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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1575 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/04/2023 ed iscritto al n 1575 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F.: , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Andrea Greco, CF.: , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. LA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dal nuovo difensore C.F._6 successivamente costituitosi avv. Ettore Triolo ( ); C.F._7
-resistente- 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 12.04.2023 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-0001037349, che gli è stata notificata in data 13.03.2023, di € 10.000, oltre spese di notifica, irrogata dall' con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_1 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Parte ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto regolarmente la notifica del presupposto atto di accertamento attinente alla omissione contributiva posta alla base della sanzione amministrativa, così come richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2016. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 13.03.2023, sulla base dell'accertamento n. .6700.03/03/2023.0102527 notificato in data 28.05.2018. CP_1
La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione. Trattandosi di annualità 2016, sottoposta al regime ordinario, la sanzione amministrativa è stata addebitata in misura pari a € 10.000, ovvero il valore minimo previsto dalla normativa vigente. Inoltre, allega che si è proceduto alla rideterminazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo il provvedimento allegato che, con riferimento alla O.I. opposta, ridetermina la sanzione nella misura pari a € 1.772,00.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2 Con il primo motivo di ricorso l'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il D.Lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11/2016, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, considerata la data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 per i contributi con termine di scadenza del pagamento anteriore, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data CP_1
28.05.2018. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, considerando come effettivo valore della causa l'importo della
3 sanzione per come rideterminata dall' a seguito dell'articolo 23 del CP_1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 0001037349 - Prot. .6700.03/03/2023.0102527- notificata in data CP_1
13.03.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa CP_1 sanzione;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Greco dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 21/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1575 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/04/2023 ed iscritto al n 1575 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F.: , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Andrea Greco, CF.: , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. LA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dal nuovo difensore C.F._6 successivamente costituitosi avv. Ettore Triolo ( ); C.F._7
-resistente- 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 12.04.2023 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-0001037349, che gli è stata notificata in data 13.03.2023, di € 10.000, oltre spese di notifica, irrogata dall' con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_1 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Parte ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto regolarmente la notifica del presupposto atto di accertamento attinente alla omissione contributiva posta alla base della sanzione amministrativa, così come richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2016. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 13.03.2023, sulla base dell'accertamento n. .6700.03/03/2023.0102527 notificato in data 28.05.2018. CP_1
La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione. Trattandosi di annualità 2016, sottoposta al regime ordinario, la sanzione amministrativa è stata addebitata in misura pari a € 10.000, ovvero il valore minimo previsto dalla normativa vigente. Inoltre, allega che si è proceduto alla rideterminazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo il provvedimento allegato che, con riferimento alla O.I. opposta, ridetermina la sanzione nella misura pari a € 1.772,00.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2 Con il primo motivo di ricorso l'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il D.Lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11/2016, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, considerata la data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 per i contributi con termine di scadenza del pagamento anteriore, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data CP_1
28.05.2018. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, considerando come effettivo valore della causa l'importo della
3 sanzione per come rideterminata dall' a seguito dell'articolo 23 del CP_1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 0001037349 - Prot. .6700.03/03/2023.0102527- notificata in data CP_1
13.03.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa CP_1 sanzione;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Greco dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 21/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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