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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 08.05.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5587/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CARLINO MARIO LUCIANO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 Parte_2
, , e – Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
CONTUMACI
rappr. e dif. dall'avv. Giacomo CELENTANO Controparte_2
RESISTENTI
oggetto: progressione economica anno 2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/06/2023, ha dedotto di essere dipendente a Parte_1 tempo indeterminato dell' con qualifica di Assistente Sanitaria Controparte_1
Coordinatrice, profilo professionale Ds, matricola 100171; di avere partecipato alle procedure
1 selettive per il conferimento delle progressioni orizzontali da Ds3 a Ds4 indette con la
Deliberazione D.G. n. 1730 del 3.12.2020, per l'anno 2020, e con la Deliberazione D.G. n. 1720 del
29.11.2021, per l'anno 2021, con riconoscimento del beneficio economico connesso alla superiore fascia retributiva al 50% dei candidati utilmente classificati in ciascuna graduatoria con decorrenza dal 01/01/2020, per la prima procedura, e con decorrenza 01/01/2021, per la seconda;
di essere stata collocata, all'esito della prima procedura, in ottava posizione, giusta DG1654 del 16.11.2021 con riconoscimento finale di anni 16 per l'anzianità nel profilo professionale Ds, con un totale di punti
24, rispetto agli altri candidati per i quali vi è stato un riconoscimento di anzianità pari a venti anni nel profilo professionale Ds;
di avere ottenuto il riconoscimento della progressione economica da
Ds3 a Ds4 con decorrenza dall'1.1.2021, giusta delibera n. 196 dell'1.7.2022 con la quale le è stata attribuita l'anzianità pari ad anni 17 di anzianità, 4 anni di anzianità nella fascia e 5 punti per la Part valutazione;
di avere diritto anche per la relativa all'anno 2020 alla quarta posizione in graduatoria (pacificamente spettando le prime tre posizioni ai controinteressati , e Pt_2 Pt_3
, avendo maggiore anzianità nel servizio nel SSN rispetto alla controinteressata Pt_4
per avere attività lavorativa a tempo determinato dal 25.3.1986 al 24.11.1986 e poi con CP_2
continuità far data dal 15 Febbraio 1988 a tempo determinato e dal 1°.10.1988 a tempo indeterminato.
Richiamata la normativa contrattuale rilevante nella controversia (tra cui l'art. 19, comma 1, lett.
b) del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004) e le sentenze emesse a conclusioni di due contenziosi
P Part intercorsi tra la ricorrente a ha concluso chiedendo: “nel merito: - ove occorra, previa disapplicazione parziale o totale della deliberazione del D.G. n. 1654 del 16.11.2021 della
[...]
, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti e/o consequenziali, accertare e dichiarare il CP_3
diritto della ricorrente a vedersi attribuita la 4^ posizione in graduatoria a far data dal 1.1.2020, in applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL 20.9.2004, nonché del criterio prioritario della “maggiore anzianità di servizio nell'Area Comparto del SSN”, previsto dall'Avviso Interno pubblicato in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 1730 del 3.12.2020; - per gli effetti, accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione della fascia retributiva corrispondente alla progressione economica dalla categoria Ds3 a Ds4, a far data dal 1.1.2020, con conseguente condanna dell' al pagamento delle spettanze economiche previste dal contratto per Parte_11
la categoria Ds4 a far data dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2020, ammontanti ad € 854,88, oltre ad accessori previsti dal CCNL Sanità, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429, 3° comma,
c.p.c.; - in ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio, Parte_11
2 nonché di voler valutare la sussistenza delle ipotesi previste dall'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., in ordine alle quali se ne fa espressa istanza”.
