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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/09/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4559 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 5.9.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 16.08.1946 in BOSCOREALE ed ivi residente, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza CodiceFiscale_1
PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 25.07.2024 la sig.ra Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando la declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero operata dall con il provvedimento di CP_1
1 indebito in data17/09/2021 siccome riferito al periodo aprile 2018/febbraio 2021, per un importo di euro 7.740,06.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva in Giudizio l che resisteva alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea.
Stante la concludenza del supporto cartolare di riferimento, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, aIla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 5 settembre 2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome in epigrafe già richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, parzialmente fondata risultando la domanda ad esso sottesa.
Questi i fatti di causa, documentati e, per vero, incontestati.
A seguito di apposita domanda, formalizzata il 19 marzo 2018, la sig.ra si vedeva riconoscere la pensione di reversibilità cat. SOART n. Parte_1
355 22 429 a decorrenza aprile 2018. Sulla base dei dati reddituali contenuti nella domanda l si determinava a CP_1 corrispondere alla odierna ricorrente anche la c.d. “integrazione al minimo” sul trattamento pensionistico. Con missiva datata 17 settembre 2021 l'ente previdenziale comunicava all'istante che < la … pensione numero 35522429 categoria SOART è stata ricalcolata dal 1 aprile 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo>. Di qui la formalizzazione dell'indebito quantificato in euro 7.740,06. La causale dell'indebito, pertanto, resta individuata nella situazione reddituale della sig.ra siccome venuta in emersione con la dichiarazione dei redditi del Pt_1
2019, afferenti l'anno 2018.
Assume il resistente che i dati trasmessi con la domanda di pensione CP_1 non erano corretti e che tale prospettazione ha indotto l'ente previdenziale ad erogare, fin ab origine, l'integrazione pensionistica, rivelatasi di contro non dovuta proprio alla luce della situazione reddituale disvelata dalla stessa percipiente con la
“dichiarazione” inerente l'anno 2018. Il dato non è contestato.
Obietta, tuttavia, la ricorrente che il contenuto della domanda amministrativa veicolata il 19 marzo 2018 risente della data in cui la stessa è stata predisposta, e cioè delle notizie reddituali effettivamente disponibili in quel momento;
aggiunge, inoltre, che, in ogni caso, l' è sempre stato a conoscenza della sua reale CP_1 situazione reddituale, desumibile dalle “dichiarazioni” annuali puntualmente inoltrate agli enti competenti. E fra queste anche quella concernente l'anno 2018,
2 formalizzata nel 2019, contenente, in una prospettazione a sua volta non contestata, i dati corretti.
Resta, nella buona sostanza, pacifico inter partes che:
-- al momento del riconoscimento della prestazione pensionistica l' ha CP_1 scrutinato una domanda includente dati reddituali errati, sulla cui base si è determinato alla erogazione della c.d. “integrazione al minimo”, obiettivamente non dovuta alla luce della reale situazione reddituale della istante;
-- tale situazione è venuta obiettivamente in emersione nel 2019, quando la sig.ra ha veicolato la “dichiarazione”, MOD. 730, concernente i redditi 2018. Pt_1
(3)
Assume la ricorrente essere l'indebito irripetibile alla luce dell'asserito principio ermeneutico fondato sulla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, id est: della non debenza dell'erogazione, e della sussistenza di una situazione idonea ad ingenerare la buona fede in capo al beneficiario del trattamento pensionistico.
In punto di fatto sostiene l'istante che l'indebito sarebbe stato originato da un errore dell'ente previdenziale nell'esame della sua situazione reddituale, avendo l' da sempre avuto a disposizione la “conoscibilità” della stessa desumibile CP_1 dalle “dichiarazioni” puntualmente presentate.
