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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2206/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 R.G. n. 2206/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2206/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Manzo, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia, al Corso Vittorio Emanuele III n. 144/146, in Saviano (NA), come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via
M. Cervantes n. 55/5, in Napoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 29.4.2025. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2702/2016, emesso dall'intestato Tribunale in data 06.12.2016, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 7797/2016, e pubblicato in data 12.12.2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare - in solido con - in favore della ricorrente (d'ora in poi, CP_2 Controparte_1
Contr per brevità, o , la somma di € 206.074,81, oltre gli interessi legali dalla data della costituzione in CP_1
mora e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in virtù del credito
Contr vantato da per saldo debitore, pari ad € 59.181,45, derivante dal contratto di conto corrente n.
611265,25, nonché per saldo debitore, pari ad € 146.893,36, derivante dal contratto di conto corrente n.
612362,09, ciascuno dei quali accesso, rispettivamente, nelle date del 23.01.2008 e del 09.9.2008, dalla
[...]
Cont Contr
(d'ora in poi, solo , presso la Filiale di Casalnuovo (NA), Ag. 1, della Controparte_4
e garantiti, fino alla concorrenza dell'importo di € 204.000,00 ciascuno dalle fideiussioni prestate da Pt_1
e da
[...] CP_2
Contr Con la spiegata opposizione, contestava la fondatezza della pretesa creditoria della Parte_1
per tutte le ragioni esplicate nell'atto di citazione in opposizione, cui si fa qui espresso rinvio, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si costituiva in giudizio la che insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e riposta, cui si rinvia.
Concessa, dal Giudice precedentemente assegnatario di questo ruolo, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del G.I. dell'epoca, del 29.6.2017), veniva esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale di mediazione negativo del 15.9.2017, depositato dall'opposta all'udienza dell'1.02.2018), con conseguente procedibilità della domanda di pagamento proposta dalla CA.
3 Espletata, quindi, l'istruttoria mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.,
e disattesa l'istanza di adozione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla parte opponente nella memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., depositata in data 01.6.2018, siccome genericamente formulata (cfr. ordinanza della scrivente - frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale - del 14.9.2018, che qui si conferma), la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'esito dell'udienza del 18.02.2025 veniva rinviata al 29.4.2025 ex art. 101, comma 2, c.p.c. sulla questione, rilevata d'ufficio, per cui “dalla documentazione depositata in atti si evince che il credito per il quale parte opposta ha agito in giudizio (€ 206.074,81) è maggiore rispetto all'importo massimo garantito in base al contratto di fideiussione (€
204.000,00), con conseguente inesigibilità dell'importo eccedente” (cfr. ordinanza dell'11.3.2025), nonché per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c.
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
Passando al merito della controversia, va anzitutto rammentato che, secondo costante giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola
4 di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
A fini, poi, di inquadramento giuridico della fattispecie, deve escludersi che il contratto stipulato dall'opponente ed oggetto del presente giudizio - diversamente da quanto sostenuto da parte opposta - possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che una mera clausola di pagamento “a semplice richiesta” - rinvenibile sub n. 7 del contratto di garanzia versato in atti - non ha rilievo decisivo (al pari della similare “a prima richiesta”) per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 27.12.2024, n. 34678).
In tal senso, per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, assume maggiore significatività la verifica della volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto eccezioni, anche in un secondo momento (cfr. Cassazione civile sez. I, 09.8.2016, n. 16825).
Nel caso di specie, tale preclusione non è rinvenibile all'interno del contratto oggetto di causa.
Ed invero, in via del tutto dirimente, va sottolineato che una garanzia personale, come quella di cui si discute, nella quale la prestazione cui sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, da essa dipendendo il quantum garantito sub specie di “tetto massimo garantito”
(su cui ci si soffermerà oltre), può qualificarsi solo come fideiussione per le obbligazioni future.
Invero, ai fini della configurabilità di un rapporto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr.
Cassazione civile sez. III, 17.6.2013, n. 15108): nel contratto autonomo la causa è di trasferire da un
5 soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cassazione civile sez. II, 17.6.2022, n.
19693), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella del garante.
Alla luce di quanto esposto, dalla lettura delle clausole contrattuali si evince che il contratto sub iudice va sussunto nella fattispecie della fideiussione, sussistendo senza dubbio il carattere di accessorietà della garanzia prestata dall'opponente rispetto alle obbligazioni garantite.
Ciò posto, passando all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, va anzitutto rilevato che,
Cont come documentato in atti, la società stipulava il contratto di conto corrente ordinario n. 611265,25 ed
Contr il contratto di conto corrente ordinario n. 612362,09 con relativamente ai quali, come innanzi accennato, era costituito garante. Parte_1
A sostegno della propria pretesa di pagamento, la sin dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in CP_1
allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha depositato la documentazione necessaria all'ottenimento dell'ingiunzione ossia: i contratti di conto corrente ordinario n.
9246/445 - successivamente rinumerato in 611265,25 - e n. 9246/604459 - successivamente rinumerato in
612362,09 - accesi, rispettivamente, nelle date del 23.01.2008 e del 09.9.2008 (cfr. all.ti nn. 2 e 5 del fascicolo monitorio); l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (cfr. all.ti nn. 3 e 6 del medesimo fascicolo); gli estratti conto relativi al periodo di esistenza dei suindicati conti correnti (cfr. all. n. 4 del medesimo fascicolo), il contratto di fideiussione omnibus n. 39629696, fino alla concorrenza dell'importo di
€ 204.000,00, sottoscritto, in data 16.3.2010, da (cfr. all. n. 7 del medesimo fascicolo), Parte_1
nonché le comunicazioni di costituzione in mora del 16.9.2016 e del 12.10.2016 (in all. n. 9 del medesimo fascicolo).
Detta documentazione, di per sé sufficiente, come detto, all'emissione del decreto ingiuntivo, prova adeguatamente, anche nella presente fase di opposizione, il credito vantato dall'opposta.
6 Giova sottolineare altresì che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 117 T.U.B., le condizioni economiche dei contratti di conto corrente risultano pattuite per iscritto.
Ebbene, a fronte di tale produzione documentale, ed attesa l'assoluta carenza di prova contraria in ordine ad un eventuale adempimento della parte debitrice, si deve ritenere provato l'inadempimento dell'opponente.
È, infatti, principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso: Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n.
826/2015; Cass. n. 15677/2009).
L'opponente, invero, nulla ha provato in tal senso. Infatti, le contestazioni sollevate dal - che non Pt_1
ha negato il rapporto contrattuale con la - relative, in particolare, alla illegittima applicazione CP_1
degli interessi, oltre ad essere del tutto generiche, risultano basate su mere affermazioni di principio, senza alcun collegamento preciso alla disciplina pattizia intercorsa tra le parti, essendosi l'opponente limitato ad esporre la normativa vigente in materia.
Tali contestazioni si sono attestate ad un livello eccessivamente generico, al punto da non potersi ritenere nemmeno sufficienti alla delineazione di una formale contestazione della pretesa creditoria e vanno, pertanto, rigettate.
La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere che la parte che deduca l'illegittimità della pretesa creditoria della banca non possa limitarsi ad una generica contestazione ma debba precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo, quindi, ad un preciso onere di specificazione, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Analogamente può dirsi in relazione alla eccepita usurarietà dei tassi applicati dalla CA.
Sebbene, infatti, fosse preciso onere della parte che tale violazione ha eccepito produrre i decreti ministeriali di rilevazione del tasso-soglia usurario, la parte opponente non ha ottemperato a tale onere.
7 Peraltro, con riguardo al mancato deposito dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso-soglia, giova evidenziare che, alla luce degli arresti pretori più recenti, la mancata produzione dei decreti ministeriali può essere sanata anche dal Giudice, purché vi siano allegazioni precise e circostanziate circa l'avvenuto superamento del tasso-soglia medesimo (cfr., in tal senso, Cassazione civile sez. III, 13.5.2020, n. 8883).
Tuttavia, nel caso de quo, le allegazioni dell'opponente sono tutt'altro che precise e determinate, non essendo stati indicati i trimestri nei quali lo sforamento si sarebbe verificato e non avendo parte opponente indicato, in maniera specifica, un calcolo alternativo delle debenze a proprio carico, mediante il deposito una C.T.P. a supporto delle proprie asserzioni, che si sono attestate, invero, ad un livello, come visto innanzi, del tutto generico.
