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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9385/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Parisi, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a Catania (CT) il 19/03/1970, C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Tito Lo Nigro, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.09.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
21/07/2001 in Belpasso (CT), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al numero 51, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2001.
Dalla loro unione è nata, in data 03.09.2011, la figlia Per_1
Con ricorso depositato l' 11.06.2019 adiva questo Tribunale per chiedere di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della responsabilità
1 della separazione a carico del resistente;
chiedeva di affidare la figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
chiedeva l'assegnazione della casa familiare e di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia con il versamento di un assegno mensile pari ad € 500,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
chiedeva altresì di porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 proprio mantenimento, versando un assegno mensile pari ad € 300,00; spese e compensi del giudizio.
Costituitosi in giudizio in data 26.06.2020, non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiedeva la pronuncia di addebito alla coniuge;
chiedeva il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la coniuge e della domanda di assegnazione della casa familiare
(in ragione della divisibilità dell'immobile); chiedeva di obbligare parte ricorrente al pagamento mensile della propria quota del mutuo cointestato;
concordava con la richiesta di affido condiviso della figlia minore ma chiedeva il collocamento paritario, con obbligo di entrambi i coniugi di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario della figlia e di contribuire al 50% alle spese straordinarie;
spese e compensi del giudizio.
All'esito dell'udienza del 09.07.2020, preso atto dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza ex art. 708 c.p.c., emessa in data 06.08.2020, disponeva l'affidamento condiviso ai genitori della minore e il Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale;
regolamentava gli incontri del padre con la minore, poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 Parte_1 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
rigettava ogni altra istanza.
Depositate le memorie integrative e sentite nuovamente le parti, con ordinanza del 07.02.2023, il
Giudice prendeva atto dell'elevata conflittualità tra le parti e delle problematiche relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e incaricava il Per_1
Consultorio Familiare di pertinenza territoriale di espletare dei percorsi di sostegno alla genitorialità; assegnava i termini previsti dall'art. 183 c. 6 c.p.c. e rigettava le ulteriori richieste.
Con ordinanza del 02.03.2024 il Giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale della ricorrente e la prova testimoniale richiesta dal resistente.
Nell'ambito del procedimento penale n. 6373/21 R.G.N.R. (scaturito dalla querela sporta da nei confronti della coniuge, per i reati di cui agli artt. 574 e 388 c.p.c.) veniva Controparte_1 sentita la figlia minore la quale dichiarava di essere riluttante ad incontrare il padre Per_1
2 perché quest'ultimo non riusciva ad avere un rapporto sereno con lei, ma la coinvolgeva continuamente nel conflitto con la coniuge.
Da ciò scaturiva la domanda di affido esclusivo della figlia, avanzata da Parte_1
Nelle more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo, depositato telematicamente in data
03.12.2024, con il quale chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
All'udienza del 18.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo quindi la pronuncia della separazione dei coniugi e l'accoglimento delle condizioni che di seguito si portano:
“- affidamento condiviso della minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento della stessa in via prevalente presso la madre, nella casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori;
- assegnazione della casa coniugale, con arredi e suppellettili a corredo, alla Signora Pt_1
;
[...]
- in ordine al diritto di permanenza della figlia con il padre, lo stesso sarà rimesso alla libera determinazione della minorenne attesa l'età e la relazione intercorrente con il genitore non collocatario;
con impegno della madre a collaborare alla ripresa della relazione affettiva e di frequenza tra il padre e la figlia minore di età;
- il Sig. si obbliga a versare, entro il 5 di ogni mese anticipatamente, alla Controparte_1
Sig.ra il contributo per il mantenimento della figlia minorenne quantificato nella Parte_1 misura di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, sanitarie, ricreative e sportive come da protocollo sottoscritto dal Tribunale di Catania;
- il Sig. ai fini della tacitazione delle pretese contributive maturate a favore Controparte_1 della sig.ra , in ordine all'inadempimento del versamento da parte del sig. Pt_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie a favore della figlia minore di età, si obbliga a trasferire la metà indivisa dell'immobile di sua proprietà adibito a casa familiare, come di seguito identificato, e precisamente in quanto alla nuda proprietà in favore della minorenne ed in quanto al diritto di usufrutto in favore della Sig.ra : Persona_2 Pt_1
- villa sita nel Comune di Nicolosi, viale della Regione 63 interno 3, confinante nell'insieme con il Viale Della Regione e da più lati con proprietà di terzi. Censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Nicolosi, al foglio 28 P.lla 694 sub 3, categoria A/7, classe 3^, vani catastali 8,5, superficie catastale 170 mq. R.C. €.702,38 Viale della Regione N.63 , Interno 3- sub C.F._3
4, categoria C/6, classe 3^, consistenza 23 mq., superficie catastale 28 mq., R.C. €.42,76 Viale della Regione N.63 P. S1 interno 2.
