Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2024, proposto da
AU NN OM, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Angeleri, Mattia Angeleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Civile di Ivrea, Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro, Dott.ssa D’AMELIO Magda, n. 324 depositata l’11.09.2023 (R.G. n. 843/2022) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto di AU NN OM di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
b) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus nella misura di € 500 per ogni annualità e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015.
c) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquidava in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore, avv. Luca ANGELERI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 7.4.2025, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO