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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro II sezione civile nella persona del giudice, Dr.ssa Alessia
Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1102 R.G.A.C. per l'anno 2019, promossa da:
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Crotone alla via CodiceFiscale_2
Saffo n. 37 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Frisenda che li difende e li rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORI-
Nonché da
), ( Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
), ( ), (
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
), ( ), C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 Parte_7
( ) e ( )
[...] CodiceFiscale_8 Parte_8 C.F._9
elettivamente domiciliati in Cirò Marina (KR) alla via G. Pepe n. 6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Capoano che li difende e li rappresenta nel presente giudizio, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
--ATTORI
Contro
1 (C.F. )) in persona del Ministro in Controparte_2 P.IVA_1
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Gioacchino Da
Fiore, n. 34 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.
-CONVENUTO-
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Crotone alla Via
Mario Nicoletta – Il Granaio, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Valeria Battista dell'Avvocatura aziendale, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusioni.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato gli odierni attori hanno convenuto davanti a questo Tribunale il nonché l Controparte_2 Controparte_3
per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, a causa del
[...]
decesso della loro congiunta avvenuto il 19.02.2014 presso Persona_1
la propria abitazione. Il tutto oltre ad interessi legali dal giorno della malattia al soddisfo e con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Gli attori hanno dedotto che la sig.ra è stata sottoposta a trasfusione di Per_1
emoderivati presso l'ospedale civile “San Giovanni di Dio” di Crotone nelle date
14.02.1992, 16.02.1992, 20.02.1992 a causa delle quali contraeva il virus dell'epatite post trasfusionale e successivamente deceduta per cause strettamente connesse all'infezione.
Hanno specificato che prima delle predette trasfusioni la non aveva mai Per_1
sofferto di epatite e che pertanto la patologia causativa del decesso è riconducibile alle trasfusioni praticate al San Giovanni di Dio di Crotone.
2 Pertanto hanno presentato istanza tesa ad ottenere l'indennizzo ex lege n. 210/92 alla Commissione medica ospedaliera di Messina, che riconosceva la tempestività della domanda ma non riconosceva il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia contratta.
Dopo aver proposto ricorso al ministero della Sanità avverso il giudizio della
Commissione medica, gli odierni attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a causa della patologia post trasfusionale contratta da Persona_1
Gli attori hanno rilevato una responsabilità extracontrattuale e contrattuale del per non aver vigilato correttamente sulla distribuzione e Controparte_2
preparazione del sangue e degli emoderivati.
In particolare gli attori hanno dedotto che il ha l'obbligo di sorveglianza CP_2
e vigilanza, in particolare nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e che pertanto la mancanza di controlli non era giustificata, né giustificabile e da ciò ne deriva una responsabilità extracontrattuale del
[...]
. CP_2
Veniva, pertanto, instaurato il presente giudizio al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio, ovvero danni morali e danni da perdita del rapporto parentale, con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha rilevato la mancanza di nesso CP_2
di causalità tra la patologia epatica e le trasfusioni subite nel 1992. Inoltre, ha evidenziato che non sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. poiché al periodo in cui risalgono le emotrasfusioni non si conosceva il virus HCV, scoperto solo negli anni a seguire;
pertanto trattandosi di un fatto allora non prevedibile non sussiste la responsabilità aquiliana del . CP_2
Inoltre, il convenuto ha dedotto che deve essere esclusa anche la CP_2
responsabilità aquiliana per presunta omissione o ritardo normativo in quanto sono sempre stati adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adeguato livello di
3 sicurezza. Ha comunque evidenziato l'infondatezza della pretesa attorea in quanto sul piano probatorio non è stata dimostrata dagli attori né la colpa del , né il CP_2
nesso eziologico tra la condotta e il danno lamentato.
In via subordinata il ha chiesto lo scomputo dalla liquidazione del danno, la CP_2
somma percepita a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92.
Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è altresì costituita l' eccependo Controparte_3
preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità del presente giudizio poiché non è stato preceduto dal tentativo di mediazione né dalla consulenza preventiva ex art. 696 c.p.c.