3 Detto immobile è pervenuto ai coniugi e per averlo acquistato in comunione CP_1 Pt_1 legale dei beni con atto di compravendita del Notaio di Adrano, in data Persona_3
29/04/2009 registrato a Catania in pari data al n. 9354 da potere di RR IN nato a
Castel di Iudica il 7/2/1961 quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede in
Mascalucia, via delle Petunie n.1 iscritta al n.191630 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Catania, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania C.F._4
.
[...]
Ai sensi della vigente normativa urbanistico edilizia, l'immobile in oggetto è stato realizzato giusta concessione edilizia n. 9 rilasciata dal Comune di Nicolosi in data 20/02/2007.
In riferimento agli ulteriori procedimenti, ad oggi pendenti, tra le parti e precisamente,
1. il procedimento n. 4134/2024 R.G. presso il Giudice di Pace di Catania di opposizione al D.I.
n.868/2024, emesso in data 07/02/2024 dal Giudice di Pace di Catania, su istanza della Sig.ra
nei confronti del Sig. , avente ad oggetto il rimborso dei ratei Parte_1 Controparte_1 di mutuo anticipati dalla stessa, con udienza prossima fissata al 18/11/2024;
2. il procedimento penale n. 6373/2021 R.G.N.R. introdotto dal Sig. a seguito Controparte_1 di Denuncia - Querela proposta, in data 14/05/2021, contro la Sig.ra per il reato Parte_1 di cui all'art.574 c.p. ove lo stesso si è costituito parte civile;
3. l' azione esecutiva introdotta contro entrambi le parti dal e per esso la Controparte_2
in virtù di un atto di mutuo fondiario del 29/04/2009, Controparte_3 richiesto per l'acquisto della casa familiare, dai Sig.ri e con il quale si è CP_1 Pt_1 intimato loro di pagare la complessiva somma di € 81.426,23 oltre interessi dal 24/11/2023 sino all'effettivo soddisfo ed il conseguente atto di pignoramento immobiliare , notificato in data
14/06/2024 avente ad oggetto l'immobile, identificato come villa sita nel Comune di Nicolosi, viale della Regione 63 interno 2; in catasto al Fg. 28 P.lla 694 sub 3 e sub 4, attualmente abitato dalla Sig.ra e dalla figlia minorenne , Parte_1 Persona_2
i sig.ri e hanno convenuto di provvedere alle seguenti condizioni: Pt_1 CP_1
1. in relazione al giudizio di opposizione al D.I. n.868/2024, emesso dal Giudice di Pace di
Catania, inscritto al n. 4134/2024 R.G. le parti decidono di abbandonare il giudizio;
2. in relazione al procedimento penale n.6373/2021 R.G.N.R il sig. si obbliga Controparte_1
a rimettere formalmente la Denuncia-Querela presentata presso la Procura della Repubblica di
Catania contro la Sig.ra rinunciando al giudizio e conseguentemente la sig.ra Parte_1
accetta la rinuncia. Parte_1
3. In relazione alla procedura esecutiva immobiliare del e per esso a Controparte_2
quale procuratore speciale, è stata sottoscritta dalle parti Controparte_3 proposta di saldo e stralcio, accettata dalla banca, per la complessiva somma di € 70.000,00
4 (euro settantamila) corrisposte nelle seguenti modalità: il sig. ha provveduto Controparte_1
a versare al e per esso alla la somma di Controparte_2 Controparte_3
€17.000,00 (euro diciassettemila/00), e la sig.ra ha provveduto a versare, la Parte_1 somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); le somme residuali, sino all'estinguo, sono state poste interamente a carico della sig.ra , con manleva espressa del sig. Parte_1 [...]
da ogni ulteriore obbligo di versamento. CP_1
Si precisa che le parti dichiarano di aver già dato esecuzione agli accordi relativi ai procedimenti pendenti tra le parti indicati ai nn.1e 2”
Il Giudice rimetteva pertanto la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
L' affido condiviso garantisce alla figlia l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo Per_1
i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013; il fatto che gli incontri con il padre siano rimessi al gradimento della figlia appare compatibile con la libertà di autodeterminazione di ormai entrata nel Per_1 quindicesimo anno di età.
La valutazione positiva riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9385/2019 R.G., disattesa ogni altra domanda:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
09/10/1980, C.F. e nato a Catania (CT) il C.F._1 Controparte_1
19/03/1970, C.F. alle condizioni specificate in motivazione;
C.F._2
5 ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Belpasso (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (atto n. 51, parte 2, serie A, ufficio
1, anno 2001).
COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9385/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Parisi, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a Catania (CT) il 19/03/1970, C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Tito Lo Nigro, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.09.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
21/07/2001 in Belpasso (CT), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al numero 51, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2001.
Dalla loro unione è nata, in data 03.09.2011, la figlia Per_1
Con ricorso depositato l' 11.06.2019 adiva questo Tribunale per chiedere di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della responsabilità
1 della separazione a carico del resistente;
chiedeva di affidare la figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
chiedeva l'assegnazione della casa familiare e di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia con il versamento di un assegno mensile pari ad € 500,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
chiedeva altresì di porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 proprio mantenimento, versando un assegno mensile pari ad € 300,00; spese e compensi del giudizio.
Costituitosi in giudizio in data 26.06.2020, non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiedeva la pronuncia di addebito alla coniuge;
chiedeva il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la coniuge e della domanda di assegnazione della casa familiare
(in ragione della divisibilità dell'immobile); chiedeva di obbligare parte ricorrente al pagamento mensile della propria quota del mutuo cointestato;
concordava con la richiesta di affido condiviso della figlia minore ma chiedeva il collocamento paritario, con obbligo di entrambi i coniugi di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario della figlia e di contribuire al 50% alle spese straordinarie;
spese e compensi del giudizio.
All'esito dell'udienza del 09.07.2020, preso atto dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza ex art. 708 c.p.c., emessa in data 06.08.2020, disponeva l'affidamento condiviso ai genitori della minore e il Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale;
regolamentava gli incontri del padre con la minore, poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 Parte_1 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
rigettava ogni altra istanza.
Depositate le memorie integrative e sentite nuovamente le parti, con ordinanza del 07.02.2023, il
Giudice prendeva atto dell'elevata conflittualità tra le parti e delle problematiche relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e incaricava il Per_1
Consultorio Familiare di pertinenza territoriale di espletare dei percorsi di sostegno alla genitorialità; assegnava i termini previsti dall'art. 183 c. 6 c.p.c. e rigettava le ulteriori richieste.
Con ordinanza del 02.03.2024 il Giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale della ricorrente e la prova testimoniale richiesta dal resistente.
Nell'ambito del procedimento penale n. 6373/21 R.G.N.R. (scaturito dalla querela sporta da nei confronti della coniuge, per i reati di cui agli artt. 574 e 388 c.p.c.) veniva Controparte_1 sentita la figlia minore la quale dichiarava di essere riluttante ad incontrare il padre Per_1
2 perché quest'ultimo non riusciva ad avere un rapporto sereno con lei, ma la coinvolgeva continuamente nel conflitto con la coniuge.
Da ciò scaturiva la domanda di affido esclusivo della figlia, avanzata da Parte_1
Nelle more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo, depositato telematicamente in data
03.12.2024, con il quale chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
All'udienza del 18.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo quindi la pronuncia della separazione dei coniugi e l'accoglimento delle condizioni che di seguito si portano:
“- affidamento condiviso della minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento della stessa in via prevalente presso la madre, nella casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori;
- assegnazione della casa coniugale, con arredi e suppellettili a corredo, alla Signora Pt_1
;
[...]
- in ordine al diritto di permanenza della figlia con il padre, lo stesso sarà rimesso alla libera determinazione della minorenne attesa l'età e la relazione intercorrente con il genitore non collocatario;
con impegno della madre a collaborare alla ripresa della relazione affettiva e di frequenza tra il padre e la figlia minore di età;
- il Sig. si obbliga a versare, entro il 5 di ogni mese anticipatamente, alla Controparte_1
Sig.ra il contributo per il mantenimento della figlia minorenne quantificato nella Parte_1 misura di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, sanitarie, ricreative e sportive come da protocollo sottoscritto dal Tribunale di Catania;
- il Sig. ai fini della tacitazione delle pretese contributive maturate a favore Controparte_1 della sig.ra , in ordine all'inadempimento del versamento da parte del sig. Pt_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie a favore della figlia minore di età, si obbliga a trasferire la metà indivisa dell'immobile di sua proprietà adibito a casa familiare, come di seguito identificato, e precisamente in quanto alla nuda proprietà in favore della minorenne ed in quanto al diritto di usufrutto in favore della Sig.ra : Persona_2 Pt_1
- villa sita nel Comune di Nicolosi, viale della Regione 63 interno 3, confinante nell'insieme con il Viale Della Regione e da più lati con proprietà di terzi. Censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Nicolosi, al foglio 28 P.lla 694 sub 3, categoria A/7, classe 3^, vani catastali 8,5, superficie catastale 170 mq. R.C. €.702,38 Viale della Regione N.63 , Interno 3- sub C.F._3
4, categoria C/6, classe 3^, consistenza 23 mq., superficie catastale 28 mq., R.C. €.42,76 Viale della Regione N.63 P. S1 interno 2.
