dimostrano il superamento delle soglie dimensionali stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” CCII). Va aggiunto che dall'esame della situazione contabile al 31.1.2025 (si rinvia a quanto indicato dalla stessa debitrice a pagina 5 di 10 pagina 12 e seguenti della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale del 7.3.2025 - doc.
n.1 allegato alla memoria difensiva del 10.3.2025) risulta aver Controparte_5 superato le soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera d) n. 3 CCII posto che l'ammontare dei debiti anche non scaduti risulta superare la soglia di euro 500.000,00.
Infatti la stessa debitrice nella situazione contabile al Controparte_5
31.1.2025 indica debiti per euro 49.782.031,00 (di cui euro 1.362.673,00 per fondi) importo che supera la soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 2 c.1 lettera d) CCII (“ un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00; ”) .
In relazione all'ammontare dei debiti di il Collegio rileva Controparte_5
che agisce per il recupero di crediti (in particolare Controparte_4 dell'Amministrazione Finanziaria) per ammontare di euro 33.361.810,96 Si tratta di crediti che conseguono dalle iscrizioni a ruolo a carico della società debitrice come risulta Controparte_2
dagli estratti di ruolo allegati dalla ricorrente (doc. n.4 ricorrente) Controparte_4
e si tratta di crediti esigibili.
Va poi aggiunto che dalle informative acquisite ex lege agli atti, Controparte_4
con informativa alla data del 14.2.2025 depositata in data 25.2.2025 ha indicato in capo a
[...]
debiti esigibili (al netto del sospeso) per euro 46.971.515,94. Controparte_2
Alla luce dei dati sopra indicati risulta così abbondantemente superato il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato da Controparte_4
nel ricorso del 7.2.2025 e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice
[...]
non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni Controparte_5
assunte e si trova in situazione di grave insufficienza dell'attivo rispetto al passivo. In particolare si segnala:
-il debito verso NT (in particolare Erario) indicato nella informativa della Controparte_4
del 14.2.2025 per complessivi euro 46.971.515,94;
[...]
- il pignoramento da parte di dei crediti di Controparte_4 Controparte_2
verso terzi quali gli Istituti con i quali la società debitrice intrattiene rapporti Controparte_2
bancari : Banco BPM S.p.a. e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
( dato confermato dalla stessa in Controparte_12 Controparte_2
pagina 6 di 10 liquidazione a pagina n.10 della domanda di concordato preventivo del 7.3.2025 -doc.1 allegato alla memoria difensiva del 10.3.2024-);
-i debiti per contributi indicati dalla stessa debitrice alla data della situazione contabile al
31.1.2025 in euro 99.944,00;
- lo squilibrio che permane alla data della situazione contabile al 31.1.2025 tra attivo indicato in euro 6.687.397,00 e le passività indicate in euro 49.782.031,00 (dato dichiarato dalla stessa a pagina n.12 e seguenti della domanda di concordato preventivo Controparte_5
del 7.3.2025 -doc.1 allegato alla memoria difensiva del 10.3.2024-) che dimostra l'insufficienza dell'attivo liquidabile a soddisfare integralmente i debiti della società (si riporta quanto dichiarato da a pagina n. 33 della domanda di concordato preventivo del Controparte_5
7.3.2025 – doc.1 allegato memoria difensiva del 10.3.2025-: ” Determinate le risorse disponibili in ipotesi liquidatoria, quantificato altresì il passivo e stimati i costi della procedura, appare evidente come l'attivo aziendale liquidabile consenta unicamente la soddisfazione dei crediti prededucibili, dei crediti assistiti dai privilegi di cui all'art. 2751-bis c.c., dell'eventuale credito privilegiato ex art. 9, comma 5 del D. Lgs. 123/1998 in ipotesi di escussione della garanzia statale e di minima parte del credito erariale”);
- quanto ammesso dalla stessa a pagina n. 34 della Controparte_5
domanda di concordato preventivo del 7.3.2025 – doc.1 allegato memoria difensiva del 10.3.2025- che si trascrive” 9.1 Condizioni di ammissibilità della domanda di concordato preventivo . Sotto il profilo oggettivo, l'art. 84 CCII prevede che l'imprenditore possa proporre ai creditori un concordato preventivo nell'ipotesi in cui si trovi in “stato di insolvenza”, il che non appare – purtroppo - contestabile nel caso di specie, stante l'incapacità della Società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, considerando
l'ammontare dell'esposizione verso l'amministrazione finanziaria, come emerge alla luce di quanto sopra evidenziato e dalla documentazione allegata.”;
- il dato rappresentato dalla stessa ricorrente (a seguito di Controparte_5
recente delibera del 6.2.2025 iscritta nel Registro imprese in data 12.2.2025) nella domanda di concordato preventivo contenente la proposta del 7.3.2025 (doc.1 allegato alla memoria difensiva del
10.3.2025) laddove ha dato atto delle molteplici soluzioni via, via attivate nel coso degli ultimi anni dal 2020 ad oggi per la regolazione della crisi-insolvenza in cui versa (si tratta Controparte_2
della medesima situazione che si protrae nel tempo non avendo la ricorrente offerto la prova che si tratta di insolvenza diversa da quella da ultimo oggetto del procedimento di concordato preventivo instaurato da con domanda ex art. 44 c.1 CCII di data 24.10.2023 -iscritto al n. Controparte_2
240/2023 PU e n. 240-1/2023 Rg- e concluso con sentenza del 29.10.2024 di rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo).
