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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 5190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 30/08/2024, da:
C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 27/05/1983, e C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a Gazzaniga (BG) il 30/07/1981, entrambi con il proc. dom. avv. LONGONI
LORENZO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 02/02/2013 a Vertova (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. ad Alzano Lombardo, il Persona_1
28/03/2015).
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
11/11/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui alle note depositate in data 05/11/2024. Con ordinanza resa in data 14/11/2024, la causa è stata rinviata al giorno 27/11/2024, al fine di acquisire chiarimenti rispetto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Con nota depositata nel fascicolo telematico in data 18/11/2024, le parti precisavano ulteriormente le condizioni della separazione, chiedendone l'accoglimento.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate nella nota depositata il
18/11/2024, condizioni che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore , nato a [...] il [...], viene Per_1 affidato ad entrambi i genitori, i quali, quindi, provvederanno all'educazione, alla cura, all'istruzione e all'assistenza del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse morale e materiale del minore stesso. Sulle sole decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione relative al minore, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Il piccolo verrà collocato presso il padre nella Per_1 Parte_2
abitazione in cui sino ad oggi ha sempre risieduto con la propria famiglia in Vertova alla Via Mistri 43;
2 4) La sig.ra ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio nel Parte_1
nuovo indirizzo sito in Vertova alla Via Forni, 13, ove provvederà a trasferire la propria residenza;
5) I coniugi stabiliscono, concordemente, di suddividere quanto più pariteticamente possibile il tempo che trascorrerà in compagnia dei rispettivi genitori, per Per_1
tale motivo la sig.ra ed il sig. potranno tenere Parte_1 Parte_2
con sé il figlio minore secondo i periodi di seguito indicati e da intendersi a settimane alternate, calendario suscettibile di possibili modifiche previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici, e non, del figlio minore:
• la prima settimana del mese il figlio della coppia starà con la mamma dalle ore
17,00 del martedì all'ora di entrata a scuola del giovedì oltre al week end da intendersi dal sabato sera alle 19,00 sino al lunedì mattina successivo all'orario di entrata a scuola.
• la seconda settimana il figlio minore sarà con il papà secondo i medesimi orari, la terza settimana con la mamma e la quarta con il papà onde garantire a Per_1
una, quanto più paritetica possibile, frequentazione di entrambi i genitori.
• la madre terrà con sé il figlio minore per due settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive, concordando con il padre le precise date entro il 31 maggio di ogni anno;
• la madre terrà pure con sé per una settimana il figlio minore durante le vacanze natalizie con l'intesa che per un anno la settimana di competenza paterna sarà dall'inizio delle vacanze stesse (intorno al 20/21 dicembre) sino al 27/28 dicembre e quella materna dal 28/29 dicembre sino al giorno dell'Epifania;
• l'anno successivo si invertiranno fra l'uno e l'altro genitore i giorni di competenza e così via anno dopo anno;
6) I coniugi provvederanno autonomamente, a seconda delle quotidiane necessità, alla cura e mantenimento del piccolo concordando, comunque, il Per_1 versamento, da parte della sig.ra di un assegno mensile di € 300,00.- Parte_1
per il mantenimento e cura del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi su apposito conto corrente bancario aperto a tale scopo.
7) I coniugi, dichiarando di essere entrambi autosufficienti e rinunciano a chiedere l'uno verso l'altro qualunque assegno di mantenimento o alimentare. 3 8) Per quanto riguarda le spese straordinarie riguardanti la scuola, lo sport e il tempo libero e la salute del figlio minore l'onere relativo verrà assunto al Per_1
50% dall'uno e dall'altro genitore secondo i principi ricavabili dal Protocollo sottoscritto fra gli Avvocati e i Magistrati dell'intestato Tribunale di Bergamo così come di seguito trascritto:- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
9) La casa coniugale, sita in Vertova (BG) alla Via Mistri, 43, viene assegnata al sig. - con tutti gli arredi fatta eccezione fatta eccezione per i Parte_2
beni personali di proprietà della sig.ra – la quale provvederà a Parte_1
traslocare, al proprio nuovo domicilio, detti beni entro e non oltre il giorno
30.09.2024;
10) i coniugi e volendo provvedere alla Parte_2 Parte_1
definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici convengono di effettuare la seguente attribuzione: la sig.ra si impegna a trasferire Parte_1 la quota di sua comproprietà sull'immobile di Vertova in Via Francesco Mistri, 43, nel momento in cui il sig. , ricevuta l'autorizzazione all'accollo Parte_2
4 del mutuo interamente a suo nome, chiederà la sua presenza alla firma dell'atto notarile di compravendita;
al compimento di tale atto notarile il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra la somma di sua spettanza e concordata tra le parti di € Pt_1
