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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 03/04/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:55
Compaiono:
Per l'avv. PELAGOTTI GIOVANNI Parte_1
Per , l'avv. CORSINOVI LAPO Controparte_1
Nessuno per CP_2
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Pelagotti conclude come da comparsa conclusionale depositata alla quale si riporta anche ai fini della discussione.
L'avv. Corsinovi conclude come da conclude come da comparsa conclusionale depositata alla quale si riporta anche ai fini della discussione
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 141/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 141/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
Vertente tra
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Pelagotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera (PI),
Corso Matteotti, n. 13, come da procura a margine dell'atto di citazione
- attrice
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lapo Corsinovi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Empoli (FI),
Via Dino Compagni, n. 11, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
C.F. ) CP_2 P.IVA_1
- terza chiamata contumace
Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come da suesteso verbale di udienza.
Premesso
Con atto di citazione del 10.01.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in Controparte_1
occasione dell'infortunio occorsole in data 20.10.2021, presso l'abitazione del convenuto. A fondamento della domanda, ha allegato:
- che, in data 20.10.2021, alle ore 8:30, era ospite presso l'abitazione di CP_1
[...]
- che questi, chiudendo affrettatamente il portone di casa a due ante, le ha schiacciato la mano sinistra tra i due battenti;
- che, accompagnata da al pronto soccorso, le è stata refertata una Controparte_1
“frattura scomposta con ferita fu del 3 dito mano sinistra”;
- che dalla relazione medio legale è emersa una invalidità permanente del 4%, inabilità temporanea per 71 giorni complessivi di cui 20 di assoluta, 20 di parziale al 75%, 20 al 50% e i restanti da valutare al 25%;
- che ha sostenuto spese mediche per complessivi € 688,00;
- che il convenuto risulta assicurato per la RC del fabbricato e vita privata con la società a mezzo polizza n. 3167501844911; CP_2
- che, in data 27.10.2021, il difensore di parte attrice ha inoltrato diffida a mezzo raccomandata A/R a e pec ad CP_1 Controparte_3
- che, in data 03.05.2022, dopo ulteriori solleciti ha richiesto certificato di CP_2
avvenuta guarigione con postumi, già inoltrato il 07.02.2022;
- che, in data 12.05.2022, il difensore di parte attrice ha formulato reclamo, lamentando che nessun atto istruttorio e risarcimento è stato effettuato da;
CP_2
- che, in data 07.06.2022, il medico legale di , Dott. ha visitato parte CP_2 Per_1
attrice, ma la relazione del medico legale non è mai stata trasmessa;
- che sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto;
- che non ha ottenuto, allo stato, alcun risarcimento;
- che sono dovute anche le spese di patrocinio sostenute nella fase stragiudiziale.
Si è costituito che ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a Controparte_1
chiamare in giudizio per essere manlevata dalle pretese attoree e, nel CP_2
merito, ha contestato il quantum dei danni richiesti ex adverso. In particolare, ha osservato: - che ha ammesso la propria responsabilità per l'evento verificatosi il 20.10.2021 e ha denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione il 21.10.2021;
- che, all'epoca dei fatti, era assicurato per la RC del fabbricato e vita privata con
(gia polizza n. CP_2 Controparte_4
3167501844911;
- che, con pec del 09.02.2023, ha trasmesso ad l'atto di citazione al fine CP_2
di essere manlevata;
- che da non è pervenuta alcuna comunicazione;
CP_2
- che, non essendo a conoscenza della valutazione effettuata dal medico legale di contesta la quantificazione dei danni riportata da parte attrice. CP_2
Autorizzata la chiamata del terzo ex art. 269 c.p.c., non si è costituita CP_2
All'udienza del 05.10.2023 è stata dichiarata la contumacia di e sono stati CP_2
concessi i termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 25.09.2024 il Giudice ha rinviato all'udienza del 03.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
*****
1. Inquadramento della fattispecie e an debeatur.
L'attrice domanda la condanna di , e per esso, in virtù della manleva, Controparte_1
l'assicurazione di questi al risarcimento del danno subito in occasione CP_2
dell'infortunio occorsole presso l'abitazione del convenuto sita in Castelfranco Di Sotto
(PI) in data 20.10.2021, alle ore 8:30.
Il fatto di cui è causa rientra, come da qualificazione attorea, nell'ambito della fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Com'è noto, alla stregua della fattispecie generale di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e il fatto, doloso o colposo, posto in essere dall'autore della condotta, e nelle conseguenze pregiudizievoli che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza.
Orbene, il fatto come narrato, in forma sufficientemente specifica dall'attore, non è contestato dal convenuto, il quale ha altresì confermato di aver soccorso la danneggiata a seguito dell'infortunio e di averla accompagnata al pronto soccorso. Oltre alla materialità del fatto, emerge la rimproverabilità sul piano soggettivo: la stessa dinamica dell'evento disvela la natura evidentemente colposa della condotta del danneggiante, il quale non ha evidentemente prestato la dovuta attenzione nel chiudere il portone di casa sua.
