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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R.Gen. N. 438/2025
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. AM NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 438/2025 R.G. promossa con reclamo depositato in data 28
maggio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10 settembre 2025
d a OGGETTO:
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 opposizione a sentenza di società Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Di Martino ed elettivamente domiciliata giudiziale presso il suo studio in Brescia, via Corfù n. 106 per procura speciale ex art 83 cod. 174201 cpc
RECLAMANTE
Contro
LIQUIDAZIONE in CP_2 Controparte_1
persona del curatore
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Bonardi presso il cui studio in Brescia,
Corso Magenta n. 43D è elettivamente domiciliata per procura trasmessa unitamente alla comparsa di costituzione nel presente giudizio RECLAMATA
E contro
in Controparte_3
persona del curatore
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Bonini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via V. Emanuele II n. 42 per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
RECLAMATA
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia n. 169 del
30.04.2025
CONCLUSIONI
PER LA RECLAMANTE
Preso atto che la sentenza qui impugnata è stata emessa contra legem perché il
Tribunale ha valorizzato il contratto di locazione ed il fatto della sua non intervenuta risoluzione per iscritto in contrasto dei principi informatori della giurisprudenza tutta e qui richiamati, spiegati e fondati, che ritiene, perché
pronunciata in dispregio del c.d. abuso del diritto e perché non è stata data rilevanza alla volontaria rinuncia del vantato credito per come sopra spiegato e motivato, anche in violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.; perché si è
valorizzato un credito rinunciato e divenuto inesigibile e quindi inammissibile la domanda del pagamento ed inammissibile l'istanza per la liquidazione giudiziale, già per tutto ciò dichiarare conseguentemente nulla e/o annullare la qui impugnata sentenza con ogni provvedimento conseguenziale e/o comunque revocarla sempre con ogni provvedimento conseguenziale.
Ritenute, comunque ed inoltre, infondate tutte le altre giustificazioni utilizzate dal Tribunale ad ulteriore sostegno della sua sentenza e che compiutamente criticate sono del tutto irrilevanti ed anzi concorrono al contrario a rafforzare la conclusione qui sopra formulata od addirittura a singolarmente (cioè, v. gli altri singoli motivi) giustificarla, revocare, allo stesso modo, la sentenza qui impugnata con ogni conseguenziale provvedimento.
Spese di lite rifuse
PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_3
Per tutti i motivi dedotti nel presente atto e previe tutte le declaratorie del caso,
rigettare ogni domanda – nessuna esclusa – come proposta da (in Parte_1
proprio e quale rappresentante legale della società Controparte_1
e, conseguentemente, respingersi il reclamo come presentato con conferma,
quindi, della reclamata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale come emessa dal Tribunale di Brescia.
Spese rifuse.
PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 3B DI BR EP
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con condanna della signora alla rifusione delle spese di causa. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ad istanza della Liquidazione Giudiziale e di Controparte_3 [...]
il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 169 emessa in data 30.04.2025, CP_4
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
[...]
Al riguardo il Tribunale ha rilevato, sia pure nella prospettiva di un accertamento meramente incidentale, che l'eccezione di inesistenza del credito vantato dalla fosse infondata, in quanto risultante dal Controparte_5
contratto di locazione del 30.12.2016 per mezzo del quale la CP_3 in bonis aveva concesso in locazione a
[...] Controparte_1
una porzione dell'unità immobiliare a destinazione commerciale sita in
[...]
Paitone per il canone annuo di euro 84.000,00, dal 2018 pacificamente non pagato, contratto mai risolto o sciolto anticipatamente, e che la tesi della resistente, secondo cui dal 2018 non avrebbe pagato non godendo più del bene
Co risultava smentita dal fatto che la sede legale di di Controparte_1
risultava ancora sita nell'immobile locato, presso il quale era stato anche eseguito in data 20.11.2023 il pignoramento di taluni macchinari di sua proprietà.
Il Tribunale ha, poi, evidenziato che nei confronti della Controparte_1
[... pendeva in ogni caso anche l'istanza di liquidazione promossa da CP_4
il cui credito risultava consacrato in un titolo giudiziale non contestato,
[...]
rilevando che il fatto che all'udienza cartolare del 23.4.2025 la avesse CP_4
chiesto un differimento, dando atto di avere raggiunto con parte resistente un piano di pagamento rateale del credito, non comportava rinuncia all'istanza di apertura della liquidazione, “la quale deve essere espressa e non ammette equipollenti”.
