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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5298/2022 R.G., avente ad oggetto: “status di vittima del dovere”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Aversa;
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.09.2022 conveniva in giudizio il Parte_1
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del Controparte_1 silenzio/inadempimento del sulla richiesta di riconoscimento dello Controparte_1
Status di “Vittima del Dovere e soggetti equiparati” ai sensi e per effetto della Legge n.266 del 23.12.2005 art.1 comma 563 e 564, proposta in data 3 settembre 2019, nonché per l'accertamento dell'obbligo del di provvedere all'emissione del Controparte_1
1 Decreto concessivo dello Status di “Vittima del Dovere”, e per la condanna del Ministero ad emettere il relativo Decreto di concessione dello Status di “Vittima del dovere”, in un termine non superiore a 30 giorni.
2.- Si costituiva in giudizio il , evidenziando che aveva già Controparte_1
provveduto ad avviare l'istruttoria relativa alla richiesta di riconoscimento di vittima del dovere del in data 22 novembre 2019, richiedendo alla competente la Pt_1 CP_2
documentazione necessaria ai fini di una compiuta valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto e il relativo parere. Con nota del 5 aprile 2022 il predetto Ufficio territoriale aveva trasmesso al i rapporti e gli atti richiesti, CP_1
esprimendo parere sfavorevole alla concessione dei benefici di cui alla normativa vigente in favore delle vittime del dovere. Nonostante ciò, dopo aver esaminato il parere del citato
Ufficio territoriale, l'Amministrazione centrale aveva valutato favorevolmente l'istanza de qua e con nota prot. 0023916 del 08 novembre 2022, aveva provveduto a richiedere la valutazione medico/legale della Commissione medica ospedaliera competente per territorio che, nella specifica composizione integrata prevista dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si sarebbe pronunciata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, in ordine all'esatta indicazione della percentuale di invalidità, con riferimento alle lesioni/infermità riportate dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato in congedo nell'evento Parte_1
del 31 luglio 2009, nonché in merito alla sussistenza del nesso eziologico diretto tra l'invalidità riscontrata e l'evento stesso. Tale valutazione, tuttavia, non era allo stato ancora pervenuta.
Chiedeva quindi un rinvio un rinvio (almeno semestrale) della prima udienza di comparizione al fine di consentire all'Amministrazione resistente di acquisire il verbale del competente organo tecnico e di provvedere all'emissione dei provvedimenti di competenza;
in ogni caso, rigettare la domanda di accertamento del c.d. silenzio inadempimento, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.- Nelle more del giudizio l'Amministrazione resistente rappresentava che alla luce del verbale mod. n. ME123002638 del 18.04.2023, con il quale la C.M.O. di Messina Pt_2 aveva riconosciuto ricorrente un'invalidità complessiva pari al 55%, aveva emesso i decreti concernenti del riconoscimento di vittima del dovere e della concessione delle provvidenze di carattere economico ex lege previste, dandone comunicazione anche al Pt_1
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2 Parte ricorrente pur aderendo alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere, instava per la rifusione delle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.
4.- Sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
-----------------------
5.- In via preliminare risulta pacifico che nelle more del giudizio è stato riconosciuto, sebbene tardivamente, lo status di vittima del dovere a parte ricorrente, con i conseguenti benefici di carattere economico.
Pertanto, sulla base di quanto allegato dalle parti e chiesto nelle note di trattazione scritta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
6.- Stante la tardività del riconoscimento dello status di vittima del dovere a parte ricorrente, che aveva presentato domanda nel 2019, le spese vanno poste a carico del resistente in base al principio di soccombenza virtuale, e liquidate in dispositivo CP_1 ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infra triennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 4.636,50, oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
3 Messina, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5298/2022 R.G., avente ad oggetto: “status di vittima del dovere”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Aversa;
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.09.2022 conveniva in giudizio il Parte_1
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del Controparte_1 silenzio/inadempimento del sulla richiesta di riconoscimento dello Controparte_1
Status di “Vittima del Dovere e soggetti equiparati” ai sensi e per effetto della Legge n.266 del 23.12.2005 art.1 comma 563 e 564, proposta in data 3 settembre 2019, nonché per l'accertamento dell'obbligo del di provvedere all'emissione del Controparte_1
1 Decreto concessivo dello Status di “Vittima del Dovere”, e per la condanna del Ministero ad emettere il relativo Decreto di concessione dello Status di “Vittima del dovere”, in un termine non superiore a 30 giorni.
2.- Si costituiva in giudizio il , evidenziando che aveva già Controparte_1
provveduto ad avviare l'istruttoria relativa alla richiesta di riconoscimento di vittima del dovere del in data 22 novembre 2019, richiedendo alla competente la Pt_1 CP_2
documentazione necessaria ai fini di una compiuta valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto e il relativo parere. Con nota del 5 aprile 2022 il predetto Ufficio territoriale aveva trasmesso al i rapporti e gli atti richiesti, CP_1
esprimendo parere sfavorevole alla concessione dei benefici di cui alla normativa vigente in favore delle vittime del dovere. Nonostante ciò, dopo aver esaminato il parere del citato
Ufficio territoriale, l'Amministrazione centrale aveva valutato favorevolmente l'istanza de qua e con nota prot. 0023916 del 08 novembre 2022, aveva provveduto a richiedere la valutazione medico/legale della Commissione medica ospedaliera competente per territorio che, nella specifica composizione integrata prevista dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si sarebbe pronunciata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, in ordine all'esatta indicazione della percentuale di invalidità, con riferimento alle lesioni/infermità riportate dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato in congedo nell'evento Parte_1
del 31 luglio 2009, nonché in merito alla sussistenza del nesso eziologico diretto tra l'invalidità riscontrata e l'evento stesso. Tale valutazione, tuttavia, non era allo stato ancora pervenuta.
Chiedeva quindi un rinvio un rinvio (almeno semestrale) della prima udienza di comparizione al fine di consentire all'Amministrazione resistente di acquisire il verbale del competente organo tecnico e di provvedere all'emissione dei provvedimenti di competenza;
in ogni caso, rigettare la domanda di accertamento del c.d. silenzio inadempimento, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.- Nelle more del giudizio l'Amministrazione resistente rappresentava che alla luce del verbale mod. n. ME123002638 del 18.04.2023, con il quale la C.M.O. di Messina Pt_2 aveva riconosciuto ricorrente un'invalidità complessiva pari al 55%, aveva emesso i decreti concernenti del riconoscimento di vittima del dovere e della concessione delle provvidenze di carattere economico ex lege previste, dandone comunicazione anche al Pt_1
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2 Parte ricorrente pur aderendo alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere, instava per la rifusione delle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.
4.- Sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
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5.- In via preliminare risulta pacifico che nelle more del giudizio è stato riconosciuto, sebbene tardivamente, lo status di vittima del dovere a parte ricorrente, con i conseguenti benefici di carattere economico.
Pertanto, sulla base di quanto allegato dalle parti e chiesto nelle note di trattazione scritta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
6.- Stante la tardività del riconoscimento dello status di vittima del dovere a parte ricorrente, che aveva presentato domanda nel 2019, le spese vanno poste a carico del resistente in base al principio di soccombenza virtuale, e liquidate in dispositivo CP_1 ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infra triennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 4.636,50, oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
3 Messina, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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