Va subito segnalato che una tale prospettazione confonde tra loro dati e situazioni del tutto diversi e non omologabili. Ed invero, il denunciato errore può in astratto incidere sulla decisione solo per il periodo successivo al 29 giugno 2019, data in cui risulta, per tabulas, trasmesso il MOD. 730-2019 concernente i redditi del 2018. Ciò in quanto i dati reddituali difformi contestati dall' restano riferibili, nuovamente per tabuls, ad entità -casa di CP_1 abitazione e terreni/fabbricati- insuscettibili di “errori” dovuti alla data di inoltro della domanda amministrativa di pensione di reversibilità.
Quanto alla “conoscibilità” della situazione reddituale, il relativo concetto va analizzato funditus una volta operata la corretta perimetrazione del tracciato giuridico-ermeneutico di riferimento. Ciò che, tuttavia, va subito segnalato è il presupposto storico-fenomenico di tale “conoscibilità”, costituito dalla esistenza del
“Mod. 730” immediatamente precedente (= redditi 2017) chiaramente “superato” dai dati contenuti nell'apposita domanda amministrativa di trattamento pensionistico. A tal proposito sembra del tutto evidente che il principio dei “vasi comunicanti” sul quale si regge, nella buona sostanza, la pretesa attorea valorizza un meccanismo informativo realisticamente condizionato dalla tempistica comunicativa, da un lato, e dalla progressione degli accadimenti, dall'altro. Ragione per la quale il dato conoscitivo apprezzabile al momento dello scrutinio della domanda amministrativa non può che essere quello riflesso dalla stessa.
3 (4)
Ciò precisato, devono verificarsi le coordinate legali cui fare riferimento. Muovendo da un tracciato ermeneutico che, solo in parte sovrapponibile a quello evocato dal ricorrente, va scrutinato in maniera obiettiva, e quindi senza accelerazioni interpretative più o meno interessate, all'uopo valorizzando anche i concetti desumibili dalla sentenza n.8/2023 della Corte Costituzionale. Il Giudice delle Leggi, in una ricostruzione a tutto campo dell'indebito muove da una premessa di fondo che coinvolge la perimetrazione effettiva dell'affidamento legittimo dell'accipiens al cospetto di una prestazione indebita. La chiave di lettura di questa situazione è data da una serie di indici che vanno dall'analisi della relazione tra solvens ed accipiens, al tipo di prestazione erogata (retributiva-pensionistica-assistenziale), passando attraverso il carattere ordinario dell'attribuzione ed il suo perdurare nel tempo. Tuttavia, passaggio nevralgico di tale iter analitico resta quello della buona fede soggettiva del percipiente. Di guisa che una prima conclusione a trarsi concerne l'errata confusione terminologica e concettuale fra la situazione del “legittimo affidamento” e quella della “buona fede soggettiva” che, al contrario di quanto potrebbe sembrare, non sono categorie sovrapponibili, la prima rimandando ad uno scenario “oggettivo” da scrutinare anche sulla base della situazione soggettiva in cui versa il beneficiario della prestazione. I criteri attraverso cui sondare la situazione soggettiva dell'accipiens -secondo la Corte Costituzionale- possono così sintetizzarsi:
-- spontaneità della attribuzione o suo riconoscimento ad istanza di parte veicolata in buona fede;
-- erogazione manifestamente priva di titolo, oppure fondata su mero errore di calcolo, oppure ancora su errore materiale;
-- omessa previsione di clausola di “riserva di ripetizione”.
Pare evidente al G.U.L. che qualsiasi sforzo interpretativo non riconducibile a tale perimetrazione presta il fianco a rilievi di ordine costituzionale. (5)
Alla luce della premessa appena sintetizzata deve concludersi che la
“lettura” dei numerosi interventi della Corte Regolatrice va effettuata nell'ambito dei principi ispiratori di cui si è data contezza. Una delle pronunzie di maggiore impatto risale al 2020. Questi i suoi passaggi più significativi. <il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 102, il quale prevede che primo gennaio 2010, l'amministrazione finanziaria ogni altra amministrazione pubblica, detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute fornire in via telematica le predette presenti tutte banche dati Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza CodiceFiscale_1
PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 25.07.2024 la sig.ra Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando la declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero operata dall con il provvedimento di CP_1
1 indebito in data17/09/2021 siccome riferito al periodo aprile 2018/febbraio 2021, per un importo di euro 7.740,06.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva in Giudizio l che resisteva alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea.
Stante la concludenza del supporto cartolare di riferimento, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, aIla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 5 settembre 2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome in epigrafe già richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, parzialmente fondata risultando la domanda ad esso sottesa.
Questi i fatti di causa, documentati e, per vero, incontestati.
A seguito di apposita domanda, formalizzata il 19 marzo 2018, la sig.ra si vedeva riconoscere la pensione di reversibilità cat. SOART n. Parte_1
355 22 429 a decorrenza aprile 2018. Sulla base dei dati reddituali contenuti nella domanda l si determinava a CP_1 corrispondere alla odierna ricorrente anche la c.d. “integrazione al minimo” sul trattamento pensionistico. Con missiva datata 17 settembre 2021 l'ente previdenziale comunicava all'istante che < la … pensione numero 35522429 categoria SOART è stata ricalcolata dal 1 aprile 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo>. Di qui la formalizzazione dell'indebito quantificato in euro 7.740,06. La causale dell'indebito, pertanto, resta individuata nella situazione reddituale della sig.ra siccome venuta in emersione con la dichiarazione dei redditi del Pt_1
2019, afferenti l'anno 2018.
Assume il resistente che i dati trasmessi con la domanda di pensione CP_1 non erano corretti e che tale prospettazione ha indotto l'ente previdenziale ad erogare, fin ab origine, l'integrazione pensionistica, rivelatasi di contro non dovuta proprio alla luce della situazione reddituale disvelata dalla stessa percipiente con la
“dichiarazione” inerente l'anno 2018. Il dato non è contestato.
Obietta, tuttavia, la ricorrente che il contenuto della domanda amministrativa veicolata il 19 marzo 2018 risente della data in cui la stessa è stata predisposta, e cioè delle notizie reddituali effettivamente disponibili in quel momento;
aggiunge, inoltre, che, in ogni caso, l' è sempre stato a conoscenza della sua reale CP_1 situazione reddituale, desumibile dalle “dichiarazioni” annuali puntualmente inoltrate agli enti competenti. E fra queste anche quella concernente l'anno 2018,
2 formalizzata nel 2019, contenente, in una prospettazione a sua volta non contestata, i dati corretti.
Resta, nella buona sostanza, pacifico inter partes che:
-- al momento del riconoscimento della prestazione pensionistica l' ha CP_1 scrutinato una domanda includente dati reddituali errati, sulla cui base si è determinato alla erogazione della c.d. “integrazione al minimo”, obiettivamente non dovuta alla luce della reale situazione reddituale della istante;
-- tale situazione è venuta obiettivamente in emersione nel 2019, quando la sig.ra ha veicolato la “dichiarazione”, MOD. 730, concernente i redditi 2018. Pt_1
(3)
Assume la ricorrente essere l'indebito irripetibile alla luce dell'asserito principio ermeneutico fondato sulla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, id est: della non debenza dell'erogazione, e della sussistenza di una situazione idonea ad ingenerare la buona fede in capo al beneficiario del trattamento pensionistico.
In punto di fatto sostiene l'istante che l'indebito sarebbe stato originato da un errore dell'ente previdenziale nell'esame della sua situazione reddituale, avendo l' da sempre avuto a disposizione la “conoscibilità” della stessa desumibile CP_1 dalle “dichiarazioni” puntualmente presentate.
