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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 3195 R.G. dell'anno 2020 avente ad oggetto:
“opposizione a precetto ex art. 615 primo comma c.p.c.” vertente TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 li avv. tefano Matetich, presso lo studio dei quali sito in Avellino alla Via Dante Alighieri n.50, elegge domicilio OPPONENTE E in persona del l.r.p.t., (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 ndato in atti dall'Avv. Raffaele Citro, p del quale sito in Montoro (AV) alla Via Roma 25, elegge domicilio OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha proposto opposizione a precetto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 17.7.2020 con il quale la assumendo di essere creditrice della somma di €30.000,00 in Controparte_1 iari rilasciati dalla le ha ingiunto in Parte_2 qualità di avallante, di pagare la somma di .000,00 a titolo di sorta capitale € 1545,20 a titolo di interessi € 315,00 per compensi oltre C.P.A. A sostegno dell'opposizione la sig.ra ha eccepito la decadenza dall'azione Pt_1 cambiaria ex art. 94 l. camb. per dec l termine prescrizionale triennale;
ha preliminarmente disconosciuto l'apposizione della dicitura “per avallo” alle cambiali firmate, denunciandone l'abusivo riempimento, chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e dunque l'insussistenza del diritto della società opposta di procedere in executivis in forza dei titoli cambiari. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione perché infondata in fatto, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda e rappresentando che la sig.ra , all'atto della sottoscrizione dei titoli Pt_1 cambiari emessi in favore della fosse ben consapevole della Controparte_1 circostanza per cui l'apposizio calce alla cambiale sarebbe
1 valsa quale avallo e dunque come garanzia di tipo personale a copertura dell'obbligazione assunta dalla Parte_3
da parte del Giu assegnatario del fascicolo,
[...] ità del titolo e del precetto e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento della prova orale, ammessa nei limiti di cui all'ordinanza del 3 dicembre 2021; all'esito, rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 novembre 2024, celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare, introitata in decisione in pari data con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**** L'opposizione non è meritevole di pregio. La difesa dell'opponente si fonda sin dall'atto introduttivo sull' inesistenza del titolo esecutivo, stante a suo dire, il presunto abusivo riempimento delle cambiali da parte della società creditrice, la quale in assenza di qualsivoglia patto avrebbe apposto sul titolo la dicitura “per avallo”. Con riferimento alla validità dei titoli di credito in bianco, la giurisprudenza ritiene che l'art. 14 della legge cambiaria (r.d.l. n. 1669 del 1933) ammetta la possibilità che una cambiale in bianco sia legittimamente destinata ad essere completata dei requisiti mancanti anche senza la cooperazione dell'emittente, occorrendo, ai fini della sua validità come titolo di credito, la presenza di tutti i necessari requisiti previsti dalla legge solo nel momento in cui il titolo viene fatto valere dal portatore, e risolvendosi ogni questione in ordine alla sua validità alla stregua della osservanza o meno degli accordi di riempimento (cfr. Cass. civ. 12.3.2003 n. 3653), precisandosi che grava sull'emittente l'onere di provare la dedotta violazione della pattuizione relativa al riempimento del titolo di credito lasciato in bianco. Infatti, a norma dell'art. 14 della l. cambiaria, l'emissione di un titolo, oggettivamente cambiario, in bianco, accompagnato da un accordo diretto a riempire le lacune, è lecita e valida e validamente il portatore può esercitare il potere di riempimento, facendo acquisire al titolo medesimo il valore di cambiale. Pertanto, la contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di cambiale, ma soltanto l'opponibilità della violazione del patto di riempimento e nei soli confronti del portatore in mala fede, gravando sull'emittente l'onere di provare l'eventuale violazione dell'accordo di riempimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/11/1996, n. 10007). Ne discende, pertanto, che in tema di abusivo riempimento l'onere della prova, ai sensi dell'art. 1988 c.c., è invertito in rapporto alle regole ordinarie, non gravando in altre parole, in capo a chi afferma il proprio diritto (in base all'art 2697 c.c.) bensì in capo al soggetto passivo del rapporto. Il traente deve quindi provare la mancanza di un accordo di riempimento o il riempimento della cambiale in difformità dell'accordo stesso. Nel caso di specie, l'opponente era quindi onerata di fornire la prova specifica e circostanziata degli elementi di fatto da cui poter desumere, anche in via presuntiva, il riempimento delle cambiali in assenza o in violazione di una espressa pattuizione