2. Il quantum debeatur
In merito alla quantificazione del risarcimento, sono condivise le conclusioni cui è giunto il ctu incaricato, in quanto immuni da vizi logici e, peraltro, non contestate dal consulente di parte attrice, unico nominato.
L'ausiliario del giudice ha accertato la compatibilità della natura delle lesioni riscontrate sulla persona dell'attrice con la dinamica del sinistro e la guarigione della stessa con un danno da invalidità permanente nella misura del 2%, oltre ad una inabilità temporanea di 70 giorni (indicati per refuso 71, cfr. pag. 3) di cui giorni 15 totale, giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50% e 15 al 25%.
Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. III, sent. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale si perviene al riconoscimento di € 5.031,25 a titolo di invalidità temporanea, € 2.868,00 per danno biologico permanente, attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (46 anni).
Non sussistono elementi, in difetto di allegazioni specifiche e di emersioni della CTU che possano costituire prova presuntiva, per riconoscere l'invocata personalizzazione del danno.
Si ritengono, inoltre, congrue e documentate (doc. 8-10), come da CTU, le spese mediche per € 688,00, riconoscendosi anche quelle del medico legale pur in difetto di quietanza, tenuto conto della produzione della relazione di parte. Spetta altresì il riconoscimento delle spese del consulente di parte, in quanto anch'esso non presuppone, necessariamente, il pagamento delle stesse: trattasi invero di spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, fermo il giudizio di pertinenza e di congruenza ex art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 26729/2024), e il Giudice è in grado di verificare se il consulente ha svolto l'attività e, in presenza di una notula – essa sì indispensabile e nel caso prodotta – vagliarne la proporzionalità e non superfluità.
Reputa il Tribunale spettante a tale titolo l'importo di € 400,00 omnicomprensivo, tenuto conto della contenuta attività svolta (no osservazioni) e della relazione scritta ante causam.
E' infine riconosciuta la voce di danno patrimoniale per l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. Pelagotti in favore dell'attrice, siccome supportata da idonea documentazione
(docc. 11, 13, 14, 16) e concretamente funzionale rispetto al diritto fatto valere in giudizio, come dimostrato dal contatto con l'assicurazione del responsabile civile che ha portato anche alla visita medica dell'attrice: le spese legali sono riconosciute nell'importo di € 800,00 inclusi oneri.
Ne consegue che spetta a la somma di € 7.899,25 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 1.888,00 a titolo di danno patrimoniale.
Sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale spettano gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
I danni patrimoniali, siccome essenzialmente riferiti ad esborsi non ancora sostenuti, non sono maggiorati di interessi.
3. La domanda di manleva.
L'accoglimento della domanda risarcitoria impone di valutare l'azione di manleva svolta dal convenuto nei confronti di Controparte_3 L'assicurato ha prodotto la polizza n. 3167501844911 (doc.3), avente ad oggetto la RC del fabbricato e vita privata con (gia CP_2 Controparte_4
) con massimale pari a € 500.000,00, e ha allegato la quietanza di pagamento
[...]
del relativo premio per il periodo in cui si è verificato l'incidente, ossia dal 31.10.2020 al 31.10.2021 (doc. 5). Del resto, è da rilevarsi che in fase stragiudiziale non ha CP_2
contestato la polizza ed ha aperto il sinistro. Sotto altro profilo, la mancata costituzione della terza chiamata non ha consentito di apprezzare fatti modificativi o estintivi della polizza.
Ne consegue che spetta al convenuto il diritto ad essere manlevato dall'assicurazione, visto il fatto di cui è causa e il perimetro applicativo della polizza prodotta.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di valore, parametri medi per la fase studio e introduttiva, minimi per le successive in ragione dell'assenza di contestazione in fatto e diritto e della contumacia del terzo chiamato. Le spese di CTU, confermate come da acconto/saldo riconosciuto in sede di conferimento di incarico, sono poste a carico della terza chiamata in accoglimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di di € Controparte_1 Parte_1
7.899,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva, e di € 1.888,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna a rimborsare all'avv. Giovanni Pelagotti, dichiaratosi Controparte_1
antistatario, le spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, ed oltre al rimborso delle anticipazioni;
- in accoglimento della domanda di manleva, condanna in persona del CP_2
legale rappresentante, a tenere indenne da quanto questa dovrà Controparte_1
pagare per effetto della presente sentenza, anche con riguardo alle spese di lite;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, liquidate in CP_2 Controparte_1
€ 2.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, ed oltre al rimborso delle anticipazioni;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_2
Pisa, 3 aprile 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.