TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6430/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6430/2018
All'udienza del 29 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Moscogiuri Maria ha depositato le note sostitutive di udienza CP_1
depositate in data 28.04.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6430/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Moscogiuri CP_1 C.F._1
Maria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vito Giuseppe Galati n. 16, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, CP_1 [...]
, deducendo di essere coniugata dall'anno 1990 con il sig. , con il CP_2 Controparte_3
quale aveva convenuto il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che sin dall'inizio del matrimonio, per accordo intercorso con il coniuge, aveva beneficiato ed utilizzato in via esclusiva, per le proprie esigenze di svago, vacanza e tempo libero l'unità immobiliare sita in località Colle del Circeo II San felice Circeo via delle Gardenie, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di San Felice Circeo al foglio 21, particella n° 169 sub. 2 protocollo 000000058, partita
3596, già in precedenza iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Terracina al foglio 117,
pagina 2 di 7 particella 1/a, intestata in capo a deceduta in data 18/2/2012. L'attrice, a Persona_1
decorrere dalla data del suo matrimonio, aveva sempre e costantemente posseduto l'immobile de quo, utilizzandolo uti dominus senza che nessun avente diritto avesse mai eccepito e/o interrotto un tale possesso che si era dunque protratto da oltre vent'anni continuativamente e pacificamente;
in relazione a tale immobile, dunque, l'istante aveva sempre provveduto a tutti i pagamenti per imposte e tasse, utenze oneri e spese ordinarie e straordinarie e ogni altra spesa relativa all'abitazione per cui è causa;
risultava quindi ampiamente decorso il termine di anni venti dall'inizio dell'incontrastato possesso e risultava pertanto maturata a favore dell'attrice l'usucapione acquisitiva del diritto di proprietà. A seguito dell'avvenuto decesso, in data
18.02.2012, della intestataria del bene, risultavano a lei succeduti l'unico figlio legittimo, SI.
e il coniuge della predetta intestataria, , il quale ultimo Controparte_2 Persona_2
decedeva in data 11.06.2014. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta e accertati i fatti di causa, accertare il possesso continuato e pacifico per oltre venti anni da parte di sulla unità immobiliare sita in CP_1
località Colle del Circeo II San felice Circeo via delle Gardenie, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo al foglio 21, particella n° 169 sub. 2 protocollo 000000058, partita 3596, già in precedenza iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Terracina al foglio
117, particella 1/a, già intestata presso i RR.II a e al di lei avente causa Persona_1
e, per l'effetto, dichiarare l'acquisto della proprietà per usucapione in favore Controparte_2
della attrice . Ordinare conseguentemente al conservatore dei Registri Immobiliari CP_1
competente alle trascrizioni di legge, Condannarsi il convenuto in caso di opposizione ex art. 96 cpc e, sempre e comunque, alle spese ed onorari del presente giudizi”.
Dichiarata la contumacia del convenuto, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi, dopodiché veniva rinviata, da ultimo, per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.4.2025.
Tanto premesso in fatto, la domanda non è suscettibile di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, giova rammentare che l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da pagina 3 di 7 parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggano il bene in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. È quindi necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con il c.d. animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Peraltro, l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà. In conclusione, dunque, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”. La prova dell'usucapione deve, infatti essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Ebbene, ritiene il Giudicante che nel caso di specie parte attrice non abbia adeguatamente fornito la rigorosa prova richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, non risultando dimostrata la sussistenza in capo alla del possesso utile ad usucapionem. CP_1
Ed invero, dalla documentazione acquisita agli atti di causa, nonché dalla stessa prospettazione attorea, emerge che l'immobile oggetto di causa formava oggetto di un contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 4.2.1977 tra l'intestataria del bene, e Persona_1
(suocera dell'attrice), in forza del quale la promissaria acquirente veniva Persona_3
immessa nella disponibilità dell'immobile, a cui non faceva tuttavia seguito la stipula del rogito notarile di compravendita. Quindi, l'attrice deduce che la disponibilità dell'immobile sarebbe stata a lei trasferita, da parte di successivamente al matrimonio dalla stessa Persona_3
contratto con il figlio di quest'ultima, a decorrere quindi dal 1990.
Fatta tale premessa, va rammentato il consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale
“Nel contratto preliminare di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. La relazione con la cosa da parte del promìssario acquirente, pertanto, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad
pagina 4 di 7 usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall' articolo 1141 del codice civile” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 9.7.2021, n. 19576).