Va subito segnalato che una tale prospettazione confonde tra loro dati e situazioni del tutto diversi e non omologabili. Ed invero, il denunciato errore può in astratto incidere sulla decisione solo per il periodo successivo al 29 giugno 2019, data in cui risulta, per tabulas, trasmesso il MOD. 730-2019 concernente i redditi del 2018. Ciò in quanto i dati reddituali difformi contestati dall' restano riferibili, nuovamente per tabuls, ad entità -casa di CP_1 abitazione e terreni/fabbricati- insuscettibili di “errori” dovuti alla data di inoltro della domanda amministrativa di pensione di reversibilità.
Quanto alla “conoscibilità” della situazione reddituale, il relativo concetto va analizzato funditus una volta operata la corretta perimetrazione del tracciato giuridico-ermeneutico di riferimento. Ciò che, tuttavia, va subito segnalato è il presupposto storico-fenomenico di tale “conoscibilità”, costituito dalla esistenza del
“Mod. 730” immediatamente precedente (= redditi 2017) chiaramente “superato” dai dati contenuti nell'apposita domanda amministrativa di trattamento pensionistico. A tal proposito sembra del tutto evidente che il principio dei “vasi comunicanti” sul quale si regge, nella buona sostanza, la pretesa attorea valorizza un meccanismo informativo realisticamente condizionato dalla tempistica comunicativa, da un lato, e dalla progressione degli accadimenti, dall'altro. Ragione per la quale il dato conoscitivo apprezzabile al momento dello scrutinio della domanda amministrativa non può che essere quello riflesso dalla stessa.
3 (4)
Ciò precisato, devono verificarsi le coordinate legali cui fare riferimento. Muovendo da un tracciato ermeneutico che, solo in parte sovrapponibile a quello evocato dal ricorrente, va scrutinato in maniera obiettiva, e quindi senza accelerazioni interpretative più o meno interessate, all'uopo valorizzando anche i concetti desumibili dalla sentenza n.8/2023 della Corte Costituzionale. Il Giudice delle Leggi, in una ricostruzione a tutto campo dell'indebito muove da una premessa di fondo che coinvolge la perimetrazione effettiva dell'affidamento legittimo dell'accipiens al cospetto di una prestazione indebita. La chiave di lettura di questa situazione è data da una serie di indici che vanno dall'analisi della relazione tra solvens ed accipiens, al tipo di prestazione erogata (retributiva-pensionistica-assistenziale), passando attraverso il carattere ordinario dell'attribuzione ed il suo perdurare nel tempo. Tuttavia, passaggio nevralgico di tale iter analitico resta quello della buona fede soggettiva del percipiente. Di guisa che una prima conclusione a trarsi concerne l'errata confusione terminologica e concettuale fra la situazione del “legittimo affidamento” e quella della “buona fede soggettiva” che, al contrario di quanto potrebbe sembrare, non sono categorie sovrapponibili, la prima rimandando ad uno scenario “oggettivo” da scrutinare anche sulla base della situazione soggettiva in cui versa il beneficiario della prestazione. I criteri attraverso cui sondare la situazione soggettiva dell'accipiens -secondo la Corte Costituzionale- possono così sintetizzarsi:
-- spontaneità della attribuzione o suo riconoscimento ad istanza di parte veicolata in buona fede;
-- erogazione manifestamente priva di titolo, oppure fondata su mero errore di calcolo, oppure ancora su errore materiale;
-- omessa previsione di clausola di “riserva di ripetizione”.
Pare evidente al G.U.L. che qualsiasi sforzo interpretativo non riconducibile a tale perimetrazione presta il fianco a rilievi di ordine costituzionale. (5)
Alla luce della premessa appena sintetizzata deve concludersi che la
“lettura” dei numerosi interventi della Corte Regolatrice va effettuata nell'ambito dei principi ispiratori di cui si è data contezza. Una delle pronunzie di maggiore impatto risale al 2020. Questi i suoi passaggi più significativi.
4 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal CP_1 in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare al soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. ... perciò confermato che essi non devono comunicare al la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza … quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla
5 misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”>> Così in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.13223/2020. (6)
Dunque.