Riteneva, infine, sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, uc CCII,
in quanto dall'”Elenco cartelle/avvisi” aggiornato al 7.4.2025 emergevano
Co carichi gravanti sulla società non interessati da alcuna forma di rateizzazione e/o definizione agevolata per oltre euro 500.000,00, nonché ricorrere una situazione di insolvenza desumibile dall'esistenza di un ingente indebitamento erariale per il complessivo importo di euro 1.352.223,78, da ingiunzioni di pagamento, infruttuosi tentativi di esecuzione forzata, mancato deposito di bilanci dall'esercizio successivo al 2022 e dal rilievo che, già in tale esercizio, il
Co patrimonio netto di segnava un valore profondamento negativo di euro 809.995,00.
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
ha proposto reclamo, contestando il credito del Controparte_1
e la sussistenza del requisito di cui all'art. Controparte_6
49 CCII e ha concluso per la riforma della sentenza, con conseguente richiesta di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La istante e la liquidazione giudiziale della società si Controparte_5
sono costituiti in giudizio separatamente, chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del giorno 10 settembre 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_4
citata e non comparsa.
Con il primo motivo la reclamante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che quale legale rappresentante della Controparte_1 CP_3
aveva rinunciato al credito per canoni di locazione dell'immobile
[...]
sito in Paitone, viale Italia 2/A, nei confronti della società Controparte_1
di cui era socio unico e legale rappresentante, in quanto il contratto
[...]
di locazione stipulato tra le due società nel 2016 si era risolto a seguito della cessione il 13.4.2018 da parte di della propria Controparte_1
azienda ad altra società (la , che l'aveva esercitata nell'immobile CP_1
in Paitone avendone già la disponibilità in forza, a sua volta, di contratto di cessione di ramo di azienda con la fino al 21.9.2021, Controparte_3
Co quando il contratto era stato anticipatamente risolto e l'azienda della era stata concessa in affitto ad altra società.
Secondo la reclamante ciò si evincerebbe dall'assenza di richieste di pagamento dei canoni e dalla mancata emissione delle fatture a decorrere dall'aprile 2018
da parte della nonché dalla mancata registrazione Controparte_3
dell'importo dei canoni in avere nei bilanci della ed in Controparte_3
dare in quelli della CP_1 Controparte_1
Non sussisterebbe, pertanto, il credito di cui alla improvvisa richiesta di pagamento dei canoni sin dal 2018 avanzato dalla Controparte_5
non accompagnato dalla emissione delle relative fatture, necessario ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Con il secondo motivo la reclamante si duole della mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la richiesta di integrale pagamento dei canoni dopo un periodo di ben sei anni di assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento sino a quel momento maturato, anche tenuto conto della complessa situazione societaria dovuta al fatto che era Controparte_1
amministratore unico di entrambe le società, costituisce esercizio abusivo del credito in quanto in violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il tribunale inoltre neppure ha valutato che per parte di quei canoni era ormai intervenuta la prescrizione.
Con il terzo motivo la reclamante contesta che il credito di CP_3
privo di fatture e dei riscontri nelle scritture contabili ed in assenza di
[...]
sollecitazioni di pagamento della pretesa debitrice, sia certo, liquido ed esigibile
Co stante la sua contestazione da parte di , sicché esso non avrebbe potuto dare luogo all'apertura della liquidazione giudiziale.
Con il quarto motivo la reclamante censura l'affermazione del Tribunale
Co secondo cui la sede legale di sarebbe ancora oggi in Paitone (BS) via Italia
n. 2/A come dimostrato dal pignoramento, presso detto immobile in data
20.11.2023, di taluni macchinari di proprietà della società nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare intrapresa da in quanto Controparte_4
l'immobile è molto ampio e composto da vari capannoni, magazzini,
tensostrutture, che ben consentivano il posizionamento di vecchie e superate attrezzature in zone ove non intralciavano.