In mancanza di tale specifica allegazione, quindi, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica, atteso che quest'ultima non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. La C.T.U. avrebbe acquisito, pertanto, nel caso di specie, carattere totalmente ed inammissibilmente esplorativo, avendo inteso l'opponente rimettere sic et simpliciter al C.T.U. il compito di
“ricercare” elementi di illegittimità nel conteggio operato dalla CA, non avendo il assolto Pt_1
all'onere di allegazione e di prova su di lui incombente.
A questo punto, in ordine alla ulteriore doglianza dell'opponente, il quale “insiste sulla circostanza di non essere stato messo in condizione di poter verificare la propria posizione debitoria nei confronti dell'opposta” (così a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), occorre, innanzitutto, evidenziare che con la clausola
omnibus, inserita nel contratto di fideiussione sottoscritto dal il 16.3.2010, il garante si obbligava, Pt_1
secondo le formule usualmente utilizzate dalle banche, a garantire l'adempimento di “tutte le obbligazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” al debitore principale (cfr. prima pagina del contratto de quo, in all. n. 7 del fascicolo monitorio).
E', inoltre, previsto che la garanzia copra anche “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso CP_1
debitore a favore di codesta nell'interesse di terzi” (cfr. prima pagina del contratto, cit.). CP_1
8 Risulta evidente, pertanto, che la fideiussione omnibus si estende alle obbligazioni successive alla conclusione del contratto di garanzia, ossia alle obbligazioni future, così intese anche dal punto di vista cronologico rispetto al momento dell'insorgenza del credito.
Tale tipologia di fideiussione è caratterizzata, dunque, dall'impegno assunto da un soggetto verso una banca, con cui il primo garantisce l'adempimento di tutti i debiti che il beneficiario della garanzia risulterà avere verso la banca medesima al momento della scadenza pattuita, o allorquando il cliente, o la banca, decidessero di recedere dal rapporto.
In tal caso, qualora il debitore principale non sia in grado di provvedere all'estinzione del proprio debito, la banca potrà rivolgersi al “fideiussore omnibus”, il quale non potrà opporre alla creditrice di non essere a conoscenza dell'entità della posizione debitoria del garantito, atteso l'onere, previsto nei contratti di fideiussione bancari, di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” (cfr. art. 5 del contratto de quo, cit.), nonché la facoltà, prevista a favore del fideiussore, di richiedere alla banca l'entità dell'esposizione debitoria del garantito e, previo ottenimento del consenso scritto da parte di quest'ultimo, di ricevere ulteriori informazioni concernenti l'esposizione del debitore principale (cfr. art. 5 del contratto de quo, cit.).
Pertanto, nella fattispecie in esame, la suindicata doglianza non può trovare accoglimento.
Ciò posto, occorre rammentare che l'art. 1938 c.c., come novellato dalla Legge n. 154/1992, subordina la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito.
La suddetta norma introduce, invero, un fondamentale elemento di determinazione della prestazione di garanzia dovuta dal fideiussore, nella prospettiva di neutralizzare eventuali abusi da parte del creditore.
Occorre, altresì, evidenziare che la norma ha carattere imperativo, il che comporta la nullità, per violazione dell'art. 1418 c.c., della fideiussione omnibus priva dell'indicazione dell'importo massimo garantito, con conseguente esclusione, perciò, della possibilità di stipulare garanzie illimitate (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14.11.2017, n. 26924).
9 Ebbene, nel caso in esame, come rilevato d'ufficio dalla scrivente G.I. con ordinanza dell'11.3.2025, il contratto costitutivo della garanzia fideiussoria contempla espressamente il limite massimo garantito “fino alla concorrenza dell'importo di Euro 204.000,00” (cfr. prima pagina del contratto de quo, cit.), con la precisazione, altresì, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. art. 1 del contratto).
Deve, pertanto, ritenersi che l'importo massimo garantito sia riferito, oltre che al capitale, anche agli interessi. Da ciò consegue che rispetto all'esposizione debitoria maturata a carico della società debitrice principale - pari, complessivamente, all'importo di € 206.074,81, di cui: € 59.181,45, per saldo debitore del conto corrente n. 611265,25 ed € 146.893,36 per saldo debitore del conto corrente n. 612362,09 – il
è tenuto a rispondere entro i limiti dell'importo garantito, pari ad € 204.000,00, comprensivo del Pt_1
capitale, degli interessi e delle spese.
