Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/1962, n. 3287
CASS
Sentenza 7 dicembre 1962

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Le tabelle formulate dalla commissione tecnica provinciale al fine della Determinazione del canone da ritenersi normale ed equo, sono semplici conclusioni di massima e, quindi, costituiscono criteri di orientamento per la decisione delle controversie relative. Le Sezioni specializzate, quindi, ai fini della decisione, possono tener conto di altri fattori che nel caso concreto possono condurre all'adozione di un criterio di adeguamento piu ampio o piu limitato. ( Cfr 571/61).*

L'istituto della perequazione dei canoni dei fondi rustici, disciplinato dagli artt 1,3,5 del DL primo aprile 1947 n 277, trova il suo fondamento nel principio della eccessiva onerosita sopravvenuta. L'adeguamento del canone e, quindi, conseguenza dell'implicita soggezione dei contratti alla clausola rebus sic stantibus, che, nella materia agraria, da, luogo ad una semplice revisione del contratto per ricondurre ad equita l'economia del rapporto. Sono eventi straordinari ed imprevedibili, ai fini della revisione del canone in danaro, l'aumentata pressione fiscale a carico del locatore, in concorso della progressiva svalutazione monetaria e del conseguente aumento del prezzo dei prodotti e del reddito dell'affittuario . ( Conf 919/62, 553/61).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/1962, n. 3287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3287
    Data del deposito : 7 dicembre 1962

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