Ha altresì rilevato l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva dell poiché in forza della legge n. 107/1990 l'obbligo di controllo e di Parte_9
vigilanza sulla raccolta e distribuzione del sangue umano spetta solo al ministero della salute e che pertanto la richiesta di risarcimento del danno deve essere avanzata solo ed esclusivamente nei confronti del convenuto ministero.
Ha in subordine rilevato il difetto di legittimazione passiva rispetto alla Pt_10
.
[...]
Nel merito ha specificato l'infondatezza della domanda poiché gli attori non hanno fornito prova del nesso causale tra la patologia rilevata e le trasfusioni.
Oltretutto hanno evidenziato che il periodo di incubazione della malattia è di circa 9 settimane, al massimo sei mesi;
pertanto risulta improbabile collegare la scoperta della malattia avvenuta nel 2014 con le trasfusioni del 1992.
Pertanto ha chiesto di dichiarare improcedibile la domanda per mancata notifica dell'accertamento tecnico preventivo o della mediazione, nonché del difetto di Parte legittimazione passiva dell di Crotone;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Questo giudicante dopo aver invitato le parti all'esperimento della mediazione obbligatoria ha rinviato la causa all'udienza del 14.11.19.
4 Alla predetta udienza il Gop ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.,
e successivamente questo giudicante ha disposto CTU medico legale.
Dopo tre solleciti del CTU per il deposito dell'elaborato peritale espletata la CTU la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
Successivamente questo giudicante in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid ha disposto un nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni e a seguito di un differimento, all'udienza del 03.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_3
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tema di risarcimento del danno da trasfusione di sangue o da somministrazione di emoderivati infetti può sussistere, accanto a quella del , anche la responsabilità, a titolo Controparte_2
contrattuale, dell'ente erogatore del servizio sanitario (Cass. civ., SS.UU. 11 gennaio
2008 n. 576) in virtù degli obblighi di protezione, discendenti dal rapporto di spedalità, che impongono anche alla struttura sanitaria il controllo sui prodotti somministrati ai malati.
Senonché la legge regionale del 2 giugno 1980, n. 18, attuativa della legge del 23 Parte dicembre 1978, n. 833 ha istituito le nell'ambito delle quali sono confluiti i soppressi enti ospedalieri.
Successivamente le unità sanitarie locali sono state abolite con il d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e ad esse sono subentrate le Aziende sanitarie locali. Parte Parte I rapporti tra le soppresse e le nuove istituite sono stati regolati dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 al cui art. 6 ha stabilito che “in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal
5 fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”.
La successiva l.r. 23 dicembre 1996, n. 39, al suo art. 3 ha disposto che: Pt_10
"L'art. 15 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 della è sostituito dal Pt_10
seguente:
1. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali
e delle aziendale ospedaliere della Regione al 31 dicembre 1994, i direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali svolgono le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.
2. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti i crediti ed i debiti pregressi delle soppresse unità sanitarie locali, disciplinati dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, la legittimazione attiva e passiva spetta ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori".
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 novembre 2003, n. 17395) ha sottoposto ad interpretazione tale norma regionale, ritenendo che il secondo comma sopra riportato attribuisca la legittimazione processuale ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori, allorquando siano le aziende sanitarie ad agire od essere convenute in giudizio per rapporti risalenti alle soppresse unità sanitarie locali. Questo non elimina la possibilità, per i creditori delle unità sanitarie locali, di agire nei confronti della che costituisce il soggetto Pt_10
giuridico che, in forza del disposto dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stato obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 6 marzo 1997, n. 1989),
e resta, quindi, il successore ex lege delle unità sanitarie locali.
La norma regionale, in altri termini, non ha inciso sulle disposizioni delle leggi statali sopra ricordate, ma ha attribuito anche al Direttore Generale delle Aziende Sanitarie
Locali la legittimazione al giudizio, così creando un fenomeno di duplice legittimazione, ovvero quella delle Aziende Sanitarie e quella della Pt_10
6 E' d'uopo aggiungere che l'art. 22, comma 3, l.r. 26 giugno 2003, n. 8, ha disposto che, a seguito della cessazione della gestione liquidatoria delle unità sanitarie locali soppresse, “la legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni Cont liquidatorie è attribuita alle Aziende Sanitarie competenti territorio”.