Pertanto, il promissario acquirente che sia stato anticipatamente immesso nella disponibilità dell'immobile non ne acquista il possesso, risultando per converso mero detentore, in forza di un contratto di comodato gratuito, cosicché il semplice trascorrere del tempo non lascia maturare i presupposti per un acquisto della proprietà per usucapione in capo al promissario acquirente.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che avesse acquisito, in seguito alla Persona_3
scrittura privata preliminare di compravendita, la sola detenzione dell'immobile, sicché analoga relazione va riconosciuta in capo all'odierna attrice, qui la promissaria acquirente consegnava le chiavi e la disponibilità dell'appartamento.
Ed allora, viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1141, comma 2, c.c., a mente del quale “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”. Pertanto, ove il potere di fatto sia esercitato originariamente a titolo di detenzione, ai fini del perfezionamento dell'usucapione si richiede un atto di interversione in opposizione all'avente diritto, tale da manifestare il pieno possesso, escludendone il titolare;
in particolare, è necessario che venga compiuta un'attività materiale che renda esteriormente riconoscibile al proprietario che il detentore aveva iniziato a possedere in maniera esclusiva. Ciò in quanto il detentore, sebbene qualificato, non può mutare la detenzione in possesso attraverso un semplice atto di volizione interna, né attraverso l'inottemperanza alle pattuizioni in virtù delle quali la detenzione è stata costituita, né attraverso semplici atti di esercizio del possesso, idonei soltanto a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 16.5.2022, n. 15576).
L'interversione del possesso, in ogni caso, deve essere esplicitata in modo oggettivo ed esauriente, che consenta al proprietario di adottare misure adeguate: essa “non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui” (Cass. civ., sez. II, 3.7.2018, n. 17376).
Quindi, è pacifico che l'interversio possessionis non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, dovendo invece estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia pagina 5 di 7 consentito desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo nomine proprio. La manifestazione esteriore deve essere tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di sostituire al precedente animus detinendi il nuovo animus sibi habendi ed essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso: tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi né quelli che si traducono in un'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né quelli che si traducono in meri atti di esercizio del possesso.
L'interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali e giuridiche in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso nomine proprio, richiede che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il proprietario e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata. Dunque, nel caso di specie l'effettuazione di lavori di ristrutturazione e manutenzione del bene e il pagamento delle utenze non costituiscono prova dell'interversione del possesso poiché trattasi di oneri che possono gravare sul mero detentore del bene e non unicamente sul proprietario (Cass., sez. III, 5.10.1978, n. 4454).
In definitiva, dunque, essendo pacifico ed incontestato che l'odierna attrice abbia iniziato a disporre del bene in qualità di mera detentrice, poiché tale era la promissaria acquirente
[...]
non sono stati dimostrati, o tantomeno dedotti, comportamenti idonei a determinare Per_3
l'interversione nel possesso, sicché non appare comprovato l'esercizio di un possesso apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con quello dei proprietari.
La infatti, ha sostenuto di essersi occupata della manutenzione dell'immobile, di aver CP_1
provveduto al pagamento delle relative utenze, oneri condominiali e consortili, ma nessuna di tali circostanze, per quanto confermate dai testimoni escussi, costituisce idoneo atto di interversione del possesso. Secondo quanto evidenziato, invero, tanto le spese per la manutenzione e pagina 6 di 7 ristrutturazione dell'immobile, quanto quelle sostenute per il pagamento delle utenze, nonché degli oneri condominiali e consortili, costituiscono pesi che possono per loro natura gravare anche sul detentore qualificato, mentre non risulta documentato il pagamento da parte dell'attrice delle imposte relative al bene oggetto di causa.
Sulla scorta dei superiori principi, deve quindi concludersi che non vi sono in atti prove di interversione del possesso, atteso che la ha continuato negli anni a detenere il bene in CP_1
forza del comodato accessorio al contratto preliminare di vendita senza trasformazione della situazione in possesso per mutamento del titolo per causa proveniente dal terzo o in forza di atto di opposizione fatto dall'attore contro il possessore.
Gli atti di esercizio del possesso dedotti dall'attrice risultano infatti coerenti e compatibili con una detenzione qualificata dei beni di cui è causa ma non integrano gli estremi di una volizione estrinseca da cui possa desumersi una modificazione della relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso una chiara condotta avente la natura di negazione dell'altrui possesso con affermazione del proprio.
Deve ricordarsi al riguardo che l'interversione deve consistere in atti palesi e inequivoci di opposizione e disconoscimento della posizione giuridica del possessore o titolare del diritto reale, che siano rivolti manifestamente contro il medesimo, così che quest'ultimo possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e da cui si desuma che il potere di fatto viene esercitato non più in nome altrui ma in nome proprio, con correlata modificazione dell'animus detinendi in animus rem sibi habendi (cfr. Cass. n. 26327/2016), non bastando il godimento del bene, anche il più intenso ed autonomo.
Per le ragioni esposte, si impone in definitiva il rigetto della domanda.