Sottoposta, allora, alle parti la detta questione, le stesse nulla hanno utilmente argomentato sul punto nel termine concesso ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (“giorni venti a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento”, avvenuta in data 13.3.2025), avendo l'opposta richiamato un non meglio specificato errore materiale, in virtù del quale andrebbe confermata la debenza indicata in decreto ingiuntivo (cfr. note depositate il 02.4.2025); mentre l'opponente (cfr. note depositate in data 26.3.2025) senza nulla dire in merito alla questione sottoposta al contraddittorio delle parti, si soffermava piuttosto su questione di diverso tenore, ovvero l'asserita nullità parziale della fideiussione da lui sottoscritta per “violazione della normativa antitrust”, richiamando, a sostegno della natura anticoncorrenziale delle pattuizioni impugnate, il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'AL con cui quest'ultima “ha censurato la sottoscrizione di moduli fideiussori redatti in modo conforme allo schema ABI, perché integranti un'intesa restrittiva della concorrenza, ossia per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990” (cfr. note depositate in data
26.3.2025).
10 Ebbene, la questione – invero, rilevabile anche d'ufficio e, dunque, in sede di precisazione delle conclusioni
- non si pone nella fattispecie in esame, in quanto la fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio è stata stipulata il 16.3.2010 (cfr. timbro per apposizione di data certa) per cui essa rappresenta una pattuizione stipulata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla
CA d'AL col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005, decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005.
Con il suddetto atto, infatti, la CA d'AL (nella sua qualità di Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria nei confronti degli intermediari bancari e non bancari, che sono iscritti in appositi albi) ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a) della legge n. 287/1990”.
Tuttavia, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente sulla parte opponente che ha sollevato l'eccezione in analisi, ex art. 2697, comma 1 c.c., non risulta soddisfatto, in quanto il provvedimento della
CA d'AL n. 55 del 2005 esplica la sua piena attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, che va da ottobre 2002 a maggio 2005.
Ritiene, infatti, questo Giudice di aderire all'orientamento pretorio secondo cui l'invalidità derivata, per collegamento funzionale con l'intesa illecita “a monte”, delle fideiussioni omnibus stipulate al di fuori del perimetro temporale “ottobre 2002-maggio 2005” non può ritenersi provata mediante l'esclusiva allegazione del provvedimento sanzionatorio della CA d'AL n. 55 del 2005, la cui efficacia probatoria
11 privilegiata vale per i contratti intervenuti nel suindicato intervallo temporale, in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Dunque, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale con riguardo a contratti stipulati al di fuori di tale arco temporale, risulta necessaria la prova della sussistenza di una intesa rilevante, nella sua estensività e pervasività, per l'applicazione uniforme delle clausole previste dallo schema ABI censurato, come ribadito dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito: cfr. sentenza Tribunale di
Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1004/2025, pubbl. il 30.01.2025, secondo cui «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza
23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.
1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.
17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921)».
Ne deriva che la parte che eccepisce siffatta nullità è onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l.
287/1990, rappresentati – rispettivamente – dalla conformità del contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché, specificamente,
dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra i contratti di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio incombente sull'opponente circa la prova dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non risulta soddisfatto, in quanto il si è limitato a richiamare Pt_1
– senza nemmeno produrlo in giudizio – il provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL.
12 L'inadempimento di tale onus probandi determina il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione omnibus del 16.3.2010.
In definitiva, considerato tutto quanto sopra esposto, va affermato il limite della garanzia prestata dall'opponente in € 204.000,00; conseguentemente, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento, il decreto ingiuntivo, concesso per la somma di € 206.074,81, deve essere revocato e l'opponente va
Contr condannato al pagamento, in favore della della somma complessiva di € 204.000,00, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Venendo al governo delle spese processuali, l'accoglimento solo in minima parte dell'opposizione, peraltro su questione rilevata d'ufficio della scrivente, comporta che le stesse vanno compensate nella misura del
20%, mentre per il restante 80% devono seguire la soccombenza dell'opponente e la relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base al decisum, ai valori tabellari medi, leggermente ridotti in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, condanna al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 204.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
3. Compensa per il 20% le spese di lite del presente giudizio e condanna alla rifusione Parte_1
del restante 80% in favore della in persona del legale Controparte_1
13 rappresentante pro tempore, che liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
14
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 R.G. n. 2206/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2206/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Manzo, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia, al Corso Vittorio Emanuele III n. 144/146, in Saviano (NA), come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via
M. Cervantes n. 55/5, in Napoli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 29.4.2025. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2702/2016, emesso dall'intestato Tribunale in data 06.12.2016, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 7797/2016, e pubblicato in data 12.12.2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare - in solido con - in favore della ricorrente (d'ora in poi, CP_2 Controparte_1
Contr per brevità, o , la somma di € 206.074,81, oltre gli interessi legali dalla data della costituzione in CP_1
mora e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in virtù del credito
Contr vantato da per saldo debitore, pari ad € 59.181,45, derivante dal contratto di conto corrente n.
