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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3728/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3728/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PUZONE CLAUDIA e dell'avv. ZANETTI ARIANNA ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Cairoli, n. 93, presso lo studio del difensore avv.
Claudia Puzone
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il OP C.F._3 patrocinio dell'avv. LA MAIDA PAMELA ed elettivamente domiciliato in Rimini, Via Flaminia, n.
189, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], contraevano matrimonio civile in OP data 29/12/2012 a RICCIONE, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2012, n. 49, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 26/01/2011). Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente, rappresentando di non riuscire a riportare il figlio in Italia dal
Perù senza l'autorizzazione paterna, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo del figlio con collocazione presso di sé, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del minore con il versamento di euro 500,00 mensili e di corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre alla restituzione degli arredi e delle suppellettili da lui asportati dalla casa coniugale.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma formulando condizioni difformi da quelle delle controparte (cfr. atti di causa).
All'udienza del 15/02/2022 le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale che, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: a) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi
i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederlo e temerlo presso di se previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, ogni volta in cui si recherà da
Monza Brianza a Riccione;
ordina al marito di richiedere un appuntamento, il più possibile celere, presso il nel termine di 5 giorni da oggi;
a recarsi al per rilasciare l'assenso Parte_2 Parte_2 scritto all'espatrio del minore dal Perù immediatamente spedire un originale dell'assenso depositato alla moglie in Peru e ricavarne copia da fornire ai difensori della moglie, anche via mail, insieme alla prova della avvenuta spedizione alla moglie;
b) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 300 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto della sua capacità di reddito e , per altro verso, degli ulteriori obblighi familiari, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative al figlio suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
c) non dispone assegno di mantenimento in favore della moglie, dotata di capacita di lavoro” (cfr. verbale di udienza). All'udienza del 30/03/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante la documentazione depositata in atti, l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e l'acquisizione di relazione del Servizio Sociale incaricato di svolgere un'indagine circa le condizioni del figlio e di suggerire le migliori modalità di frequentazione Per_1 con il padre.
Esaurita l'istruttoria, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla domanda di separazione che, concordemente richiesta da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, come comprovato sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Presidente del
Tribunale, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle stesse, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Quanto alla domanda di addebito, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, adducendo che questi, approfittando della sua partenza per il Perù nel febbraio 2018, ha abbandonato la casa coniugale, ha intrattenuto una relazione extraconiugale, da lei scoperta nel
2019, ha disatteso l'obbligo di mantenimento del figlio e ne ha impedito il rientro in Italia dal Perù.
Il resistente si oppone alla domanda di addebito, rappresentando che la coppia era già in crisi da tempo, tanto che le parti nel mese di settembre 2018 avevano sottoscritto un ricorso per la separazione consensuale. Il relativo procedimento si era poi estinto perché la ricorrente era partita per il Perù insieme al figlio , rimanendovi per circa due anni. In quel periodo il resistente ha Per_1 effettivamente intrapreso una relazione con un'altra donna, da cui il 25 settembre 2019 è nato un figlio, ma ciò non ha rappresentato la causa della separazione dei coniugi, che vivevano già da separati in casa prima della partenza della moglie per il Perù.
In proposito occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, tra cui rientra l'infedeltà coniugale.
Sul coniuge che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018). Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del
14/08/2015). In particolare, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Ebbene, posto che non è in contestazione la circostanza che il marito abbia iniziato una relazione con un'altra donna, da cui è nato un figlio nel settembre 2019, la ricorrente non ha tuttavia fornito la prova che l'infedeltà del sia stata la causa determinante la dissoluzione del CP_1 matrimonio, essendo piuttosto emerso che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, avvenuto quanto la ricorrente si trovava in Perù ad assistere la madre malata, è dipeso da una scelta in qualche modo concordata, in quanto il matrimonio era già in crisi. Le parti, infatti, come confermato dalle prove testimoniali (cfr. verbale del 4/12/2023, testimonianza di Testimone_1 figlio della ricorrente, che ha confermato il cap.1) della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c. di parte ricorrente: “Vero che i coniugi sono separati di fatto da settembre 2018?”), e dalla documentazione depositata in atti (cfr. ricorso per la separazione consensuale del 20/09/2018) erano già separati di fatto e solo successivamente la ricorrente ha appreso della nuova relazione del resistente attraverso il social network Facebook.