Nulla deve disporsi sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6430/2018
All'udienza del 29 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Moscogiuri Maria ha depositato le note sostitutive di udienza CP_1
depositate in data 28.04.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6430/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Moscogiuri CP_1 C.F._1
Maria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vito Giuseppe Galati n. 16, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, CP_1 [...]
, deducendo di essere coniugata dall'anno 1990 con il sig. , con il CP_2 Controparte_3
quale aveva convenuto il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che sin dall'inizio del matrimonio, per accordo intercorso con il coniuge, aveva beneficiato ed utilizzato in via esclusiva, per le proprie esigenze di svago, vacanza e tempo libero l'unità immobiliare sita in località Colle del Circeo II San felice Circeo via delle Gardenie, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di San Felice Circeo al foglio 21, particella n° 169 sub. 2 protocollo 000000058, partita
3596, già in precedenza iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Terracina al foglio 117,
pagina 2 di 7 particella 1/a, intestata in capo a deceduta in data 18/2/2012. L'attrice, a Persona_1
decorrere dalla data del suo matrimonio, aveva sempre e costantemente posseduto l'immobile de quo, utilizzandolo uti dominus senza che nessun avente diritto avesse mai eccepito e/o interrotto un tale possesso che si era dunque protratto da oltre vent'anni continuativamente e pacificamente;
in relazione a tale immobile, dunque, l'istante aveva sempre provveduto a tutti i pagamenti per imposte e tasse, utenze oneri e spese ordinarie e straordinarie e ogni altra spesa relativa all'abitazione per cui è causa;
risultava quindi ampiamente decorso il termine di anni venti dall'inizio dell'incontrastato possesso e risultava pertanto maturata a favore dell'attrice l'usucapione acquisitiva del diritto di proprietà. A seguito dell'avvenuto decesso, in data
18.02.2012, della intestataria del bene, risultavano a lei succeduti l'unico figlio legittimo, SI.
e il coniuge della predetta intestataria, , il quale ultimo Controparte_2 Persona_2
decedeva in data 11.06.2014. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta e accertati i fatti di causa, accertare il possesso continuato e pacifico per oltre venti anni da parte di sulla unità immobiliare sita in CP_1
località Colle del Circeo II San felice Circeo via delle Gardenie, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice Circeo al foglio 21, particella n° 169 sub. 2 protocollo 000000058, partita 3596, già in precedenza iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Terracina al foglio
117, particella 1/a, già intestata presso i RR.II a e al di lei avente causa Persona_1
e, per l'effetto, dichiarare l'acquisto della proprietà per usucapione in favore Controparte_2
della attrice . Ordinare conseguentemente al conservatore dei Registri Immobiliari CP_1
competente alle trascrizioni di legge, Condannarsi il convenuto in caso di opposizione ex art. 96 cpc e, sempre e comunque, alle spese ed onorari del presente giudizi”.
Dichiarata la contumacia del convenuto, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi, dopodiché veniva rinviata, da ultimo, per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.4.2025.
Tanto premesso in fatto, la domanda non è suscettibile di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, giova rammentare che l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da pagina 3 di 7 parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggano il bene in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. È quindi necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con il c.d. animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Peraltro, l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà. In conclusione, dunque, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”. La prova dell'usucapione deve, infatti essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Ebbene, ritiene il Giudicante che nel caso di specie parte attrice non abbia adeguatamente fornito la rigorosa prova richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, non risultando dimostrata la sussistenza in capo alla del possesso utile ad usucapionem. CP_1
Ed invero, dalla documentazione acquisita agli atti di causa, nonché dalla stessa prospettazione attorea, emerge che l'immobile oggetto di causa formava oggetto di un contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 4.2.1977 tra l'intestataria del bene, e Persona_1
(suocera dell'attrice), in forza del quale la promissaria acquirente veniva Persona_3
immessa nella disponibilità dell'immobile, a cui non faceva tuttavia seguito la stipula del rogito notarile di compravendita. Quindi, l'attrice deduce che la disponibilità dell'immobile sarebbe stata a lei trasferita, da parte di successivamente al matrimonio dalla stessa Persona_3
contratto con il figlio di quest'ultima, a decorrere quindi dal 1990.
Fatta tale premessa, va rammentato il consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale
“Nel contratto preliminare di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. La relazione con la cosa da parte del promìssario acquirente, pertanto, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad
pagina 4 di 7 usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall' articolo 1141 del codice civile” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 9.7.2021, n. 19576).
