Articolo 5 della Legge 6 ottobre 1981, n. 564
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 ottobre 1981
Art. 5.
I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , per l'assunzione nei profili di ufficiale di macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti:
ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina;
ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista;
carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione .
Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1981