Inoltre, poiché è la stessa ricorrente ad affermare di essere rimasta in Perù dal febbraio al settembre
2018 ed è documentato che il 20/09/2018 le parti hanno sottoscritto un ricorso per la separazione consensuale, appare del tutto verosimile che la crisi di coppia fosse precedente alla partenza della moglie, come peraltro confermato in sede testimoniale dalla madre del (“si loro erano già CP_1 separati. Abitavano insieme però separati;
lui pagava l'affitto di una stanza e pagava il mantenimento del bambino. (…) questo me lo ha detto la stessa anche quando andavo a Per_2 casa loro vedevo la stanza che mio figlio affittava e si cucinava da solo”).
In definitiva, l'abbandono della casa familiare e la nuova relazione sentimentale del CP_1 appaiono essere soltanto l'epilogo di una crisi matrimoniale già in atti e non la sua causa.
Quanto alle altre condotte denunciate dalla ricorrente (il mancato consenso del padre al rientro in
Italia del figlio , così come la mancata contribuzione al suo mantenimento e l'interruzione dei Per_1 rapporti durante la permanenza del bambino in Perù), esse, anche laddove ritenute provate, risultano comunque successive alla separazione di fatto dei coniugi e non possono rappresentare motivo di addebito.
La domanda della ricorrente, pertanto, deve essere rigettata.
3. Quanto all'affidamento del figlio minore , rientrato a vivere in Italia a maggio del 2022, Per_1 dagli atti di causa non sono emersi elementi idonei a giustificare un affidamento esclusivo a favore della madre, come richiesto dalla ricorrente.
Infatti, si rammenta che la previsione dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, presupposto che ricorre nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempimento agli obblighi di cura, accudimento, visita e mantenimento (cfr. Cass. Civ., ord. 21312/2022, sentenza n. 977/2017).
Nel caso di specie, dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 04/03/2024 emerge che
– attualmente di anni 14 – si trova a proprio agio con il padre e il nuovo nucleo familiare di Per_1 quest'ultimo, intende frequentarlo e vuole recarsi presso l'abitazione paterna in Lombardia, compatibilmente con i propri impegni scolastici. Poiché il Servizio Sociale non ha rilevato criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il
Collegio ritiene opportuno disporre l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna a Riccione.
Quanto al regime di visite, tenuto conto del fatto che il si è trasferito da tempo in CP_1 un'altra regione, deve stabilirsi che egli potrà vedere e tenere con sé il minore un fine settimana al mese presso la sua abitazione in Lombardia, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, sulla base dei rispettivi impegni e delle esigenze del minore. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi, da Per_1 concordare con l'altro genitore.
4. Va posto, poi, a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore, e, al fine di determinare la misura del contributo, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, è opportuno osservare che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una ricostruzione attendibile della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti.
In particolare, dagli atti risulta che la ricorrente lavora come collaboratrice domestica, con un reddito netto di circa € 14.000 annui (cfr. certificazioni uniche del datore di lavoro per l'anno 2023
e il secondo semestre del 2022). La ricorrente poi, non deve sostenere alcun canone locatizio, vivendo con e il figlio secondogenito nell'immobile di proprietà di quest'ultimo. Per_1
Il in sede di comparsa conclusionale ha rappresentato che, a marzo 2025, ha perso la CP_1 propria occupazione lavorativa, dalla quale percepiva un reddito mensile di circa euro 1.200,00, e ha documentato di vivere in locazione con il suo nuovo nucleo familiare, presso un immobile sito in
Sovico (MB), per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 500,00 (cfr. contratto di locazione in atti).
Sul punto, in giurisprudenza costituisce principio pacifico quello secondo cui il genitore, anche se privo di lavoro, è comunque obbligato a provvedere al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
lo stato di disoccupazione non è, infatti, ragione sufficiente a giustificare l'esonero del genitore dal citato obbligo (cfr. Cass. n. 24424/2013).