Con il quinto motivo deduce l'irrilevanza, ai fini della dimostrazione della persistenza del contratto di locazione, del fatto che la abbia lavorato per CP_4
Co la nell'immobile sino all'1.8.2022, essendo una impiegata amministrativa e non un operaio addetto alla produzione, per cui tale circostanza non può valere a superare la espressa volontà del di rinunciare, nella sua qualità di CP_1
legale rappresentante della a chiedere il pagamento dei canoni di CP_3
Co locazione da parte della . NE inoltre che la ha ricevuto quasi CP_4
tutto il dovuto, residuando solo il modestissimo importo di euro 5.689,96 o al massimo di euro 7.404,65, del tutto irrilevante ai fini dell'apertura della LG.
Con il sesto ed ultimo motivo la reclamante rileva che l'Agenzia delle Entrate
in data 10.04.2025 ha accolto l'istanza di rateizzazione di tutto il debito tributario, senza infatti associarsi alla richiesta di apertura della Liquidazione
giudiziale proposta dalla in quanto priva di interesse e contesta che dalla CP_3
rateizzazione siano rimasti fuori 500.000,00 euro.
Il reclamo è infondato.
L'apertura della liquidazione giudiziale della è stata Controparte_1
chiesta, oltre che dalla curatela della anche da Controparte_3 CP_4
in data 12.12.2024.
[...]
La reclamante non ha mosso alcuna censura alla statuizione, peraltro condivisibile, del Tribunale, ormai coperta da giudicato interno, secondo cui la chiedendo un mero rinvio dell'udienza nel corso dell'istruttoria CP_4
fallimentare, non aveva rinunciato alla domanda (cfr. pag. 3 della sentenza <Al riguardo, mette conto evidenziare che ancorché quest'ultima all'udienza
cartolare del 23.4.2025 abbia richiesto un differimento dando atto di aver
raggiunto con parte resistente “un piano di pagamento rateale del credito, che
si concluderà nel mese di luglio 2025”, da un lato, detta richiesta non risulta
vincolante per il Tribunale il quale “decide nell'esercizio del suo potere
discrezionale, non essendo certo obbligato ad accoglierla” (Cass. Civ. Sez. I, n.
24430/2020) nonché, dall'altro, essa non può certo essere intesa quale una
rinuncia all'istanza di apertura della liquidazione, “la quale deve essere
espressa e non ammette equipollenti” con la finale notazione per cui “la
richiesta di differimento della trattazione è solo indicativa della volontà di
prosecuzione del procedimento in un'udienza diversa da quella che si chiede di
differire, ed è, pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto di
credito (all'evidenza non ancora estinto stante la scadenza del piano rateale
convenuto il prossimo mese di luglio 2025, n.d.s.). Né può ritenersi che il
creditor(e) disponga dei tempi del procedimento prefallimentare ed abbia il
diritto di ottenere rinvii d'udienza, rientrando la concessione o meno del rinvio
nell'esercizio del potere discrezionale de(l) Giudice, il quale non necessita di
ulteriori impulsi, oltre alla presentazione dell'istanza di fallimento, per decidere
della stessa istanza” (Cass. Civ., Sez. I, 28.5.2024, n. 14847).
Conseguentemente, pur ribadito tutto quanto osservato in merito alla
legittimazione della curatela della liquidazione giudiziale di
[...]
rimane ferma l'istanza di liquidazione formulata da Controparte_3 CP_4
.>>.
[...]
Come già sottolineato dal Tribunale, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale è sufficiente l'istanza anche di un solo creditore della società debitrice,
bastando, dunque, anche la sola istanza della da intendersi non CP_4 rinunciata.
Il credito della risulta consacrato in un titolo esecutivo giudiziale (decreto CP_4
ingiuntivo non opposto) emesso per l'importo di euro 14.771,22, oltre rivalutazione ed interessi, ridottosi ad euro 10.983,22 per effetto della esecuzione mobiliare.
La reclamante non ha contestato il suddetto credito, limitandosi a sostenere,
senza offrirne la prova, di avere provveduto medio tempore al pagamento di una parte del debito che, per sua stessa ammissione, tuttavia ancora sussisterebbe,
seppure per il minore importo di euro 5.689,96.
Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, secondo cui tale credito non supererebbe la soglia dei 30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, CCI, detta norma stabilisce che “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
E' pacifico il principio giurisprudenziale – enunciato sotto il vigore dell'art. 15
L. 16.3.1942 n. 1942 n. 267, ma valevole anche con riguardo alla corrispondente previsione dell'art. 49 CCI – secondo cui ai fini del computo del limite minimo di fallibilità di trentamila euro si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria prefallimentare alla data della decisione del Tribunale (cfr. Cass. 25.62018 n. 16683; Cass. 19/7/2016 n.
14727; Cass. 27.5.2015 n. 10952). Trattandosi di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, il superamento del limite deve essere riscontrato d'ufficio sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass. 25.62018 n. 16683, cit.).
Ne discende che non è necessario che il debito della superi la predetta CP_4
soglia, ma che il totale dei debiti “scaduti e non pagati” sia superiore all'importo di euro 30.000,00, avuto riguardo agli elementi acquisiti nell'ambito della istruttoria prefallimentare, con esclusione, pertanto, di quelli eventualmente accertati in sede di verifica dello stato passivo.
Nella specie, anche volendo prescindere dal debito contestato nei confronti della e di quello di consistente importo nei confronti Controparte_5
dell'Agenzia delle Entrate, per parte del quale è stata accolta l'istanza di rateizzazione (cfr. doc.ti 18 e 19 prodotti dalla reclamante), comunque all'esito della istruttoria prefallimentare è risultata l'esistenza di un ingente debito di euro
191.527,07 nei confronti dell'INPS risultante dalla Certificazione debiti contributivi del 19.9.2024, in atti, e ciò basta a ritenere ampiamente superata la soglia di euro 30.000,00 prevista dall'anzidetta norma.
Va, infine, rilevato che la reclamante, non ha mosso alcuna contestazione neppure con riferimento al capo della sentenza riguardante la mancanza dei requisiti dell'impresa minore e la sussistenza dello stato di insolvenza.
Il reclamo va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dei valori medi (scaglione valore indeterminato – basso) dei parametri previsti dal DM 147/22.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il reclamo proposto da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brescia n. 169/2025 del 30.04.2025;
-condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali nei confronti delle reclamate costituite che liquida, per ciascuna, in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,0 per la fase introduttiva ed euro 3470,00 per la fase decisoria,
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AM NE IU MA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R.Gen. N. 438/2025
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. AM NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 438/2025 R.G. promossa con reclamo depositato in data 28
maggio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10 settembre 2025
d a OGGETTO:
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 opposizione a sentenza di società Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Di Martino ed elettivamente domiciliata giudiziale presso il suo studio in Brescia, via Corfù n. 106 per procura speciale ex art 83 cod. 174201 cpc
RECLAMANTE
Contro
LIQUIDAZIONE in CP_2 Controparte_1
persona del curatore
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Bonardi presso il cui studio in Brescia,
Corso Magenta n. 43D è elettivamente domiciliata per procura trasmessa unitamente alla comparsa di costituzione nel presente giudizio RECLAMATA
E contro
in Controparte_3
persona del curatore
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Bonini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, via V. Emanuele II n. 42 per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
RECLAMATA
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia n. 169 del
30.04.2025
CONCLUSIONI
PER LA RECLAMANTE
Preso atto che la sentenza qui impugnata è stata emessa contra legem perché il
Tribunale ha valorizzato il contratto di locazione ed il fatto della sua non intervenuta risoluzione per iscritto in contrasto dei principi informatori della giurisprudenza tutta e qui richiamati, spiegati e fondati, che ritiene, perché
pronunciata in dispregio del c.d. abuso del diritto e perché non è stata data rilevanza alla volontaria rinuncia del vantato credito per come sopra spiegato e motivato, anche in violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.; perché si è
valorizzato un credito rinunciato e divenuto inesigibile e quindi inammissibile la domanda del pagamento ed inammissibile l'istanza per la liquidazione giudiziale, già per tutto ciò dichiarare conseguentemente nulla e/o annullare la qui impugnata sentenza con ogni provvedimento conseguenziale e/o comunque revocarla sempre con ogni provvedimento conseguenziale.
Ritenute, comunque ed inoltre, infondate tutte le altre giustificazioni utilizzate dal Tribunale ad ulteriore sostegno della sua sentenza e che compiutamente criticate sono del tutto irrilevanti ed anzi concorrono al contrario a rafforzare la conclusione qui sopra formulata od addirittura a singolarmente (cioè, v. gli altri singoli motivi) giustificarla, revocare, allo stesso modo, la sentenza qui impugnata con ogni conseguenziale provvedimento.