1.1. Si è costituita in giudizio solo contestando la domanda attorea e Controparte_2 chiedendo “A) eventualmente anche previa rivalutazione dei punteggi conseguiti dalle sigg.re Pt_1
e , rigettare il ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, per tutti i
[...] Controparte_2
motivi di cui alla narrativa del presente atto;
B) condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
1.2. L e gli altri resistenti indicati in epigrafe sono rimasti contumaci. CP_4
1.3. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Deve premettersi che, per stessa deduzione di parte ricorrente, è stata riconosciuta in suo favore la progressione economica da Ds3 a Ds4 con effetto dall'1.1.2021 (v. DG 196 dell'1.7.2022).
2.2. Con riguardo all'anno 2020, l'istante, per un verso, ha dedotto la correttezza dell'attribuzione Parte dei punteggi attribuiti dall' ai controinteressati , e e, per altro verso, Pt_2 CP_5 Pt_4
ha ritenuto spettarle, un maggior punteggio rispetto a quello attribuitole nella DG n. 1654 del
Part 16.11.2021 prospettando un diverso calcolo, rispetto a quello effettuato dall' come da tabella allegata al ricorso di seguito riprodotta.
3 In particolare, per un verso, ha richiamato l'art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 a norma del quale “b) per il personale con funzioni reali di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al biennio
2000 – 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità…”; per altro verso, ha evidenziato che, come previsto dal
Regolamento per l'attribuzione delle progressioni orizzontali riportato anche nell'avviso PEO 2020,
“a parità di punteggio si terrà conto del seguente ordine di priorità: - maggiore anzianità di servizio nell'Area Comparto del SSN;
- maggiore anzianità anagrafica”.
Ha, quindi, dedotto di avere maggiore anzianità avendo espletato servizio nel SSN - a tempo determinato - dal 25.3.1986 al 24.11.1986 e poi - con continuità - far data dal 15 Febbraio - a tempo determinato - e dal 1°.10.1988 a tutt'oggi, a tempo indeterminato, richiamando l'art. 58, comma 7°, del CCNL Sanità 2016 –2018, applicabile ratione temporis, sostituito e confermato dall'art. 71, comma 7°, del CCNL Sanità 2019 –20121 secondo cui “ In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per
l'applicazione di determinati istituti contrattuali”.
2.3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'avviso n. 1730 del 3.12.2020 ha previsto quanto segue:
Con riguardo al punto relativo alla valutazione dell'anzianità nel profilo oggetto di selezione
(come autocertificato), la ricorrente lamenta sostanzialmente l'attribuzione in suo favore di n. 16
4 punti rispetto agli altri candidati - tra cui la rientrante nella percentuale del 50% dei CP_2
soggetti legittimati alla progressione anno 2020 per i quali vi è stato il riconoscimento di n. 20 punti
(per le controinteressate , e con la delibera n. 196/2022 è stato corretto Pt_5 Parte_6 Pt_12 il punteggio nella minor misura di 15 quanto all'anzianità).
Sotto tale profilo, in forza dell'art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL Sanità del 19.4.2004,
l'attribuzione del livello economico Ds sarebbe stata possibile, secondo gli assunti attorei, soltanto a decorrere dal 1.9.2003, derivandone, pertanto, la conseguenza che il riconoscimento dell'anzianità per l'inquadramento della categoria Ds, può operare per tutti i partecipanti alla procedura da detta data con anzianità riconoscibile pari ad anni 16 e non venti.
2.4. Dalla comparazione dei titoli allegati nell'autodichiarazione per la partecipazione all'avviso
PEO 2020, emerge che la è inquadrata nel livello D dall'1.4.2000; la ricorrente è CP_2
inquadrata nel livello D dall'1.9.2000.
Nel livello Ds3, la è inquadrata dall'1.1.2017 e la ricorrente dall'1.3.2018. CP_2
Altresì, dalle medesime autodichiarazioni e dagli ulteriori atti di causa (v. Determina del DG del
23.12.2004 relativa alla definizione della controversia giudiziale intrapresa dalla dipendente) emerge lo svolgimento da parte della di mansioni superiori di capo sala quanto meno CP_2 dall'1.1.1995, rispetto alla ricorrente per la quale, la sentenza della Corte di Appello n. 1693/96, ha riconosciuto mansioni superiori inquadrabili nel livello D dall'1.9.1999 al 31.8.2001.