36.190,00.-, somma che verrà versata, salvo estinzione anticipata di tale debito da parte del in rate mensili pari a € 274,00.- cadauna per un periodo di Parte_2
undici anni a decorrere dal mese di gennaio 2025; nel caso in cui, al momento del proprio trasloco in altra residenza la sig.ra dovesse richiedere ed ottenere Pt_1
il possesso di beni presenti nella casa coniugale e non facenti parte della sua proprietà personale, il valore di detti beni, congiuntamente stabilito tra i coniugi, verrà detratto dall'importo globale della somma a debito del Parte_2
11) I coniugi dichiarano e si dànno reciprocamente atto di aver sistemato e definito ogni rapporto economico/patrimoniale relativamente al comune e cointestato conto corrente aperto presso la filiale di Fiorano al Serio;
Controparte_1
12) la sig.ra si impegna, sino al giorno in cui provvederà a trasferire Parte_1
la propria residenza ad altro indirizzo, a concorrere nelle spese di manutenzione e cura ordinarie della casa coniugale, mediante il versamento di una quota mensile pari a €458,00.- così identificate: spese condominiali €155,00.- da pagarsi da parte della sino alla rata con scadenza luglio 2025, 50% rata del mutuo ipotecario Pt_1
€264,42..-, 50% spese Netflix e Eolo €18,94.-, con riferimento alla polizza Vita ISP il cui contratto è in scadenza nel mese di marzo 2025 i coniugi provvederanno a versare, ognuno, il 50% del premio assicurativo – pari pro quota a € 20,03.-, sino alla scadenza naturale del contratto attualmente in essere;
13) Con riferimento agli animali domestici della famiglia il cane pur Per_2
rimanendo di proprietà comune tra i coniugi, e le spese della sua cura e mantenimento saranno suddivise in pari misura tra i sigg.ri e a Pt_1 Parte_2
seguito di presentazione di documenti giustificativi delle stesse, tra i coniugi, il
Per pappagallo di nome che verrà trasferito presso il nuovo domicilio della moglie resterà, invece, di sua proprietà esclusiva;
14) I coniugi riconoscono che l'autovettura modello Renault Clio targata ET396HM resterà nell'uso e nella disponibilità della sig.ra . A tal proposito i Parte_1 sigg.ri e chiedono che l'intestato Tribunale di Bergamo voglia Parte_2 Pt_1
ordinare ed autorizzare il Pubblico Registro Automobilistico a trasferire la
5 proprietà del veicolo modello Renault Clio targata ET396HM alla sig.ra Pt_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vertova (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2013, atto n. 2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 30/08/2024, da:
C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 27/05/1983, e C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a Gazzaniga (BG) il 30/07/1981, entrambi con il proc. dom. avv. LONGONI
LORENZO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 02/02/2013 a Vertova (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. ad Alzano Lombardo, il Persona_1
28/03/2015).
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
11/11/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui alle note depositate in data 05/11/2024. Con ordinanza resa in data 14/11/2024, la causa è stata rinviata al giorno 27/11/2024, al fine di acquisire chiarimenti rispetto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Con nota depositata nel fascicolo telematico in data 18/11/2024, le parti precisavano ulteriormente le condizioni della separazione, chiedendone l'accoglimento.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate nella nota depositata il
18/11/2024, condizioni che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore , nato a [...] il [...], viene Per_1 affidato ad entrambi i genitori, i quali, quindi, provvederanno all'educazione, alla cura, all'istruzione e all'assistenza del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse morale e materiale del minore stesso. Sulle sole decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione relative al minore, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Il piccolo verrà collocato presso il padre nella Per_1 Parte_2
abitazione in cui sino ad oggi ha sempre risieduto con la propria famiglia in Vertova alla Via Mistri 43;
2 4) La sig.ra ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio nel Parte_1
nuovo indirizzo sito in Vertova alla Via Forni, 13, ove provvederà a trasferire la propria residenza;
5) I coniugi stabiliscono, concordemente, di suddividere quanto più pariteticamente possibile il tempo che trascorrerà in compagnia dei rispettivi genitori, per Per_1
tale motivo la sig.ra ed il sig. potranno tenere Parte_1 Parte_2
con sé il figlio minore secondo i periodi di seguito indicati e da intendersi a settimane alternate, calendario suscettibile di possibili modifiche previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici, e non, del figlio minore:
• la prima settimana del mese il figlio della coppia starà con la mamma dalle ore
17,00 del martedì all'ora di entrata a scuola del giovedì oltre al week end da intendersi dal sabato sera alle 19,00 sino al lunedì mattina successivo all'orario di entrata a scuola.
• la seconda settimana il figlio minore sarà con il papà secondo i medesimi orari, la terza settimana con la mamma e la quarta con il papà onde garantire a Per_1
una, quanto più paritetica possibile, frequentazione di entrambi i genitori.