2 intercorsa fra le parti con riguardo al contenuto ed alle effettive modalità di riempimento dell'effetto cambiario. Orbene gli elementi istruttori versati in atti non consentono di ritenere raggiunta la prova di quanto dedotto dall'opponente. Invero, a fronte della prospettazione di parte opposta secondo cui la sig.ra , Pt_1 all'atto della sottoscrizione dei titoli cambiari emessi in favore della
[...] fosse ben consapevole della circostanza per cui l'apposizion CP_1 lce alla cambiale sarebbe valsa quale avallo e dunque come garanzia di tipo personale a copertura dell'obbligazione assunta dalla Parte_2
l'odierna opponente avrebbe dovuto dimostrare che l'inserimento del nominativo e del codice fiscale, oltre che la propria firma individuale in aggiunta a quella apposta sul timbro societario, erano stati inseriti per una finalità diversa rispetto a quella di prestare garanzia. Nulla di tutto ciò è stato provato nel caso di specie, essendosi l'opponente limitata invece a negare di essersi accordata per l'inserimento della dicitura per avallo, deducendo di aver inserito (o comunque acconsentito all'inserimento) del proprio nominativo e codice fiscale, oltre che ad aver aggiunto la propria firma individuale a quella apposta sul timbro societario nella qualità di legale rappresentante, in quanto richiestogli dalla società creditrice per consentire più facilmente la “negoziazione” dei titoli. Né potrebbe considerarsi dirimente, la testimonianza resa dall'unico teste offerto dall'attrice. Al riguardo va sottolineato che se è vero che l'unico teste escusso Tes_1
marito dell'odierna opponente, ha confermato la prospettazione
[...]
o cui la avesse apposto, o comunque acconsentito ad apporre, il proprio Pt_1 nominativo, rio codice fiscale, oltre che ad aver inserito l'ulteriore sottoscrizione per rendere il titolo più facilmente negoziabile, è parimenti vero che tali dichiarazioni devono valutarsi con particolare rigore atteso il rapporto di parentela esistente tra il testimone e l'attrice e considerato che, come dedotto e documentato dalla convenuta, il sig. era socio della società debitrice Tes_1 [...] oltre che interlocutore nel rapporto commerciale con la Parte_2 [...] ciò a dimostrazione di un suo interesse personale olt CP_1 enda per cui è causa. Ne discende, dunque, che in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento di prova documentale e/o indiziario conforme a tale prospettazione, le dichiarazioni rese non sono sufficienti a fornire la prova dell'abusivo riempimento delle cambiali. Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui il diritto di credito sarebbe prescritto. Ed invero, a norma dell'art. 94 della “Legge Cambiaria”, le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data di scadenza. Orbene considerato che nel caso di specie le scadenze riportate nei titoli vanno dal 10.12.2016 al 10.5.2017 e che risulta documentato in atti che l'odierna opposta ha provveduto a costituire formalmente in mora l'opponente con comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R spedita in data 31.10.2019 e ricevuta in data 23.11.2019, giusto avviso di ricevimento depositato (cfr. doc. 2 produzione opposta), la sollevata eccezione di prescrizione deve essere rigettata per mancata decorrenza del termine di prescrizione triennale. 3 Messa in mora dalla quale, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non emerge che la abbia richiesto il pagamento CP_1 nei confronti della per ma i negoziazione dei titoli nei Pt_1 confronti della debit vendo la creditrice espressamente intimato il pagamento alla in qualità di avallante e avendo dedotto, nella premessa della diffida, Pt_1 esclusivamente di non aver potuto recuperare il credito mediante azioni già intraprese a danno della società obbligata in via principale, con ciò lasciandosi intendere anche l'ipotesi dell'incapienza patrimoniale della società debitrice in conseguenza del dichiarato fallimento del 16/10/2018. Si osserva, altresì, che la ricostruzione dell'attrice appare poco verosimile anche in ragione del contegno dalla stessa assunto in via stragiudiziale, la quale, ricevuta la messa in mora in data 23/11/2019 - in cui le veniva intimato il pagamento delle cambiali quale avallante - non abbia tempestivamente negato tale qualità, né denunciato l'abusivo riempimento, rimanendo invece del tutto inerte. In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarato il diritto della di Controparte_1 procedere in executivis in base ai titoli per cui è causa. Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore di lite, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 per le fasi di studio ed introduttiva e di trattazione, mentre per la fase decisionale i parametri minimi in ragione del mancato deposito degli scritti conclusionali da parte della difesa di parte convenuta - seguono la soccombenza dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3195/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, DICHIARA il diritto di
[...] di procedere ad esecuzione forzata in base ai titoli pe CP_1 causa;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'opposta in euro 6.164,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Citro per dichiarato anticipo.
Così deciso in data 6 marzo 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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