pagina 7 di 10 La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_5
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale:
1) provvede sul ricorso depositato in data 07.03.2025 da Controparte_5
(proc.n.37-3/2025 Rg) contenente: “PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ
AZIENDALE ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale PROPOSTA DI
TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II
CCII“ come segue:
-visto l'art. 7 e l'art. 47 c.4 CCII
dichiara inammissibile la suindicata domanda contenente “PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN
CONTINUITÀ AZIENDALE ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale
PROPOSTA DI TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II CCII “.
2) Provvede sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata in data 07.02.2025 da
(proc. n. 37-1/2025 Rg) come segue: Parte_1
-Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 47 c.4, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_5
, con sede legale in MI NT (VI), Via Piersanti Mattarella n. 12, codice
[...]
fiscale P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_3
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22.5.2025 ad ore 10.30 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pagina 8 di 10 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
pagina 9 di 10 apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL GIUDICE Est. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 10 di 10
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile - Procedure concorsuali riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Davide Ciutto Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 37/2025 PU originato dal ricorso n. 37-1/2025 Rg promosso in data 7.2.2025 da con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14, Ente Parte_1
Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito con modificazioni dalla L. 1/12/2016 n. 225 ) che in forza dell'art. 1 del citato Decreto è subentrato dal 1.7.2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Controparte_1
iscritto al n.1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la
[...]
C.C.I.A.A. di Roma R.E.A., CF e P.IVA Agente della Riscossione per tutti gli ambiti P.IVA_1
nazionali, in persona del responsabile del Contezioso Regionale Veneto, , come da Parte_2
procura speciale autenticata per atto ai rogiti del Dott. Notaio di Roma del Persona_1
22.06.2023, Rep. 181515/12772 (doc. n. 1 ricorso), rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania DI STEFANI (codice fiscale ), C.F._1
come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da
Palestrina n.19, nonché al seguente indirizzo di PEC: ; Email_1
RICORRENTE confronti di in liquidazione codice fiscale , p.iva , con sede Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
legale in MI NT (VI), Via Piersanti Mattarella n. 12, PEC nella Email_2
pagina 1 di 10 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Controparte_3
come da procura in atti dall'Avvocato Riccardo Canilli ( , pec: CodiceFiscale_2
e dall'Avvocato Domenico Barbalace (c.f. Email_3
, pec: , entrambi del Foro di Vicenza, con C.F._3 Email_4
elezione di domicilio presso lo studio del primo difensore in Vicenza(VI), Contrà Santa Corona n. 9;
RESISTENTE
Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 07.02.2025 da avente ad Controparte_4
oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di (ora Controparte_2
come da atto iscritto nel Registro Imprese in data 12.2.2025); Controparte_5
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso del 7.2.2025 e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 14.2.2025 per l'udienza del 11.3.2025 entro i termini di legge ex art. 41 D. Lgs. 14/2019 (in breve CCII); considerato che la società debitrice convenuta in data Controparte_5
10.03.2025 si è costituita depositando memoria difensiva nella quale dopo aver dato atto e documentato
“del procedimento introdotto con la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi degli artt. 84 e ss. del CCII e contestuale proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 88 CCII depositato in data 07.03.2025“ ha concluso come segue:
“chiede che l'Intestato Tribunale, previa riunione della presente procedura prefallimentare a quella concordataria, Voglia esaminare prioritariamente il ricorso diretto a regolare la crisi e l'insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 CCII.”; considerato che all'udienza del 11.3.2025 il Giudice relatore ha rimesso al Collegio la decisione dando atto che il procuratore della parte ricorrente ( aveva Parte_1
concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso (quindi “..accertata la sussistenza dei presupposti ex art 121 D. Lgs. 14/2019 e l'assenza/mancato buon fine di accesso a strumenti di regolazione della crisi
e dell'insolvenza, dichiarare ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 14/2019 l'apertura di procedimento di liquidazione giudiziale della società della società .“) mentre il procuratore Controparte_6
della società debitrice resistente aveva concluso come da memoria difensiva (quindi: “chiede che
l'Intestato Tribunale, previa riunione della presente procedura prefallimentare a quella concordataria,
Voglia esaminare prioritariamente il ricorso diretto a regolare la crisi e l'insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 CCII.”).