• la madre terrà con sé il figlio minore per due settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive, concordando con il padre le precise date entro il 31 maggio di ogni anno;
• la madre terrà pure con sé per una settimana il figlio minore durante le vacanze natalizie con l'intesa che per un anno la settimana di competenza paterna sarà dall'inizio delle vacanze stesse (intorno al 20/21 dicembre) sino al 27/28 dicembre e quella materna dal 28/29 dicembre sino al giorno dell'Epifania;
• l'anno successivo si invertiranno fra l'uno e l'altro genitore i giorni di competenza e così via anno dopo anno;
6) I coniugi provvederanno autonomamente, a seconda delle quotidiane necessità, alla cura e mantenimento del piccolo concordando, comunque, il Per_1 versamento, da parte della sig.ra di un assegno mensile di € 300,00.- Parte_1
per il mantenimento e cura del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi su apposito conto corrente bancario aperto a tale scopo.
7) I coniugi, dichiarando di essere entrambi autosufficienti e rinunciano a chiedere l'uno verso l'altro qualunque assegno di mantenimento o alimentare. 3 8) Per quanto riguarda le spese straordinarie riguardanti la scuola, lo sport e il tempo libero e la salute del figlio minore l'onere relativo verrà assunto al Per_1
50% dall'uno e dall'altro genitore secondo i principi ricavabili dal Protocollo sottoscritto fra gli Avvocati e i Magistrati dell'intestato Tribunale di Bergamo così come di seguito trascritto:- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
9) La casa coniugale, sita in Vertova (BG) alla Via Mistri, 43, viene assegnata al sig. - con tutti gli arredi fatta eccezione fatta eccezione per i Parte_2
beni personali di proprietà della sig.ra – la quale provvederà a Parte_1
traslocare, al proprio nuovo domicilio, detti beni entro e non oltre il giorno
30.09.2024;
10) i coniugi e volendo provvedere alla Parte_2 Parte_1
definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici convengono di effettuare la seguente attribuzione: la sig.ra si impegna a trasferire Parte_1 la quota di sua comproprietà sull'immobile di Vertova in Via Francesco Mistri, 43, nel momento in cui il sig. , ricevuta l'autorizzazione all'accollo Parte_2
4 del mutuo interamente a suo nome, chiederà la sua presenza alla firma dell'atto notarile di compravendita;
al compimento di tale atto notarile il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra la somma di sua spettanza e concordata tra le parti di € Pt_1
36.190,00.-, somma che verrà versata, salvo estinzione anticipata di tale debito da parte del in rate mensili pari a € 274,00.- cadauna per un periodo di Parte_2
undici anni a decorrere dal mese di gennaio 2025; nel caso in cui, al momento del proprio trasloco in altra residenza la sig.ra dovesse richiedere ed ottenere Pt_1
il possesso di beni presenti nella casa coniugale e non facenti parte della sua proprietà personale, il valore di detti beni, congiuntamente stabilito tra i coniugi, verrà detratto dall'importo globale della somma a debito del Parte_2
11) I coniugi dichiarano e si dànno reciprocamente atto di aver sistemato e definito ogni rapporto economico/patrimoniale relativamente al comune e cointestato conto corrente aperto presso la filiale di Fiorano al Serio;
Controparte_1
12) la sig.ra si impegna, sino al giorno in cui provvederà a trasferire Parte_1
la propria residenza ad altro indirizzo, a concorrere nelle spese di manutenzione e cura ordinarie della casa coniugale, mediante il versamento di una quota mensile pari a €458,00.- così identificate: spese condominiali €155,00.- da pagarsi da parte della sino alla rata con scadenza luglio 2025, 50% rata del mutuo ipotecario Pt_1
€264,42..-, 50% spese Netflix e Eolo €18,94.-, con riferimento alla polizza Vita ISP il cui contratto è in scadenza nel mese di marzo 2025 i coniugi provvederanno a versare, ognuno, il 50% del premio assicurativo – pari pro quota a € 20,03.-, sino alla scadenza naturale del contratto attualmente in essere;
13) Con riferimento agli animali domestici della famiglia il cane pur Per_2
rimanendo di proprietà comune tra i coniugi, e le spese della sua cura e mantenimento saranno suddivise in pari misura tra i sigg.ri e a Pt_1 Parte_2
seguito di presentazione di documenti giustificativi delle stesse, tra i coniugi, il
Per pappagallo di nome che verrà trasferito presso il nuovo domicilio della moglie resterà, invece, di sua proprietà esclusiva;
14) I coniugi riconoscono che l'autovettura modello Renault Clio targata ET396HM resterà nell'uso e nella disponibilità della sig.ra . A tal proposito i Parte_1 sigg.ri e chiedono che l'intestato Tribunale di Bergamo voglia Parte_2 Pt_1
ordinare ed autorizzare il Pubblico Registro Automobilistico a trasferire la
5 proprietà del veicolo modello Renault Clio targata ET396HM alla sig.ra Pt_1
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[...]
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vertova (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2013, atto n. 2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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