Dall'esame comparativo e complessivo degli atti di causa, emerge, quindi, una maggiore anzianità della nello svolgimento di mansioni inquadrabili nella categoria D, nel cui ambito si CP_2
colloca il livello economico Ds, che non è altro che una differenziazione sotto il profilo economico all'interno della stessa declaratoria.
Con riguardo, poi, al punteggio attribuibile – secondo i criteri previsti nell'avviso PEO 2020 e del
Regolamento PEO - ovvero un punto per ciascun anno di anzianità nella fascia in godimento – ovvero, nello specifico, Ds3 -, sempre secondo le autodichiarazioni prodotte nel fascicolo di parte ricorrente, deve rilevarsi che la è in detto profilo dall'1.1.2017, rispetto alla CP_2 Pt_1
collocata nel predetto profilo dal marzo 2018.
Spetterebbe, pertanto, alla un maggior punteggio per la valutazione dell'anzianità di CP_2
fascia rispetto alla ricorrente, con posizionamento nella graduatoria di una posizione comunque superiore rispetto alla ricorrente nei termini dalla stessa rivendicata.
5 2.5. La valutazione complessiva delle predette emergenze processuali, comporta il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate tra le parti costituite atteso il particolare atteggiarsi delle questioni controverse evidenziato anche dalle delibere adottate in autotutela dalla p.a. resistente e del contenzioso giudiziario investente il riconoscimento della indennità di coordinamento anche alla luce degli arresti giurisprudenziali intervenuti nel tempo in materia investenti l'attribuzione del profilo economico Ds.
Nulla per le spese nei rapporti tra le altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_2
con ricorso depositato il 28/06/2023, nella causa iscritta al n. 5587/2023 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara compensate le spese di lite tra le parti costituite. Nulla nei rapporti tra le altre parti contumaci.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08.05.2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 08.05.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5587/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CARLINO MARIO LUCIANO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 Parte_2
, , e – Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
CONTUMACI
rappr. e dif. dall'avv. Giacomo CELENTANO Controparte_2
RESISTENTI
oggetto: progressione economica anno 2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/06/2023, ha dedotto di essere dipendente a Parte_1 tempo indeterminato dell' con qualifica di Assistente Sanitaria Controparte_1
Coordinatrice, profilo professionale Ds, matricola 100171; di avere partecipato alle procedure
1 selettive per il conferimento delle progressioni orizzontali da Ds3 a Ds4 indette con la
Deliberazione D.G. n. 1730 del 3.12.2020, per l'anno 2020, e con la Deliberazione D.G. n. 1720 del
29.11.2021, per l'anno 2021, con riconoscimento del beneficio economico connesso alla superiore fascia retributiva al 50% dei candidati utilmente classificati in ciascuna graduatoria con decorrenza dal 01/01/2020, per la prima procedura, e con decorrenza 01/01/2021, per la seconda;
di essere stata collocata, all'esito della prima procedura, in ottava posizione, giusta DG1654 del 16.11.2021 con riconoscimento finale di anni 16 per l'anzianità nel profilo professionale Ds, con un totale di punti
24, rispetto agli altri candidati per i quali vi è stato un riconoscimento di anzianità pari a venti anni nel profilo professionale Ds;
di avere ottenuto il riconoscimento della progressione economica da
Ds3 a Ds4 con decorrenza dall'1.1.2021, giusta delibera n. 196 dell'1.7.2022 con la quale le è stata attribuita l'anzianità pari ad anni 17 di anzianità, 4 anni di anzianità nella fascia e 5 punti per la Part valutazione;
di avere diritto anche per la relativa all'anno 2020 alla quarta posizione in graduatoria (pacificamente spettando le prime tre posizioni ai controinteressati , e Pt_2 Pt_3
, avendo maggiore anzianità nel servizio nel SSN rispetto alla controinteressata Pt_4
per avere attività lavorativa a tempo determinato dal 25.3.1986 al 24.11.1986 e poi con CP_2
continuità far data dal 15 Febbraio 1988 a tempo determinato e dal 1°.10.1988 a tempo indeterminato.
Richiamata la normativa contrattuale rilevante nella controversia (tra cui l'art. 19, comma 1, lett.
b) del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004) e le sentenze emesse a conclusioni di due contenziosi
P Part intercorsi tra la ricorrente a ha concluso chiedendo: “nel merito: - ove occorra, previa disapplicazione parziale o totale della deliberazione del D.G. n. 1654 del 16.11.2021 della
[...]
, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti e/o consequenziali, accertare e dichiarare il CP_3
diritto della ricorrente a vedersi attribuita la 4^ posizione in graduatoria a far data dal 1.1.2020, in applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL 20.9.2004, nonché del criterio prioritario della “maggiore anzianità di servizio nell'Area Comparto del SSN”, previsto dall'Avviso Interno pubblicato in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 1730 del 3.12.2020; - per gli effetti, accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione della fascia retributiva corrispondente alla progressione economica dalla categoria Ds3 a Ds4, a far data dal 1.1.2020, con conseguente condanna dell' al pagamento delle spettanze economiche previste dal contratto per Parte_11
la categoria Ds4 a far data dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2020, ammontanti ad € 854,88, oltre ad accessori previsti dal CCNL Sanità, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429, 3° comma,
c.p.c.; - in ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio, Parte_11
2 nonché di voler valutare la sussistenza delle ipotesi previste dall'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., in ordine alle quali se ne fa espressa istanza”.
1.1. Si è costituita in giudizio solo contestando la domanda attorea e Controparte_2 chiedendo “A) eventualmente anche previa rivalutazione dei punteggi conseguiti dalle sigg.re Pt_1
e , rigettare il ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, per tutti i
[...] Controparte_2
motivi di cui alla narrativa del presente atto;
B) condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
1.2. L e gli altri resistenti indicati in epigrafe sono rimasti contumaci. CP_4
1.3. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Deve premettersi che, per stessa deduzione di parte ricorrente, è stata riconosciuta in suo favore la progressione economica da Ds3 a Ds4 con effetto dall'1.1.2021 (v. DG 196 dell'1.7.2022).
2.2. Con riguardo all'anno 2020, l'istante, per un verso, ha dedotto la correttezza dell'attribuzione Parte dei punteggi attribuiti dall' ai controinteressati , e e, per altro verso, Pt_2 CP_5 Pt_4
ha ritenuto spettarle, un maggior punteggio rispetto a quello attribuitole nella DG n. 1654 del
Part 16.11.2021 prospettando un diverso calcolo, rispetto a quello effettuato dall' come da tabella allegata al ricorso di seguito riprodotta.
3 In particolare, per un verso, ha richiamato l'art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 a norma del quale “b) per il personale con funzioni reali di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al biennio
2000 – 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità…”; per altro verso, ha evidenziato che, come previsto dal
Regolamento per l'attribuzione delle progressioni orizzontali riportato anche nell'avviso PEO 2020,
“a parità di punteggio si terrà conto del seguente ordine di priorità: - maggiore anzianità di servizio nell'Area Comparto del SSN;
- maggiore anzianità anagrafica”.
Ha, quindi, dedotto di avere maggiore anzianità avendo espletato servizio nel SSN - a tempo determinato - dal 25.3.1986 al 24.11.1986 e poi - con continuità - far data dal 15 Febbraio - a tempo determinato - e dal 1°.10.1988 a tutt'oggi, a tempo indeterminato, richiamando l'art. 58, comma 7°, del CCNL Sanità 2016 –2018, applicabile ratione temporis, sostituito e confermato dall'art. 71, comma 7°, del CCNL Sanità 2019 –20121 secondo cui “ In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per
l'applicazione di determinati istituti contrattuali”.
2.3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'avviso n. 1730 del 3.12.2020 ha previsto quanto segue:
Con riguardo al punto relativo alla valutazione dell'anzianità nel profilo oggetto di selezione
(come autocertificato), la ricorrente lamenta sostanzialmente l'attribuzione in suo favore di n. 16
4 punti rispetto agli altri candidati - tra cui la rientrante nella percentuale del 50% dei CP_2
soggetti legittimati alla progressione anno 2020 per i quali vi è stato il riconoscimento di n. 20 punti
(per le controinteressate , e con la delibera n. 196/2022 è stato corretto Pt_5 Parte_6 Pt_12 il punteggio nella minor misura di 15 quanto all'anzianità).
Sotto tale profilo, in forza dell'art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL Sanità del 19.4.2004,
l'attribuzione del livello economico Ds sarebbe stata possibile, secondo gli assunti attorei, soltanto a decorrere dal 1.9.2003, derivandone, pertanto, la conseguenza che il riconoscimento dell'anzianità per l'inquadramento della categoria Ds, può operare per tutti i partecipanti alla procedura da detta data con anzianità riconoscibile pari ad anni 16 e non venti.
2.4. Dalla comparazione dei titoli allegati nell'autodichiarazione per la partecipazione all'avviso
PEO 2020, emerge che la è inquadrata nel livello D dall'1.4.2000; la ricorrente è CP_2
inquadrata nel livello D dall'1.9.2000.
Nel livello Ds3, la è inquadrata dall'1.1.2017 e la ricorrente dall'1.3.2018. CP_2
Altresì, dalle medesime autodichiarazioni e dagli ulteriori atti di causa (v. Determina del DG del
23.12.2004 relativa alla definizione della controversia giudiziale intrapresa dalla dipendente) emerge lo svolgimento da parte della di mansioni superiori di capo sala quanto meno CP_2 dall'1.1.1995, rispetto alla ricorrente per la quale, la sentenza della Corte di Appello n. 1693/96, ha riconosciuto mansioni superiori inquadrabili nel livello D dall'1.9.1999 al 31.8.2001.
Dall'esame comparativo e complessivo degli atti di causa, emerge, quindi, una maggiore anzianità della nello svolgimento di mansioni inquadrabili nella categoria D, nel cui ambito si CP_2
colloca il livello economico Ds, che non è altro che una differenziazione sotto il profilo economico all'interno della stessa declaratoria.
Con riguardo, poi, al punteggio attribuibile – secondo i criteri previsti nell'avviso PEO 2020 e del
Regolamento PEO - ovvero un punto per ciascun anno di anzianità nella fascia in godimento – ovvero, nello specifico, Ds3 -, sempre secondo le autodichiarazioni prodotte nel fascicolo di parte ricorrente, deve rilevarsi che la è in detto profilo dall'1.1.2017, rispetto alla CP_2 Pt_1
collocata nel predetto profilo dal marzo 2018.
Spetterebbe, pertanto, alla un maggior punteggio per la valutazione dell'anzianità di CP_2
fascia rispetto alla ricorrente, con posizionamento nella graduatoria di una posizione comunque superiore rispetto alla ricorrente nei termini dalla stessa rivendicata.
5 2.5. La valutazione complessiva delle predette emergenze processuali, comporta il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate tra le parti costituite atteso il particolare atteggiarsi delle questioni controverse evidenziato anche dalle delibere adottate in autotutela dalla p.a. resistente e del contenzioso giudiziario investente il riconoscimento della indennità di coordinamento anche alla luce degli arresti giurisprudenziali intervenuti nel tempo in materia investenti l'attribuzione del profilo economico Ds.
Nulla per le spese nei rapporti tra le altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_2
con ricorso depositato il 28/06/2023, nella causa iscritta al n. 5587/2023 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara compensate le spese di lite tra le parti costituite. Nulla nei rapporti tra le altre parti contumaci.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08.05.2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
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