Pertanto, il promissario acquirente che sia stato anticipatamente immesso nella disponibilità dell'immobile non ne acquista il possesso, risultando per converso mero detentore, in forza di un contratto di comodato gratuito, cosicché il semplice trascorrere del tempo non lascia maturare i presupposti per un acquisto della proprietà per usucapione in capo al promissario acquirente.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che avesse acquisito, in seguito alla Persona_3
scrittura privata preliminare di compravendita, la sola detenzione dell'immobile, sicché analoga relazione va riconosciuta in capo all'odierna attrice, qui la promissaria acquirente consegnava le chiavi e la disponibilità dell'appartamento.
Ed allora, viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1141, comma 2, c.c., a mente del quale “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”. Pertanto, ove il potere di fatto sia esercitato originariamente a titolo di detenzione, ai fini del perfezionamento dell'usucapione si richiede un atto di interversione in opposizione all'avente diritto, tale da manifestare il pieno possesso, escludendone il titolare;
in particolare, è necessario che venga compiuta un'attività materiale che renda esteriormente riconoscibile al proprietario che il detentore aveva iniziato a possedere in maniera esclusiva. Ciò in quanto il detentore, sebbene qualificato, non può mutare la detenzione in possesso attraverso un semplice atto di volizione interna, né attraverso l'inottemperanza alle pattuizioni in virtù delle quali la detenzione è stata costituita, né attraverso semplici atti di esercizio del possesso, idonei soltanto a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 16.5.2022, n. 15576).
L'interversione del possesso, in ogni caso, deve essere esplicitata in modo oggettivo ed esauriente, che consenta al proprietario di adottare misure adeguate: essa “non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui” (Cass. civ., sez. II, 3.7.2018, n. 17376).
Quindi, è pacifico che l'interversio possessionis non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, dovendo invece estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia pagina 5 di 7 consentito desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo nomine proprio. La manifestazione esteriore deve essere tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di sostituire al precedente animus detinendi il nuovo animus sibi habendi ed essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso: tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi né quelli che si traducono in un'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né quelli che si traducono in meri atti di esercizio del possesso.
L'interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali e giuridiche in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso nomine proprio, richiede che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il proprietario e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata. Dunque, nel caso di specie l'effettuazione di lavori di ristrutturazione e manutenzione del bene e il pagamento delle utenze non costituiscono prova dell'interversione del possesso poiché trattasi di oneri che possono gravare sul mero detentore del bene e non unicamente sul proprietario (Cass., sez. III, 5.10.1978, n. 4454).
In definitiva, dunque, essendo pacifico ed incontestato che l'odierna attrice abbia iniziato a disporre del bene in qualità di mera detentrice, poiché tale era la promissaria acquirente
[...]
non sono stati dimostrati, o tantomeno dedotti, comportamenti idonei a determinare Per_3
l'interversione nel possesso, sicché non appare comprovato l'esercizio di un possesso apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con quello dei proprietari.
La infatti, ha sostenuto di essersi occupata della manutenzione dell'immobile, di aver CP_1
provveduto al pagamento delle relative utenze, oneri condominiali e consortili, ma nessuna di tali circostanze, per quanto confermate dai testimoni escussi, costituisce idoneo atto di interversione del possesso. Secondo quanto evidenziato, invero, tanto le spese per la manutenzione e pagina 6 di 7 ristrutturazione dell'immobile, quanto quelle sostenute per il pagamento delle utenze, nonché degli oneri condominiali e consortili, costituiscono pesi che possono per loro natura gravare anche sul detentore qualificato, mentre non risulta documentato il pagamento da parte dell'attrice delle imposte relative al bene oggetto di causa.
Sulla scorta dei superiori principi, deve quindi concludersi che non vi sono in atti prove di interversione del possesso, atteso che la ha continuato negli anni a detenere il bene in CP_1
forza del comodato accessorio al contratto preliminare di vendita senza trasformazione della situazione in possesso per mutamento del titolo per causa proveniente dal terzo o in forza di atto di opposizione fatto dall'attore contro il possessore.
Gli atti di esercizio del possesso dedotti dall'attrice risultano infatti coerenti e compatibili con una detenzione qualificata dei beni di cui è causa ma non integrano gli estremi di una volizione estrinseca da cui possa desumersi una modificazione della relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso una chiara condotta avente la natura di negazione dell'altrui possesso con affermazione del proprio.
Deve ricordarsi al riguardo che l'interversione deve consistere in atti palesi e inequivoci di opposizione e disconoscimento della posizione giuridica del possessore o titolare del diritto reale, che siano rivolti manifestamente contro il medesimo, così che quest'ultimo possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e da cui si desuma che il potere di fatto viene esercitato non più in nome altrui ma in nome proprio, con correlata modificazione dell'animus detinendi in animus rem sibi habendi (cfr. Cass. n. 26327/2016), non bastando il godimento del bene, anche il più intenso ed autonomo.
Per le ragioni esposte, si impone in definitiva il rigetto della domanda.
Nulla deve disporsi sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7