3 Detto immobile è pervenuto ai coniugi e per averlo acquistato in comunione CP_1 Pt_1 legale dei beni con atto di compravendita del Notaio di Adrano, in data Persona_3
29/04/2009 registrato a Catania in pari data al n. 9354 da potere di RR IN nato a
Castel di Iudica il 7/2/1961 quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede in
Mascalucia, via delle Petunie n.1 iscritta al n.191630 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Catania, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania C.F._4
.
[...]
Ai sensi della vigente normativa urbanistico edilizia, l'immobile in oggetto è stato realizzato giusta concessione edilizia n. 9 rilasciata dal Comune di Nicolosi in data 20/02/2007.
In riferimento agli ulteriori procedimenti, ad oggi pendenti, tra le parti e precisamente,
1. il procedimento n. 4134/2024 R.G. presso il Giudice di Pace di Catania di opposizione al D.I.
n.868/2024, emesso in data 07/02/2024 dal Giudice di Pace di Catania, su istanza della Sig.ra
nei confronti del Sig. , avente ad oggetto il rimborso dei ratei Parte_1 Controparte_1 di mutuo anticipati dalla stessa, con udienza prossima fissata al 18/11/2024;
2. il procedimento penale n. 6373/2021 R.G.N.R. introdotto dal Sig. a seguito Controparte_1 di Denuncia - Querela proposta, in data 14/05/2021, contro la Sig.ra per il reato Parte_1 di cui all'art.574 c.p. ove lo stesso si è costituito parte civile;
3. l' azione esecutiva introdotta contro entrambi le parti dal e per esso la Controparte_2
in virtù di un atto di mutuo fondiario del 29/04/2009, Controparte_3 richiesto per l'acquisto della casa familiare, dai Sig.ri e con il quale si è CP_1 Pt_1 intimato loro di pagare la complessiva somma di € 81.426,23 oltre interessi dal 24/11/2023 sino all'effettivo soddisfo ed il conseguente atto di pignoramento immobiliare , notificato in data
14/06/2024 avente ad oggetto l'immobile, identificato come villa sita nel Comune di Nicolosi, viale della Regione 63 interno 2; in catasto al Fg. 28 P.lla 694 sub 3 e sub 4, attualmente abitato dalla Sig.ra e dalla figlia minorenne , Parte_1 Persona_2
i sig.ri e hanno convenuto di provvedere alle seguenti condizioni: Pt_1 CP_1
1. in relazione al giudizio di opposizione al D.I. n.868/2024, emesso dal Giudice di Pace di
Catania, inscritto al n. 4134/2024 R.G. le parti decidono di abbandonare il giudizio;
2. in relazione al procedimento penale n.6373/2021 R.G.N.R il sig. si obbliga Controparte_1
a rimettere formalmente la Denuncia-Querela presentata presso la Procura della Repubblica di
Catania contro la Sig.ra rinunciando al giudizio e conseguentemente la sig.ra Parte_1
accetta la rinuncia. Parte_1
3. In relazione alla procedura esecutiva immobiliare del e per esso a Controparte_2
quale procuratore speciale, è stata sottoscritta dalle parti Controparte_3 proposta di saldo e stralcio, accettata dalla banca, per la complessiva somma di € 70.000,00
4 (euro settantamila) corrisposte nelle seguenti modalità: il sig. ha provveduto Controparte_1
a versare al e per esso alla la somma di Controparte_2 Controparte_3
€17.000,00 (euro diciassettemila/00), e la sig.ra ha provveduto a versare, la Parte_1 somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); le somme residuali, sino all'estinguo, sono state poste interamente a carico della sig.ra , con manleva espressa del sig. Parte_1 [...]
da ogni ulteriore obbligo di versamento. CP_1
Si precisa che le parti dichiarano di aver già dato esecuzione agli accordi relativi ai procedimenti pendenti tra le parti indicati ai nn.1e 2”
Il Giudice rimetteva pertanto la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
L' affido condiviso garantisce alla figlia l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo Per_1
i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013; il fatto che gli incontri con il padre siano rimessi al gradimento della figlia appare compatibile con la libertà di autodeterminazione di ormai entrata nel Per_1 quindicesimo anno di età.
La valutazione positiva riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9385/2019 R.G., disattesa ogni altra domanda:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
09/10/1980, C.F. e nato a Catania (CT) il C.F._1 Controparte_1
19/03/1970, C.F. alle condizioni specificate in motivazione;
C.F._2
5 ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Belpasso (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (atto n. 51, parte 2, serie A, ufficio
1, anno 2001).
COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
6