Vale per tale norma, pure sopravvenuta, l'ermeneusi operata dalla Suprema Corte già per l'art. 3 l.r. 23 dicembre 1996, n. 39: essa attribuisce alle Aziende Sanitarie (e dunque all ) la legittimazione attiva e Controparte_3
passiva, e non esclude quella della . Parte_10
3.Tanto premesso nel merito la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai in più occasioni (cfr., tra le tante, Cass. n. 1566/2019 e n. 2790/2019 e, da ultimo, n.
21145/2021) affermato il principio secondo cui, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi, ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo;
per cui, anche prima dell'anno
1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli Controparte_2
in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle scienze mediche e dai dati scientifici del tempo.
Nel caso di specie, non vi è prova che detti controlli risultano essere stati effettuati, pur potendosi presumere che l' che ha Controparte_5
fornito le sacche di sangue al presidio ospedaliero di Crotone abbia agito secondo normativa vigente.
Difatti, la circa le informazioni sulle sacche emotrasfuse alla CP_6
scrive testualmente: “Con riferimento alla vostra di cui all'oggetto, si Per_1
comunica che presso l'archivio della di questo Controparte_7
7 presidio non sono più disponibili né la registrazione delle unità di sangue cedute a codesto ospedale, né gli accertamenti effettuati sui donatori delle unità di sangue raccolte in ragione delle disposizioni del D.M. 27/12/1990, art. 35 che prevedeva conservazione di questa documentazione per 5 anni. Si precisa comunque che il
Servizio di Immunoematologia e centro trasfusionale di questo presidio ha sempre effettuato su tutte le unità raccolte le indagini virologiche prescritte dalla legge e in vigore “.
In effetti il D.M del 27 dicembre 1990 all'art. 35 recitava: “Anche se non disponibili per una ricerca immediata, devono essere conservate per almeno cinque anni le registrazioni relative a: a) donatori: scheda del donatore;
indagini prescritte dalla legge sulle unita di sangue;
preparazione di emocomponenti;
destinazione finale dell'unità di sangue e/o emocomponenti;
”.
Solo con il decreto legislativo n. 261 del 2007 che ha apportato delle modifiche al d. lgs. n. 191/2005 con cui si da attuazione alla direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, controllo, lavorazione e conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, all'art. 11 comma 4, rubricato “Tracciabilità” viene stabilito che: “i dati necessari ai fini della completa tracciabilità sono conservati per almeno trenta anni”.
Pertanto appare chiaro che nel 2017 (anno in cui sono state richieste le informazioni alla di Lecce) erano già abbondantemente trascorsi i 5 anni per cui le Aziende CP_6
territoriali avevano l'obbligo di detenere informazioni sugli emoderivati trasfusi secondo la normativa vigente all'epoca (1992), poiché l'obbligo di detenere le informazioni sui donatori e sui prodotti emotrasfusi per almeno trenta anni è entrato in vigore solamente nel 2008.
Si aggiunga che in base alla documentazione agli atti ed all'istruttoria espletata, non si può ritenere raggiunta la prova, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del cd. “più probabile che non”, del nesso di causalità tra le suddette trasfusioni e la contrazione del virus HCV da parte della , poi deceduta. Per_1
8 Ebbene nel caso in esame la Commissione medica di Messina non ha ravvisato il nesso di causalità tra le trasfusioni subite da e la patologia Persona_1
epatica virale (vedi allegato 10 dell'atto di citazione), che poi unitamente ad altre problematiche, ovvero “ ascite e scompenso cardiacio” hanno causato la morte della
. Per_1
Ciononostante questo giudicante ha comunque deciso di disporre CTU per approfondire comunque l'esistenza di nesso causale tra emotrasfusioni, epatite e decesso della , ritenendo che in applicazione dei principi espressi dalle Per_1
SS.UU. della Suprema corte di Cassazione il verbale della Commissione medica sia soggetto il libero apprezzamento del giudice (ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 19129/2023 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti Controparte_2
dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale).