Non esiste un obbligo generalizzato di informazione reddituale a carico del cittadino interessato ad una determinata prestazione assistenziale.
Tale obbligo sorge solo al cospetto di situazioni reddituali “incidenti” sulla prestazione e/o “nuove” rispetto all'anno precedente.
L'obbligo, peraltro, resta assolto anche attraverso le informazioni direttamente acquisibili dall attraverso l'esame della complessiva posizione CP_1 del beneficiario della prestazione di cui l'ente dispone “realisticamente”.
Il nodo da sciogliere, a ben vedere, è proprio quest'ultimo. E ciò muovendo dalla ineludibile premessa che tutte le regole ermeneutiche sopra richiamate muovono da una determinata fattispecie concreta con la conseguenza che residua in ogni caso l'onere dell'interprete di astrarle e renderle a copertura generalizzata.
Ora, l'analisi della situazione “conoscitiva” inerente la posizione reddituale della sig.ra resta segnata, per un verso, dalla pacifica circostanza della Pt_1 erroneità dei dati contenuti nella domanda amministrativa del 19 marzo 2018 e, per altro verso, dalla esattezza di quelli veicolati dalla diretta interessata con il MOD. 730-2019, sulla cui base è stato operato il calcolo generatore dell'indebito per cui è causa. Il che implica:
-- sul piano oggettivo, un mutamento in fieri della situazione di legittimo affidamento, essendo intervenuta una modifica non delle condizioni di accesso alla prestazione
“integrata”, rimaste immutate in prospettiva reddituale, ma dell'atteggiamento
“collaborativo” della percipiente;
6 -- sul piano soggettivo la consapevolezza in capo alla beneficiaria del trattamento di riceversi nel tempo la medesima prestazione pur a fronte della sua corretta operosità comunicativa.
E ciò in diretta applicazione della regola ermeneutica ricavabile letteralmente dall'impianto interpretativo sopra sintetizzato a tenore della quale il beneficiario di prestazioni collegate al reddito che non comunica integralmente all'amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale incidente sul trattamento in godimento deve effettuare la comunicazione al CP_1
Da cui si ricava, evidentemente, l'esaustività della presentazione del Mod. 730- 2019. (7)
In un tale contesto non può condividersi l'assunto a tenore del quale la
“tempestività” dell'iniziativa recuperatoria verrebbe a porsi come elemento dirimente della fattispecie. In realtà, una volta correttamente perimetrato il periodo reddituale di riferimento, che non può che essere quello esplicitato nel provvedimento di indebito, nessuna tardività viene in emersione pure alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. n.144/22, convertito nella Legge n.175/22, da leggere in estensione anche rispetto ai rilievi del resistente . CP_1
Ex adverso, tuttavia, nemmeno può sostenersi che la tempistica delle determinazioni assunte dall' sia ininfluente sulla progressione degli CP_1 accadimenti, per come desumibile dalle direttive ermeneutiche della Corte Costituzionale sopra richiamate. Nella fattispecie de qua l' ha perpetuato per due anni e tre mesi -luglio CP_1
2019/settembre 2021- un trattamento “integrativo” non dovuto pur a conoscenza della ostativa situazione reddituale della percipiente. Il dato oggettivo rivela che, a fronte della veicolazione di dati reddituali corretti -ma forse dovrebbe dirsi “diversi” da quelli originariamente comunicati dall'istante- l' non ha modificato per ben 27 mesi il trattamento pensionistico. CP_1
Il che, evidentemente, riverbera effetti decisivi sull'atteggiamento psichico della odierna ricorrente. La “tempestività” legale dell'iniziativa recuperatoria riferibile al periodo successivo al luglio 2019 resta a ben vedere inconferente nella fattispecie a formazione progressiva in disamina siccome delineata dallo stesso ente previdenziale. Che, correttamente da una certa prospettiva, ha valorizzato il dato reddituale realistico del 2018 portato in emersione a giugno-luglio 2019 dalla diretta interessata per inferirne un indebito perdurante nel tempo. In tale fattispecie l'evocata tempestività normativa non può che essere analizzata alla luce dei principi giuridico-ermeneutici di cui si è data contezza. Che planano sulla tutela di situazioni prima di tutto obiettive promananti dall'Istituto erogatore.