pagina 2 di 10 Tutto ciò premesso, il Tribunale rileva che l'art.7 CCII impone la “trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza” quindi ora, in via preliminare, va esaminata la domanda depositata in data 07.3.2025 dalla debitrice
[...]
(deposito che ha dato origine al sub 37-3/2025 Rg nell'ambito del procedimento Controparte_5
Co unitario n. 37/2025 instaurato in data 7.2.2025 a seguito del deposito di ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale da parte di che ha originato il sub 37-1/2025 Controparte_8
Rg) contenente la:
“PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE ai sensi degli artt.84
e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale PROPOSTA DI
TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE
CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II CCII”.
Il Collegio, esaminata ex art. 47 c.1 CCII la suindicata domanda di concordato preventivo depositata in data 07.03.2025 da rileva che la proposta oggetto Controparte_5
della domanda di concordato preventivo va dichiarata inammissibile, posto che la debitrice non ha depositato unitamente alla domanda e al piano di Controparte_5
concordato preventivo “la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere
a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale” come stabilito dall' art. 87 comma 3 CCII.
Il Tribunale ritiene di non poter concedere a un termine Controparte_5 per consentire alla stessa di depositare la relazione richiesta dall'art. 87 c.3 CCII “relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”; sul punto va sottolineato che del termine per deposito della suindicata attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano si è discusso all'udienza dell'11.3.2025 fissata ex art. 41 CCII (nel contraddittorio tra e la ricorrente , alla presenza Controparte_5 Controparte_8
del professionista terzo nominato per la redazione dell'attestazione) .
pagina 3 di 10 Orbene, a fronte della condotta della ricorrente che, alla Controparte_4
luce del termine di almeno 20 giorni richiesto all'udienza del 11.3.2025 dal professionista incaricato da per deposito della attestazione di veridicità dei dati e di Controparte_5
fattibilità del piano - ha concluso insistendo per l'accogliento del ricorso, al Collegio non resta che dare atto che la proposta contenuta nella domanda di concordato preventivo del 07.03.2025, essendo priva della attestazione fondamentale qual è “l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano” prevista dall'art.87 c.3 CCII, è inammissibile ex art. 47 c.4 CCII in relazione all'art.47 c.1 lettera b) CCII e all'art. 87 c.3 CCII.
Peraltro la stessa dichiarazione rilasciata dal professionista incaricato di redigere l'attestazione
(dott. non può ritenersi “attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità” in quanto Persona_2
è lo stesso professionista che allo stato lo esclude quando nella dichiarazione “ Stato di avanzamento della predisposizione dell'Attestazione ex art. 87 co. 3 CCII e art. 88 comma 2 CCII “ (allegato alla proposta di concordato preventivo depositata da in data 7.3.2025) Controparte_5
afferma di non aver concluso le verifiche necessarie per esprime un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali prima e poi sulla fattibilità del piano e della proposta .
Per chiarezza espositiva si trascrivono le conclusioni.
“ Lo scrivente comunica che le attività volte al rilascio della relazione attestativa, nonostante i punti di attenzione sopra descritti, risultano ben avviate, anche se, ovviamente , data la ristrettezza dei tempi a disposizione, le stesse non potranno essere concluse entro il termine di deposito. Tale dilazione è ulteriormente dovuta, come detto, anche alle numerose tematiche che gli
Advisor hanno dovuto affrontare relativamente a questa pratica, che presenta un notevole grado di complessità. Le questioni pendenti, che riguardano sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano e della proposta concordataria che sono ad oggi in corso di finalizzazione, sono per altro note alla Società e agli Advisor, che hanno concluso la loro attività solamente in limine rispetto alla data di deposito del piano.
Il sottoscritto esprimerà il proprio giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano solo dopo avere ricevuto il piano e la proposta definitivi, e una volta effettuate con la dovuta precisione ma con la massima urgenza e celerità tutte le verifiche e attività ritenute necessarie. Allo stato attuale dell'analisi lo scrivente per altro non ravvisa, come già detto in esordio, motivi ostativi alla positiva conclusione dell'incarico.” ( NB l'enfasi è dello scrivente) .
