Articolo 3 della Legge 25 marzo 1985, n. 107
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1985
Art. 3.
L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'articolo 5, nell'articolo 6, paragrafo 1, e nell'articolo 11 della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985