611265,25, nonché per saldo debitore, pari ad € 146.893,36, derivante dal contratto di conto corrente n.
612362,09, ciascuno dei quali accesso, rispettivamente, nelle date del 23.01.2008 e del 09.9.2008, dalla
[...]
Cont Contr
(d'ora in poi, solo , presso la Filiale di Casalnuovo (NA), Ag. 1, della Controparte_4
e garantiti, fino alla concorrenza dell'importo di € 204.000,00 ciascuno dalle fideiussioni prestate da Pt_1
e da
[...] CP_2
Contr Con la spiegata opposizione, contestava la fondatezza della pretesa creditoria della Parte_1
per tutte le ragioni esplicate nell'atto di citazione in opposizione, cui si fa qui espresso rinvio, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si costituiva in giudizio la che insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e riposta, cui si rinvia.
Concessa, dal Giudice precedentemente assegnatario di questo ruolo, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del G.I. dell'epoca, del 29.6.2017), veniva esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale di mediazione negativo del 15.9.2017, depositato dall'opposta all'udienza dell'1.02.2018), con conseguente procedibilità della domanda di pagamento proposta dalla CA.
3 Espletata, quindi, l'istruttoria mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.,
e disattesa l'istanza di adozione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla parte opponente nella memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., depositata in data 01.6.2018, siccome genericamente formulata (cfr. ordinanza della scrivente - frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale - del 14.9.2018, che qui si conferma), la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'esito dell'udienza del 18.02.2025 veniva rinviata al 29.4.2025 ex art. 101, comma 2, c.p.c. sulla questione, rilevata d'ufficio, per cui “dalla documentazione depositata in atti si evince che il credito per il quale parte opposta ha agito in giudizio (€ 206.074,81) è maggiore rispetto all'importo massimo garantito in base al contratto di fideiussione (€
204.000,00), con conseguente inesigibilità dell'importo eccedente” (cfr. ordinanza dell'11.3.2025), nonché per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c.
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
Passando al merito della controversia, va anzitutto rammentato che, secondo costante giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola
4 di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
A fini, poi, di inquadramento giuridico della fattispecie, deve escludersi che il contratto stipulato dall'opponente ed oggetto del presente giudizio - diversamente da quanto sostenuto da parte opposta - possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che una mera clausola di pagamento “a semplice richiesta” - rinvenibile sub n. 7 del contratto di garanzia versato in atti - non ha rilievo decisivo (al pari della similare “a prima richiesta”) per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 27.12.2024, n. 34678).
In tal senso, per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, assume maggiore significatività la verifica della volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto eccezioni, anche in un secondo momento (cfr. Cassazione civile sez. I, 09.8.2016, n. 16825).
Nel caso di specie, tale preclusione non è rinvenibile all'interno del contratto oggetto di causa.
Ed invero, in via del tutto dirimente, va sottolineato che una garanzia personale, come quella di cui si discute, nella quale la prestazione cui sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, da essa dipendendo il quantum garantito sub specie di “tetto massimo garantito”
(su cui ci si soffermerà oltre), può qualificarsi solo come fideiussione per le obbligazioni future.
Invero, ai fini della configurabilità di un rapporto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr.
Cassazione civile sez. III, 17.6.2013, n. 15108): nel contratto autonomo la causa è di trasferire da un
5 soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cassazione civile sez. II, 17.6.2022, n.
19693), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella del garante.
Alla luce di quanto esposto, dalla lettura delle clausole contrattuali si evince che il contratto sub iudice va sussunto nella fattispecie della fideiussione, sussistendo senza dubbio il carattere di accessorietà della garanzia prestata dall'opponente rispetto alle obbligazioni garantite.
Ciò posto, passando all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, va anzitutto rilevato che,
Cont come documentato in atti, la società stipulava il contratto di conto corrente ordinario n. 611265,25 ed
Contr il contratto di conto corrente ordinario n. 612362,09 con relativamente ai quali, come innanzi accennato, era costituito garante. Parte_1
A sostegno della propria pretesa di pagamento, la sin dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in CP_1
allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha depositato la documentazione necessaria all'ottenimento dell'ingiunzione ossia: i contratti di conto corrente ordinario n.
9246/445 - successivamente rinumerato in 611265,25 - e n. 9246/604459 - successivamente rinumerato in
612362,09 - accesi, rispettivamente, nelle date del 23.01.2008 e del 09.9.2008 (cfr. all.ti nn. 2 e 5 del fascicolo monitorio); l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (cfr. all.ti nn. 3 e 6 del medesimo fascicolo); gli estratti conto relativi al periodo di esistenza dei suindicati conti correnti (cfr. all. n. 4 del medesimo fascicolo), il contratto di fideiussione omnibus n. 39629696, fino alla concorrenza dell'importo di
€ 204.000,00, sottoscritto, in data 16.3.2010, da (cfr. all. n. 7 del medesimo fascicolo), Parte_1
nonché le comunicazioni di costituzione in mora del 16.9.2016 e del 12.10.2016 (in all. n. 9 del medesimo fascicolo).
Detta documentazione, di per sé sufficiente, come detto, all'emissione del decreto ingiuntivo, prova adeguatamente, anche nella presente fase di opposizione, il credito vantato dall'opposta.
6 Giova sottolineare altresì che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 117 T.U.B., le condizioni economiche dei contratti di conto corrente risultano pattuite per iscritto.
Ebbene, a fronte di tale produzione documentale, ed attesa l'assoluta carenza di prova contraria in ordine ad un eventuale adempimento della parte debitrice, si deve ritenere provato l'inadempimento dell'opponente.
È, infatti, principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso: Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n.
826/2015; Cass. n. 15677/2009).
L'opponente, invero, nulla ha provato in tal senso. Infatti, le contestazioni sollevate dal - che non Pt_1
ha negato il rapporto contrattuale con la - relative, in particolare, alla illegittima applicazione CP_1
degli interessi, oltre ad essere del tutto generiche, risultano basate su mere affermazioni di principio, senza alcun collegamento preciso alla disciplina pattizia intercorsa tra le parti, essendosi l'opponente limitato ad esporre la normativa vigente in materia.
Tali contestazioni si sono attestate ad un livello eccessivamente generico, al punto da non potersi ritenere nemmeno sufficienti alla delineazione di una formale contestazione della pretesa creditoria e vanno, pertanto, rigettate.
La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere che la parte che deduca l'illegittimità della pretesa creditoria della banca non possa limitarsi ad una generica contestazione ma debba precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo, quindi, ad un preciso onere di specificazione, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Analogamente può dirsi in relazione alla eccepita usurarietà dei tassi applicati dalla CA.
Sebbene, infatti, fosse preciso onere della parte che tale violazione ha eccepito produrre i decreti ministeriali di rilevazione del tasso-soglia usurario, la parte opponente non ha ottemperato a tale onere.
7 Peraltro, con riguardo al mancato deposito dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso-soglia, giova evidenziare che, alla luce degli arresti pretori più recenti, la mancata produzione dei decreti ministeriali può essere sanata anche dal Giudice, purché vi siano allegazioni precise e circostanziate circa l'avvenuto superamento del tasso-soglia medesimo (cfr., in tal senso, Cassazione civile sez. III, 13.5.2020, n. 8883).
Tuttavia, nel caso de quo, le allegazioni dell'opponente sono tutt'altro che precise e determinate, non essendo stati indicati i trimestri nei quali lo sforamento si sarebbe verificato e non avendo parte opponente indicato, in maniera specifica, un calcolo alternativo delle debenze a proprio carico, mediante il deposito una C.T.P. a supporto delle proprie asserzioni, che si sono attestate, invero, ad un livello, come visto innanzi, del tutto generico.