Va aggiunto che, nel caso di specie, il Collegio non può esercitare il potere attribuito dall'art.47
c. 4 CCII secondo periodo, di concedere al debitore“ un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. Infatti la rilevata mancanza della attestazione prescritta dall'87 c.3 CCII non è “integrazione del piano” e neppure “nuovo documento” posto che l'espressione significa documento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge.
pagina 4 di 10 Comunque tale omissione non può essere sanata con la concessione di un termine posto che diversamente opinando si consentirebbe ad una impresa qual è di Controparte_5 usufruire di fatto “abusivamente” di ciò che non è concedibile: vale a dire del termine previsto dall'art. 44 c.1 CCII che deve essere inteso come perentorio per cui esso può essere chiesto una sola volta dalla impresa debitrice per regolare la medesima insolvenza e con la Controparte_2
domanda ex art. 44 c.1 CCII del 24.10.2023 (proc. n. 240/2023 PU e n. 240-1/2023 Rg.) ha già esercitato il suindicato diritto per regolare la medesima situazione di insolvenza (vedi decreto del
Tribunale di Vicenza del 27.2.2025- 6.3.2025 che ha dichiarato “inammissibile il ricorso contenente
“domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell'art. 44,comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 comma 2 CCII” presentato in data 13.2.2025 da provvedimento Controparte_5
pronunciato nel sub 37-2/2025 instaurato da in data 13.2.2025 Controparte_5
con domanda ex art. 44 c.1 CCII).
In conclusione, per le ragioni suindicate, il Tribunale esaminato prioritariamente il ricorso diretto a regolare la crisi e l'insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 CCII (come da domanda formulata dalla debitrice nella memoria difensiva depositata in data 10.3.2025 e ribadita all'udienza dell'11.3.2025), visto l'art. 47 c.4 CCII dichiara inammissibile la domanda contenente “PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ
AZIENDALE ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale PROPOSTA DI
TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II
CCII” oggetto del ricorso del 07.03.2025 (proc. n. 37-3/2025 Rg) e provvede come segue sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata in data 07.02.2025 da Parte_1
(proc. n. 37-1/2025 Rg).
[...]
Il Tribunale, ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato non contestato), ritiene la debitrice - che risulta svolgere attività di impresa commerciale Controparte_5
(vedi visura C.C.I.A.A che indica in particolare l'attività di “commercio all'ingrosso di bevande alcoliche “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti i bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi 2021, 2022, 2023 (dimostrano il superamento delle soglie dimensionali stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” CCII). Va aggiunto che dall'esame della situazione contabile al 31.1.2025 (si rinvia a quanto indicato dalla stessa debitrice a pagina 5 di 10 pagina 12 e seguenti della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale del 7.3.2025 - doc.
n.1 allegato alla memoria difensiva del 10.3.2025) risulta aver Controparte_5 superato le soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera d) n. 3 CCII posto che l'ammontare dei debiti anche non scaduti risulta superare la soglia di euro 500.000,00.
Infatti la stessa debitrice nella situazione contabile al Controparte_5
31.1.2025 indica debiti per euro 49.782.031,00 (di cui euro 1.362.673,00 per fondi) importo che supera la soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 2 c.1 lettera d) CCII (“ un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00; ”) .
In relazione all'ammontare dei debiti di il Collegio rileva Controparte_5
che agisce per il recupero di crediti (in particolare Controparte_4 dell'Amministrazione Finanziaria) per ammontare di euro 33.361.810,96 Si tratta di crediti che conseguono dalle iscrizioni a ruolo a carico della società debitrice come risulta Controparte_2
dagli estratti di ruolo allegati dalla ricorrente (doc. n.4 ricorrente) Controparte_4
e si tratta di crediti esigibili.
Va poi aggiunto che dalle informative acquisite ex lege agli atti, Controparte_4
con informativa alla data del 14.2.2025 depositata in data 25.2.2025 ha indicato in capo a
[...]
debiti esigibili (al netto del sospeso) per euro 46.971.515,94. Controparte_2
Alla luce dei dati sopra indicati risulta così abbondantemente superato il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato da Controparte_4
nel ricorso del 7.2.2025 e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice
[...]
non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni Controparte_5
assunte e si trova in situazione di grave insufficienza dell'attivo rispetto al passivo. In particolare si segnala:
-il debito verso NT (in particolare Erario) indicato nella informativa della Controparte_4
del 14.2.2025 per complessivi euro 46.971.515,94;
[...]
