Art. 5.
I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , per l'assunzione nei profili di ufficiale di macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti:
ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina;
ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista;
carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione .
Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , per l'assunzione nei profili di ufficiale di macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti:
ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina;
ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista;
carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione .
Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.