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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/06/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
52-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel giudizio n. 52-1/2025 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(CF ), con sede operativa in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Rubattino n.94/a e sede legale in Trento, Via Giovanni Segantini n.23, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Vincenzo Russo
e da
(c.f. e p. iva ), con sede legale in Verona, Parte_3 P.IVA_2
Via Sommacampagna n. 61, in persona del Curatore nominato, avv. Giorgio
Aschieri, con l'assistenza dell'avv. Zeno Cavaggioni;
contro (Cod.Fisc. & P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_3
sede legale a VE (MN) Via Giuseppe Verdi n. 5, CAP 46048, in persona del suo legale rappresentante (CF ), nato CP_2 C.F._1
a Mantova il 08.10.1988, residente in [...], cap 46047; ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Letti i ricorsi proposti da (CF ) nonché da Parte_1 P.IVA_1
c.f. e p. iva ) per la dichiarazione Parte_3 P.IVA_2
di liquidazione giudiziale di (Cod.Fisc. & Controparte_1
P.IVA ), con sede legale a VE (MN) Via Giuseppe Verdi n. P.IVA_3
5, CAP 46048, in persona del suo legale rappresentante (CF CP_2
); C.F._1
Rilevato che il debitore, ritualmente notiziato ai sensi dell'art. 40/7 CCI, non è comparso alla odierna udienza e ha trasmesso istanza di rinvio, in considerazione della necessità di reperire documentazione e di coltivare trattative con il creditore istante e che i due creditori comparsi alla udienza si sono opposti a detta richiesta di rinvio, negando la pendenza di trattative, e pertanto non può disporsi il predetto differimento di udienza;
esaminate la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI, che risultano adeguate senza necessità di acquisire ulteriore documentazione;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della gravissima situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dai notevoli crediti dei ricorrenti, dalla presenza di ingentissimi debiti nei confronti dell'Erario (cfr. risultanze in atti), CP_3 nonché nei confronti degli enti previdenziali, dai numerosi (uno di importo assai ingente) decreti ingiuntivi emessi a carico della società da questo Tribunale, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte (cfr. informativa GdF in atti); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali in VE (MN) Via Giuseppe
Verdi n. 5; valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di autotrasporto di merci per conto terzi e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa , che ha i requisiti Persona_1
di cui all'art. 358 CCI ed è in possesso delle capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, tenuto altresì conto dei criteri di cui al comma III di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,
Dichiara la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(Cod.Fisc. & P.IVA , con sede legale a VE (MN) Via P.IVA_3
Giuseppe Verdi n. 5, CAP 46048, in persona del suo legale rappresentante
(CF ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._1
residente in [...], cap 46047;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
Nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1 Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni - utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 9-9-2025 alle ore 11.25;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Mantova, 10 giugno 2025
Il Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel giudizio n. 52-1/2025 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(CF ), con sede operativa in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Rubattino n.94/a e sede legale in Trento, Via Giovanni Segantini n.23, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Vincenzo Russo
e da
(c.f. e p. iva ), con sede legale in Verona, Parte_3 P.IVA_2
Via Sommacampagna n. 61, in persona del Curatore nominato, avv. Giorgio
Aschieri, con l'assistenza dell'avv. Zeno Cavaggioni;
contro (Cod.Fisc. & P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_3
sede legale a VE (MN) Via Giuseppe Verdi n. 5, CAP 46048, in persona del suo legale rappresentante (CF ), nato CP_2 C.F._1
a Mantova il 08.10.1988, residente in [...], cap 46047; ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Letti i ricorsi proposti da (CF ) nonché da Parte_1 P.IVA_1
c.f. e p. iva ) per la dichiarazione Parte_3 P.IVA_2
di liquidazione giudiziale di (Cod.Fisc. & Controparte_1
P.IVA ), con sede legale a VE (MN) Via Giuseppe Verdi n. P.IVA_3
5, CAP 46048, in persona del suo legale rappresentante (CF CP_2
); C.F._1
Rilevato che il debitore, ritualmente notiziato ai sensi dell'art. 40/7 CCI, non è comparso alla odierna udienza e ha trasmesso istanza di rinvio, in considerazione della necessità di reperire documentazione e di coltivare trattative con il creditore istante e che i due creditori comparsi alla udienza si sono opposti a detta richiesta di rinvio, negando la pendenza di trattative, e pertanto non può disporsi il predetto differimento di udienza;
esaminate la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI, che risultano adeguate senza necessità di acquisire ulteriore documentazione;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della gravissima situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dai notevoli crediti dei ricorrenti, dalla presenza di ingentissimi debiti nei confronti dell'Erario (cfr. risultanze in atti), CP_3 nonché nei confronti degli enti previdenziali, dai numerosi (uno di importo assai ingente) decreti ingiuntivi emessi a carico della società da questo Tribunale, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte (cfr. informativa GdF in atti); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali in VE (MN) Via Giuseppe
Verdi n. 5; valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di autotrasporto di merci per conto terzi e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa , che ha i requisiti Persona_1
di cui all'art. 358 CCI ed è in possesso delle capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, tenuto altresì conto dei criteri di cui al comma III di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,
Dichiara la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(Cod.Fisc. & P.IVA , con sede legale a VE (MN) Via P.IVA_3
Giuseppe Verdi n. 5, CAP 46048, in persona del suo legale rappresentante
(CF ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._1
residente in [...], cap 46047;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
Nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1 Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni - utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 9-9-2025 alle ore 11.25;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Mantova, 10 giugno 2025
Il Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Arrigoni