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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1737/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Marco
Porcu, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente opponente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla
Convenuto opposto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2024 il signor ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. n. OI-001793944, notificata in data
17.4.2024, emessa sulla scorta dell'atto di accertamento e diffida n. . CP_1
1701.27/08/2019.0040438. notificato il 27.8.2019, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 13.608,99 a titolo di sanzione per violazione dell'art. 2,
comma 1-bis del D.L. 463 del 12.9.1983, convertito con modificazioni dalla Legge n.
638 dell'11.11.1983 e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute a titolo di quota a carico dei lavoratori, in relazione a vari DMAG
pagina 1 denunciati dalla Is Truiscus Società Cooperativa Agricola, relativi a varie mensilità
2017/2018, e ciò nella sua qualità di legale rappresentante e responsabile della predetta società cooperativa.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato che la Is Truiscus Società Cooperativa Agricola, con sede in Teulada, attiva fin dal 1976, opera nella gestione collettiva di terreni di proprietà della cooperativa o dei soci (concessi in affitto per la gran parte dalla Regione Autonoma della Sardegna
per 862 ettari), curando la raccolta, la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, e provvedendo altresì alla loro vendita.
Ha quindi allegato che, sin dall'esercizio 2017, la predetta cooperativa versava in una situazione di crisi economica e finanziaria, dovuta, in particolare, al venir meno di alcune collaborazioni fondamentali per la prosecuzione dell'attività, tra cui quella con la Sitas s.r.l., da ultimo dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari, verso la quale vantava dei crediti fatti oggetto di insinuazione al passivo.
Tanto premesso, parte opponente ha affidato il ricorso in opposizione a due motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE
689/1989 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 C. 11 DEL
D.LGS. 150/2011 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 PER DIFETTO DI
MOTIVAZIONE;
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DELLA L. 689/1989 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL DL 04/05/2023, N.
48.
Con il primo motivo, ha lamentato l'impossibilità di conoscere come e quando fosse avvenuto il riscontro delle asserite omissioni, oltre alla carenza di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione, osservando come fosse del tutto generica la contestazione operata dall' , secondo la quale “da una verifica dei nostri archivi, è emerso che CP_1
lei, per i periodi di competenza indicati …” era risultato l'omesso versamento dei contributi.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'eccesiva quantificazione della sanzione, in violazione dei criteri di cui alla L. n. 689/1981, norma che impone che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un
pagina 2 limite minimo e un limite massimo, che si debba aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
L' mostrava di non aver tenuto conto di alcuno di tali elementi, essendosi CP_1
limitato ad una mera applicazione automatica della quantificazione, senza fornire alcuna specifica motivazione.
2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
3. Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza
– ingiunzione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c..
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4. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, per i motivi di seguito esposti.
L'ordinanza – ingiunzione è stata emessa per la somma di euro 13.608,99 quale sanzione per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 463/1983, conv. in L. n.
638/1983 e ss.mm.ii., comminata al ricorrente per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come sopra indicato.
Entrambi i motivi di opposizione non sono fondati.
Con riferimento al primo di essi, si osserva che tanto l'ordinanza – ingiunzione quanto gli atti endoprocedimentali ad essa prodromici, ed in particolare il citato atto di accertamento e diffida, indicano con sufficiente chiarezza il contenuto della violazione,
ovverosia l'omissione contributiva.
Inoltre, trattandosi di una condotta omissiva in relazione ad un adempimento previsto per legge, essa è rilevabile dalla semplice verifica degli archivi , dai quali, CP_1
evidentemente, non risultano i versamenti contributivi per il periodo oggetto di causa.
Trattasi, invero, di fatto pacifico e non contestato.
È quindi sufficiente il richiamo operato dall' alle verifiche presso i propri archivi. CP_1
Anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la sproporzione nella quantificazione della sanzione, non è fondato, atteso che, stante la reiterazione dell'illecito, è stata
pagina 3 applicata, come per legge, la sanzione amministrativa di euro 13.608,99, pari a tre volte il debito della diffida, di euro 4.536,33, come previsto dal D.L. n. 48/2023.
Non rilevano, pertanto, le allegazioni in ordine allo stato di crisi in cui verserebbe la cooperativa, evidenziandosi ulteriormente come, volendo considerare tale ipotesi,
neppure risulta che l'organo amministrativo abbia adottato le misure che l'ordinamento accorda ai fini della composizione o del possibile superamento della crisi medesima.
5. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata alla rifusione in favore dell' delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale, relativa alle cause di valore da euro
5.200,01 fino ad euro 26.000,00.
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione;
2) condanna alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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