- il pignoramento da parte di dei crediti di Controparte_4 Controparte_2
verso terzi quali gli Istituti con i quali la società debitrice intrattiene rapporti Controparte_2
bancari : Banco BPM S.p.a. e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
( dato confermato dalla stessa in Controparte_12 Controparte_2
pagina 6 di 10 liquidazione a pagina n.10 della domanda di concordato preventivo del 7.3.2025 -doc.1 allegato alla memoria difensiva del 10.3.2024-);
-i debiti per contributi indicati dalla stessa debitrice alla data della situazione contabile al
31.1.2025 in euro 99.944,00;
- lo squilibrio che permane alla data della situazione contabile al 31.1.2025 tra attivo indicato in euro 6.687.397,00 e le passività indicate in euro 49.782.031,00 (dato dichiarato dalla stessa a pagina n.12 e seguenti della domanda di concordato preventivo Controparte_5
del 7.3.2025 -doc.1 allegato alla memoria difensiva del 10.3.2024-) che dimostra l'insufficienza dell'attivo liquidabile a soddisfare integralmente i debiti della società (si riporta quanto dichiarato da a pagina n. 33 della domanda di concordato preventivo del Controparte_5
7.3.2025 – doc.1 allegato memoria difensiva del 10.3.2025-: ” Determinate le risorse disponibili in ipotesi liquidatoria, quantificato altresì il passivo e stimati i costi della procedura, appare evidente come l'attivo aziendale liquidabile consenta unicamente la soddisfazione dei crediti prededucibili, dei crediti assistiti dai privilegi di cui all'art. 2751-bis c.c., dell'eventuale credito privilegiato ex art. 9, comma 5 del D. Lgs. 123/1998 in ipotesi di escussione della garanzia statale e di minima parte del credito erariale”);
- quanto ammesso dalla stessa a pagina n. 34 della Controparte_5
domanda di concordato preventivo del 7.3.2025 – doc.1 allegato memoria difensiva del 10.3.2025- che si trascrive” 9.1 Condizioni di ammissibilità della domanda di concordato preventivo . Sotto il profilo oggettivo, l'art. 84 CCII prevede che l'imprenditore possa proporre ai creditori un concordato preventivo nell'ipotesi in cui si trovi in “stato di insolvenza”, il che non appare – purtroppo - contestabile nel caso di specie, stante l'incapacità della Società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, considerando
l'ammontare dell'esposizione verso l'amministrazione finanziaria, come emerge alla luce di quanto sopra evidenziato e dalla documentazione allegata.”;
- il dato rappresentato dalla stessa ricorrente (a seguito di Controparte_5
recente delibera del 6.2.2025 iscritta nel Registro imprese in data 12.2.2025) nella domanda di concordato preventivo contenente la proposta del 7.3.2025 (doc.1 allegato alla memoria difensiva del
10.3.2025) laddove ha dato atto delle molteplici soluzioni via, via attivate nel coso degli ultimi anni dal 2020 ad oggi per la regolazione della crisi-insolvenza in cui versa (si tratta Controparte_2
della medesima situazione che si protrae nel tempo non avendo la ricorrente offerto la prova che si tratta di insolvenza diversa da quella da ultimo oggetto del procedimento di concordato preventivo instaurato da con domanda ex art. 44 c.1 CCII di data 24.10.2023 -iscritto al n. Controparte_2
240/2023 PU e n. 240-1/2023 Rg- e concluso con sentenza del 29.10.2024 di rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo).
pagina 7 di 10 La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_5
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale:
1) provvede sul ricorso depositato in data 07.03.2025 da Controparte_5
(proc.n.37-3/2025 Rg) contenente: “PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ
AZIENDALE ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale PROPOSTA DI
TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II
CCII“ come segue:
-visto l'art. 7 e l'art. 47 c.4 CCII
dichiara inammissibile la suindicata domanda contenente “PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN
CONTINUITÀ AZIENDALE ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con contestuale
PROPOSTA DI TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ai sensi dell'art. 88 del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza e contestuale RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI di cui all'art. 54 comma II CCII “.
2) Provvede sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata in data 07.02.2025 da
(proc. n. 37-1/2025 Rg) come segue: Parte_1
-Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 47 c.4, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_5
, con sede legale in MI NT (VI), Via Piersanti Mattarella n. 12, codice
[...]
fiscale P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_3
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22.5.2025 ad ore 10.30 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pagina 8 di 10 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
pagina 9 di 10 apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL GIUDICE Est. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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