D'altro canto, nel caso di specie, il resistente non ha dimostrato in alcun modo di non poter procurarsi un'altra occupazione onde far fronte all'obbligazione di mantenimento del figlio e, inoltre, lo stesso è dotato di sicura capacità lavorativa, non essendo stato acquisito al presente giudizio alcun elemento di segno contrario.
Neppure l'obbligo del resistente di provvedere al mantenimento di altri due figli e i problemi di salute di uno di essi, peraltro documentati tardivamente, possono determinare l'accoglimento della richiesta del resistente di ridurre il contributo mensile per alla somma di euro 200,00 mensili. Per_1
Ciò posto, tenuto conto dell'età del minore, della collocazione prevalente del medesimo presso l'abitazione materna e delle rispettive condizioni economiche, il Collegio ritiene equo quantificare in euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento ordinario del figlio, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua spettanza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Quanto all'assegno chiesto dalla ricorrente per il proprio mantenimento, la domanda non può essere accolta, avendo la piena capacità lavorativa, come attestato dalla Parte_1 documentazione in atti, oltre a godere di una situazione economico - patrimoniale più favorevole rispetto a quella del resistente.
6. Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda con cui la ricorrente ha chiesto che venga ordinata al resistente la restituzione degli arredi da lui asportati dalla casa coniugale.
Tale domanda, infatti, è soggetta al rito ordinario e non è cumulabile nel procedimento di separazione giudiziale secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ.
(eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale,
e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis,
Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
7. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...]Ù) il 28/08/1968, e nato a OP
Lima (PERÙ) il 11/06/1984, unitisi in matrimonio a RICCIONE in data 29/12/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2012, n. 49, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RICCIONE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
[...]
- affida il figlio minore (nato il [...]) congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- dispone che potrà vedere e tenere con OP sé il figlio minore un fine settimana al mese, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e per
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, salvo diverso accordo;
- pone a carico di l'obbligo di versare a OP
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 Parte_1
– annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat – a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Per_1
Tribunale di Bologna;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da Parte_1
[...]
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3728/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PUZONE CLAUDIA e dell'avv. ZANETTI ARIANNA ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Cairoli, n. 93, presso lo studio del difensore avv.
Claudia Puzone
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il OP C.F._3 patrocinio dell'avv. LA MAIDA PAMELA ed elettivamente domiciliato in Rimini, Via Flaminia, n.
189, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], contraevano matrimonio civile in OP data 29/12/2012 a RICCIONE, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2012, n. 49, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 26/01/2011). Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente, rappresentando di non riuscire a riportare il figlio in Italia dal
Perù senza l'autorizzazione paterna, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo del figlio con collocazione presso di sé, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del minore con il versamento di euro 500,00 mensili e di corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre alla restituzione degli arredi e delle suppellettili da lui asportati dalla casa coniugale.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma formulando condizioni difformi da quelle delle controparte (cfr. atti di causa).
All'udienza del 15/02/2022 le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale che, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: a) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi
i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederlo e temerlo presso di se previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, ogni volta in cui si recherà da
Monza Brianza a Riccione;
ordina al marito di richiedere un appuntamento, il più possibile celere, presso il nel termine di 5 giorni da oggi;
a recarsi al per rilasciare l'assenso Parte_2 Parte_2 scritto all'espatrio del minore dal Perù immediatamente spedire un originale dell'assenso depositato alla moglie in Peru e ricavarne copia da fornire ai difensori della moglie, anche via mail, insieme alla prova della avvenuta spedizione alla moglie;
b) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 300 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto della sua capacità di reddito e , per altro verso, degli ulteriori obblighi familiari, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative al figlio suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
c) non dispone assegno di mantenimento in favore della moglie, dotata di capacita di lavoro” (cfr. verbale di udienza). All'udienza del 30/03/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante la documentazione depositata in atti, l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e l'acquisizione di relazione del Servizio Sociale incaricato di svolgere un'indagine circa le condizioni del figlio e di suggerire le migliori modalità di frequentazione Per_1 con il padre.
Esaurita l'istruttoria, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla domanda di separazione che, concordemente richiesta da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, come comprovato sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Presidente del
Tribunale, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle stesse, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Quanto alla domanda di addebito, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, adducendo che questi, approfittando della sua partenza per il Perù nel febbraio 2018, ha abbandonato la casa coniugale, ha intrattenuto una relazione extraconiugale, da lei scoperta nel
2019, ha disatteso l'obbligo di mantenimento del figlio e ne ha impedito il rientro in Italia dal Perù.
Il resistente si oppone alla domanda di addebito, rappresentando che la coppia era già in crisi da tempo, tanto che le parti nel mese di settembre 2018 avevano sottoscritto un ricorso per la separazione consensuale. Il relativo procedimento si era poi estinto perché la ricorrente era partita per il Perù insieme al figlio , rimanendovi per circa due anni. In quel periodo il resistente ha Per_1 effettivamente intrapreso una relazione con un'altra donna, da cui il 25 settembre 2019 è nato un figlio, ma ciò non ha rappresentato la causa della separazione dei coniugi, che vivevano già da separati in casa prima della partenza della moglie per il Perù.
In proposito occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, tra cui rientra l'infedeltà coniugale.
Sul coniuge che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018). Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del
14/08/2015). In particolare, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Ebbene, posto che non è in contestazione la circostanza che il marito abbia iniziato una relazione con un'altra donna, da cui è nato un figlio nel settembre 2019, la ricorrente non ha tuttavia fornito la prova che l'infedeltà del sia stata la causa determinante la dissoluzione del CP_1 matrimonio, essendo piuttosto emerso che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, avvenuto quanto la ricorrente si trovava in Perù ad assistere la madre malata, è dipeso da una scelta in qualche modo concordata, in quanto il matrimonio era già in crisi. Le parti, infatti, come confermato dalle prove testimoniali (cfr. verbale del 4/12/2023, testimonianza di Testimone_1 figlio della ricorrente, che ha confermato il cap.1) della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c. di parte ricorrente: “Vero che i coniugi sono separati di fatto da settembre 2018?”), e dalla documentazione depositata in atti (cfr. ricorso per la separazione consensuale del 20/09/2018) erano già separati di fatto e solo successivamente la ricorrente ha appreso della nuova relazione del resistente attraverso il social network Facebook.
Inoltre, poiché è la stessa ricorrente ad affermare di essere rimasta in Perù dal febbraio al settembre
2018 ed è documentato che il 20/09/2018 le parti hanno sottoscritto un ricorso per la separazione consensuale, appare del tutto verosimile che la crisi di coppia fosse precedente alla partenza della moglie, come peraltro confermato in sede testimoniale dalla madre del (“si loro erano già CP_1 separati. Abitavano insieme però separati;
lui pagava l'affitto di una stanza e pagava il mantenimento del bambino. (…) questo me lo ha detto la stessa anche quando andavo a Per_2 casa loro vedevo la stanza che mio figlio affittava e si cucinava da solo”).
In definitiva, l'abbandono della casa familiare e la nuova relazione sentimentale del CP_1 appaiono essere soltanto l'epilogo di una crisi matrimoniale già in atti e non la sua causa.
Quanto alle altre condotte denunciate dalla ricorrente (il mancato consenso del padre al rientro in
Italia del figlio , così come la mancata contribuzione al suo mantenimento e l'interruzione dei Per_1 rapporti durante la permanenza del bambino in Perù), esse, anche laddove ritenute provate, risultano comunque successive alla separazione di fatto dei coniugi e non possono rappresentare motivo di addebito.
La domanda della ricorrente, pertanto, deve essere rigettata.
3. Quanto all'affidamento del figlio minore , rientrato a vivere in Italia a maggio del 2022, Per_1 dagli atti di causa non sono emersi elementi idonei a giustificare un affidamento esclusivo a favore della madre, come richiesto dalla ricorrente.
Infatti, si rammenta che la previsione dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, presupposto che ricorre nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempimento agli obblighi di cura, accudimento, visita e mantenimento (cfr. Cass. Civ., ord. 21312/2022, sentenza n. 977/2017).