Spese di lite rifuse
PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_3
Per tutti i motivi dedotti nel presente atto e previe tutte le declaratorie del caso,
rigettare ogni domanda – nessuna esclusa – come proposta da (in Parte_1
proprio e quale rappresentante legale della società Controparte_1
e, conseguentemente, respingersi il reclamo come presentato con conferma,
quindi, della reclamata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale come emessa dal Tribunale di Brescia.
Spese rifuse.
PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 3B DI BR EP
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con condanna della signora alla rifusione delle spese di causa. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ad istanza della Liquidazione Giudiziale e di Controparte_3 [...]
il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 169 emessa in data 30.04.2025, CP_4
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
[...]
Al riguardo il Tribunale ha rilevato, sia pure nella prospettiva di un accertamento meramente incidentale, che l'eccezione di inesistenza del credito vantato dalla fosse infondata, in quanto risultante dal Controparte_5
contratto di locazione del 30.12.2016 per mezzo del quale la CP_3 in bonis aveva concesso in locazione a
[...] Controparte_1
una porzione dell'unità immobiliare a destinazione commerciale sita in
[...]
Paitone per il canone annuo di euro 84.000,00, dal 2018 pacificamente non pagato, contratto mai risolto o sciolto anticipatamente, e che la tesi della resistente, secondo cui dal 2018 non avrebbe pagato non godendo più del bene
Co risultava smentita dal fatto che la sede legale di di Controparte_1
risultava ancora sita nell'immobile locato, presso il quale era stato anche eseguito in data 20.11.2023 il pignoramento di taluni macchinari di sua proprietà.
Il Tribunale ha, poi, evidenziato che nei confronti della Controparte_1
[... pendeva in ogni caso anche l'istanza di liquidazione promossa da CP_4
il cui credito risultava consacrato in un titolo giudiziale non contestato,
[...]
rilevando che il fatto che all'udienza cartolare del 23.4.2025 la avesse CP_4
chiesto un differimento, dando atto di avere raggiunto con parte resistente un piano di pagamento rateale del credito, non comportava rinuncia all'istanza di apertura della liquidazione, “la quale deve essere espressa e non ammette equipollenti”.
Riteneva, infine, sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, uc CCII,
in quanto dall'”Elenco cartelle/avvisi” aggiornato al 7.4.2025 emergevano
Co carichi gravanti sulla società non interessati da alcuna forma di rateizzazione e/o definizione agevolata per oltre euro 500.000,00, nonché ricorrere una situazione di insolvenza desumibile dall'esistenza di un ingente indebitamento erariale per il complessivo importo di euro 1.352.223,78, da ingiunzioni di pagamento, infruttuosi tentativi di esecuzione forzata, mancato deposito di bilanci dall'esercizio successivo al 2022 e dal rilievo che, già in tale esercizio, il
Co patrimonio netto di segnava un valore profondamento negativo di euro 809.995,00.
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
ha proposto reclamo, contestando il credito del Controparte_1
e la sussistenza del requisito di cui all'art. Controparte_6
49 CCII e ha concluso per la riforma della sentenza, con conseguente richiesta di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La istante e la liquidazione giudiziale della società si Controparte_5
sono costituiti in giudizio separatamente, chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del giorno 10 settembre 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_4
citata e non comparsa.
Con il primo motivo la reclamante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che quale legale rappresentante della Controparte_1 CP_3
aveva rinunciato al credito per canoni di locazione dell'immobile
[...]
sito in Paitone, viale Italia 2/A, nei confronti della società Controparte_1
di cui era socio unico e legale rappresentante, in quanto il contratto
[...]
di locazione stipulato tra le due società nel 2016 si era risolto a seguito della cessione il 13.4.2018 da parte di della propria Controparte_1
azienda ad altra società (la , che l'aveva esercitata nell'immobile CP_1
in Paitone avendone già la disponibilità in forza, a sua volta, di contratto di cessione di ramo di azienda con la fino al 21.9.2021, Controparte_3
Co quando il contratto era stato anticipatamente risolto e l'azienda della era stata concessa in affitto ad altra società.
Secondo la reclamante ciò si evincerebbe dall'assenza di richieste di pagamento dei canoni e dalla mancata emissione delle fatture a decorrere dall'aprile 2018
da parte della nonché dalla mancata registrazione Controparte_3
dell'importo dei canoni in avere nei bilanci della ed in Controparte_3
dare in quelli della CP_1 Controparte_1
Non sussisterebbe, pertanto, il credito di cui alla improvvisa richiesta di pagamento dei canoni sin dal 2018 avanzato dalla Controparte_5
non accompagnato dalla emissione delle relative fatture, necessario ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Con il secondo motivo la reclamante si duole della mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la richiesta di integrale pagamento dei canoni dopo un periodo di ben sei anni di assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento sino a quel momento maturato, anche tenuto conto della complessa situazione societaria dovuta al fatto che era Controparte_1
amministratore unico di entrambe le società, costituisce esercizio abusivo del credito in quanto in violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il tribunale inoltre neppure ha valutato che per parte di quei canoni era ormai intervenuta la prescrizione.
Con il terzo motivo la reclamante contesta che il credito di CP_3
privo di fatture e dei riscontri nelle scritture contabili ed in assenza di
[...]
sollecitazioni di pagamento della pretesa debitrice, sia certo, liquido ed esigibile
Co stante la sua contestazione da parte di , sicché esso non avrebbe potuto dare luogo all'apertura della liquidazione giudiziale.
Con il quarto motivo la reclamante censura l'affermazione del Tribunale
Co secondo cui la sede legale di sarebbe ancora oggi in Paitone (BS) via Italia
n. 2/A come dimostrato dal pignoramento, presso detto immobile in data
20.11.2023, di taluni macchinari di proprietà della società nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare intrapresa da in quanto Controparte_4
l'immobile è molto ampio e composto da vari capannoni, magazzini,
tensostrutture, che ben consentivano il posizionamento di vecchie e superate attrezzature in zone ove non intralciavano.
Con il quinto motivo deduce l'irrilevanza, ai fini della dimostrazione della persistenza del contratto di locazione, del fatto che la abbia lavorato per CP_4
Co la nell'immobile sino all'1.8.2022, essendo una impiegata amministrativa e non un operaio addetto alla produzione, per cui tale circostanza non può valere a superare la espressa volontà del di rinunciare, nella sua qualità di CP_1
legale rappresentante della a chiedere il pagamento dei canoni di CP_3
Co locazione da parte della . NE inoltre che la ha ricevuto quasi CP_4
tutto il dovuto, residuando solo il modestissimo importo di euro 5.689,96 o al massimo di euro 7.404,65, del tutto irrilevante ai fini dell'apertura della LG.
Con il sesto ed ultimo motivo la reclamante rileva che l'Agenzia delle Entrate
in data 10.04.2025 ha accolto l'istanza di rateizzazione di tutto il debito tributario, senza infatti associarsi alla richiesta di apertura della Liquidazione
giudiziale proposta dalla in quanto priva di interesse e contesta che dalla CP_3
rateizzazione siano rimasti fuori 500.000,00 euro.
Il reclamo è infondato.
L'apertura della liquidazione giudiziale della è stata Controparte_1
chiesta, oltre che dalla curatela della anche da Controparte_3 CP_4
in data 12.12.2024.
[...]
La reclamante non ha mosso alcuna censura alla statuizione, peraltro condivisibile, del Tribunale, ormai coperta da giudicato interno, secondo cui la chiedendo un mero rinvio dell'udienza nel corso dell'istruttoria CP_4
fallimentare, non aveva rinunciato alla domanda (cfr. pag. 3 della sentenza <Al riguardo, mette conto evidenziare che ancorché quest'ultima all'udienza
cartolare del 23.4.2025 abbia richiesto un differimento dando atto di aver
raggiunto con parte resistente “un piano di pagamento rateale del credito, che
si concluderà nel mese di luglio 2025”, da un lato, detta richiesta non risulta
vincolante per il Tribunale il quale “decide nell'esercizio del suo potere
discrezionale, non essendo certo obbligato ad accoglierla” (Cass. Civ. Sez. I, n.