7 (8)
In conclusione.
Nessun legittimo affidamento presidia la posizione dell'accipiens fino al 26 giugno 2019, epoca di presentazione del MOD. 730 inerente i redditi del 2018. Resta addebitabile alla percipiente l'erogazione di un trattamento integrativo non dovuto per carenza del requisito reddituale, la cui errata perimetrazione trova la sua fonte diretta nella domanda funzionale alla prestazione pensionistica. E' appena il caso di aggiungere che venendo in rilievo una integrazione “legale”, basata esclusivamente sul meccanismo di calcolo del reddito, la circostanza della mancata sollecitazione “mirata” dell'istante non interferisce con la vicenda. La sig.ra non doveva richiedere il trattamento integrativo per il semplice Pt_1 motivo che questo rientra nelle operazioni di quantificazione della prestazione di competenza dell e alle quali l'ente previdenziale si determina sulla base dei CP_1 dati reddituali posti alla sua attenzione dall'interessata.
Trattasi, pertanto, di indebito ripetibile. Naturalmente fino a quando l'ente previdenziale non è stato notiziato dalla diretta interessata della diversa situazione reddituale concernente l'anno 2018. Da tale momento, il perdurare dell'erogazione non può che dipendere da comportamenti addebitabili esclusivamente all' che mai ha disvelato il CP_1 contesto entro cui sono maturate le determinazioni restitutorie, o per meglio dire la tempistica delle stesse. Il resistente , cioè, non ha spiegato il motivo per il quale solo il 17 settembre CP_1
2021 ha deciso di formalizzare l'indebito. E meno che mai ha chiarito le ragioni per le quali ha perpetuato la corresponsione della “integrazione al minimo” pur avendo la disponibilità del reale dato reddituale -ostativo- fin dal luglio 2019. Ragione per la quale, l'indebito deve ritenersi irripetibile a decorrere dall'agosto 2019, mese successivo a quello in cui l' avrebbe dovuto attivarsi quanto meno CP_1 per sospendere il trattamento integrativo in attesa di eventuali interlocuzioni con la percipiente. Da quel momento, infatti, diviene processualmente apprezzabile l'affidamento legittimo posto dall'accipiens nelle decisioni dell'Istituto, valorizzabile anche alla luce della doverosa, ed esatta, iniziativa informativa dell'interessata.
E quindi.
La domanda attorea va accolta in riferimento alla non ripetibilità delle somme erogate sulla prestazione pensionistica a decorrere dall'agosto 2019. Consegue l'illegittimità parziale dell'indebito di cui alla comunicazione del 17 settembre 2021 e l'accertamento della perdurante esposizione debitoria in capo alla ricorrente da quantificarsi in riferimento al solo periodo aprile 2018/31 luglio 2019.
Le spese di litre accedono al criterio della soccombenza solo parziale. Liquidazione come da dispositivo.
8
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1 nei confronti dell in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa CP_1 istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
2. dichiara parzialmente illegittimo l'indebito, pari ad euro 7.740,06, di cui alla comunicazione del 17 settembre 2021;
3. accerta e dichiara che l'esposizione debitoria della ricorrente nei confronti dell' va ricalcolata, nella sua corretta perimetrazione legale, in CP_1 riferimento al solo periodo aprile 2018/31 luglio 2019;
4. condanna l'ente previdenziale a restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute in eccedenza rispetto al ricalcolo di cui al punto precedente, oltre accessori di Legge;
5. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa al CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di Giudizio che, già compensate nella misura del 45%, si liquidano, con attribuzione, in euro 1.150,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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