Nel caso di specie, dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 04/03/2024 emerge che
– attualmente di anni 14 – si trova a proprio agio con il padre e il nuovo nucleo familiare di Per_1 quest'ultimo, intende frequentarlo e vuole recarsi presso l'abitazione paterna in Lombardia, compatibilmente con i propri impegni scolastici. Poiché il Servizio Sociale non ha rilevato criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il
Collegio ritiene opportuno disporre l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna a Riccione.
Quanto al regime di visite, tenuto conto del fatto che il si è trasferito da tempo in CP_1 un'altra regione, deve stabilirsi che egli potrà vedere e tenere con sé il minore un fine settimana al mese presso la sua abitazione in Lombardia, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, sulla base dei rispettivi impegni e delle esigenze del minore. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi, da Per_1 concordare con l'altro genitore.
4. Va posto, poi, a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore, e, al fine di determinare la misura del contributo, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, è opportuno osservare che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una ricostruzione attendibile della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti.
In particolare, dagli atti risulta che la ricorrente lavora come collaboratrice domestica, con un reddito netto di circa € 14.000 annui (cfr. certificazioni uniche del datore di lavoro per l'anno 2023
e il secondo semestre del 2022). La ricorrente poi, non deve sostenere alcun canone locatizio, vivendo con e il figlio secondogenito nell'immobile di proprietà di quest'ultimo. Per_1
Il in sede di comparsa conclusionale ha rappresentato che, a marzo 2025, ha perso la CP_1 propria occupazione lavorativa, dalla quale percepiva un reddito mensile di circa euro 1.200,00, e ha documentato di vivere in locazione con il suo nuovo nucleo familiare, presso un immobile sito in
Sovico (MB), per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 500,00 (cfr. contratto di locazione in atti).
Sul punto, in giurisprudenza costituisce principio pacifico quello secondo cui il genitore, anche se privo di lavoro, è comunque obbligato a provvedere al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
lo stato di disoccupazione non è, infatti, ragione sufficiente a giustificare l'esonero del genitore dal citato obbligo (cfr. Cass. n. 24424/2013).
D'altro canto, nel caso di specie, il resistente non ha dimostrato in alcun modo di non poter procurarsi un'altra occupazione onde far fronte all'obbligazione di mantenimento del figlio e, inoltre, lo stesso è dotato di sicura capacità lavorativa, non essendo stato acquisito al presente giudizio alcun elemento di segno contrario.
Neppure l'obbligo del resistente di provvedere al mantenimento di altri due figli e i problemi di salute di uno di essi, peraltro documentati tardivamente, possono determinare l'accoglimento della richiesta del resistente di ridurre il contributo mensile per alla somma di euro 200,00 mensili. Per_1
Ciò posto, tenuto conto dell'età del minore, della collocazione prevalente del medesimo presso l'abitazione materna e delle rispettive condizioni economiche, il Collegio ritiene equo quantificare in euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento ordinario del figlio, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua spettanza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Quanto all'assegno chiesto dalla ricorrente per il proprio mantenimento, la domanda non può essere accolta, avendo la piena capacità lavorativa, come attestato dalla Parte_1 documentazione in atti, oltre a godere di una situazione economico - patrimoniale più favorevole rispetto a quella del resistente.
6. Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda con cui la ricorrente ha chiesto che venga ordinata al resistente la restituzione degli arredi da lui asportati dalla casa coniugale.
Tale domanda, infatti, è soggetta al rito ordinario e non è cumulabile nel procedimento di separazione giudiziale secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ.
(eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale,
e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis,
Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
7. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...]Ù) il 28/08/1968, e nato a OP
Lima (PERÙ) il 11/06/1984, unitisi in matrimonio a RICCIONE in data 29/12/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2012, n. 49, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RICCIONE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
[...]
- affida il figlio minore (nato il [...]) congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- dispone che potrà vedere e tenere con OP sé il figlio minore un fine settimana al mese, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e per
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, salvo diverso accordo;
- pone a carico di l'obbligo di versare a OP
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 Parte_1
– annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat – a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Per_1
Tribunale di Bologna;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da Parte_1
[...]
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi