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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze – sezione specializzata per i minorenni
Prima Sezione Civile- composta dai sig.ri Magistrati
Dott.SA Isabella Mariani Presidente
Dott.SA AleSAndra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
Dott.SA Claudia Carfagna Consigliere esperto
Dott. Marco Me Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 144/2025 V.G. promoSA da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Malucchi ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
APPELLANTI
contro
Avv. in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_1 Persona_1
, nato il [...], nata il [...], e
[...] Persona_2 Persona_3
nato il [...], costituita in proprio ed elettivamente domiciliata nel
[...] proprio studio;
APPELLATO con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione all'esiti dell'udienza del 24/09/2025, sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “come in atti”
Parte appellata Avv. “per il rigetto dell'istanza di inibitoria;
chiede una CP_1 valutazione della competenza genitoriale tramite i Servizi e nel merito conclude come in atti”
P.G.: “per il rigetto dell'appello”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 39/2025 pronunciata in data 25.1.2025 nell'interesse dei minori nato il [...] (rectius, 2010), nata il Persona_1 Persona_4
29.10.2015 e nato il [...] - figli di , Persona_3 Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], residenti Parte_2
a PISTOIA - il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha così provveduto:
“Dispone l'affidamento dei minori al servizio sociale Controparte_2
o comunque al servizio sociale territorialmente competente in base alla
[...] residenza abituale dei minori per mesi 24, salvo proroga, con collocamento di Per_1 in idonea comunità per un anno e di e in forma part time, secondo i Per_4 Per_3 tempi che saranno definiti dal servizio affidatario, che potranno comprendere il pernottamento, nel rispetto delle esigenze dei minori, presso idonee famiglie individuate dagli operatori (potranno essere valutati anche eventuali familiari che si rendano a ciò disponibili).
Attribuisce, in caso di inerzia dei genitori, al Curatore Speciale i poteri sostanziali in materia di scelte ordinarie e straordinarie in materia sanitaria, scolastica e burocratico amministrativa per i minori.
Dà mandato al servizio sociale, alla Ufsmia/Ufsma e al Centro Affidi di riferimento, in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi:
1) della presa in carico dei minori da parte della per sostegno alla condizione CP_3 psicologica e per l'attivazione di ogni sostegno per la didattica;
2) della presa in carico dei genitori da parte della per un percorso di sostegno CP_3 alla genitorialità e per un aiuto alla comprensione del progetto;
3) della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido;
4) della attivazione di un servizio educativo domiciliare (che potrà svolgersi anche all'esterno e che può essere utilizzato anche per accompagnamento dei minori a scuola
o ad altre attività) e di assistenza domiciliare;
5) della organizzazione e modulazione della frequentazione tra e i genitori nel Per_1 rispetto delle esigenze del minore e in modo da assicurare significatività alla relazione in luogo idoneo, che può essere anche l'abitazione dei genitori, con possibilità di implementare tale frequentazione anche con pernottamento tenendo conto della aderenza da parte dei genitori ai percorsi indicati.
Indica nel Servizio sociale o comunque al Controparte_2 servizio sociale territorialmente competente in base alla residenza abituale dei minori il servizio responsabile del progetto di affidamento e della vigilanza durante l'affidamento.
Invita gli operatori a inviare relazioni semestrali di aggiornamento e a segnalare con immediatezza al PMM qualunque evento che renda neceSArio un ulteriore intervento di questo ufficio.
Efficacia immediata.”
Ha premesso il TM che, con ricorso in data 4.8.2023 ai sensi dell'art. 333 c.c. il PM in sede aveva chiesto che il Tribunale disponesse il collocamento in comunità dei minori con presa in carico da parte della FiSAta l'udienza per la comparizione delle CP_4 parti e nominato curatore speciale dei minori l'Avv. C. Donzellini del Foro di Pistoia, veniva dato mandato al servizio sociale in unione alla di riferimento di CP_5 svolgere l'indagine sociofamiliare. All'udienza del 27.11.2023, alla presenza del
Curatore, venivano sentiti i genitori, i nonni materni e e la CP_6 CP_7 zia materna , e veniva ascoltato il minore dopodichè, preso atto Persona_5 Per_1 della relazione di aggiornamento dei servizi datata 28.3.2024, con provvedimento del
24.4.2024 assunto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., il giudice delegato disponeva l'affidamento dei minori al servizio sociale, attribuendo al Curatore i poteri sostanziali in materia sanitaria anche per gli aspetti amministrativi e dava mandato agli operatori di seguire la situazione dei minori con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi della presa in carico dei minori da parte della per CP_4 una valutazione aggiornata della loro condizione e avvio di ogni percorso sanitario anche in ordine all'accertamento dell'handicap della figlia attivazione di massiccia Per_2 assistenza domiciliare e servizio di educativa domiciliare, individuazione di una famiglia di appoggio, dando termine agli operatori per riferire in ordine all'evolversi della situazione al 17.7.2024. Pervenuta la relazione in data 26.7.2024, con allegate relazioni delle scuole frequentate dai minori e report inerenti il servizio di educativa domiciliare, sentiti gli operatori in data 29.8.2024, la causa giungeva in decisione.
Ciò premesso, il TM ha richiamato quanto risultava dal provvedimento del 24.4.2024, ovvero: “che sia la zia paterna sia i nonni paterni convocati hanno teso a minimizzare le problematiche del nucleo;
che sta facendo numerose assenze da scuola;
che Per_1 le condizioni igieniche dei minori appaiono scarse, tanto da creare problemi nella relazione con i coetanei;
che la famiglia materna a sua volta ha affermato durante il colloquio di essere presente nella vita dei minori, che spesso si recano a casa loro;
che essi hanno affermato che quando vedono i minori essi sono curati e vestiti adeguatamente;
che i genitori al colloquio hanno riportato che il padre ha migliorato le sue condizioni di salute, ma dovrebbe fare delle cure giornaliere che non può sostenere, mentre la madre non può lavorare per il suo stato di salute;
che il servizio sociale ha consigliato di procedere con l'accertamento della invalidità, ma sembra che tale iter non sia stato avviato;
che essi hanno affermato che non ha potuto fare la visita per Per_4
l'accertamento dell'handicap fiSAta il 22 marzo perché malata;
che gli stessi vorrebbero fare domanda per un alloggio a Casalguidi per avvicinarsi alla famiglia di origine;
che
l'educatrice ha potuto fare due accessi alla abitazione nel mese di marzo a causa di vari impegni dei minori e dei genitori e che nell'abitazione è talvolta presente una persona verso la quale è apparsa intimorita” Per_6
Ha poi dato atto il TM che con la relazione di aggiornamento in data 26.7.2024 gli operatori avevano riferito: “che, convocato presso il servizio sociale, il padre, nonostante ciò emerga dai report della educatrice e dalle informazioni ricevute dalla scuola e dalla pediatra, ha negato che la casa sia sporca e che i minori siano in condizioni igieniche precarie;
che in data 7/5/2024 il servizio sociale ha volto una visita domiciliare senza preavviso;
che ad aprire la porta è stato che è rimasto sorpreso per la Per_1 presenza degli operatori;
che la madre si trovava letto;
che i genitori sono apparsi accoglienti;
che in cucina il lavello era pieno di piatti sporchi e anche sul piano di lavoro vi erano oggetti di vario uso;
che sopra il davanzale era presente un osso con della carne grigiastra attaccata e sotto la lettiera del gatto da pulire;
che la camera dei genitori era in disordine e poco pulita, con a giro indumenti sporchi;
che la camera di
e separata da un armadio, presentava il letto olto in disordine Per_4 Per_1 Per_2
e con lenzuola sudice;
che la steSA appariva spoglia e priva di giochi o oggetti personali;
che si trovava alla scrivania con le cuffie intento a giocare al computer con Per_1 accanto un posacenere pieno di sigarette;
che, quando è stato chiesto al padre se fuma, egli ha negato tale circostanza affermando che lo fanno i suoi amici;
che Per_1 su molte pareti della casa è presente della muffa;
che quando è stato chiesto alla madre come faccia nella sua condizione ad occuparsi dei bambini ella ha riposto che la mattina la aiuta una vicina, che la sera frequenta la scuola e non può essere presente;
che ella ha riferito che a causa del forte male di schiena non aveva potuto entrare a lavoro presso la Fondazione Turati e che sta seguendo un corso on line per fare le unghie;
che alle 16.20 è rientrata a casa da scuola che ella, avendo fame, ha iniziato a Per_4 mangiare dei ceci avanzati che erano presenti sul piano della cucina dentro una ciotola con l'acqua, mentre si è arrampicato con tale velocità su tale piano per prendersi Per_3 una merendina, che il padre non è riuscito a fermarlo;
che non era vestita con Per_4 abbigliamento adeguato alla stagione;
che è stato bocciato;
che egli benché Per_1 migliorato nella attenzione necessita di essere guidato in tutte le materie e date le assenze (75 giorni totali) è stato difficile acquisire le capacità e gli strumenti come definiti dal PEI;
che le insegnanti hanno riferito che durante le lezioni appare Per_1 passivo o parla di argomenti non attinenti e che egli non ha mai svolto i compiti a casa;
che durante l'incontro svolto con la madre ella ha sostenuto che il figlio è oggetto di bullismo e che spesso arriva tardi perché l'autobus non paSA o paSA non in orario, cosa che le insegnanti hanno smentito, facendo riferimento al fatto che il medesimo autobus è utilizzato anche da altri ragazzi e che non sono mai emersi episodi di bullismo in danno di che esse hanno invece fatto presente che a causa delle Per_1 Per_1 condizioni igieniche e al cattivo odore emanato, a volte non viene incluso dai compagni nelle attività svolte;
che per le insegnanti hanno riportato una difficile e Per_4 compleSA situazione, atteso che la steSA, dato il protrarsi deli tempi rispetto alla visita presso la commissione ASL, nonostante siano stati fatti vari solleciti dalla scuola in ordine al mancato appuntamento previsto a marzo, non ha gli strumenti per accedere alla classe successiva;
che per tale motivo le insegnanti hanno proposto di fermare la bambina in quarta e hanno sollecitato i genitori circa l'accertamento della L.n.104/92; che i genitori hanno detto di non essere d'accordo sul fermare la bambina in quarta, affermando che durante l'estate poteva essere aiutata da una ragazza;
che ai Per_4 successivi appuntamenti essi hanno riferito che tale persona non poteva più svolgere tale compito, sostenendo di aver trovato una insegnante che poteva fare ciò e, poi ancora, che c'era una ragazza di che sarebbe venuta per aiutare che Per_7 Per_4 per sono presenti anche problematiche relazionali e ci cono stati importanti litigi Per_4 e incomprensioni con due minori straniere inserite in classe;
che ha portato a Per_4 scuola un farmaco e sembra aver offerto tale medicina ai bambini nel tragitto in pulmino;
che presenta una immaturità del linguaggio verbale rispetto alla età Per_3 anagrafica;
che il bambino partecipa volentieri alle attività proposte e a scuola, ma data la scarsa condizione igienica (si gratta la testa in continuazione, emana cattivo odore e ha vestiti sporchi e non adeguati all'età) permangono evidenti difficoltà nella interazione con gli altri bambini;
che per dopo la rivalutazione svolta dalla NPI, emerge un Per_4 quadro cognitivo che non presenta significative variazioni ed è confermata la necessità di procedere con il sostegno (l.n.104/92); che, per Mathias, la che ha visto il CP_3 minore a febbraio 2024 ha riferito di un linguaggio semplice, un atteggiamento non adeguato al contesto, riportando che egli “sta fisso al cellullare durante la visita e non accetta il dialogo né altro con l'operatore”; che per sarebbe attivo il piano Per_1 previsto dalla fondazione Maic ma i genitori non lo hanno mai accompagnato;
che dopo svariati solleciti è stato portato alla visita logopedica prevista per aggiornare il Per_1
PEI; che in data 8/7/2024 è stato attivato il servizio di assistenza domiciliare con le operatrici della cooperativa Mano Amica;
che l'educativa domiciliare a causa di asserite malattie dei bambini è stata svolta solo quattro volte nel mese di maggio e due volte nel mese di giugno;
che appare pallido e con lo sguardo assente;
che il ragazzo Per_1 fuma tantissimo e si comporta in maniera rude con i fratelli più piccoli;
che il ragazzo paSA tutta la giornata ai videogiochi senza svolgere altre attività; che spesso Per_4 racconta fatti non reali, adducendo colpe e responsabilità ad altri che la infastidirebbero;
che ella presenta atteggiamenti spesso morbosi verso adulti e bambini e non appare coerente sul piano di realtà.”
Ha dato altresì atto il TM che, sentita in data 29.8.2024, l' assistente sociale aveva CP_8 riferito: “che, quando i genitori sono stati chiamati per il PEI di ed è stato fatto Per_1 loro presente la pessima condizione igienica di e il fatto che egli arrivava a Per_1 scuola in ritardo, la madre ha negato e cercato di giustificare il figlio;
che essi si erano presi l'onere di accompagnare a scuola, ma ciò non è stato fatto;
che Per_1
l'educatrice ha cercato di fornire suggerimenti in ordine alla preparazione dei bambini, ma tali indicazioni non sono state accolte;
che è stata attivata l'assistenza domiciliare per favorire una pulizia e riordino della casa, ma l'abitazione continua ad essere sporca
e disordinata, poiché viene pulita dalle assistenti domiciliari ma poi la volta successiva
è di nuovo nelle stesse condizioni;
che anche ai centri estivi è stata segnalata la condizione di poca cura e sporcizia dei bambini;
che i bambini hanno frequentato tali centri perché accompagnati da un genitore di un altro bambino, che non è poi stato più disponibile a causa delle pessime condizioni igieniche dei minori;
che l'educatrice domiciliare ha grossi problemi a vedere che è sempre chiuso in stanza e Per_1 collegato al computer per giocare on line;
che, rispetto ad un aiuto scolastico per
i genitori hanno affermato che avrebbero provveduto, poi hanno chiesto un Per_4 aiuto economico, ma nulla è stato fatto;
che la visita per il riconoscimento della L.104/92 per è stata posticipata, non avendo i genitori portato la documentazione Per_4 neceSAria.”
Ha ritenuto il TM che le informazioni in atti davano atto del persistere di una grave condizione di pregiudizio per i minori che non appariva superabile con gli strumenti finora attivati attesa la mancanza di collaborazione dei genitori, dovendo dunque disporsi l'affidamento dei minori al servizio sociale per mesi 24, salvo proroga, con le previsioni indicate del dispositivo in ordine al collocamento, ai compiti del curatore speciali, agli interventi di supporto e ai rapporti con i genitori, indicate nel dispositivo.
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del TM, per i seguenti motivi:
1) Mancata analisi di una situazione gravissima che ha colpito la famiglia Persona_8
[...]
I servizi sociali e tutti coloro che si sono occupati della famiglia Persona_8 avrebbero omesso un fatto gravissimo che li ha visti coinvolti quali parti offese nell'ambito di un procedimento penale a carico di due insegnanti che avevano compiuto atti di violenza sui bambini frequentanti la scuola primaria di infanzia (e tra questi il figlio della coppia). Nello specifico, i coniugi da oltre due anni Per_3 Persona_8 si lamentavano con i Servizi Sociali circa alcuni atteggiamenti che venivano tenuti da che non voleva frequentare la scuola primaria e che era oppositivo alle Per_3 insegnanti, lamentele sottovalutate dai vari operatori come negligenza dei genitori nel gestire i propri figli. Mentre i coniugi avevano appreso degli sviluppi Persona_8 della vicenda solo in data 25.1.2025 (con l'avviso di fiSAzione di udienza preliminare),
i servizi avrebbero dovuto essere a conoscenza dei vari reati perpetrati ai danni dei minori della scuola di Campo Tizzoro, posto che, dopo intercettazioni e videoriprese da parte della PG, le maestre e erano state messe in misura cautelare e Pt_3 Pt_4 rimosse forzosamente dal loro incarico. In particolare, era emerso dagli atti penali che il piccolo veniva tenuto con mani e piedi trattenuti dallo scotch. Nonostante ciò, Per_3
i servizi sociali non avevano aiutato i genitori nella gestione psicologica del minore coinvolto né avevano adempiuto al compito di monitorare e gestire una famiglia (in difficoltà economiche e con problematiche di salute) con tre figli piccoli: naturale che una famiglia che subisce da parte di chi dovrebbe tutelare i propri figli violenze e maltrattamenti, oltre ad essere scioccata, non creda nelle istituzioni.
2)Mancata considerazione della sentenza di assoluzione del . Parte_1
Il Tribunale per i minorenni di Firenze non avrebbe minimamente considerato l'assoluzione di dal reato di cui all'art. 591 commi 1, 3 e 4 c.p. Nel Parte_1 settembre 2022 il piccolo era arrampicato su una ringhiera del balcone ed era Per_3 caduto fratturandosi l'orbitaria sinistra. In tale circostanza era stato puntato il dito nei confronti del padre, accusato di omeSA vigilanza e custodia nei confronti del minore, padre che in quel momento si trovava da solo con i figli posto che la moglie era ricoverata in ospedale. Anche tale evento aveva notevolmente pesato nella valutazione della famiglia , che invece come unico problema avrebbe quello della Persona_8 salute e della mancanza di aiuto da parte dei servizi.
3)Circa i report del servizio di educativa.
I report inerenti il servizio di educativa domiciliare si sarebbero concentrati sulle condizioni igieniche sanitarie della casa, sulla pulizia della steSA, sul fatto che sul lavello della cucina vi fossero piatti da lavare mentre la madre era a letto, laddove sottrarre tre figli ad una famiglia è un'azione molto grave, che dovrebbe essere neceSAriamente supportata da fatti di ampia portata. Nella famiglia sono sicuramente Persona_8 presenti gravi problematiche a livello di salute dei genitori ed a livello di educazione dei figli, ma certo non è con il disgregamento del nucleo familiare che si sarebbero risolti i problemi. I genitori andrebbero aiutati e supportati e non privati dei loro figli. La
[...]
, che adesso sta meglio, è stata oltre un anno con gravi problemi alla schiena ed Pt_2
è paSAta da un ricovero all'altro; il ha seri problemi di salute. I genitori hanno Parte_1 sempre chiesto aiuto ma purtroppo questo sarebbe stato scarso. Peraltro, la Pt_2 ha dei genitori su cui contare che attualmente vivono a distanza ma che sarebbero disponibili ad accogliere i bambini. Il provvedimento sarebbe assolutamente errato quantomeno con riferimento al collocamento del figlio maggiore presso una comunità,
a fronte di accessi e aiuti alla famiglia da parte dei servizi scarsi e sporadici.
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'impugnanda sentenza, annullare la sentenza emeSA dal Tribunale per
i Minorenni di Firenze avente n. 39/2025 in data 23/01/2025 e depositata in cancelleria in data 22/02/2025, notificata lo stesso giorno via PEC e per l'effetto stabilire che l'affido dei minori rimanga in capo ai genitori senza collocamento alcuno dei figli;
con conferma di detta sentenza nella parte in cui dà mandato al servizio sociale, e al CP_5
Centro Affidi di riferimento di seguire un orientamento e monitoraggio con prese in carico dei minori e dei genitori per sostegno psicologico, attivazione di ogni sostegno per la didattica, sostegno alla genitorialità e con verifiche periodiche, attivazione di educativa domiciliare e organizzazione e modulazione tra e i genitori (punti Per_1
1,2,3,4,5 della sentenza). Con vittoria di spese ed onorari.”
Si è costituta l'Avv. curatrice speciale dei minori, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e rilevando, quanto ai singoli motivi:
I) Sul fatto che i servizi sociali avrebbero sottovalutato un procedimento penale a carico delle insegnanti della scuola dell'Infanzia frequentata dal minore si tratterebbe di procedimento che durante l'istruttoria svolta davanti Per_3 al TM non era noto alla curatrice ne risulta fosse noto ai Servizi Sociali. In ogni caso, il procedimento menzionato da parte appellante riguarda un ambito esterno e distinto rispetto alla valutazione delle capacità genitoriali e all'interesse dei minori. Del resto, se l'assunto degli appellanti è quello di sostenere che le difficoltà del figlio minore non sarebbero riconducibili all'ambiente familiare, sta di fatto che i genitori non hanno collaborato con i servizi neppure di fronte alle difficoltà scolastiche dei figli maggiori. Il quadro familiare risulta infatti compromesso, con segnalazioni dell'educativa domiciliare di trascuratezza educativa e ambientale nei confronti di tutti e tre i figli, non solo verso L'istruttoria nel procedimento del TM ha infatti Per_3 riportato un'incapacità genitoriale nel garantire una partecipazione attiva al percorso educativo. La sentenza impugnata ha correttamente concentrato l'analisi sulla condizione familiare.
II) Quanto alla mancata considerazione della sentenza di assoluzione del
, eSA non rileva rispetto alle risultanze fattuali acquisite dai Parte_1 servizi, che descrivono un contesto abitativo e relazionale inadatto alla crescita dei minori. Il TM ha legittimamente fondato il proprio giudizio su un'analisi complessiva dei comportamenti, delle dinamiche relazionali e delle capacità genitoriali. La valutazione in sede civile della capacità genitoriale, secondo i parametri di idoneità educativa, affettiva e relazionale è stata attuata a prescindere dal procedimento penale a carico del Parte_1
III) Quanto al ruolo dei servizi sociali, questi hanno attivato interventi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare puntuali e strutturati, finalizzati al sostegno dei genitori, sollecitando il e la a Parte_1 Pt_2 collaborare, con scarsa adesione da parte degli stessi, ed è stato proprio l'atteggiamento oppositivo e non collaborativo dei genitori a vanificare tali interventi. I report dell'educativa domiciliare mostrano una situazione di criticità strutturale e relazionale persistente, attribuibile all'incapacità gestionale del contesto familiare. La tutela dei minori non può che prevalere sull'astratta volontà di mantenere il nucleo, ove manchino le condizioni minime per un sano sviluppo.
La curatrice ha concluso per il mantenimento delle attuali statuizioni, salvo l'onere dei genitori e dei familiari dei minori nel dimostrare di voler recuperare e ampliare le proprie competenze genitoriali collaborando con il servizio sociale ed i servizi specialistici con l'intento di consentire ai minori di far rientro a casa, evidenziando che i Servizi Sociali di riferimento erano in procinto di depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo, comprensiva di una relazione da parte degli insegnanti delle scuole frequentate dai minori, riservandosi ulteriori considerazioni rispetto alla condizione di pregiudizio per i minori, a seguito delle valutazioni degli operatori prescritte dal T.M. il PG interveniva esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione
All'udienza del 25.6.2025, dato atto della mancata prova della notifica del ricorso al
Servizio sociale affidatario, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.9.2025, con termine ai predetti servizi per il deposito di relazione aggiornata relativa ai minori.
Acquisita agli atti di causa detta relazione, datata 17.9.2025, all'udienza del 24/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
******
L'istanza di inibitoria avanzata dagli appellanti resta assorbita dalla presente decisione.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connnessi.
Lamentano il e la come il TM abbia adottato i contestati provvedimenti Parte_1 Pt_2
a tutela dei tre figli senza valutare né le gravi condotte di maltrattamento subite dal più piccolo, durante la frequenza della scuola materna né il fatto che il padre fosse Per_3 andato assolto dal reato di cui all'art. 591 c.p. in danno del medesimo minore, bensì valutando soltanto le condizioni igienico sanitarie dell'abitazione degli appellanti, riconducibili ai problemi di salute di entrambi, che avrebbero meritato interventi di sostegno da parte dei servizi sociali ben più incisivi.
Ritiene la Corte che la lettura della sentenza impugnata proposta dagli appellanti non sia in alcun modo condivisibile. ESA, infatti, risulta fondata sull'osservazione della grave situazione del nucleo familiare cominciata nel 2022, che ha dato Persona_8 luogo nel luglio 2023 a una prima segnalazione di pregiudizio per i minori e a successivi plurimi interventi di sostegno (assistenza domiciliare, educativa familiare) che tuttavia si sono rivelati inidonei a superare la condizione di grave incuria dei genitori nei confronti dei figli, ben evidenziata nel provvedimento del TM, in cui si riportano le scarse condizioni igieniche dei minori, tuttavia negate sia dai genitori che dalle rispettive famiglie di origine, benché i figli vengano sistematicamente esclusi dalle attività dei compagni a causa del loro cattivo odore;
la trascuratezza nell'accertamento dell'handicap di nella partecipazione agli interventi di sostegno attivati in favore Per_2 di il quale presenta condotte fortemente disfunzionali (fa frequenti assenze Per_1 scolastiche, fuma, sta fisso al cellulare o al computer); la scarsa o nulla adesione degli appellanti alle educative domiciliari;
la sostanziale inutilità dell'assistenza domiciliare poiché la casa continua ad essere sporca e disordinata. Elementi oggettivi che prescindono totalmente dalle accuse formulate al padre in sede penale in relazione all'episodio occorso al piccolo nel settembre 2022 (invero, neppure menzionato Per_3 nella sentenza impugnata) e che non possono in alcun modo ricondursi alle pur gravi condotte subite dal medesimo minore durante la frequenza della scuola materna, fermo restando che non vi sono elementi per ritenere che i servizi sociali fossero a conoscenza della pendenza del procedimento penale in questione, viste anche le norme che tutelano la riservatezza degli atti di indagine preliminare.
Neppure possono gli appellanti lamentare che non siano stati approntati in favore del nucleo adeguati interventi di sostegno, posto che tutti quelli predisposti dai servizi hanno ricevuto scarsa adesione se non opposizione da parte dei medesimi.
D'altra parte, i provvedimenti assunti dal TM rientrano tra quelli predisposti a tutela del minore che versi in difficoltà – siano esse determinate da malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, relazioni disfunzionali o altro - che temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa e la steSA convivenza tra genitore e figlio e sono destinati appunto a rimuovere situazioni di disagio familiare connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nella fattispecie, le statuizioni del TM sono appunto dirette a tutelare l'equilibrio psicofisico dei minori a fronte di una evidente incapacità dei genitori di svolgere un'adeguata funzione educativa e di cura nei confronti dei figli;
esse hanno carattere temporaneo proprio perché preordinate a consentire agli appellanti di superare le proprie criticità, provvisoriamente alleggeriti di quelle funzioni genitoriali che hanno mostrato di non riuscire – allo stato - a svolgere adeguatamente, nella prospettiva di raggiungere un nuovo equilibrio familiare idoneo a rispondere in modo appropriato ai bisogni dei figli. I provvedimenti impugnati, dunque, sono tutt'altro che destinati a provocare il “disgregamento del nucleo familiare” (come lamentato dagli appellanti), essendo preordinati proprio a consentire al nucleo familiare di ridisegnarsi in modo che ai minori sia garantito uno sviluppo psicofisico sereno ed equilibrato.
D'altra parte, non può ritenersi neceSAria una specifica valutazione delle capacità genitoriali tramite esperti, laddove, come nel caso in esame, l'osservazione prolungata del nucleo abbia consentito di verificare circostanze concrete tali da configurare un sicuro pregiudizio per la prole.
Peraltro, la relazione inviata dai servizi sociali non fa che confermare come gli appellanti non siano in grado, allo stato, di svolgere in modo adeguato la propria responsabilità genitoriale. Si legge, infatti, che durante l'incontro dei servizi con i coniugi Persona_8
, accompagnati dal figlio minore svoltosi in data 31.7.2025, “per quasi
[...] Per_3 tutta la durata del colloquio, il bambino è stato a guardare dei video su una piattaforma digitale”, oltre ad avere “il naso colante che nessuno dei due genitori si è preoccupato di pulire”; nell'occasione, gli appellanti hanno riferito che starebbe facendo i Per_1
«compiti previsti e ha una fidanzata che lo rimette in riga» avendo egli «intrapreso una relazione stabile», mentre arebbe stata «presa da un'agenzia di Bologna per Per_2 fare delle sfilate di moda e a settembre vi sarà una gara con e da un'agenzia Per_9 di Milano per farle fare delle pubblicità» e che la steSA sarebbe dotata di uno smartphone, ma la madre sarebbe «tranquilla perché ha un'applicazione con la quale controlla tutti gli spostamenti». Si legge, inoltre, che durante uno dei pochi accessi che l'educatrice domiciliare è riuscita ad effettuare, in data 5.6.2025, si è rivolto Per_1 alla madre dicendole che stava andando a Pistoia in zona Fornaci “per prendere la pappa” al che “la donna lo ha azzittito”. Gli sconcertanti riferiti dei genitori riguardo ai figli e oltre che l'inquietante episodio riportato dall'educatrice Per_1 Per_2 domiciliare con riguardo a mostrano in modo palese l'inadeguatezza degli Per_1 appellanti rispetto alle esigenze educative dei figli, che pure presentano, in misura diversa, importanti difficoltà scolastiche e relazionali.
Dalla medesima relazione - oltre che dai report successivi alla comunicazione della sentenza impugnata, ad eSA allegati – si evince anche come persistano le problematiche igieniche relative all'abitazione del nucleo familiare e quelle personali dei minori e Così come, persiste la mancata adesione della coppia Per_2 Per_3 genitoriale rispetto agli interventi di sostegno predisposti dai servizi. Quanto al servizio di assistenza domiciliare, la responsabile ha riferito della mancata disponibilità spesso manifestata dalla , di volta in volta con diverse motivazioni;
del resto, nel corso CP_9 dell'incontro con i servizi del 31.7.2025, gli appellanti hanno chiaramente espresso di non ritenere utile tale servizio (affermando, in contrasto con quanto risulta dai report dei pochi interventi consentiti, “anche le assistenti di base ci dicono che non sanno cosa ci vengono a fare a casa nostra perchè è in perfetto ordine”). Anche per quanto riguarda il servizio di educativa domiciliare, sono stati sporadici gli accessi che è stato possibile effettuare da parte dell'educatrice D.SA (la quale ha riferito, come si Persona_10 legge nella relazione, ha rimandato continuamente le educative anche in giorni Pt_2 proposti da lei steSA. Confermo la non partecipazione e collaborazione attiva e condivisa del progetto educativo”); invero, al riguardo la madre ha dichiarato, sempre durante il medesimo incontro: “ non ci è simpatica, è un po' inutile come Per_10 servizio”.
In conclusione, la situazione di grave trascuratezza ambientale ed educativa che caratterizza il contesto familiare rende neceSAri i provvedimenti adottati dal TM con la sentenza impugnata nell'esclusivo interesse dei minori, in relazione ai quali i genitori non riescono, allo stato, a svolgere in modo adeguato il ruolo di protezione e guida che loro compete.
É pur vero che dalla relazione dei servizi sociali del 23.6.2025 emerge che non è stato possibile, al momento, individuare per una struttura idonea vicina alla residenza Per_1 famigliare, mentre per i minori e oltre all'inidoneità delle famiglie di Per_2 Per_3 origine ad assicurare loro un contesto stabile e protetto, è stata riscontrata anche la difficoltà di individuare risorse disponibili per un eventuale affidamento part-time eterofamiliare. Si tratta, tuttavia, di questioni che attengono non al merito ma all'attuazione del provvedimento impugnato e che, del resto, risultano già opportunamente segnalate alla Procura presso il T.M.
In conclusione, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al
DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza e dovranno essere versate in favore dell'erario, ex art. 133 T.U. 115/2002, essendo la parte appellata ammeSA al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
. la Corte di Appello, sezione specializzata per i minorenni, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 30/2025 emeSA dal Tribunale per i minorenni di Firenze;
2. condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva
e Cap come per legge, da versarsi in favore dell'erario;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002, se dovuto.
Si comunichi al servizio sociale Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 24/09/2025
La Cons. Est. Dott.SA AleSAndra Guerrieri
La Presidente Dott.SA Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze – sezione specializzata per i minorenni
Prima Sezione Civile- composta dai sig.ri Magistrati
Dott.SA Isabella Mariani Presidente
Dott.SA AleSAndra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
Dott.SA Claudia Carfagna Consigliere esperto
Dott. Marco Me Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 144/2025 V.G. promoSA da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Malucchi ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
APPELLANTI
contro
Avv. in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_1 Persona_1
, nato il [...], nata il [...], e
[...] Persona_2 Persona_3
nato il [...], costituita in proprio ed elettivamente domiciliata nel
[...] proprio studio;
APPELLATO con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione all'esiti dell'udienza del 24/09/2025, sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “come in atti”
Parte appellata Avv. “per il rigetto dell'istanza di inibitoria;
chiede una CP_1 valutazione della competenza genitoriale tramite i Servizi e nel merito conclude come in atti”
P.G.: “per il rigetto dell'appello”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 39/2025 pronunciata in data 25.1.2025 nell'interesse dei minori nato il [...] (rectius, 2010), nata il Persona_1 Persona_4
29.10.2015 e nato il [...] - figli di , Persona_3 Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], residenti Parte_2
a PISTOIA - il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha così provveduto:
“Dispone l'affidamento dei minori al servizio sociale Controparte_2
o comunque al servizio sociale territorialmente competente in base alla
[...] residenza abituale dei minori per mesi 24, salvo proroga, con collocamento di Per_1 in idonea comunità per un anno e di e in forma part time, secondo i Per_4 Per_3 tempi che saranno definiti dal servizio affidatario, che potranno comprendere il pernottamento, nel rispetto delle esigenze dei minori, presso idonee famiglie individuate dagli operatori (potranno essere valutati anche eventuali familiari che si rendano a ciò disponibili).
Attribuisce, in caso di inerzia dei genitori, al Curatore Speciale i poteri sostanziali in materia di scelte ordinarie e straordinarie in materia sanitaria, scolastica e burocratico amministrativa per i minori.
Dà mandato al servizio sociale, alla Ufsmia/Ufsma e al Centro Affidi di riferimento, in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi:
1) della presa in carico dei minori da parte della per sostegno alla condizione CP_3 psicologica e per l'attivazione di ogni sostegno per la didattica;
2) della presa in carico dei genitori da parte della per un percorso di sostegno CP_3 alla genitorialità e per un aiuto alla comprensione del progetto;
3) della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido;
4) della attivazione di un servizio educativo domiciliare (che potrà svolgersi anche all'esterno e che può essere utilizzato anche per accompagnamento dei minori a scuola
o ad altre attività) e di assistenza domiciliare;
5) della organizzazione e modulazione della frequentazione tra e i genitori nel Per_1 rispetto delle esigenze del minore e in modo da assicurare significatività alla relazione in luogo idoneo, che può essere anche l'abitazione dei genitori, con possibilità di implementare tale frequentazione anche con pernottamento tenendo conto della aderenza da parte dei genitori ai percorsi indicati.
Indica nel Servizio sociale o comunque al Controparte_2 servizio sociale territorialmente competente in base alla residenza abituale dei minori il servizio responsabile del progetto di affidamento e della vigilanza durante l'affidamento.
Invita gli operatori a inviare relazioni semestrali di aggiornamento e a segnalare con immediatezza al PMM qualunque evento che renda neceSArio un ulteriore intervento di questo ufficio.
Efficacia immediata.”
Ha premesso il TM che, con ricorso in data 4.8.2023 ai sensi dell'art. 333 c.c. il PM in sede aveva chiesto che il Tribunale disponesse il collocamento in comunità dei minori con presa in carico da parte della FiSAta l'udienza per la comparizione delle CP_4 parti e nominato curatore speciale dei minori l'Avv. C. Donzellini del Foro di Pistoia, veniva dato mandato al servizio sociale in unione alla di riferimento di CP_5 svolgere l'indagine sociofamiliare. All'udienza del 27.11.2023, alla presenza del
Curatore, venivano sentiti i genitori, i nonni materni e e la CP_6 CP_7 zia materna , e veniva ascoltato il minore dopodichè, preso atto Persona_5 Per_1 della relazione di aggiornamento dei servizi datata 28.3.2024, con provvedimento del
24.4.2024 assunto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., il giudice delegato disponeva l'affidamento dei minori al servizio sociale, attribuendo al Curatore i poteri sostanziali in materia sanitaria anche per gli aspetti amministrativi e dava mandato agli operatori di seguire la situazione dei minori con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi della presa in carico dei minori da parte della per CP_4 una valutazione aggiornata della loro condizione e avvio di ogni percorso sanitario anche in ordine all'accertamento dell'handicap della figlia attivazione di massiccia Per_2 assistenza domiciliare e servizio di educativa domiciliare, individuazione di una famiglia di appoggio, dando termine agli operatori per riferire in ordine all'evolversi della situazione al 17.7.2024. Pervenuta la relazione in data 26.7.2024, con allegate relazioni delle scuole frequentate dai minori e report inerenti il servizio di educativa domiciliare, sentiti gli operatori in data 29.8.2024, la causa giungeva in decisione.
Ciò premesso, il TM ha richiamato quanto risultava dal provvedimento del 24.4.2024, ovvero: “che sia la zia paterna sia i nonni paterni convocati hanno teso a minimizzare le problematiche del nucleo;
che sta facendo numerose assenze da scuola;
che Per_1 le condizioni igieniche dei minori appaiono scarse, tanto da creare problemi nella relazione con i coetanei;
che la famiglia materna a sua volta ha affermato durante il colloquio di essere presente nella vita dei minori, che spesso si recano a casa loro;
che essi hanno affermato che quando vedono i minori essi sono curati e vestiti adeguatamente;
che i genitori al colloquio hanno riportato che il padre ha migliorato le sue condizioni di salute, ma dovrebbe fare delle cure giornaliere che non può sostenere, mentre la madre non può lavorare per il suo stato di salute;
che il servizio sociale ha consigliato di procedere con l'accertamento della invalidità, ma sembra che tale iter non sia stato avviato;
che essi hanno affermato che non ha potuto fare la visita per Per_4
l'accertamento dell'handicap fiSAta il 22 marzo perché malata;
che gli stessi vorrebbero fare domanda per un alloggio a Casalguidi per avvicinarsi alla famiglia di origine;
che
l'educatrice ha potuto fare due accessi alla abitazione nel mese di marzo a causa di vari impegni dei minori e dei genitori e che nell'abitazione è talvolta presente una persona verso la quale è apparsa intimorita” Per_6
Ha poi dato atto il TM che con la relazione di aggiornamento in data 26.7.2024 gli operatori avevano riferito: “che, convocato presso il servizio sociale, il padre, nonostante ciò emerga dai report della educatrice e dalle informazioni ricevute dalla scuola e dalla pediatra, ha negato che la casa sia sporca e che i minori siano in condizioni igieniche precarie;
che in data 7/5/2024 il servizio sociale ha volto una visita domiciliare senza preavviso;
che ad aprire la porta è stato che è rimasto sorpreso per la Per_1 presenza degli operatori;
che la madre si trovava letto;
che i genitori sono apparsi accoglienti;
che in cucina il lavello era pieno di piatti sporchi e anche sul piano di lavoro vi erano oggetti di vario uso;
che sopra il davanzale era presente un osso con della carne grigiastra attaccata e sotto la lettiera del gatto da pulire;
che la camera dei genitori era in disordine e poco pulita, con a giro indumenti sporchi;
che la camera di
e separata da un armadio, presentava il letto olto in disordine Per_4 Per_1 Per_2
e con lenzuola sudice;
che la steSA appariva spoglia e priva di giochi o oggetti personali;
che si trovava alla scrivania con le cuffie intento a giocare al computer con Per_1 accanto un posacenere pieno di sigarette;
che, quando è stato chiesto al padre se fuma, egli ha negato tale circostanza affermando che lo fanno i suoi amici;
che Per_1 su molte pareti della casa è presente della muffa;
che quando è stato chiesto alla madre come faccia nella sua condizione ad occuparsi dei bambini ella ha riposto che la mattina la aiuta una vicina, che la sera frequenta la scuola e non può essere presente;
che ella ha riferito che a causa del forte male di schiena non aveva potuto entrare a lavoro presso la Fondazione Turati e che sta seguendo un corso on line per fare le unghie;
che alle 16.20 è rientrata a casa da scuola che ella, avendo fame, ha iniziato a Per_4 mangiare dei ceci avanzati che erano presenti sul piano della cucina dentro una ciotola con l'acqua, mentre si è arrampicato con tale velocità su tale piano per prendersi Per_3 una merendina, che il padre non è riuscito a fermarlo;
che non era vestita con Per_4 abbigliamento adeguato alla stagione;
che è stato bocciato;
che egli benché Per_1 migliorato nella attenzione necessita di essere guidato in tutte le materie e date le assenze (75 giorni totali) è stato difficile acquisire le capacità e gli strumenti come definiti dal PEI;
che le insegnanti hanno riferito che durante le lezioni appare Per_1 passivo o parla di argomenti non attinenti e che egli non ha mai svolto i compiti a casa;
che durante l'incontro svolto con la madre ella ha sostenuto che il figlio è oggetto di bullismo e che spesso arriva tardi perché l'autobus non paSA o paSA non in orario, cosa che le insegnanti hanno smentito, facendo riferimento al fatto che il medesimo autobus è utilizzato anche da altri ragazzi e che non sono mai emersi episodi di bullismo in danno di che esse hanno invece fatto presente che a causa delle Per_1 Per_1 condizioni igieniche e al cattivo odore emanato, a volte non viene incluso dai compagni nelle attività svolte;
che per le insegnanti hanno riportato una difficile e Per_4 compleSA situazione, atteso che la steSA, dato il protrarsi deli tempi rispetto alla visita presso la commissione ASL, nonostante siano stati fatti vari solleciti dalla scuola in ordine al mancato appuntamento previsto a marzo, non ha gli strumenti per accedere alla classe successiva;
che per tale motivo le insegnanti hanno proposto di fermare la bambina in quarta e hanno sollecitato i genitori circa l'accertamento della L.n.104/92; che i genitori hanno detto di non essere d'accordo sul fermare la bambina in quarta, affermando che durante l'estate poteva essere aiutata da una ragazza;
che ai Per_4 successivi appuntamenti essi hanno riferito che tale persona non poteva più svolgere tale compito, sostenendo di aver trovato una insegnante che poteva fare ciò e, poi ancora, che c'era una ragazza di che sarebbe venuta per aiutare che Per_7 Per_4 per sono presenti anche problematiche relazionali e ci cono stati importanti litigi Per_4 e incomprensioni con due minori straniere inserite in classe;
che ha portato a Per_4 scuola un farmaco e sembra aver offerto tale medicina ai bambini nel tragitto in pulmino;
che presenta una immaturità del linguaggio verbale rispetto alla età Per_3 anagrafica;
che il bambino partecipa volentieri alle attività proposte e a scuola, ma data la scarsa condizione igienica (si gratta la testa in continuazione, emana cattivo odore e ha vestiti sporchi e non adeguati all'età) permangono evidenti difficoltà nella interazione con gli altri bambini;
che per dopo la rivalutazione svolta dalla NPI, emerge un Per_4 quadro cognitivo che non presenta significative variazioni ed è confermata la necessità di procedere con il sostegno (l.n.104/92); che, per Mathias, la che ha visto il CP_3 minore a febbraio 2024 ha riferito di un linguaggio semplice, un atteggiamento non adeguato al contesto, riportando che egli “sta fisso al cellullare durante la visita e non accetta il dialogo né altro con l'operatore”; che per sarebbe attivo il piano Per_1 previsto dalla fondazione Maic ma i genitori non lo hanno mai accompagnato;
che dopo svariati solleciti è stato portato alla visita logopedica prevista per aggiornare il Per_1
PEI; che in data 8/7/2024 è stato attivato il servizio di assistenza domiciliare con le operatrici della cooperativa Mano Amica;
che l'educativa domiciliare a causa di asserite malattie dei bambini è stata svolta solo quattro volte nel mese di maggio e due volte nel mese di giugno;
che appare pallido e con lo sguardo assente;
che il ragazzo Per_1 fuma tantissimo e si comporta in maniera rude con i fratelli più piccoli;
che il ragazzo paSA tutta la giornata ai videogiochi senza svolgere altre attività; che spesso Per_4 racconta fatti non reali, adducendo colpe e responsabilità ad altri che la infastidirebbero;
che ella presenta atteggiamenti spesso morbosi verso adulti e bambini e non appare coerente sul piano di realtà.”
Ha dato altresì atto il TM che, sentita in data 29.8.2024, l' assistente sociale aveva CP_8 riferito: “che, quando i genitori sono stati chiamati per il PEI di ed è stato fatto Per_1 loro presente la pessima condizione igienica di e il fatto che egli arrivava a Per_1 scuola in ritardo, la madre ha negato e cercato di giustificare il figlio;
che essi si erano presi l'onere di accompagnare a scuola, ma ciò non è stato fatto;
che Per_1
l'educatrice ha cercato di fornire suggerimenti in ordine alla preparazione dei bambini, ma tali indicazioni non sono state accolte;
che è stata attivata l'assistenza domiciliare per favorire una pulizia e riordino della casa, ma l'abitazione continua ad essere sporca
e disordinata, poiché viene pulita dalle assistenti domiciliari ma poi la volta successiva
è di nuovo nelle stesse condizioni;
che anche ai centri estivi è stata segnalata la condizione di poca cura e sporcizia dei bambini;
che i bambini hanno frequentato tali centri perché accompagnati da un genitore di un altro bambino, che non è poi stato più disponibile a causa delle pessime condizioni igieniche dei minori;
che l'educatrice domiciliare ha grossi problemi a vedere che è sempre chiuso in stanza e Per_1 collegato al computer per giocare on line;
che, rispetto ad un aiuto scolastico per
i genitori hanno affermato che avrebbero provveduto, poi hanno chiesto un Per_4 aiuto economico, ma nulla è stato fatto;
che la visita per il riconoscimento della L.104/92 per è stata posticipata, non avendo i genitori portato la documentazione Per_4 neceSAria.”
Ha ritenuto il TM che le informazioni in atti davano atto del persistere di una grave condizione di pregiudizio per i minori che non appariva superabile con gli strumenti finora attivati attesa la mancanza di collaborazione dei genitori, dovendo dunque disporsi l'affidamento dei minori al servizio sociale per mesi 24, salvo proroga, con le previsioni indicate del dispositivo in ordine al collocamento, ai compiti del curatore speciali, agli interventi di supporto e ai rapporti con i genitori, indicate nel dispositivo.
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del TM, per i seguenti motivi:
1) Mancata analisi di una situazione gravissima che ha colpito la famiglia Persona_8
[...]
I servizi sociali e tutti coloro che si sono occupati della famiglia Persona_8 avrebbero omesso un fatto gravissimo che li ha visti coinvolti quali parti offese nell'ambito di un procedimento penale a carico di due insegnanti che avevano compiuto atti di violenza sui bambini frequentanti la scuola primaria di infanzia (e tra questi il figlio della coppia). Nello specifico, i coniugi da oltre due anni Per_3 Persona_8 si lamentavano con i Servizi Sociali circa alcuni atteggiamenti che venivano tenuti da che non voleva frequentare la scuola primaria e che era oppositivo alle Per_3 insegnanti, lamentele sottovalutate dai vari operatori come negligenza dei genitori nel gestire i propri figli. Mentre i coniugi avevano appreso degli sviluppi Persona_8 della vicenda solo in data 25.1.2025 (con l'avviso di fiSAzione di udienza preliminare),
i servizi avrebbero dovuto essere a conoscenza dei vari reati perpetrati ai danni dei minori della scuola di Campo Tizzoro, posto che, dopo intercettazioni e videoriprese da parte della PG, le maestre e erano state messe in misura cautelare e Pt_3 Pt_4 rimosse forzosamente dal loro incarico. In particolare, era emerso dagli atti penali che il piccolo veniva tenuto con mani e piedi trattenuti dallo scotch. Nonostante ciò, Per_3
i servizi sociali non avevano aiutato i genitori nella gestione psicologica del minore coinvolto né avevano adempiuto al compito di monitorare e gestire una famiglia (in difficoltà economiche e con problematiche di salute) con tre figli piccoli: naturale che una famiglia che subisce da parte di chi dovrebbe tutelare i propri figli violenze e maltrattamenti, oltre ad essere scioccata, non creda nelle istituzioni.
2)Mancata considerazione della sentenza di assoluzione del . Parte_1
Il Tribunale per i minorenni di Firenze non avrebbe minimamente considerato l'assoluzione di dal reato di cui all'art. 591 commi 1, 3 e 4 c.p. Nel Parte_1 settembre 2022 il piccolo era arrampicato su una ringhiera del balcone ed era Per_3 caduto fratturandosi l'orbitaria sinistra. In tale circostanza era stato puntato il dito nei confronti del padre, accusato di omeSA vigilanza e custodia nei confronti del minore, padre che in quel momento si trovava da solo con i figli posto che la moglie era ricoverata in ospedale. Anche tale evento aveva notevolmente pesato nella valutazione della famiglia , che invece come unico problema avrebbe quello della Persona_8 salute e della mancanza di aiuto da parte dei servizi.
3)Circa i report del servizio di educativa.
I report inerenti il servizio di educativa domiciliare si sarebbero concentrati sulle condizioni igieniche sanitarie della casa, sulla pulizia della steSA, sul fatto che sul lavello della cucina vi fossero piatti da lavare mentre la madre era a letto, laddove sottrarre tre figli ad una famiglia è un'azione molto grave, che dovrebbe essere neceSAriamente supportata da fatti di ampia portata. Nella famiglia sono sicuramente Persona_8 presenti gravi problematiche a livello di salute dei genitori ed a livello di educazione dei figli, ma certo non è con il disgregamento del nucleo familiare che si sarebbero risolti i problemi. I genitori andrebbero aiutati e supportati e non privati dei loro figli. La
[...]
, che adesso sta meglio, è stata oltre un anno con gravi problemi alla schiena ed Pt_2
è paSAta da un ricovero all'altro; il ha seri problemi di salute. I genitori hanno Parte_1 sempre chiesto aiuto ma purtroppo questo sarebbe stato scarso. Peraltro, la Pt_2 ha dei genitori su cui contare che attualmente vivono a distanza ma che sarebbero disponibili ad accogliere i bambini. Il provvedimento sarebbe assolutamente errato quantomeno con riferimento al collocamento del figlio maggiore presso una comunità,
a fronte di accessi e aiuti alla famiglia da parte dei servizi scarsi e sporadici.
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'impugnanda sentenza, annullare la sentenza emeSA dal Tribunale per
i Minorenni di Firenze avente n. 39/2025 in data 23/01/2025 e depositata in cancelleria in data 22/02/2025, notificata lo stesso giorno via PEC e per l'effetto stabilire che l'affido dei minori rimanga in capo ai genitori senza collocamento alcuno dei figli;
con conferma di detta sentenza nella parte in cui dà mandato al servizio sociale, e al CP_5
Centro Affidi di riferimento di seguire un orientamento e monitoraggio con prese in carico dei minori e dei genitori per sostegno psicologico, attivazione di ogni sostegno per la didattica, sostegno alla genitorialità e con verifiche periodiche, attivazione di educativa domiciliare e organizzazione e modulazione tra e i genitori (punti Per_1
1,2,3,4,5 della sentenza). Con vittoria di spese ed onorari.”
Si è costituta l'Avv. curatrice speciale dei minori, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e rilevando, quanto ai singoli motivi:
I) Sul fatto che i servizi sociali avrebbero sottovalutato un procedimento penale a carico delle insegnanti della scuola dell'Infanzia frequentata dal minore si tratterebbe di procedimento che durante l'istruttoria svolta davanti Per_3 al TM non era noto alla curatrice ne risulta fosse noto ai Servizi Sociali. In ogni caso, il procedimento menzionato da parte appellante riguarda un ambito esterno e distinto rispetto alla valutazione delle capacità genitoriali e all'interesse dei minori. Del resto, se l'assunto degli appellanti è quello di sostenere che le difficoltà del figlio minore non sarebbero riconducibili all'ambiente familiare, sta di fatto che i genitori non hanno collaborato con i servizi neppure di fronte alle difficoltà scolastiche dei figli maggiori. Il quadro familiare risulta infatti compromesso, con segnalazioni dell'educativa domiciliare di trascuratezza educativa e ambientale nei confronti di tutti e tre i figli, non solo verso L'istruttoria nel procedimento del TM ha infatti Per_3 riportato un'incapacità genitoriale nel garantire una partecipazione attiva al percorso educativo. La sentenza impugnata ha correttamente concentrato l'analisi sulla condizione familiare.
II) Quanto alla mancata considerazione della sentenza di assoluzione del
, eSA non rileva rispetto alle risultanze fattuali acquisite dai Parte_1 servizi, che descrivono un contesto abitativo e relazionale inadatto alla crescita dei minori. Il TM ha legittimamente fondato il proprio giudizio su un'analisi complessiva dei comportamenti, delle dinamiche relazionali e delle capacità genitoriali. La valutazione in sede civile della capacità genitoriale, secondo i parametri di idoneità educativa, affettiva e relazionale è stata attuata a prescindere dal procedimento penale a carico del Parte_1
III) Quanto al ruolo dei servizi sociali, questi hanno attivato interventi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare puntuali e strutturati, finalizzati al sostegno dei genitori, sollecitando il e la a Parte_1 Pt_2 collaborare, con scarsa adesione da parte degli stessi, ed è stato proprio l'atteggiamento oppositivo e non collaborativo dei genitori a vanificare tali interventi. I report dell'educativa domiciliare mostrano una situazione di criticità strutturale e relazionale persistente, attribuibile all'incapacità gestionale del contesto familiare. La tutela dei minori non può che prevalere sull'astratta volontà di mantenere il nucleo, ove manchino le condizioni minime per un sano sviluppo.
La curatrice ha concluso per il mantenimento delle attuali statuizioni, salvo l'onere dei genitori e dei familiari dei minori nel dimostrare di voler recuperare e ampliare le proprie competenze genitoriali collaborando con il servizio sociale ed i servizi specialistici con l'intento di consentire ai minori di far rientro a casa, evidenziando che i Servizi Sociali di riferimento erano in procinto di depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo, comprensiva di una relazione da parte degli insegnanti delle scuole frequentate dai minori, riservandosi ulteriori considerazioni rispetto alla condizione di pregiudizio per i minori, a seguito delle valutazioni degli operatori prescritte dal T.M. il PG interveniva esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione
All'udienza del 25.6.2025, dato atto della mancata prova della notifica del ricorso al
Servizio sociale affidatario, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.9.2025, con termine ai predetti servizi per il deposito di relazione aggiornata relativa ai minori.
Acquisita agli atti di causa detta relazione, datata 17.9.2025, all'udienza del 24/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
******
L'istanza di inibitoria avanzata dagli appellanti resta assorbita dalla presente decisione.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connnessi.
Lamentano il e la come il TM abbia adottato i contestati provvedimenti Parte_1 Pt_2
a tutela dei tre figli senza valutare né le gravi condotte di maltrattamento subite dal più piccolo, durante la frequenza della scuola materna né il fatto che il padre fosse Per_3 andato assolto dal reato di cui all'art. 591 c.p. in danno del medesimo minore, bensì valutando soltanto le condizioni igienico sanitarie dell'abitazione degli appellanti, riconducibili ai problemi di salute di entrambi, che avrebbero meritato interventi di sostegno da parte dei servizi sociali ben più incisivi.
Ritiene la Corte che la lettura della sentenza impugnata proposta dagli appellanti non sia in alcun modo condivisibile. ESA, infatti, risulta fondata sull'osservazione della grave situazione del nucleo familiare cominciata nel 2022, che ha dato Persona_8 luogo nel luglio 2023 a una prima segnalazione di pregiudizio per i minori e a successivi plurimi interventi di sostegno (assistenza domiciliare, educativa familiare) che tuttavia si sono rivelati inidonei a superare la condizione di grave incuria dei genitori nei confronti dei figli, ben evidenziata nel provvedimento del TM, in cui si riportano le scarse condizioni igieniche dei minori, tuttavia negate sia dai genitori che dalle rispettive famiglie di origine, benché i figli vengano sistematicamente esclusi dalle attività dei compagni a causa del loro cattivo odore;
la trascuratezza nell'accertamento dell'handicap di nella partecipazione agli interventi di sostegno attivati in favore Per_2 di il quale presenta condotte fortemente disfunzionali (fa frequenti assenze Per_1 scolastiche, fuma, sta fisso al cellulare o al computer); la scarsa o nulla adesione degli appellanti alle educative domiciliari;
la sostanziale inutilità dell'assistenza domiciliare poiché la casa continua ad essere sporca e disordinata. Elementi oggettivi che prescindono totalmente dalle accuse formulate al padre in sede penale in relazione all'episodio occorso al piccolo nel settembre 2022 (invero, neppure menzionato Per_3 nella sentenza impugnata) e che non possono in alcun modo ricondursi alle pur gravi condotte subite dal medesimo minore durante la frequenza della scuola materna, fermo restando che non vi sono elementi per ritenere che i servizi sociali fossero a conoscenza della pendenza del procedimento penale in questione, viste anche le norme che tutelano la riservatezza degli atti di indagine preliminare.
Neppure possono gli appellanti lamentare che non siano stati approntati in favore del nucleo adeguati interventi di sostegno, posto che tutti quelli predisposti dai servizi hanno ricevuto scarsa adesione se non opposizione da parte dei medesimi.
D'altra parte, i provvedimenti assunti dal TM rientrano tra quelli predisposti a tutela del minore che versi in difficoltà – siano esse determinate da malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, relazioni disfunzionali o altro - che temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa e la steSA convivenza tra genitore e figlio e sono destinati appunto a rimuovere situazioni di disagio familiare connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nella fattispecie, le statuizioni del TM sono appunto dirette a tutelare l'equilibrio psicofisico dei minori a fronte di una evidente incapacità dei genitori di svolgere un'adeguata funzione educativa e di cura nei confronti dei figli;
esse hanno carattere temporaneo proprio perché preordinate a consentire agli appellanti di superare le proprie criticità, provvisoriamente alleggeriti di quelle funzioni genitoriali che hanno mostrato di non riuscire – allo stato - a svolgere adeguatamente, nella prospettiva di raggiungere un nuovo equilibrio familiare idoneo a rispondere in modo appropriato ai bisogni dei figli. I provvedimenti impugnati, dunque, sono tutt'altro che destinati a provocare il “disgregamento del nucleo familiare” (come lamentato dagli appellanti), essendo preordinati proprio a consentire al nucleo familiare di ridisegnarsi in modo che ai minori sia garantito uno sviluppo psicofisico sereno ed equilibrato.
D'altra parte, non può ritenersi neceSAria una specifica valutazione delle capacità genitoriali tramite esperti, laddove, come nel caso in esame, l'osservazione prolungata del nucleo abbia consentito di verificare circostanze concrete tali da configurare un sicuro pregiudizio per la prole.
Peraltro, la relazione inviata dai servizi sociali non fa che confermare come gli appellanti non siano in grado, allo stato, di svolgere in modo adeguato la propria responsabilità genitoriale. Si legge, infatti, che durante l'incontro dei servizi con i coniugi Persona_8
, accompagnati dal figlio minore svoltosi in data 31.7.2025, “per quasi
[...] Per_3 tutta la durata del colloquio, il bambino è stato a guardare dei video su una piattaforma digitale”, oltre ad avere “il naso colante che nessuno dei due genitori si è preoccupato di pulire”; nell'occasione, gli appellanti hanno riferito che starebbe facendo i Per_1
«compiti previsti e ha una fidanzata che lo rimette in riga» avendo egli «intrapreso una relazione stabile», mentre arebbe stata «presa da un'agenzia di Bologna per Per_2 fare delle sfilate di moda e a settembre vi sarà una gara con e da un'agenzia Per_9 di Milano per farle fare delle pubblicità» e che la steSA sarebbe dotata di uno smartphone, ma la madre sarebbe «tranquilla perché ha un'applicazione con la quale controlla tutti gli spostamenti». Si legge, inoltre, che durante uno dei pochi accessi che l'educatrice domiciliare è riuscita ad effettuare, in data 5.6.2025, si è rivolto Per_1 alla madre dicendole che stava andando a Pistoia in zona Fornaci “per prendere la pappa” al che “la donna lo ha azzittito”. Gli sconcertanti riferiti dei genitori riguardo ai figli e oltre che l'inquietante episodio riportato dall'educatrice Per_1 Per_2 domiciliare con riguardo a mostrano in modo palese l'inadeguatezza degli Per_1 appellanti rispetto alle esigenze educative dei figli, che pure presentano, in misura diversa, importanti difficoltà scolastiche e relazionali.
Dalla medesima relazione - oltre che dai report successivi alla comunicazione della sentenza impugnata, ad eSA allegati – si evince anche come persistano le problematiche igieniche relative all'abitazione del nucleo familiare e quelle personali dei minori e Così come, persiste la mancata adesione della coppia Per_2 Per_3 genitoriale rispetto agli interventi di sostegno predisposti dai servizi. Quanto al servizio di assistenza domiciliare, la responsabile ha riferito della mancata disponibilità spesso manifestata dalla , di volta in volta con diverse motivazioni;
del resto, nel corso CP_9 dell'incontro con i servizi del 31.7.2025, gli appellanti hanno chiaramente espresso di non ritenere utile tale servizio (affermando, in contrasto con quanto risulta dai report dei pochi interventi consentiti, “anche le assistenti di base ci dicono che non sanno cosa ci vengono a fare a casa nostra perchè è in perfetto ordine”). Anche per quanto riguarda il servizio di educativa domiciliare, sono stati sporadici gli accessi che è stato possibile effettuare da parte dell'educatrice D.SA (la quale ha riferito, come si Persona_10 legge nella relazione, ha rimandato continuamente le educative anche in giorni Pt_2 proposti da lei steSA. Confermo la non partecipazione e collaborazione attiva e condivisa del progetto educativo”); invero, al riguardo la madre ha dichiarato, sempre durante il medesimo incontro: “ non ci è simpatica, è un po' inutile come Per_10 servizio”.
In conclusione, la situazione di grave trascuratezza ambientale ed educativa che caratterizza il contesto familiare rende neceSAri i provvedimenti adottati dal TM con la sentenza impugnata nell'esclusivo interesse dei minori, in relazione ai quali i genitori non riescono, allo stato, a svolgere in modo adeguato il ruolo di protezione e guida che loro compete.
É pur vero che dalla relazione dei servizi sociali del 23.6.2025 emerge che non è stato possibile, al momento, individuare per una struttura idonea vicina alla residenza Per_1 famigliare, mentre per i minori e oltre all'inidoneità delle famiglie di Per_2 Per_3 origine ad assicurare loro un contesto stabile e protetto, è stata riscontrata anche la difficoltà di individuare risorse disponibili per un eventuale affidamento part-time eterofamiliare. Si tratta, tuttavia, di questioni che attengono non al merito ma all'attuazione del provvedimento impugnato e che, del resto, risultano già opportunamente segnalate alla Procura presso il T.M.
In conclusione, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al
DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza e dovranno essere versate in favore dell'erario, ex art. 133 T.U. 115/2002, essendo la parte appellata ammeSA al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
. la Corte di Appello, sezione specializzata per i minorenni, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 30/2025 emeSA dal Tribunale per i minorenni di Firenze;
2. condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva
e Cap come per legge, da versarsi in favore dell'erario;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002, se dovuto.
Si comunichi al servizio sociale Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 24/09/2025
La Cons. Est. Dott.SA AleSAndra Guerrieri
La Presidente Dott.SA Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.