Senonché la CTU in atti ha evidenziato come in un arco temporale così esteso di 22 anni possano aver avuto un ruolo eziologico nella contrazione del virus altre fonti infettivologiche e non necessariamente le emotrasfusioni subite dalla . Per_1
In particolare nella CTU da pag. 6 a seguire si legge: “nel caso della signora
l'ipotesi di infezione attiene appunto alla somministrazione di sangue di Per_1
globuli rossi concentrati. Una volta trasmesso, l'HCV presenta un periodo di incubazione compreso tra le 2 e le 26 settimane, epoca in cui possono manifestarsi i segni clinici e di laboratorio dell'epatite acuta… considerata la storia clinica della paziente si ritiene che la suddetta al momento del decesso fosse da considerarsi
9 affetta da “Cirrosi epatica HCV correlata in paziente cardiopatica”. Da un punto di vista laboratoristico dopo circa 20 settimane dall'infezione si assiste alla comparsa di anticorpi verso l'antigene C100-3 che persiste dopo l'eventuale fine dell'epatite acuta, scomparendo molto lentamente nel volgere di alcuni anni ovvero nelle forme croniche persistendo nel tempo. Il test ELISA di prima generazione identificava tali anticorpi. Si può affermare che il test Elisa di prima generazione era di scarsa utilità per porre diagnosi etiologica nella fase iniziale di epatite acuta, posta la tardiva comparsa di anti-C100-3 nel sangue oltre che nelle forme croniche a bassa attività replicativa. Questo è il motivo specifico per cui le trasfusioni di sangue sono da considerarsi esenti da tale specifico rischio solo dal 1992. Con circolare n. 50 del
28/03/1966 il ministero della Sanità evidenziava l'importanza di una accurata indagine anamnestica del donatore per prevenire l'infezione di cui trattasi. La circolare sosteneva l'importanza dell'esecuzione delle determinazioni enzimatiche
(GOT e GPT) e la variazione del loro rapporto reciproco. Pertanto a fronte dell'impossibilità di identificare “direttamente” il virus che causava l'epatite per tentare di prevenire la diffusione dell'infezione in corso di trasfusioni si ricorreva a segni indiretti rappresentati dalla raccolta anamnestica e dal dosaggio delle transaminasi. E' facilmente deducibile che a parte la ben modesta valenza dell'anamnesi a conseguire il fine perseguito il dosaggio delle transaminasi non assicurava che il sangue prelevato non contenesse virus dell'epatite.
Infatti l'effettuazione di tale dosaggio consente di escludere la possibilità che qualcuno possa donare il sangue mentre versa in uno stato di infezione acuta da
HCV ma certamente non consente di individuare i donatori infetti che versano in fase di infezione cronica con ALT persistentemente normali.
All'epoca si ignorava l'esistenza di diversi tipi di virus dell'epatite, nonché di quegli individui, solo successivamente identificati denominati portatori sani o portatori asintomatici, attualmente più correttamente definiti portatori di infezione cronica da
HCV con ALT persistentemente normali.
10 Per quel che concerne il virus dell'epatite C, solo nel 1987 venne clonato il genoma dell'HCV e nel 1989 la ricerca medica rese disponibili i reattivi specifici per la ricerca dell'anti-HCV, così essendo consentita l'identificazione “diretta” dell'agente virale.
Tale scoperta avrebbe dovuto consentire l'identificazione dei soggetti infetti prescindendo dall'eventuale concomitare di alterazione degli indici indiretti. Invece la metodica approntata non assicurava la certezza del risultato potendo un donatore risultare negativo e, viceversa, essere portatore del virus dell'epatite C.
L'esecuzione di tale indagine, unica a consentire la “diretta” identificazione del virus venne resa obbligatoria sulla unità di sangue da utilizzare per le trasfusioni con
D.M. Sanità del 21 luglio 1990. Con successivo D.M. Sanità del 15 gennaio 1991 fu resa obbligatoria ad ogni donazione la ricerca degli anticorpi anti-HCV.
Ne consegue che nel febbraio 1992 era già stata resa obbligatoria da oltre un anno la ricerca diretta degli anticorpi anti HCV sia sulle unità di sangue da utilizzare per le emotrasfusioni sia sui donatori per stabilirne l'idoneità.
Pertanto data l'epoca in cui la signora ricevette le trasfusioni vien da sé Per_1
che, in via presuntiva, sulle sacche di globuli rossi concentrati emotrasfuse ovvero sui donatori fossero stati effettuati tutti gli opportuni accertamenti di legge atti a scongiurare una possibile infezione da HCV.
In effetti dal 1992 al 2014, ossia quando la signora ha avuto contezza di Per_1
tale infezione (già evoluta) sono trascorsi ben 22 anni, lasso temporale in cui più fonti infettive possono avere avuto un ruolo eziologico nella contrazione del virus. Né assurge valenza probatoria il fatto che nel 1992 – ossia al momento delle trasfusioni- la signora non fosse affetta da HCV posto che può aver contratto Per_1
l'infezione, ovviamente, anche in epoca successiva ma non necessariamente in occasione del ricovero chiamato in causa.”
Trattasi di conclusioni che appaiono prive di vizi logici e che vengo pienamente condivise e recepite da questo giudicante.
11 Ora pur essendo vero il rilievo di parte attorea, precisato anche in comparsa conclusionale secondo il quale il concorso tra fattore umano e fattore naturale non esclude il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 2776/2024 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità giuridica), un tale assunto non può comportare in ogni caso all'accoglimento della domanda.
In particolare risulta dirimente la circostanza che nel febbraio 1992 risultassero obbligatori da oltre un anno i controlli sulle sacche di sangue, che si presume siano stati eseguiti e che solo la mancata conservazione di documentazione medica, stante il lungo arco temporale intercorso, non consente di provare con certezza.
3.1.Si aggiunga in ogni caso che la domanda non può essere accolta per il dato assolutamente insuperabile del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori in punto di esistenza del rapporto di parentela e di conseguente titolarità in capo agli stessi del diritto azionato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell' ordinanza n.2776/2024 ha chiaramente affermato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di dover presumere l'esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela, e va ricordato che si trattava per l'appunto di coniuge, figli e fratelli e dunque di quella categoria di parenti assistiti dalla presunzione iuris tantum di aver patito una conseguenza pregiudizievole a causa del decesso del congiunto, e che competeva dunque alla azienda dimostrare che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile.
12 In altre parole dalla pronuncia si desume che la presunzione iuris tantum può riguardare la perdita del congiunto ma una tale presunzione non può in alcun modo operare se manca a monte la prova del rapporto di parentela.
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta questo giudicante ad affermare che gli attori si sono qualificati genericamente eredi della , ma Per_1
non hanno allegato uno stato di famiglia da cui evincere i rapporti con la congiunta.
Trattasi di dati che non sono ricavabili nemmeno dalla domanda di indennizzo in cui si da atto di produrre un certificato di stato di famiglia come allegato alla predetta domanda che però non è stato prodotto in atti, per cui non è dato conoscere né il legame parentale sussistente, né se avessero una convivenza con la congiunta e ciò non consente in alcun modo il calcolo del quantum a titolo di risarcimento, peraltro in alcun modo dettagliato nella domanda (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n.
868/2017 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di "legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)).
Né risulta che gli attori si siano in qualche modo difesi sul punto, non avendo
Par controdedotto in merito allo specifico rilievo formulato dalla convenuta di
Crotone, né con le memorie 183 VI comma c.p.c. e nemmeno nella comparsa conclusionale di replica.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale iure proprio, anche lo stesso appare privo di adeguata allegazione e prova.
Per tali motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese, incluse quelle della disposta CTU, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in
13 dispositivo con la precisazione che trattandosi di controversia dal valore indeterminabile è stato applicato la scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nei valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1)rigetta la domanda per le ragioni chiarite in parte motiva;
2)condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
in solido fra loro alla rifusione, in favore del , in Pt_8 Controparte_2
persona del Ministro p.t., delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
3)condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
in solido tra loro alla rifusione, in favore dell Pt_8 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in €
[...]
5.077,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
4)pone definitivamente a carico degli attori in solido tra loro le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
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