In mancanza di tale specifica allegazione, quindi, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica, atteso che quest'ultima non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. La C.T.U. avrebbe acquisito, pertanto, nel caso di specie, carattere totalmente ed inammissibilmente esplorativo, avendo inteso l'opponente rimettere sic et simpliciter al C.T.U. il compito di
“ricercare” elementi di illegittimità nel conteggio operato dalla CA, non avendo il assolto Pt_1
all'onere di allegazione e di prova su di lui incombente.
A questo punto, in ordine alla ulteriore doglianza dell'opponente, il quale “insiste sulla circostanza di non essere stato messo in condizione di poter verificare la propria posizione debitoria nei confronti dell'opposta” (così a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), occorre, innanzitutto, evidenziare che con la clausola
omnibus, inserita nel contratto di fideiussione sottoscritto dal il 16.3.2010, il garante si obbligava, Pt_1
secondo le formule usualmente utilizzate dalle banche, a garantire l'adempimento di “tutte le obbligazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” al debitore principale (cfr. prima pagina del contratto de quo, in all. n. 7 del fascicolo monitorio).
E', inoltre, previsto che la garanzia copra anche “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso CP_1
debitore a favore di codesta nell'interesse di terzi” (cfr. prima pagina del contratto, cit.). CP_1
8 Risulta evidente, pertanto, che la fideiussione omnibus si estende alle obbligazioni successive alla conclusione del contratto di garanzia, ossia alle obbligazioni future, così intese anche dal punto di vista cronologico rispetto al momento dell'insorgenza del credito.
Tale tipologia di fideiussione è caratterizzata, dunque, dall'impegno assunto da un soggetto verso una banca, con cui il primo garantisce l'adempimento di tutti i debiti che il beneficiario della garanzia risulterà avere verso la banca medesima al momento della scadenza pattuita, o allorquando il cliente, o la banca, decidessero di recedere dal rapporto.
In tal caso, qualora il debitore principale non sia in grado di provvedere all'estinzione del proprio debito, la banca potrà rivolgersi al “fideiussore omnibus”, il quale non potrà opporre alla creditrice di non essere a conoscenza dell'entità della posizione debitoria del garantito, atteso l'onere, previsto nei contratti di fideiussione bancari, di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” (cfr. art. 5 del contratto de quo, cit.), nonché la facoltà, prevista a favore del fideiussore, di richiedere alla banca l'entità dell'esposizione debitoria del garantito e, previo ottenimento del consenso scritto da parte di quest'ultimo, di ricevere ulteriori informazioni concernenti l'esposizione del debitore principale (cfr. art. 5 del contratto de quo, cit.).
Pertanto, nella fattispecie in esame, la suindicata doglianza non può trovare accoglimento.
Ciò posto, occorre rammentare che l'art. 1938 c.c., come novellato dalla Legge n. 154/1992, subordina la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito.
La suddetta norma introduce, invero, un fondamentale elemento di determinazione della prestazione di garanzia dovuta dal fideiussore, nella prospettiva di neutralizzare eventuali abusi da parte del creditore.
Occorre, altresì, evidenziare che la norma ha carattere imperativo, il che comporta la nullità, per violazione dell'art. 1418 c.c., della fideiussione omnibus priva dell'indicazione dell'importo massimo garantito, con conseguente esclusione, perciò, della possibilità di stipulare garanzie illimitate (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14.11.2017, n. 26924).
9 Ebbene, nel caso in esame, come rilevato d'ufficio dalla scrivente G.I. con ordinanza dell'11.3.2025, il contratto costitutivo della garanzia fideiussoria contempla espressamente il limite massimo garantito “fino alla concorrenza dell'importo di Euro 204.000,00” (cfr. prima pagina del contratto de quo, cit.), con la precisazione, altresì, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. art. 1 del contratto).
Deve, pertanto, ritenersi che l'importo massimo garantito sia riferito, oltre che al capitale, anche agli interessi. Da ciò consegue che rispetto all'esposizione debitoria maturata a carico della società debitrice principale - pari, complessivamente, all'importo di € 206.074,81, di cui: € 59.181,45, per saldo debitore del conto corrente n. 611265,25 ed € 146.893,36 per saldo debitore del conto corrente n. 612362,09 – il
è tenuto a rispondere entro i limiti dell'importo garantito, pari ad € 204.000,00, comprensivo del Pt_1
capitale, degli interessi e delle spese.
Sottoposta, allora, alle parti la detta questione, le stesse nulla hanno utilmente argomentato sul punto nel termine concesso ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (“giorni venti a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento”, avvenuta in data 13.3.2025), avendo l'opposta richiamato un non meglio specificato errore materiale, in virtù del quale andrebbe confermata la debenza indicata in decreto ingiuntivo (cfr. note depositate il 02.4.2025); mentre l'opponente (cfr. note depositate in data 26.3.2025) senza nulla dire in merito alla questione sottoposta al contraddittorio delle parti, si soffermava piuttosto su questione di diverso tenore, ovvero l'asserita nullità parziale della fideiussione da lui sottoscritta per “violazione della normativa antitrust”, richiamando, a sostegno della natura anticoncorrenziale delle pattuizioni impugnate, il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'AL con cui quest'ultima “ha censurato la sottoscrizione di moduli fideiussori redatti in modo conforme allo schema ABI, perché integranti un'intesa restrittiva della concorrenza, ossia per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990” (cfr. note depositate in data
26.3.2025).
10 Ebbene, la questione – invero, rilevabile anche d'ufficio e, dunque, in sede di precisazione delle conclusioni
- non si pone nella fattispecie in esame, in quanto la fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio è stata stipulata il 16.3.2010 (cfr. timbro per apposizione di data certa) per cui essa rappresenta una pattuizione stipulata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla
CA d'AL col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005, decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005.
Con il suddetto atto, infatti, la CA d'AL (nella sua qualità di Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria nei confronti degli intermediari bancari e non bancari, che sono iscritti in appositi albi) ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a) della legge n. 287/1990”.
Tuttavia, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente sulla parte opponente che ha sollevato l'eccezione in analisi, ex art. 2697, comma 1 c.c., non risulta soddisfatto, in quanto il provvedimento della
CA d'AL n. 55 del 2005 esplica la sua piena attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, che va da ottobre 2002 a maggio 2005.
Ritiene, infatti, questo Giudice di aderire all'orientamento pretorio secondo cui l'invalidità derivata, per collegamento funzionale con l'intesa illecita “a monte”, delle fideiussioni omnibus stipulate al di fuori del perimetro temporale “ottobre 2002-maggio 2005” non può ritenersi provata mediante l'esclusiva allegazione del provvedimento sanzionatorio della CA d'AL n. 55 del 2005, la cui efficacia probatoria
11 privilegiata vale per i contratti intervenuti nel suindicato intervallo temporale, in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Dunque, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale con riguardo a contratti stipulati al di fuori di tale arco temporale, risulta necessaria la prova della sussistenza di una intesa rilevante, nella sua estensività e pervasività, per l'applicazione uniforme delle clausole previste dallo schema ABI censurato, come ribadito dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito: cfr. sentenza Tribunale di
Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1004/2025, pubbl. il 30.01.2025, secondo cui «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza
23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.
1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.
17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921)».
Ne deriva che la parte che eccepisce siffatta nullità è onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l.
287/1990, rappresentati – rispettivamente – dalla conformità del contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché, specificamente,
dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra i contratti di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio incombente sull'opponente circa la prova dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non risulta soddisfatto, in quanto il si è limitato a richiamare Pt_1
– senza nemmeno produrlo in giudizio – il provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL.
12 L'inadempimento di tale onus probandi determina il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione omnibus del 16.3.2010.
In definitiva, considerato tutto quanto sopra esposto, va affermato il limite della garanzia prestata dall'opponente in € 204.000,00; conseguentemente, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento, il decreto ingiuntivo, concesso per la somma di € 206.074,81, deve essere revocato e l'opponente va
Contr condannato al pagamento, in favore della della somma complessiva di € 204.000,00, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Venendo al governo delle spese processuali, l'accoglimento solo in minima parte dell'opposizione, peraltro su questione rilevata d'ufficio della scrivente, comporta che le stesse vanno compensate nella misura del
20%, mentre per il restante 80% devono seguire la soccombenza dell'opponente e la relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base al decisum, ai valori tabellari medi, leggermente ridotti in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, condanna al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 204.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
3. Compensa per il 20% le spese di lite del presente giudizio e condanna alla rifusione Parte_1
del restante 80% in favore della in persona del legale Controparte_1
13 rappresentante pro tempore, che liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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