24430/2020) nonché, dall'altro, essa non può certo essere intesa quale una
rinuncia all'istanza di apertura della liquidazione, “la quale deve essere
espressa e non ammette equipollenti” con la finale notazione per cui “la
richiesta di differimento della trattazione è solo indicativa della volontà di
prosecuzione del procedimento in un'udienza diversa da quella che si chiede di
differire, ed è, pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto di
credito (all'evidenza non ancora estinto stante la scadenza del piano rateale
convenuto il prossimo mese di luglio 2025, n.d.s.). Né può ritenersi che il
creditor(e) disponga dei tempi del procedimento prefallimentare ed abbia il
diritto di ottenere rinvii d'udienza, rientrando la concessione o meno del rinvio
nell'esercizio del potere discrezionale de(l) Giudice, il quale non necessita di
ulteriori impulsi, oltre alla presentazione dell'istanza di fallimento, per decidere
della stessa istanza” (Cass. Civ., Sez. I, 28.5.2024, n. 14847).
Conseguentemente, pur ribadito tutto quanto osservato in merito alla
legittimazione della curatela della liquidazione giudiziale di
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rimane ferma l'istanza di liquidazione formulata da Controparte_3 CP_4
.>>.
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Come già sottolineato dal Tribunale, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale è sufficiente l'istanza anche di un solo creditore della società debitrice,
bastando, dunque, anche la sola istanza della da intendersi non CP_4 rinunciata.
Il credito della risulta consacrato in un titolo esecutivo giudiziale (decreto CP_4
ingiuntivo non opposto) emesso per l'importo di euro 14.771,22, oltre rivalutazione ed interessi, ridottosi ad euro 10.983,22 per effetto della esecuzione mobiliare.
La reclamante non ha contestato il suddetto credito, limitandosi a sostenere,
senza offrirne la prova, di avere provveduto medio tempore al pagamento di una parte del debito che, per sua stessa ammissione, tuttavia ancora sussisterebbe,
seppure per il minore importo di euro 5.689,96.
Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, secondo cui tale credito non supererebbe la soglia dei 30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, CCI, detta norma stabilisce che “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
E' pacifico il principio giurisprudenziale – enunciato sotto il vigore dell'art. 15
L. 16.3.1942 n. 1942 n. 267, ma valevole anche con riguardo alla corrispondente previsione dell'art. 49 CCI – secondo cui ai fini del computo del limite minimo di fallibilità di trentamila euro si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria prefallimentare alla data della decisione del Tribunale (cfr. Cass. 25.62018 n. 16683; Cass. 19/7/2016 n.
14727; Cass. 27.5.2015 n. 10952). Trattandosi di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, il superamento del limite deve essere riscontrato d'ufficio sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass. 25.62018 n. 16683, cit.).
Ne discende che non è necessario che il debito della superi la predetta CP_4
soglia, ma che il totale dei debiti “scaduti e non pagati” sia superiore all'importo di euro 30.000,00, avuto riguardo agli elementi acquisiti nell'ambito della istruttoria prefallimentare, con esclusione, pertanto, di quelli eventualmente accertati in sede di verifica dello stato passivo.
Nella specie, anche volendo prescindere dal debito contestato nei confronti della e di quello di consistente importo nei confronti Controparte_5
dell'Agenzia delle Entrate, per parte del quale è stata accolta l'istanza di rateizzazione (cfr. doc.ti 18 e 19 prodotti dalla reclamante), comunque all'esito della istruttoria prefallimentare è risultata l'esistenza di un ingente debito di euro
191.527,07 nei confronti dell'INPS risultante dalla Certificazione debiti contributivi del 19.9.2024, in atti, e ciò basta a ritenere ampiamente superata la soglia di euro 30.000,00 prevista dall'anzidetta norma.
Va, infine, rilevato che la reclamante, non ha mosso alcuna contestazione neppure con riferimento al capo della sentenza riguardante la mancanza dei requisiti dell'impresa minore e la sussistenza dello stato di insolvenza.
Il reclamo va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dei valori medi (scaglione valore indeterminato – basso) dei parametri previsti dal DM 147/22.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il reclamo proposto da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brescia n. 169/2025 del 30.04.2025;
-condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali nei confronti delle reclamate costituite che liquida, per ciascuna, in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,0 per la fase introduttiva ed euro 3470,00 per la fase decisoria,
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AM NE IU MA